Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 60 del 16/04/2010
Coordinamento
Generale Medico Legale
Direzione Centrale Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione
Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Coordinamento Generale
Legale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
16/04/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
60
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n.
5
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Trasmissione telematica delle certificazioni di
malattia all’Inps.
Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.
SOMMARIO:
Istruzioni per
la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.
PREMESSA
Con il decreto del Ministero della Salute, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell’economia e delle finanze del 26.02.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) si
è concluso un lungo percorso normativo mediante il quale il legislatore,
ispirandosi ai principi di sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nell’azione amministrativa (Codice dell’amministrazione digitale)
ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché la trasmissione
telematica delle certificazioni di malattia all’Inps, per i lavoratori del
settore privato.
Anche per il settore pubblico, il Dipartimento
della funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica
amministrazione e dell’innovazione tecnologica, con la circolare n. 1 del
19.03.2010, hanno fornito istruzioni operative per la trasmissione telematica
dei certificati secondo le modalità stabilite per il settore privato.
Evoluzione legislativa.
Come è noto, già con il comma 149 dell’art. 1
della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) è stata prevista la
trasmissione
on-line
del certificato di malattia, da parte del medico
curante, all’Inps.
Successivamente, con la legge finanziaria per
il 2007 (art. 1, c. 810, della legge n. 296/2006) si è aggiunto il comma
5-bis, all’art. 50 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni
dalla legge n. 326/2003, e si è reso disponibile, a partire dal 1° luglio
2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole tecniche
del Sistema pubblico di connettività (artt. 72 e ss. del Codice
dell’amministrazione digitale) al fine di portare avanti, tra l’altro, il
processo di telematizzazione dei certificati.
Con l’art. 8 del D.P.C.M. del 26.03.2008, si
sono definiti i principi generali relativi alla trasmissione telematica dei
dati delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal
Ministero dell’economia e delle finanze e denominato SAC (sistema di
accoglienza centrale) nonché le caratteristiche tecniche di acquisizione e
trasmissione dei dati, in attesa di ulteriori modalità attuative da definirsi
con decreto interministeriale.
Tale decreto ed il disciplinare tecnico, ad
esso collegato, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.03.2010, sono diventati operativi a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione (3.04.2010).
Parallelamente all’evoluzione legislativa
sopra delineata, relativa ai certificati medici del settore privato, sono state
emanate, con l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69
del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps
dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico. Tali
disposizioni sono divenute operative con la circolare n.1/2010, citata in
premessa.
1. Effetti della nuova disciplina.
A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del SSN o in regime di
convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del SAC, il
certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea
all’interessato. A tal fine, ricevono dal Ministero dell’economia e delle
finanze apposite credenziali di accesso.
Il certificato così trasmesso viene ricevuto
dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante
accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN.
L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro
pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.
Inoltre, i certificati dei lavoratori del
settore privato aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps,
vengono anche trattati per le finalità istituzionali.
2. Descrizione del processo.
Il processo in
questione prevede competenze specifiche così ripartite:
-
i medici certificatori (dipendenti o convenzionati
con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza
centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad
inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno
successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine
della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;
-
dopo l’invio all’Inps, il SAC restituisce al medico
il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da
consegnare, entrambi, al lavoratore;
-
l’Inps, sulla base delle informazioni presenti
sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per
l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a
disposizione l’attestato;
-
l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul
proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati
con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;
-
l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati
loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle
credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso
con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del
certificato);
-
l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i
certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione
di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto
delle prestazioni.
2.1
Medico curante
La trasmissione del
certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l’inserimento da
parte del medico curante dei seguenti dati:
codice fiscale
del lavoratore;
residenza o
domicilio abituale;
eventuale
domicilio di reperibilità durante la malattia;
codice di
diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che
sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
data di
dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di
presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al
primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
modalità
ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Il medico curante, alla restituzione del
numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:
A) dell’attestato di malattia per il datore
di lavoro,
privo di diagnosi
;
B) del
certificato di malattia per l’assistito
che contiene i
dati della diagnosi e/o il codice nosologico.
In caso di
impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso
comunicherà al lavoratore, il
numero del certificato
, attribuito dopo il
controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere
utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio
attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto.
E’ previsto un
periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità
per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia,
secondo le modalità vigenti.
2.2 Datore di lavoro
L’Inps mette a disposizione dei datori di
lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai
certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPS
www.inps.it - servizi on-line, previa
autorizzazione e attribuzione di un PIN (v. Allegato Manuale di consultazione
degli attestati di malattia).
2.3 Lavoratore
L’Inps mette a disposizione dei lavoratori il
servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di
malattia inviati telematicamente dal medico curante. Per accedere al servizio,
disponibile nel sito Inps – servizi on-line, sono previste due modalità:
1)
tramite un codice PIN,
con il quale è
consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e
di codice nosologico, se indicato dal medico;
2)
mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del
certificato,
elementi indispensabili per accedere
all’attestato cercato.
Il lavoratore
avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove
disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di
malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.
3.
Abilitazioni per
accedere al sistema.
Il Ministero dell’Economia e Finanze rilascia specifiche credenziali di
accesso al sistema SAC ai
medici dipendenti o convenzionati con il S.S.N.
Invece l’Inps rilascia il PIN
:
a)
ai
cittadini
che
ne fanno richiesta, tramite i consueti canali e con le procedure previste:
internet, Contact Center e uffici Inps;
b)
ai
datori di
lavoro pubblico o privato
o a loro incaricati che si debbono presentare
presso una Sede Inps muniti di:
-
modulo di richiesta
compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale
rappresentante ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma
associata o societaria, con l'elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN
per l’accesso agli attestati di malattia del personale;
- modulo di richiesta "individuale"
compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato
con
allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
I moduli richiesti sono forniti in allegato.
Le pubbliche amministrazioni o le aziende in possesso di PIN, sono tenute
a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione, al verificarsi della
cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra
struttura dell’intestatario del PIN e l’Inps provvederà a cessare, con effetto
immediato, l’abilitazione.
L’operatore Inps, incaricato del rilascio dei PIN, dopo aver verificato
la correttezza formale della richiesta e l’identità del richiedente, deve,
utilizzando la funzione “Verifica rapporto di lavoro” della procedura di
assegnazione PIN, accertare che la persona da autorizzare sia dipendente
dell’Amministrazione o dell’azienda il cui rappresentante ha sottoscritto i
documenti di richiesta.
A verifiche completate il funzionario Inps provvede al rilascio del PIN
selezionando la classe utente “Datore di lavoro (certificazione di malattia)”.
Qualora l’utente sia già in possesso di un PIN per altre finalità si
dovrà procedere ad aggiungere l’autorizzazione al servizio “Consultazione attestati
di malattia” mediante la funzione “Modifica autorizzazioni ai servizi”.
Nelle more di decisioni che debbono essere concordate con le parti
interessate, per il momento, i consulenti di lavoro sono esclusi dalla
concessione di tale servizio.
4. Assistenza
agli utenti
Il sistema di accoglienza centrale (SAC) del
Ministero dell’Economia e Finanze fornisce l’assistenza agli utenti dello
stesso tramite il servizio di Call Center, raggiungibile attraverso il numero
gratuito
800030070.
L’Inps fornisce
assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori tramite gli operatori del
Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero
gratuito
803164
.
Gli operatori del Contact Center forniscono
telefonicamente supporto nella navigazione e uso delle procedure di
consultazione dei certificati, inviati telematicamente dal medico curante,
nonché le informazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale sulla
materia.
Inoltre forniscono ai medici curanti
informazioni e risposte riguardanti esclusivamente i quesiti di interesse
medico legale in collaborazione con il Coordinamento Generale medico legale per
il tramite della U.O.C. Prestazioni a sostegno del reddito quale struttura di
riferimento per le relative specifiche risposte.
Il Contact Center assiste, inoltre, i
lavoratori anche per l’assegnazione o attivazione del PIN cittadino, necessario
per la consultazione e stampa dei propri certificati di malattia.
5. Gestione dei
certificati telematici da parte delle strutture periferiche Inps
Successivamente
alla ricezione dei certificati trasmessi dai medici vengono individuati quelli
dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia per essere destinati
alle strutture operative Inps competenti per residenza del lavoratore ed essere
registrati negli archivi locali gestionali della certificazione di malattia.
Tutti sono immediatamente disponibili per le attività previste dai flussi di
processo dell’Area malattia.
Per i medici Inps, nella procedura di gestione della
certificazione di malattia - flusso “
certificati ricevuti via internet” -
sono a disposizione funzioni per esaminare i certificati telematici che
pervengono giornalmente e per disporre, d’ufficio, visite mediche di controllo.
Nel manuale operativo, consultabile da Intranet in
Utilità – Manuali, software e documentazione – Prestazioni non pensionistiche,
le diverse funzioni sono descritte dettagliatamente (v. Allegato Funzioni
certificati telematici).
Con la circolare n. 120 del 6 agosto 2004, il processo di certificazione della malattia e di erogazione della relativa
indennità era stato completamente ridisegnato anche al fine di progressivo
adeguamento alle novità normative e organizzative in materia di
telematizzazione.
L’avvio della trasmissione telematica dei
certificati, che abolisce onerose e ripetitive attività manuali, quali
l’acquisizione e l’archiviazione, e l’imminente rilascio in produzione di tre
nuovi applicativi, ovvero il Data Mining per la scelta delle Visite mediche di
controllo a più alto rischio aziendale, il rilascio della procedura per la Richiesta tramite Portale INPS delle VMC da parte di datori di lavoro pubblici e privati
nonché la telematizzazione delle VMCd e dei rapporti con i medici di controllo,
consentirà la completa reingegnerizzazione del processo di certificazione
della malattia, con evidenti benefici attesi sia in termini di ottimizzazione
delle risorse che di efficacia ed efficienza del processo.
Nel rispetto dei principi di pertinenza, non
eccedenza e di necessità del trattamento dei dati sensibili, il nuovo processo
così ulteriormente rimodellato e innovato sarà comunque gestito separando le
attività di competenza sanitaria da quelle di competenza amministrativa secondo
le modalità previste dalla circolare n. 87 del 12 settembre 2008, con la specificazione che le attività saranno ripartite secondo i principi contenuti nella
circolare n. 102 del 12 agosto 2009.
Inoltre, con riferimento alla fase sperimentale
di applicazione della circolare n. 102 del 12 agosto 2009, le attività di gestione della malattia sono ripartite secondo i principi del nuovo modello
organizzativo. In particolare, l’allocazione delle attività nelle Sedi
sperimentali segue la seguente distribuzione:
a)
la funzione medico-legale provvede alla valutazione professionale di
competenza dei certificati medici ricevuti
via internet
e a tutte le
attività connesse come da circolari n. 120/2004 e n. 87/2008, ivi compresa la
gestione delle visite mediche di controllo, con esclusione della fase di
consuntivazione e delle competenze gestionali amministrative relative al loro
esito;
b)
la funzione dell’area flussi “Controllo Prestazioni” gestisce il
complesso delle azioni amministrative innescate dal flusso di invio telematico
dei certificati, quindi la gestione amministrativa delle visite mediche di
controllo, l’applicazione del regime sanzionatorio per gli assenti a visita non
giustificati, i pagamenti alle A.S.L., l’attivazione delle azioni surrogatorie
e la gestione dei rapporti con i datori di lavoro, l’Ufficio legale e l’area
contabile;
c)
la linea di servizio “Prestazioni a sostegno del reddito”, nell’ambito
delle Agenzie interne e complesse, e le Agenzie territoriali gestiscono le
attività finalizzate alla liquidazione dell’indennità di malattia; inoltre,
assicurano l’acquisizione dei certificati medici cartacei;
d)
la funzione dell’area flussi “Anagrafica e flussi” gestisce tutte le
elaborazioni dei primi pagamenti e dei pagamenti successivi delle indennità,
così come descritto nel Flusso Standardizzato di Processo dedicato alle
Prestazioni a sostegno del reddito.
In attesa delle necessarie implementazioni
delle procedure a supporto del processo della certificazione della malattia,
delle visite mediche di controllo e delle prestazioni di malattia e maternità,
per lo svolgimento delle attività previste dal nuovo modello organizzativo, sia
i medici che il personale amministrativo delle direzioni provinciali dovranno
essere abilitati ad accedere alle procedure EAP delle diverse strutture
territoriali che rientrano nella competenza organizzativa attribuita alla Sede
provinciale.
Il
Direttore Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2Allegato
N.3Allegato
N.4Allegato
N.5