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Circolare numero 122 del 08/09/2010


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Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilancio e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 08/09/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 122 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

 

 

 

 

OGGETTO:

Convenzione fra l’INPS e le Associazioni CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CISL, UIL per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del sistema bilateralità artigiana.

 

 

 

 

SOMMARIO:

Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del sistema bilateralità artigiana, che le aziende verseranno tramite il mod. F24-

 

In data 2 febbraio 2010, il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto la convenzione con le Associazioni dei datori di lavoro CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e dei lavoratori CISL e  UIL, firmatarie degli accordi interconfederali del 21.11.08 e del 23.07.09, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Sistema Bilateralità Artigiana.

 

Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.

 

1)    Le Associazioni sopraelencate affidano all’INPS la riscossione dei contributi per il finanziamento del sistema bilateralità artigiana per i dipendenti del settore.

2)    Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “EBNA” attribuito dall’Agenzia delle entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto delle Associazioni firmatarie della convenzione.

3)    I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, la causale “EBNA” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:

a.    nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;

b.    nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;

c.    nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

4)    L’Ente Bilaterale provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti  le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

5)    Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sui conti correnti comunicati dall’Ente Bilaterale in relazione alle rispettive articolazioni territoriali.

6)    E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa  altresì  per l’Istituto ogni responsabilità  dall’applicazione della convenzione, sia  nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Associazioni e i datori di lavoro interessati.

7)    L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato dovrà ristorare l’INPS per le spese affrontate per il servizio oggetto dell’allegata convenzione che, per l’anno 2010, sono state determinate nella misura di euro 0,11 per singola riga. E’ altresì dovuto all’Istituto il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per il finanziamento della Cassa, così come comunicato dall’Agenzia delle entrate.

8)    Il pagamento delle somme dovute dall’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato avverrà tramite RID. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuate dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.

9)    La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

 L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (codice fiscale 97134870589) ha sede in via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 -00185 Roma.

 

Il presidente dell’EBNA Giovanmaria Rizzi ha nominato il Direttore di EBNA Valter Recchia responsabile dell’Ente per tutti i rapporti con l’INPS connessi all’allegata convenzione.

 

 

Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

 

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore EBNA e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

 

 

 

Il Direttore generale

Nori

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                    Allegato 1

 

Convenzione fra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e le associazioni confartigianato imprese, cna, casartigiani, claai, cisl, uil per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento deL sistema bilateralita’ artigiana

 

 

L'anno 2010  il giorno 2 del mese di febbraio, in Roma tra l'Istituto Nazionale  Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio Mastrapasqua

 

e

 

l’Associazioni di seguito elencate:

 

 

-          CONFARTIGIANATO IMPRESE nella persona del rappresentante legale;

 

-          CNA nella persona del rappresentante legale;

 

-          CASARTIGIANI nella persona del rappresentante legale;

 

-          CLAAI nella persona del rappresentante legale;

 

-          CISL nella persona del rappresentante legale;

 

-          UIL nella persona del rappresentante legale;

 

premesso:

 

che gli accordi interconfederali e del 21.11.08 e del 23.07.2009 e successive modificazioni e integrazioni, stipulato tra i rappresentanti della Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI da una parte e la CISL e la UIL dall’altra, definisce la costituzione e il finanziamento del Sistema Bilateralità Artigiana;

 

visti:

 

·         la determinazione n.  247 del 18 dicembre 2009;

 

·         l’art. 2, commi 16 e 17, legge 24 novembre 2006, n. 286;

 

·         il D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali;

 

·         il D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi,

 

considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,

 

 

si conviene quanto segue:

 

 

Art.1

Le Associazioni firmatarie affidano all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento del Sistema Bilateralità Artigiana di cui agli accordi interconfederali del 21.11.2008 e del 23.07.09 e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti del settore.

La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.

A tal fine l’INPS richiede all’Agenzia delle entrate, per conto del Sistema Bilateralità Artigiana, l’istituzione di un apposito codice “causale contributo” non compensabile con le altre causali.

Le aziende interessate quindi, all’atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari per il finanziamento del Sistema Bilateralità Artigiana distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali obbligatori e assistenziali.

 

Art.2

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà  con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente (IBAN) del Sistema Bilateralità Artigiana.

 

Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Associazioni provvederanno a comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

 

Le Associazioni si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

 

Le Associazioni stipulanti e il Sistema Bilateralità Artigiana si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

 

Art.4

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

 

Art.5

I dati relativi ai versamenti, verranno messi a disposizione del Sistema Bilateralità Artigiana entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

 

Il responsabile del Sistema Bilateralità Artigiana potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.

 

I dati relativi al numero dei dipendenti e al montante retributivo affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione delle denunce contributive.

 

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

 

                                                                                                 Art.6

Le Associazioni firmatarie si impegnano a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. I costi in vigore sono stati determinati, per l’anno 2009, nella seguente misura:

 

-          gestione delega per la singola riga F24 : euro 0,11.

 

All’Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi per il finanziamento del Sistema Bilateralità Artigiana, così come comunicato all’Inps dall’Agenzia delle entrate.

 

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione  con raccomandata a/r, a seguito della quale le Associazioni hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

 

Il pagamento delle somme avverrà con cadenza annuale tramite RID. A tal fine il Sistema Bilateralità Artigiana autorizza espressamente l’addebito permanente sul conto corrente su cui confluiscono i versamenti.

 

Gli oneri della convenzione sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

 

E' a carico del Sistema Bilateralità Artigiana, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

 

Art.7

Per la concreta attuazione della convenzione, le Associazioni firmatarie della convenzione stessa, che costituiscono il Sistema Bilateralità Artigiana, trasmettono all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile ed il codice IBAN del conto corrente bancario, o dei conti correnti bancari, sul quale, o sui quali, saranno accreditati i contributi riscossi e addebitati i costi e le spese del servizio.

 

Il responsabile del Sistema Bilateralità Artigiana, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

 

Art.8

L' INPS è esonerato - e le Associazioni firmatarie lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.

 

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Sistema Bilateralità Artigiana e le aziende interessate.

 

In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie di cui all’art. 2 dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

 

Il Sistema Bilateralità Artigiana è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

 

 

Art. 9

Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e il responsabile del Sistema Bilateralità Artigiana di cui all’art. 7 del presente accordo.

 

Art.10

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte del Sistema Bilateralità Artigiana dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

 

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

 

 

Letto, ritenuto conforme all’ intendimento delle parti e sottoscritto:

 

 

 

Il Presidente dell’INPS                        Il Rappresentante di

 

                                                                                  CONFARTIGIANATO IMPRESE                    CNA

 

                                                                       

                                                                      CASARTIGIANI                                             CLAAI    

 

                                                                   

                                                                        CISL                                                                    UIL

 

                                                                                   

Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3; art 4; art. 5; art. 6; art 8; art.10; art. 11.

 

 

 

IL RAPPRESENTANTE DI

 

CONFARTIGIANATO IMPRESE                    CNA

 

                                                                    

CASARTIGIANI                                             CLAAI    

 

 

 

CISL                                                                     UIL