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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 23 del 22-2-2008.htm
  
INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. 80/92
  


 
 
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
Coordinamento Generale Legale
 
 
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 22 Febbraio 2008
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  23
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 14
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
 
OGGETTO:
INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. 80/92
 
 
 
 
INDICE:
 1.Premessa.
2.Il Fondo di Garanzia.
3.I soggetti assicurati.
4.Le prestazioni.
5.Procedure che danno titolo all’intervento.
6.I presupposti per l’intervento del Fondo.
7.La domanda.
8.I documenti a corredo della domanda.
9.Decorrenza della garanzia.
10.Istruzioni operative provvisorie.
 
1.
   
Premessa.
 
Con direttiva 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 il Consiglio delle Comunità Europee ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro.
La tutela riguarda non solo i crediti di lavoro
[1]
, ma anche la posizione di previdenza complementare.
L’art. 8 della citata Direttiva (all.1), infatti, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire “gli interessi dei lavoratori subordinati” per quanto riguarda i “diritti maturati ed in corso di maturazione” in materia di prestazioni di vecchiaia previste dai regimi complementari di previdenza.
Lo Stato Italiano ha dato attuazione a questa direttiva con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, pubblicato nella G.U.R.I. del 13 febbraio 1992, n. 36 S.O. ed entrato in vigore il 28 febbraio successivo.
 
2.
   
Il Fondo di garanzia.
 
L’art. 5 del d.lgs. 80/92 (all.2) ha previsto l’istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.
 
La norma prevede che tale fondo sia finanziato da una quota del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166,(all.3) pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.
 
3.
   
I soggetti assicurati.
 
Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell’apposito albo tenuto dalla COVIP o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall’ISVAP, così come previsto dall’art. 13, comma 1 lett. b) del d.lgs. 252/05 (all.4).
 
In caso di morte dell’assicurato prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell’AGO alla pensione indiretta, sempreché siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare.
Nel caso di morte del titolare di una prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell’Assicurazione generale obbligatoria alla pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l’erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni.
 
Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l’integrazione dei contributi.
 
 
4.
   
Le prestazioni
 
Considerato che l’art. 5 del d.lgs. 80/92 rinvia all’art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito con L. 1.6.1991, n. 166 il quale fa generico riferimento alle contribuzioni ed alle somme versate o accantonate alla previdenza complementare, sono garantiti dal Fondo:
a) il contributo del datore di lavoro;
b) il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
c) la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. Tale quota pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’art. 2 della L. 297/82 (all. 5).
 
Al fine di assicurare pienamente la posizione previdenziale complementare dei lavoratori, il Fondo provvederà a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l’indice di rendimento del TFR.
 
E’ esclusa la corresponsione di interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi ed ogni altro onere accessorio.
 
E’ altresì esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia.
 
Si precisa che i contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l’erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti, restando esclusi i contributi eventualmente dovuti per l’anzianità, l’invalidità, l’inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa.
 
 
5.
   
Procedure che danno titolo all’intervento.
 
In virtù del rinvio dell’art. 5, comma 1 del d.lgs. 80/92 alle procedure previste dall’art. 1 dello stesso decreto, danno titolo all’intervento del Fondo le seguenti procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria (art. 1, comma 1 d.lgs. 80/92 - all.6); inoltre, qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi dell’art. 1 della L.F.(all.7), il Fondo potrà intervenire previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto (art. 1, comma 2, d.lgs. 80/92). 
 
Con riferimento al concordato preventivo si precisa che sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura (art. 184 L.F.- all.8) e pertanto il Fondo potrà corrispondere esclusivamente i contributi alla previdenza complementare relativi a periodi precedenti la data del citato decreto.
 
6.
   
Presupposti per l’intervento del Fondo
 
Analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia istituito dall’art. 2 della L. 297/82, le modalità di intervento del Fondo differiscono a seconda che il datore di lavoro sia assoggettabile o meno ad una delle procedure concorsuali citate al paragrafo precedente.
Per l’individuazione dei criteri distintivi tra le due categorie si rinvia al par. 3.1. della circolare 7 marzo 2007 n. 53.
 
6.1.
        
In caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l’intervento del Fondo sono:
 
a)
   
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
b)
   
cessazione del rapporto di lavoro;
c)
    
insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall’art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
d)
   
accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo.
 
a)
   
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare.
 
L’iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, in primo luogo, è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi (che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore); in secondo luogo, soddisfa il requisito, espressamente previsto dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. 80/92, che dall’omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare.
 
 
Il lavoratore che chiede l’intervento del Fondo deve essere iscritto ad una delle forme di previdenza complementare regolamentate dal d.lgs. 252/05
[2]

Il Fondo di garanzia può intervenire anche per le forme di previdenza complementari istituite prima dell’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, purché esse abbiano ottenuto l’iscrizione all’apposito albo tenuto dalla COVIP.
 
Il fondo di previdenza complementare presso il quale il Fondo di garanzia è chiamato ad integrare i contributi omessi può essere diverso da quello in cui si è verificata l’omissione contributiva nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto il trasferimento della propria posizione.
 
b)
   
cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
 
La domanda di intervento del Fondo potrà essere presentata dopo la cessazione del rapporto con il datore di lavoro insolvente.
Si rinvia al par. 3.1.1 lett. a) della circolare 7 marzo 2007, n. 53 per gli ulteriori chiarimenti.
 
c)
    
insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedura concorsuali previste dall’art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
 
Si rinvia alle disposizioni impartite al par. 3.1.1 lett. b) della circolare 7 marzo 2007, n. 53.
d)
   
accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo.
 
L’art. 5, comma 2 del d.lgs. 80/92 prevede che il lavoratore possa chiedere l’intervento del Fondo, qualora il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale; ne consegue che, in via generale l’accertamento del credito del lavoratore, in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avverrà con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura.
 
Di conseguenza, analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia istituito dalla L. 297/82, è escluso l’intervento del Fondo quando la tardiva ammissione del credito sia impedita dall’avvenuta chiusura della procedura concorsuale o dal decorso dei termini previsti dal 1° comma dell’art. 101 L.F..(all.9)
 
Invece, diversamente da quanto previsto per il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, il Fondo potrà intervenire anche quando il Tribunale disponga di non procedere all’accertamento del passivo a causa della previsione di insufficiente realizzo (art. 102 L.F.- all.10) purché il credito sia stato in ogni caso accertato giudizialmente ed il lavoratore produca copia autentica del decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo.
 
Sempre con riferimento all’accertamento del credito si precisa che qualora l’importo dei contributi omessi non sia evidenziato nello stato passivo distintamente dagli altri crediti di lavoro, il lavoratore dovrà produrre copia dell’istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi al fine di chiarire l’effettiva entità degli stessi.
 
6.2.
        
In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l’intervento del Fondo sono:
 
a)
   
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda. 
      Si rinvia al par. 6.1 lett. a).
 
b)
   
cessazione del rapporto di lavoro.
      Si rinvia al par. 6.1 lett. b).
 
c)
    
accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare.
      Si rinvia al par. 3.1.2. lett. d) della circolare 7 marzo 2007, n. 53.
 
d)
   
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 1 L.F..
      Si rinvia al par. 3.1.2. lett. b) della circolare 7 marzo 2007, n. 53.
 
e)
   
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.
     Si rinvia al par. 3.1.2. lett. c) della circolare 7 marzo 2007, n. 53.
7.
   
Domanda
 
La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata alla Sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.
 
Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l’assicurato stesso elegge domicilio.
 
La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto (PPC/D) oppure in carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello. 
 
Se la domanda non è firmata davanti al funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
 
La domanda può essere presentata a partire dalle date di seguito indicate:
 
a)
   
in caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria
, dal 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della L.F. (all.11 e 12);
b)
   
nel caso in cui siano state proposte
impugnazioni o opposizioni
riguardanti il credito del lavoratore,  dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
c)
    
in caso di
concordato preventivo,
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
d)
   
in caso di
insinuazione tardiva
 del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell’eventuale contestazione;
e)
   
in caso di
esecuzione individuale
, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione.
 
In assenza della previsione di uno specifico termine di prescrizione, il diritto a chiedere l’intervento del Fondo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. (all. 13) decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
 
8.
   
I documenti a corredo della domanda
 
8.1.
        
Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria
 
·
        
copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
·
        
modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura ;
·
        
modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
·
        
copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
·
        
attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e’ stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del 2° e 3° comma art. 98 L.F.(all.14) (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
·
        
copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi (se nello stato passivo l’importo dei contributi omessi non è evidenziato distintamente dagli altri crediti);
 
 
 
8.2.
        
Concordato preventivo
 
·
      
copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
·
      
modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;
·
      
modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
·
      
copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione;
 
 
8.3.
        
Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell’Unione Europea
 
·
        
copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
·
        
copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di contribuzione alla previdenza complementare);
·
        
dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
·
        
mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
·
        
modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
 
8.4.
        
Esecuzione individuale
 
·
        
copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
·
        
mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
·
        
modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
·
        
decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento in quanto non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 della L.F.;
·
        
originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata;
·
        
copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati ed in particolare dei conteggi;
·
        
copia autentica del verbale di pignoramento negativo, come precisato al paragrafo 3.1.2. lett. c) della circolare 7 marzo 2007, n. 53;
·
        
visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
·
        
certificato di residenza del datore di lavoro;
 
 
9.
   
Decorrenza della garanzia
 
Per espressa previsione normativa (art. 5, comma 4 del d.lgs. 80/92) la garanzia del Fondo opera esclusivamente per le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del decreto.
In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale in un altro Stato dell’Unione Europea, la garanzia del fondo decorre dal 6 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del d.lgs. 186/05).
Resta inteso che le domande potranno trovare accoglimento nei limiti della prescrizione indicata al par. 7.
 
10.
Istruzioni operative provvisorie
 
Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 252/05 ed attualmente giacenti presso la D.C. Prestazioni a Sostegno del reddito, verranno trasferite alle Sedi territorialmente competenti per l’istruttoria e la successiva liquidazione.
 
Qualora nel corso dell’istruttoria dovesse emergere che la procedura concorsuale è stata chiusa:
a)
   
se il fallimento è stato chiuso a seguito della compiuta ripartizione dell’attivo, il lavoratore dovrà produrre: copia autentica del piano di riparto finale ed attestazione della cancelleria Tribunale che non vi sono stati riparti parziali,  in caso contrario copia autentica anche dei riparti parziali;
b)
   
se il fallimento è stato chiuso per totale insufficienza di attivo, il lavoratore dovrà produrre copia autentica del decreto di chiusura (solo per le procedure aperte prima del 16.7.2006, data di entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare);
c)
    
per i fallimenti aperti dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, se il decreto di chiusura del fallimento interviene senza che si sia proceduto alla verifica dello stato passivo (previsione insufficiente realizzo – art. 102 L.F.)  il lavoratore oltre al decreto di chiusura dovrà dimostrare che il credito per i contributi omessi alla previdenza complementare è stato accertato giudizialmente.
 
Il Direttore Generale
Crecco
 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11
Allegato N.12
Allegato N.13
Allegato N.14