900327 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE Circolare n. 085 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Integrazione al minimo nel caso di titolarita' di piu' pensioni. 1 - Art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140; 2 - Art. 6, 3 comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638; 3 - Art. 1, 3 comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE Roma, 29 aprile 1988 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 085 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Integrazione al minimo nel caso di titolarita' di piu' pensioni. 1 - Art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140; 2 - Art. 6, 3 comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638; 3 - Art. 1, 3 comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222. 1 - Com'e' noto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, per effetto dell'art. 7, primo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (1), il trattamento minimo delle pensioni a carico delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e' stato parificato a quello previsto per le pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A seguito dell'entrata in vigore della normativa in questione, da parte di numerose dipendenze periferiche sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri da seguire per l'attribuzione del trattamento minimo nei casi di titolarita' di piu' pensioni. In particolare e' stato chiesto se per le situazioni di plurititolarita' di pensioni gia' in essere alla data del 1 gennaio 1988 debba essere nuovamente operata la scelta della pensione da integrare al minimo ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (2), provvedendo - ove occorra - al trasferimento dell'integrazione stessa, dalla pensione che in precedenza beneficiava del minimo di importo piu' elevato, alla pensione avente decorrenza piu' remota ovvero alla pensione diretta, nei casi di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione. Al riguardo si osserva che la normativa in materia di integrazione al minimo nel caso di concorso di piu' pensioni e i relativi criteri applicativi conseguenti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 17 febbraio 1984 (3), non prevedono che si debba procedere a trasferimenti dell'integrazione nel corso dell'erogazione della pensione, una volta che - all'insorgere della situazione di plurititolarita' ovvero al 1 ottobre 1983, per le pensioni con decorrenza anteriore a tale data - sia stata operata la scelta del trattamento da integrare sulla base delle regole generali dettate dal citato terzo comma dell'art. 6 della legge n. 638/1983. Ovviamente, una riconsiderazione della scelta operata puo' e deve essere effettuata - oltre che nei casi di mutamento della situazione reddituale degli interessati - tutte le volte che si modifichi la situazione di plurititolarita': cio' si verifica, ad esempio, quando una delle pensioni, gia' integrate al minimo, divenga superiore a tale trattamento o, viceversa, una pensione di importo superirore al minimo venga assorbita nel minimo stesso. Al di fuori di tali ipotesi deve rimanere ferma la scelta a suo tempo effettuata. In applicazione dei criteri anzidetti, dal 1 gennaio 1988 il trasferimento dell'integrazione potra' rendersi necessario nei casi in cui uno dei trattamenti in godimento sia una pensione delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gia' di importo superiore al minimo, assorbita nel minimo per effetto dell'art. 7 della legge n. 140/1985. Negli altri casi, l'integrazione al minimo restera' confermata sulla pensione che ne beneficiava in precedenza. La circostanza che cosi' operando l'interessato potrebbe fruire di un trattamento complessivo meno favorevole di quello che percepirebbe qualora si procedesse ad una nuova scelta della pensione da integrare, non appare rilevante ai fini che interessano, considerato che nel sistema delineato dall'art. 6, 3 comma, della legge n. 638 del 1983, viene garantito il trattamento minimo di importo piu' elevato, ma non il trattamento pensionistico complessivo piu' favorevole. Si precisa, infine, che nelle ipotesi di plurititolarita' di pensione insorte dal 1 gennaio 1988 in poi, il trattamento minimo - ove spettante in relazione alla situazione reddituale degli interessati - dovra' essere riconosciuto sulla pensione che ha titolo all'integrazione in base ai criteri contenuti nel terzo comma dell'art. 6 della legge n. 638/1983, per la parte tuttora in concreto operante dopo l'unificazione degli importi dei trattamenti minimi. 2 - In sede di attuazione del disposto dell'art. 6, 3 comma, della legge n. 638/1983, si e' rilevato che gli adempimenti relativi al trasferimento della integrazione al minimo su pensione diversa da quella cui era stata attribuita non sempre risultano effettuati - o effettuabili - tempestivamente rispetto all'anno nel quale si verificano le condizioni di plurititolarita' o di reddito che richiedono l'applicazione della citata disposizione. Riguardo alla situazione reddituale si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dal punto 3 della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 1984 e dai relativi criteri applicativi di cui alla circolare n. 60095 A.G.O. del 7 marzo 1984 (4), qualora il titolare di pensione integrata al trattamento minimo dichiari il possesso di redditi superiori ai limiti di legge, non puo' darsi applicazione, finche' permane la situazione reddituale ostativa, al richiamato 3 comma dell'articolo 6 e deve, comunque, procedersi alla cristallizzazione dell'importo del trattamento minimo in godimento. Da cio' consegue che, venendo meno in anno successivo la situazione reddituale preclusiva del diritto alla integrazione, la stessa da tale anno deve essere corrisposta sulla pensione indicata in via prioritaria dal citato 3 comma, individuabile o nella stessa pensione gia' "cristallizzata" o in altra pensione gia' corrisposta nell'importo da calcolo. Cio' premesso, in ogni caso di tardiva applicazione del citato disposto del 3 comma, puo' verificarsi che la integrazione continua ad essere corrisposta anche in anni successivi su pensione diversa da quella indicata dal 3 comma stesso. Tale situazione, posta in relazione al principio indicato dal legislatore della contestualita' tra obiettiva condizione reddituale di insufficienza economica riferita ad un dato anno e diritto alla integrazione per lo stesso anno, ha richiesto un ulteriore approfondimento circa la possibilita' di trasferire il trattamento minimo con effetto retroattivo dalla dovuta decorrenza - anche in presenza di altri eventuali redditi di per se' ininfluenti ma rilevanti se considerati in aggiunta al trattamento minimo gia' corrisposto - negli stessi anni pregressi durante i quali l'integrazione o la cristallizzazione sono state gia' erogate su altra pensione. Al riguardo si e' ritenuto che nei casi in argomento, essendo ambedue le pensioni corrisposte dallo stesso Ente erogatore ed essendo il trasferimento dell'integrazione nei casi previsti dalla legge adempimento dovuto, da effettuare d'ufficio, possa procedersi alla regolarizzazione anche per gli anni pregressi considerando gli importi gia' erogati a titolo di integrazione su pensione diversa - la quale ultima, ovviamente, deve essere riportata nell'importo da calcolo - non come reddito ma come anticipazione di quanto dovuto dalla stessa decorrenza per l'integrazione della pensione indicata dal 3 comma dell'articolo 6. In definitiva, pur rimanendo fermo il principio della effettiva situazione di "cassa", in caso di trasferimento tardivo del trattamento minimo le differenze di rate gia' corrisposte a titolo di integrazione su una pensione vanno portate in detrazione di quanto dovuto allo stesso titolo e dalla stessa decorrenza sull'altra pensione, con conseguente conguaglio a credito o anche a debito del pensionato, qualora il trattamento complessivo risulti meno favorevole, tenuto conto delle diverse misure delle pensioni da calcolo. 3 - Da parte di alcune Sedi sono state manifestate perplessita' in ordine ai criteri da seguire per l'integrazione al minimo ai sensi del piu' volte citato art. 6, 3 comma, della legge n. 638/1983, nei casi di coesistenza di pensione ai superstiti con assegno di invalidita' liquidato a norma della legge 12 giugno 1984, n. 222 (5). Come e' noto, per effetto del disposto dell'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 222, l'importo massimo di integrazione attribuibile all'assegno di invalidita' non puo' superare la misura della pensione sociale. In conseguenza del richiamato limite puo' verificarsi che l'assegno, pur avendo titolo all'integrazione nella misura massima possibile, non raggiunga l'importo del trattamento minimo vigente nella gestione. Nelle ipotesi in questione - tenuto conto che l'art. 6 3 comma, della legge n. 638/1983 garantisce in ogni caso il trattamento minimo piu' favorevole - non vi e' dubbio che ai fini dell'applicazione della norma in esame e della conseguente scelta della prestazione sulla quale va liquidata l'integrazione, debba aversi riguardo all'importo dell'assegno in concreto erogabile. Pertanto, ove detto importo sia inferiore a quello del minimo erogabile sull'altra pensione, l'integrazione dovra' essere liquidata su quest'ultima pensione. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI (1) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 1091. (2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961. (3) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 441. (4) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 925 (5) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787