Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 13 del 28/01/2011
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Sistemi Informativi
e Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
28/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
13
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
1
OGGETTO:
Compilazione del
flusso Uniemens. Nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi
ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che possono
dar luogo ad integrazione salariale. Nuove modalità di esposizione delle
giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell’indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti.
SOMMARIO
:
Premessa
.
L’Uniemens ed i servizi alle aziende.
1.
L’Uniemens
come strumento unico di comunicazione dei dati relativi alle vicende che
interessano i rapporti di lavoro subordinato
2.
Rivisitazione
delle modalità di gestione della CIG.
2.1. Fase
di transizione.
2.2. Il
nuova sistema di gestione della CIG.
3.
Dichiarazione
delle giornate lavorate ai fini della liquidazione della indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti.
3.1. Fase
di transizione.
4.
Le
informazioni.
4.1.
Informazioni finalizzate all’accredito figurativo.
4.2.
Informazioni finalizzate al calcolo della prestazione.
4.3.
Informazioni finalizzate alle “politiche attive”.
4.4.Informazioni
specificamente finalizzate al pagamento diretto o al conguaglio da parte
dell’azienda.
4.4.1.Informazioni
finalizzate al pagamento diretto.
4.4.2.Informazioni
finalizzate al conguaglio da parte dell’azienda
Premessa.
L’Uniemens ed i servizi alle aziende.
L’Inps ha fatto dell’utilizzo delle
tecnologie informatizzate lo strumento principale per semplificare gli
adempimenti da parte dei datori di lavoro e per rendere più efficiente l’azione
amministrativa. In questo quadro ha assunto un ruolo fondamentale il sistema
Uniemens, che, a partire dal 2010, ha unificato i flussi retributivi (EMENS)
con i flussi contributivi (DM10).
Uniemens è pertanto lo strumento di
comunicazione tra i datori di lavoro e l’Inps, in relazione alle vicende che
riguardano il rapporto di lavoro dipendente e che abbiano conseguenze dal punto
di vista previdenziale o assistenziale.
La realizzazione di un unico flusso
di denuncia – con valenza sia ai fini della determinazione dell’obbligo
contributivo che a quelli dell’implementazione della posizione contributiva dei
lavoratori dipendenti – consentirà all’Istituto di ridisegnare i servizi
offerti alle imprese ed ai lavoratori, nell’ottica di una semplificazione ed
automazione degli adempimenti e di una più tempestiva e completa fruizione
delle informazioni.
In particolare l’Istituto è
impegnato in una rivisitazione dei processi di controllo, con l’obiettivo di
ridurre le difettosità, con particolare riguardo a quelle determinate dai tempi
dell’azione amministrativa di verifica preventiva. In questa ottica l’azione è
diretta a due principali obiettivi: da una parte la messa a disposizione, nei
confronti di aziende e consulenti, di strumenti che consentano un più agevole
ed articolato confronto con le strutture dell’Istituto ed un più immediato
accesso alle informazioni utili per la determinazione dell’onere contributivo;
dall’altra uno spostamento del focus di alcuni controlli relativi alla
spettanza di sgravi o benefici, che da preventivi diventeranno successivi.
In tal modo l’Istituto si prefigge
una riduzione della difettosità delle denunce ed una diminuzione del numero di
denunce rettificate, rendendo al contempo più efficienti i controlli in ordine
ai requisiti.
1. L’Uniemens come
strumento unico di comunicazione dei dati relativi alle vicende che interessano
i rapporti di lavoro subordinato.
L’Uniemens è pertanto lo strumento
cui ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all’Inps in
ordine alle vicende relative ai rapporti di lavoro subordinato, con l’obiettivo
di rendere più agevole ed automatica la comunicazione di tali informazioni e
più efficiente la gestione delle prestazioni che possono derivarne per i
lavoratori.
Appare in particolare opportuno
veicolare attraverso Uniemens, da una parte le informazioni relative ai giorni
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che possono dare luogo ad
integrazione salariale, dall’altra il dato sulle giornate di lavoro
effettivamente prestate, valide per il calcolo e la liquidazione dell’indennità
di disoccupazione con requisiti ridotti.
2. Rivisitazione
delle modalità di gestione della CIG.
Le caratteristiche dell’Uniemens
consentono di rendere più efficiente la gestione dei periodi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza di eventi o causali che
possono dare luogo alle integrazioni salariali.
Le principali innovazioni che si
intende apportare alla procedura oggi esistente sono due:
-
da una
parte si passa da un sistema di denuncia delle informazioni
a posteriori
(soltanto nel momento successivo all’avvenuta autorizzazione) ad una denuncia
corrente, anche in relazione ad eventi che precedono l’autorizzazione
[1]
;
-
dall’altra
si uniformano le informazioni relative alla denuncia dei periodi di riduzione o
sospensione, a prescindere dal fatto che vi sia anticipazione da parte
dell’azienda (e successivo conguaglio sui contributi dovuti) o pagamento
diretto da parte dell’Inps.
Il nuovo sistema permetterà
all’azienda, innanzitutto, di gestire le denunce contributive del lavoratore in
maniera coerente con l’elaborazione dei cedolini paga e con le scritture sul
libro unico del lavoro; in secondo luogo di effettuare le comunicazioni dei
dati retributivi dei lavoratori, finalizzate al calcolo della prestazione a
pagamento diretto dall’Inps, utilizzando il mezzo già in uso per le altre
comunicazioni ed in maniera del tutto identica a quanto si fa nel caso di
anticipazione da parte del datore di lavoro (cd. CIG a conguaglio).
Dal punto di vista
gestionale il cambio di prospettiva consentirà un deciso miglioramento sotto
diversi punti di vista; soprattutto per le integrazioni salariali in deroga si
conseguiranno i seguenti risultati:
-
una
migliore programmazione delle risorse, in relazione all’effettivo utilizzo
piuttosto che sulla base delle ore autorizzate;
-
un
più puntuale monitoraggio dei costi, a livello individuale, anche nel caso di integrazione
salariale anticipata dall’azienda (ne consegue, anche per le “deroghe”, la
possibilità di rendicontare in maniera adeguata anche nei casi di anticipazione
dell’integrazione da parte delle aziende);
-
una
migliore identificazione, anche in caso di CIG “a conguaglio”, dei lavoratori
beneficiari, in modo da consentire alle Regioni ed ai “servizi competenti” una
più puntuale erogazione delle opportune misure di politica attiva del lavoro.
Corollario delle innovazioni
introdotte è l’
eliminazione
dei modelli SR41
(
prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni
salariali ordinarie, straordinarie e in deroga),
SR42
(
elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento
straordinario di integrazione salariale)
e SR49
(
elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento di CIG
concesso in deroga alla normativa vigente
)
e dei relativi adempimenti
.
I modelli SR42 e SR49 sono aboliti con effetto immediato. Il modello SR41 resta
invece in vigore solo per la gestione “a stralcio” delle CIG a pagamento
diretto gestite con il vecchio sistema, in quanto iniziate prima o durante il
periodo di transizione di cui al punto 2.1, nonché per i casi
in cui non vi siano obblighi di comunicazione assolti
mediante Uniemens (es. imprese sottoposte a procedura concorsuale con cessazione
dell’attività).
2.1. Fase
di transizione.
Le nuove modalità di gestione della
cassa integrazione guadagni saranno rese disponibili da subito. Tuttavia, fino
al mese di paga maggio 2011, e fatte salve eventuali ulteriori proroghe, sarà
possibile continuare a gestire i medesimi eventi – anche relativi a nuove
domande di CIG – con le modalità oggi in uso:
per la CIG a conguaglio
(unicamente a seguito dell’autorizzazione) compilazione dei seguenti
elementi di Uniemens:
elemento
<GestioneCig> per i periodi di CIG in corso nel mese di
riferimento;
elemento
<CIGPregressa> per il conguaglio di periodi di CIG riguardanti
periodi di paga precedenti;
per la CIG a pagamento diretto:
compilazione
del modello SR41 (
prospetto per il pagamento
diretto delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in
deroga) per ogni lavoratore ed ogni mese.
Soltanto al termine della fase di
transizione verrà pertanto formalmente abolito il modello SR41 (
prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni
salariali ordinarie, straordinarie e in deroga); la compilazione degli elementi
<
GestioneCig
> e <CIGPregressa> di
Uniemens sarà invece mantenuta con esclusivo riferimento ai periodi di CIG
afferenti a domande gestite con il vecchio sistema (e quindi iniziate prima della
fine del periodo di transizione).
Durante la fase di
transizione saranno fornite ulteriori indicazioni con riferimento ai casi in
cui non vi siano ulteriori obblighi di comunicazione assolti mediante Uniemens.
2.2. Il
nuova sistema di gestione della CIG.
Il nuovo sistema si basa sulla
raccolta mensile, tramite il flusso Uniemens, di tutte le informazioni utili
all’intera gestione dell’evento di Cassa Integrazione indipendentemente dalla
tipologia di CIG – Ordinaria, Straordinaria o in Deroga – e dalla modalità di
pagamento (diretto da parte dell’Istituto, ovvero anticipato dall’azienda e
conguagliato sull’Uniemens stesso).
Tale nuovo sistema di comunicazione
dei dati CIG all’INPS tramite flusso Uniemens non influisce sui procedimenti
amministrativi relativi alla concessione della cassa integrazione. L’azienda,
infatti, al fine di ottenere l’autorizzazione alla CIG dovrà comunque
presentare domanda alla competente amministrazione (ad esempio, in caso di
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) con le consuete modalità e nei termini previsti dalla
normativa vigente.
Anche nei confronti dell’Istituto
resta inalterata la necessaria presentazione della consueta domanda, che per le
nuove richieste, e salva la fase di transizione di cui al punto 2.1, dovrà
essere presentata on line, mediante la procedura appositamente messa a
disposizione nei servizi internet dell’Istituto. Specifiche istruzioni saranno
a breve diramate per assicurare la necessaria identificazione del soggetto che
invia la domanda mediante un apposito sistema di delega esplicita. Resta inteso
che soltanto durante la fase di transizione le domande di CIG potranno essere
presentate con modalità cartacea; in tali casi la gestione del periodo di CIG
non potrà seguire le nuove modalità.
Alla consueta scadenza mensile
l’azienda invierà inoltre il flusso Uniemens che, nell’aggiornata
rielaborazione, contiene le informazioni utili al calcolo della prestazione,
all’accredito figurativo ed all’eventuale pagamento diretto, se richiesto nella
domanda di CIG.
Nel caso in cui la domanda di CIG
(modd. SR21, SR38, SR40 o SR100) venga presentata prima del flusso Uniemens
relativo al primo mese in cui si verifica la riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, la procedura di accettazione on line della stessa
rilascerà in automatico uno specifico codice (“ticket”), volto ad identificare
in maniera univoca la domanda. Tale “ticket” andrà riportato, in occasione
dell’esposizione dei dati all’interno del flusso Uniemens, nel campo
<Ticket>, finché non pervenga l’autorizzazione relativa.
Qualora, invece, il flusso Uniemens
venga presentato prima della presentazione della domanda di CIG, il “ticket”
sarà rilasciato da un apposito servizio internet, anche richiamabile in
background dagli applicativi di gestione degli adempimenti. Il medesimo ticket
– che identifica, come si è detto, un periodo di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa per il quale si è proposta o si intende proporre una
domanda di CIG – andrà poi riportato nella domanda di CIG, oltre che
all’interno del flusso Uniemens.
Per tutte le tipologie di CIG
l’azienda dovrà comunque inviare domanda on line all’INPS, ai fini della
generazione o dell’indicazione del ticket, per l’abbinamento con le denunce
Uniemens.
Va tuttavia ricordato che
il
conguaglio è autorizzato
, ed il pagamento diretto può essere emesso,
soltanto
dopo che la domanda di CIG venga
(in tutto o in parte)
accolta
e nei
limiti dell’accoglimento. Unica eccezione a tale principio è il caso in cui
l’azienda, che ha richiesto il pagamento diretto, chieda l’anticipazione da
parte dell’Inps in attesa di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7-ter,
comma 3 del decreto-legge 5/2009 (conv. in legge n. 33/2009), come modificato
dall’articolo 1, comma 31, della legge n. 220/2010.
Nel caso in cui la domanda di CIG
venga, in tutto o in parte respinta, la ditta dovrà versare la contribuzione
relativa ai periodi non autorizzati. In tali casi permane infatti l’obbligo
retributivo nei confronti dei lavoratori, salva la dimostrazione di una causa
di impossibilità sopravvenuta della prestazione (Cass. S.U. 5454 del
20.6.1987), che potrà configurarsi esclusivamente nei casi in cui il rapporto
non possa proseguire per fatti che non siano addebitabili ad alcuna delle parti
(eventi naturali o provvedimenti dell’autorità non riconducibili ad azioni od
omissioni del datore di lavoro). Nei casi in cui la domanda venga in tutto o in
parte respinta, pertanto, il datore di lavoro dovrà provvedere alla correzione
degli Uniemens relativi ai mesi interessati, inviando nuovamente il flusso
corretto.
3. Dichiarazione
delle giornate lavorate ai fini della liquidazione della indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti.
Sulla base della sperimentazione
effettuata nel corso del 2010 nella liquidazione dell’indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in competenza 2009,
nell’ottica della semplificazione degli aspetti procedurali, della completa
telematizzazione dei servizi offerti all’utenza e del potenziamento
dell’efficienza dei processi produttivi interni, a far data dalla dichiarazione
di competenza gennaio 2011 il flusso delle denunce retributive mensili
(Uniemens) viene arricchito con il dato relativo alle giornate effettivamente
lavorate per ogni singola settimana.
L’integrazione del calendario
giornaliero nel flusso Uniemens, consentirà, per le prestazioni di DSRR in
competenza
2011
, la semplificazione delle operazioni di liquidazione con il prelievo
automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell’Istituto, evitando di
gravare azienda e lavoratore dell’obbligo di produrre il modello DL 86/88 bis
con i dati relativi al rapporto di lavoro.
Restano ferme le disposizioni di cui
alla circolare 115/2008 laddove prevedono che, nel solo caso di mancato
aggiornamento, al momento della presentazione della domanda, delle informazioni
necessarie per la liquidazione automatizzata, si dovrà richiedere al lavoratore
la relativa documentazione con le modalità indicate nella circolare n. 28/2007 (autocertificazione
dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).
Pertanto, per quanto sopra esposto
la gestione delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti in
competenza
2010
, da presentare entro e non oltre il 31 marzo 2011, seguirà le procedure di liquidazione attualmente in uso con la possibilità di adottare le
modalità previste in via sperimentale con il messaggio n. 6027 del 1° marzo
2010.
3.1. Fase
di transizione.
Anche alle informazioni relative
alle giornate di lavoro effettivamente prestato, si applica la fase di
transizione con la tempistica di cui al punto 2.1.
Allo scopo di assicurare la
liquidazione delle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti in
competenza 2011 sulla base delle dichiarazioni Uniemens e di abrogare il
modello DL 86/88, l’Istituto dovrà in ogni caso avere la disponibilità dei dati
giornalieri. Sarà pertanto prevista una modalità di dichiarazione posticipata
dei medesimi dati.
4. Le
informazioni.
La nuova struttura, su cui si
rimanda comunque a quanto più ampiamente specificato nel documento tecnico
(versione 1.2, allegato, o successive versioni disponibili sul sito internet
dell’Istituto), prevede l’esposizione di informazioni utili a:
accredito figurativo;
calcolo della prestazione;
politiche attive;
pagamento diretto o conguaglio
da parte dell’azienda.
4.1.
Informazioni finalizzate all’accredito figurativo
Così come avveniva con il precedente
sistema, le aziende continueranno ad indicare le coperture delle settimane
interessate da eventi di Cassa Integrazione o Solidarietà e le relative
“Differenze accredito”, vale a dire l’importo dell’imponibile “perso”, a fini
pensionistici, a seguito dell’evento stesso.
Con il nuovo sistema di gestione
della CIG, tali informazioni riguarderanno, non solo i periodi di CIG messi a
conguaglio, come avveniva in precedenza, ma anche i periodi di CIG per i quali
viene richiesto il pagamento diretto, determinando quindi un unico
comportamento aziendale, indifferentemente dalla modalità di pagamento.
Inoltre con il nuovo sistema saranno
indicati, con appositi codici, anche i periodi di sospensione non ancora
autorizzati, consentendo quindi alle aziende di gestire tali informazioni
correntemente e non più con flussi inviati a posteriori. Nel momento in cui
interverrà l’autorizzazione, il sistema provvederà alla trasformazione dei
periodi richiesti in periodi autorizzati e a determinarne l’effettivo accredito
figurativo.
4.2. Informazioni
finalizzate al calcolo della prestazione
Anche il calcolo della prestazione
sarà gestito con le stesse modalità indipendentemente dal tipo di pagamento
(diretto o a conguaglio). Oltre alle informazioni già presenti nella denuncia
Uniemens (retribuzione teorica, orario contrattuale, ecc.) la nuova struttura
prevede l’esposizione del calendario giornaliero, vale a dire la presenza di un
elemento ricorsivo <Giorno> per quanti sono i giorni del mese. In tale
elemento in particolare trovano posto il dato che indica se nel giorno in
questione vi sia stata attività lavorativa ed eventualmente, qualora nel giorno
sia intervenuto un evento CIG gestito con le nuove modalità, le ulteriori
informazioni utili al calcolo della prestazione.
L’indicazione dell’effettiva
attività lavorativa nel giorno consentirà anche la determinazione della
indennità di Disoccupazione con requisiti ridotti.
Le informazioni specifiche della CIG
riguarderanno invece:
il tipo di evento CIG
(ordinaria, straordinaria, in deroga o solidarietà, già autorizzata o
richiesta ed in attesa di autorizzazione); tali tipologie saranno
identificate dalla stessa codifica già utilizzata nelle coperture
settimanali per l’accredito figurativo;
il numero di ore di CIG del
giorno;
l’identificativo del periodo di
CIG; nel caso in cui il periodo di CIG risulti già autorizzato l’identificativo
coinciderà con il numero di autorizzazione, qualora invece il periodo di
CIG sia ancora in attesa di autorizzazione sarà rappresentato dal “ticket”
identificativo del periodo e indicato all’atto della domanda: attraverso
l’abbinamento tra domanda e ticket, al momento dell’autorizzazione, il
sistema sarà in grado di trasformare i periodi “richiesti” in autorizzati.
4.3. Informazioni
finalizzate alle “politiche attive”
Al fine di consentire l’erogazione
delle “politiche attive” al lavoratore in CIG, vengono raccolte ulteriori
informazioni relative ai recapiti del lavoratore stesso (email, numero
telefonico fisso e mobile), l’avvenuta sottoscrizione della “Dichiarazione di
immediata disponibilità” e le qualifiche professionali indicate.
Anche tali informazioni
riguarderanno la generalità dei lavoratori interessati da CIG indipendentemente
dal tipo e dalla modalità di pagamento.
4.4. Informazioni
specificamente finalizzate al pagamento diretto o al conguaglio da parte
dell’azienda
Come già indicato, tutte le
informazioni illustrate ai precedenti punti 4.1., 4.2. e 4.3. sono comuni a
tutte le tipologie di CIG e Solidarietà indipendentemente dal fatto che la
prestazione venga erogata direttamente dall’Istituto ovvero anticipata
dall’azienda e quindi conguagliata sulla denuncia Uniemens. Le informazioni
invece illustrate nei seguenti punti 4.4.1. e 4.4.2. saranno rispettivamente
limitate al solo pagamento diretto ovvero, in alternativa, al solo conguaglio.
4.4.1. Informazioni
finalizzate al pagamento diretto
Al fine di provvedere al pagamento
diretto, nella denuncia Uniemens vengono indicate le seguenti informazioni:
·
codice
IBAN, qualora venga richiesto l’accredito bancario;
·
codice
sindacato, qualora debba essere effettuata la trattenuta sindacale disposta dal
lavoratore;
·
eventuale
l’importo di Assegno al Nucleo Familiare da erogare contestualmente alla
prestazione;
·
eventuale
importo di trattenuta, se trattasi di lavoratore pensionato.
L’indicazione di tali informazioni
nella denuncia Uniemens, comporta per i periodi di CIG a pagamento diretto
gestiti secondo le nuove modalità, la soppressione, a seguito del periodo
transitorio, del mod. SR41 precedentemente utilizzato per fornire tali
informazioni.
Nel nuovo sistema un’ulteriore
semplificazione è rappresentata dalla possibilità per le aziende di
conguagliare gli importi di ANF e trattenuta da pensione anche per i periodi di
CIG. Il sistema prevedeva infatti che, nel caso di CIG a zero ore a pagamento
diretto per alcuni giorni del mese, gli importi di ANF e le trattenute in
quanto pensionato, venissero gestiti in modo distinto per i periodi di lavoro
ed i periodi di CIG: a conguaglio su Uniemens i primi, applicati al pagamento
diretto i secondi. La determinazione di detti importi rimaneva però, in entrambi
i casi, a carico dell’azienda che doveva svolgere un’attività aggiuntiva per
calcolarli e gestirli.
4.4.2. Informazioni
finalizzate al conguaglio da parte dell’azienda
Le informazioni relative alle somme
poste a conguaglio dall’azienda, potranno essere semplificate, rispetto alle
attuali, in quanto l’effettivo ammontare della prestazione nonché
l’attribuzione individuale del periodo e degli importi saranno già stati
determinati al momento della sospensione, in base ai dati trasmessi a corredo della
CIG Richiesta.
All’atto del conguaglio sarà quindi
sufficiente abbinare il conguaglio stesso alla domanda di CIG tramite il numero
di autorizzazione o di ticket e verificare che il conguaglio non ecceda le
prestazioni fino a quel momento determinate.
Per una puntuale disamina degli
elementi e delle relative codifiche si rinvia al già citato documento tecnico
allegato.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1
[1]
A
ttualmente
l’azienda che ritenga di trovarsi in una condizione per la richiesta di CIG,
riporta in Uniemens i soli dati relativi alle ore lavorate ovvero, nei casi di
CIG a zero ore, sospende del tutto, per i lavoratori interessati, l’inoltro
delle informazioni con la denuncia Uniemens fintantoché non intervenga l’autorizzazione
di Cassa Integrazione; solo in un momento successivo l’azienda provvede a
comunicare le informazioni retributive pregresse e a fornire le informazioni
individuali delle somme anticipate e quindi poste a conguaglio.