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Messaggio numero 4999 del 21-03-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 21-03-2012
Messaggio n. 4999
OGGETTO:

unicità della posizione aziendale: assolvimento dell’obbligo della comunicazione delle unità operative. Indicazione della “matricola di provenienza”. Adempimenti.

   

 

  

 

1. Obbligo della comunicazione delle unità operative

 

Con la circolare INPS n. 172 del 31.12.2010 sono state fornite le indicazioni riguardanti la gestione unitaria degli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, ivi compresa la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali su di un’unica posizione contributiva.

 

Al punto 4 della circolare n. 172/2010 è stato precisato che, per effetto del  principio di unicità, i datori di lavoro (direttamente o tramite gli intermediari istituzionali) devono provvedere alla comunicazione dei dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti dell’azienda e, ove nota, anche la durata temporale della stessa, senza dover più necessariamente accendere una o più posizioni contributive e/o richiedere un eventuale accentramento contributivo.

 

Accanto all’esigenza di semplificazione ed unificazione su una sola posizione contributiva del versamento della contribuzione dovuta (a condizione di identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali – punto 5 della più volte citata circolare n. 172/2010) si affianca anche la specifica esigenza di conoscere l’effettiva dislocazione territoriale della forza occupazionale dell’azienda, al fine di ottimizzare, tra l’altro, la gestione di alcuni istituti di sostegno al reddito quali, ad esempio, la cassa integrazione guadagni.

 

Ciò premesso, l’obbligo della comunicazione telematica (individuato al punto 4 della circolare 172/2010) sussiste per i tutti i datori lavoro che operano con dipendenti su più unità operative.

 

Pertanto, sono tenuti alla comunicazione in argomento non soltanto i datori di lavoro che dall’1.1.2011occupano personale dipendente su più unità, ma anche tutte le aziende che, precedentemente a tale data, operavano ed operano su più realtà territoriali, in possesso o meno di un provvedimento autorizzativo all’accentramento contributivo rilasciato, nel passato, dalle Direzioni Provinciali Del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro, competenti per territorio.

 

Per l’utilizzo della comunicazione telematica si rimanda a quanto indicato nel punto 8 della circolare n. 172/2010 ed alle relative istruzioni procedurali.

 

Al riguardo si precisa che, per quanto concerne la comunicazione delle unità operative esistenti antecedentemente alla competenza INPS per la materia in trattazione, la data di inizio dell’unita operativa è convenzionalmente fissata al1.1.2009.

 

A breve verrà resa disponibile anche per gli operatori dell’Istituto un’applicazione operante in ambiente intranet che consentirà, al pari degli utenti esterni, la gestione delle informazioni riguardanti le unità operative in argomento.

 

 

 

2. Comunicazione della “matricola di provenienza”.

 

Come è noto, nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i “fringe benefit” (da ultimo, si richiama la circolare n. 155 del14.12.2011– punto 10).

 

Al riguardo è stato precisato che, nei casi di passaggio di lavoratori da una matricola ad un’altra, anche nelle ipotesi di operazioni societarie, è necessario valorizzare l’elemento <MatricolaAzienda> con l’indicazione della matricola di provenienza ed utilizzare, altresì, il previsto codice tipo assunzione/cessazione “2T”.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori