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900216
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 2749
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA 693
SERVIZIO PRESTAZIONI
MALATTIA MATERNITA'
CONTROLLI 13
Circolare n. 9
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
I - Art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che ha
convertito con modificazioni il D.L. n. 726 del 30
ottobre 1984.
II - L. 27 febbraio 1985 n. 49 - Cooperative di produzione e
lavoro.
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 2749
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA 693
SERVIZIO PRESTAZIONI
MALATTIA MATERNITA'
CONTROLLI 13
Roma, 8 gennaio 1986
                            Ai Dirigenti centrali e periferici
                            e, per conoscenza,
Circolare n. 9              Ai Consiglieri di amministrazione
                            Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati 2
Oggetto: I - Art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che ha
         convertito con modificazioni il D.L. n. 726 del 30
         ottobre 1984.
         II - L. 27 febbraio 1985 n. 49 - Cooperative di produzione e
         lavoro.
I - A) ART. 1 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863. GENERALITA'
          La legge 19 dicembre 1984, n. 863  (1)  ha  convertito  con
modificazioni  il D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984, concernente misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, il  cui
art.  1, che specificatamente interessa l'istituto delle integrazioni
salariali, e' stato illustrato nella circolare n. 7267  G.S./252  del
22 novembre 1984 (2).
          Il  2'  comma di detto articolo ha stabilito in particolare
che ai fini del calcolo del trattamento di integrazione salariale  di
cui   alla   legge   in  esame,  nella  determinazione  iniziale  del
trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario non
si  deve tenere conto degli aumenti retributivi previsti da contratti
collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente  la  stipula
del  contratto  di  solidarieta'  e  che  l'ammontare del trattamento
straordinario deve essere  ridotto  in  corrispondenza  di  eventuali
successivi  aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale.
          Il Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in
merito  alla  problematica  sottopostagli  anche  da questa Direzione
generale circa i criteri applicativi dell'art. 1 della legge  n.  863
in argomento, ha fornito le direttive contenute  nella  circolare  n.
96/85 di cui si allega il testo (all. n. 1).
B) ISTRUZIONI APPLICATIVE ED OPERATIVE
          Si riportano di seguito i criteri applicativi ed  operativi
in  ordine  alla  normativa  di  cui all'art. 1 della legge n. 863/84
concernente i contratti di solidarieta' ed il relativo trattamento di
integrazione  salariale, conseguenti anche ai chiarimenti forniti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
          1) Per la determinazione della misura dell'integrazione  da
riconoscere  ai lavoratori in caso di riduzione di orario per effetto
del contratto di solidarieta' e' da  escludere  che  possa  ritenersi
applicabile   il   limite   massimo   vigente   per   gli  interventi
straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980 (3).
          Le Sedi, pertanto,  non  dovranno  tenere  piu'  conto  del
limite  stesso precedentemente considerato dall' Istituto applicabile
nella misura oraria, ammettendo a rimborso anche le  quote  eccedenti
che   non   siano   state  eventualmente  corrisposte  ai  lavoratori
interessati in  sede  di  esecuzione  dei  decreti  ministeriali  nel
frattempo emanati.
          2)  In base al secondo comma dell'art. 1 della legge 863/84
sono esclusi dalla integrabilita' gli  eventuali  successivi  aumenti
retributivi  intervenuti  in  sede  di contrattazione aziendale. Tale
esclusione non opera, peraltro, rispetto agli incrementi, secondo  la
normale  dinamica  di  istituti  contrattuali, esistenti alla data di
entrata in vigore della legge, anche se abbiano  effetto  posticipato
quali  ad  esempio  terzi  elementi,  premi  di  produzione aziendali
connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e  quote
accantonate.
          3) E' da ritenere che i contratti collettivi aziendali, nel
momento in cui stabiliscono una riduzione dell'orario  di  lavoro  al
fine   di   evitare,  del  tutto  o  in  parte,  la  riduzione  o  la
dichiarazione di esuberanza del personale  anche  attraverso  un  suo
piu'   razionale   impiego,   debbano   prevedere   i   parametri  di
riproporzionamento degli elementi retributivi,  ivi  compresi  quelli
indiretti  e  differiti,  in  relazione  alla  suddetta  riduzione di
orario.
          Pertanto relativamente agli istituti  contrattuali  (ferie,
festivita',  gratifica  natalizia,  14'  mensilita')  che  potrebbero
essere ridimensionati ed influire, quindi, sul trattamento  specifico
spettante al lavoratore, occorre verificare, sulla base del contratto
di solidarieta' stipulato, la riduzione  degli  oneri  a  carico  del
datore   di   lavoro   prevista   in  corrispondenza  alla  riduzione
dell'orario  di  lavoro.  Potra',  difatti,   ritenersi   ammissibile
l'intervento della CIG anche in relazione ai suddetti istituti per la
parte non piu' a carico del datore di lavoro.
          Relativamente alle ferie si precisa che occorre distinguere
fra quelle maturate in periodi anteriori al contratto di solidarieta'
e quelle relative a periodi successivi all'applicazione del contratto
stesso. Per quanto attiene le prime dovra' escludersi qualsiasi onere
a carico della CIG per le giornate corrispondenti.  Sara'  invece  da
ammettere il trattamento integrativo (art. 1 ex lege n. 863/84) per i
periodi di ferie maturate in costanza del contratto  di  solidarieta'
ed  usufruiti  nell'ambito della validita' del decreto concessivo del
trattamento stesso.
          4) Poiche' alle  integrazioni  salariali  in  argomento  si
applica per specifica disposizione della legge n. 863/84 la normativa
di cui alla legge 1115/68 (4)  e  successive  modifiche,  le  aziende
dovranno  versare  il contributo addizionale di cui all'art. 12 della
L. 164/75 (5) calcolato sull'importo delle prestazioni, ove nel testo
del  decreto  l'azienda  non  risulti  esplicitamente  esonerata  dal
versamento di tale contributo.
          5) L'azienda che corrisponde il trattamento di integrazione
salariale in discorso e' tenuta ad erogare gli assegni familiari e le
eventuali relative maggiorazioni oltre che per le giornate di  lavoro
effettivamente prestate, anche per quelle di integrazione.
          6) L'uso del contratto di solidarieta' non e' incompatibile
con il ricorso alla CIG sia per gli stessi lavoratori interessati  al
contratto  di  solidarieta'  che  per  altre unita' produttive per le
quali il contratto non abbia efficacia.
          Ove, pertanto, durante i periodi di utilizzo dei  contratti
di  solidarieta'  si  verifichi il ricorso alla CIG ordinaria in base
alle motivazioni proprie che legittimano l'intervento  in  questione,
il  limite  massimo  delle  ore  integrabili ai sensi della specifica
normativa sara' determinato ovviamente dal  nuovo  orario  concordato
nel contratto di solidarieta'.
          In  tale  ipotesi  per  le  ore  non lavorate a seguito del
contratto di solidarieta' la misura  dell'integrazione  spettante  al
lavoratore  e'  pari al 50% del trattamento retributivo perso, mentre
per  le  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  fissato  a  seguito  del
contratto  stesso  e  conseguenti  alle  motivazioni  dell'intervento
ordinario della CIG tale misura  e'  pari  all'  80%  della  relativa
retribuzione.
          7) In  caso  di  malattia  dovra'  escludersi  l'intervento
straordinario  della  CIG  in  quanto la situazione e' assimilabile a
quella dei lavoratori ad orario ridotto in quanto l'intervento stesso
e'  previsto per i soli lavoratori sospesi (vedi punto C) della circ.
n. 50943 G.S. dell' 8 febbraio 1973 in "Atti ufficiali" pag. 447).
          Conseguentemente, ai lavoratori aventi diritto, spetta,  in
misura  intera,  l'indennita'  di  malattia,  da  determinare  avendo
riguardo alla  sola  retribuzione  effettiva  percepita  nel  periodo
quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed  immediatamente precedente
l'evento (anche se inferiore a  quella  risultante  dall'applicazione
dei  minimali  di  retribuzione), con esclusione, quindi, delle somme
corrisposte a titolo di trattamento di Cassa integrazione guadagni.
          Si  precisa  inoltre  che  i  dipendenti  in  contratto  di
solidarieta',    interessati    all'intervento   della   CIG   devono
considerarsi ad orario ridotto giornaliero.  In  relazione  a  quanto
precede,  eventuali  diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa nell'arco della settimana devono intendersi ininfluenti ai
fini  del  calcolo della retribuzione media giornaliera (retribuzione
effettiva percepita nel periodo di interesse, divisa  per  il  numero
delle  giornate  lavorate,  o comunque retribuite, ridimensionate, in
caso di settimana corta, con il coefficiente 0,20); devono, pertanto,
intendersi  come  retribuite anche le giornate nelle quali, a seguito
della particolare distribuzione dell'orario ridotto settimanale,  non
sia stata prestata di fatto attivita'.
          8)   Per   quanto  attiene  le  prestazioni  economiche  di
maternita', si richiamano i principi vigenti per la malattia  tenendo
presente  l'esclusione,  ai sensi dell'art. 16, comma 2', della L. n.
1204/71 (6),  degli  elementi  di  retribuzione  da  considerare  per
l'individuazione dell'indennita' di astensione facoltativa, dei ratei
giornalieri riferiti alle mensilita' aggiuntive, ai premi, ecc..
          Da  ultimo,  per  quanto  superfluo,  si   evidenzia   che,
relativamente   alle  lavoratrici  in  questione,  non  deve  trovare
applicazione il  particolare sistema di  calcolo  della  retribuzione
media  globale  giornaliera  previsto, per le operaie non agricole ad
orario ridotto, dalla lettera b) del sopra citato  art.  16,  sistema
correlato   dalla   norma   medesima  a  specifiche  situazioni,  non
ravvisabili nei casi di specie.
          9) Il datore di lavoro  esporra'  l'importo  relativo  alle
integrazioni  salariali  ex lege 863/84 anticipate, come di norma, ai
lavoratori nel quadro D del mod. DM 10/M  nei  righi  riservati  agli
interventi  straordinari della CIG; riportera' gli estremi del modulo
anzidetto sull'elenco dei lavoratori  beneficiari  (all.  n.  2)  che
potra'  essere  inviato anche separatamente rispetto al mod. DM 10/M;
indichera' nel quadro G del mod. DM 10/M la sola data del mod.  I.G.i
15/str. che risulta riportata nel mod. I.G.i 6/str/bis.
          Sull'elenco  dei  beneficiari,  che dovra' essere compilato
secondo il fac-simile allegato alla presente circolare, il datore  di
lavoro,  in  osservanza  del  disposto di cui al 2' comma dell'art. 1
della legge n. 863/84 in precedenza illustrato, dovra'  sottoscrivere
una  dichiarazione di responsabilita' secondo la quale il trattamento
retributivo  perso  sul  quale  e'  stato   determinato   l'ammontare
dell'integrazione  salariale,  e'  stato  calcolato  al  netto  degli
aumenti retributivi da escludere in base al citato 2' comma dell'art.
1.
          Pertanto  il  datore  di lavoro dovra' indicare sull'elenco
dei beneficiari nella colonna 7 il 50%  del  trattamento  retributivo
orario perso a seguito della riduzione di orario con esclusione degli
aumenti retributivi previsti da contratti  collettivi  aziendali  nel
periodo   di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del  contratto  di
solidarieta'.   Gli   eventuali   successivi   aumenti    retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale devono essere esposti
nella colonna 9 ed il  relativo  ammontare  deve  essere  portato  in
detrazione  all'importo  delle  integrazioni  di  cui alla precedente
colonna 8. Il risultato di tale differenza va indicato nella  colonna
10.   Peraltro  nella  colonna  9  non  devono  essere  indicati  gli
incrementi  retributivi  secondo  la  normale  dinamica  di  istituti
contrattuali  esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.
863/84,  e  cioe'  al  6  gennaio  1985,  anche  se  abbiano  effetto
posticipato, quali ad esempio i terzi elementi, i premi di produzione
aziendale   connessi   a   parametri   obiettivi   prestabiliti    di
produttivita' e quote accantonate.
          Insieme  all'elenco  di  cui  trattasi  il datore di lavoro
dovra' trasmettere, in occasione della prima operazione di conguaglio
delle  integrazioni  salariali  autorizzate dal decreto ministeriale,
copia del contratto di solidarieta' stipulato.
          Le Sedi  provvederanno  a  conservare  in  una  particolare
evidenza  gli elenchi sopradetti per le successive rilevazioni che si
rendessero necessarie oltreche' per  gli  opportuni  controlli  sulle
operazioni eseguite dai datori di lavoro.
          A  tal  fine  una  copia dei predetti elenchi sara' inviata
agli Ispettorati del lavoro dando loro ogni opportuna indicazione.
          10) A norma dell'art. 1, 4' comma, del D.L. in esame, per i
periodi per i quali e' corrisposta l'integrazione salariale di cui al
1' comma del medesimo articolo devono essere  accreditati  contributi
figurativi commisurati al trattamento  retributivo  perso  a  seguito
della riduzione di orario.
          A  tal  fine  i  datori  di lavoro dovranno provvedere alla
compilazione dei modd. I.G.i 1  bis,  nella  versione  allegata  alla
circolare n. 13112 O. del 10 ottobre 1984 (7), apponendo, nella parte
anteriore  dei  modelli  stessi,   la   annotazione   "Contratto   di
solidarieta'"  e tenendo altresi' presente, per la compilazione della
parte retrostante, le precisazioni che seguono.
     - La retribuzione presa a base per il calcolo  dell'integrazione
salariale  corrisponde, nella fattispecie, alla retribuzione persa in
dipendenza della  riduzione  di  orario  (calcolata  al  netto  degli
aumenti  retributivi  di  cui  all'art.  1,  2' comma, della legge di
conversione) ed e' pari, pertanto, al prodotto del numero complessivo
di  ore  perse  nel periodo di riferimento per la retribuzione oraria
integrabile, senza la riduzione al 50%. (La  retribuzione  figurativa
accreditabile corrisponde, in pratica, al doppio dell'importo esposto
alla colonna  8  dell'elenco  dei  beneficiari  di  cui  all'allegato
fac-simile  secondo  le  istruzioni  contenute  sul retro del modello
stesso).
     - In corrispondenza della voce "quote di gratificazioni  annuali
o  periodiche  ..."  devono  essere  indicate  le somme relative agli
istituti contrattuali quali ferie, festivita', gratificazioni annuali
o  periodiche,  per  la parte che eventualmente non sia piu' a carico
del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione  del  contratto
di cui all'art. 1 della legge in oggetto.
          Anche   tali   somme,  calcolate  al  netto  degli  aumenti
retributivi di cui al citato art. 1,  2'  comma,  risultano  pari  al
doppio  dei  ratei delle competenze ultramensili posti a carico della
Cassa integrazione ed esposti alla colonna 8 del  modello  contenente
l'elenco dei beneficiari.
          I  suddetti  modelli I.G.i 1/bis al termine di anno solare,
ovvero al termine della vigenza del  contratto  di  solidarieta'  che
scada  nel  corso  dell'anno, dovranno essere presentati alle Sedi in
allegato ai modelli  0.3  e  0.3  CIG  e  saranno  assoggettati  agli
adempimenti  previsti  per  le  generalita'  dei modelli I.G.i 1/bis,
nonche' agli opportuni riscontri con i dati  esposti  dal  datore  di
lavoro sull'elenco dei beneficiari di cui al fac-simile allegato alla
presente circolare, tenendo, altresi', conto  delle  indicazioni  che
relativamente  ai  dati stessi emergano nel corso delle rilevazioni o
in seguito alle eventuali comunicazioni degli Ispettorati del  Lavoro
di cui al precedente punto 9).
                              * * * * *
          Come  evidenziato  al punto 6), l'adozione del contratto di
solidarieta' non e' incompatibile con il ricorso alla CIG, anche  per
i medesimi lavoratori interessati al contratto suddetto.
          Verificandosi   l'ipotesi  della  concomitanza  tra  i  due
istituti, i datori di lavoro, per i periodi di Cassa integrazione non
dipendente  dal  contratto di solidarieta', in aggiunta al mod. I.G.i
1/bis relativo al contratto medesimo, dovranno  provvedere  all'invio
di  un  ulteriore  modello  I.G.i  1/bis  con  le consuete modalita',
tenendo presente, ovviamente, che la retribuzione presa a   base  per
il calcolo dell'integrazione salariale suddetta e' quella determinata
dall'applicazione  del  contratto   di   solidarieta',   secondo   le
II - LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 49 - PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO
     ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI
     OCCUPAZIONE.
          La legge 27 febbraio 1985, n. 49 ha previsto  provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti per la salvaguardia
dei livelli di occupazione.
          Tra  le  provvidenze  introdotte   detta   legge   da'   la
possibilita'  di  fruire  di contributi a fondo perduto a cooperative
appartenenti al settore di produzione e lavoro che  siano  costituite
da  lavoratori ammessi al trattamento della CIG dipendenti da imprese
per le quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla  legge
12 agosto 1977, n. 675 (8), dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 e dal
decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile
1979,  n.  95,  oppure  dipendenti  da imprese sottoposte a procedure
concorsuali   oppure   licenziati   per   cessazione   dell'attivita'
dell'impresa  o per riduzione di personale, che realizzino in tutto o
in  parte  la  salvaguardia  dell'occupazione  dei  lavoratori  delle
imprese stesse.
          Il  7'  comma  dell'art. 17 della legge in esame stabilisce
che  i  lavoratori  soci  delle  cooperative  anzidette  che  abbiano
ottenuto  il contributo a fondo perduto, non potranno per un triennio
usufruire della previdenza della CIG ordinaria o speciale.
          Al fine, pertanto, di evitare illegittime percezioni  della
integrazione  salariale  le  Sedi  dovranno farsi rilasciare all'atto
della richiesta di intervento ordinario  della  CIG  da  parte  delle
cooperative   di   produzione   e   lavoro   una   dichiarazione   di
responsabilita' rilasciata dalle stesse dalla quale risulti  che  non
hanno  presentato  domanda ne' ottenuto il contributo a fondo perduto
di cui all'art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49.
          Per  quanto  attiene  le  modalita'   per   individuare   i
lavoratori  beneficiari del trattamento straordinario di integrazione
salariale che siano associati in cooperative di produzione  o  lavoro
che   hanno  ottenuto  il  contributo  anzidetto  si  fa  riserva  di
successive istruzioni.
                             * * * * *
          Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza dei datori  di
lavoro   interessati   le  precisazioni  sopra  illustrate  con  ogni
tempestivita.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3525.
(3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2194.
(4) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322.
(5) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127.
(6) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.
(7) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3078.
(8) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902.
=====================================================================
                                                  ALLEGATO 1
        MINISTERO DEL LAVORO
     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
         Direzione Generale
della Previdenza e Assistenza Sociale
             Div. XI                         Roma, 25 luglio 1985
Circolare n. 96/85
                         Alle Direzioni Generali - Div. I
                         Ai Consiglieri Ministeriali
                         Alla Segreteria Tecnica della Commissione
                         centrale per l'impiego
                         Al Centro di economia del lavoro
                         Alle divisioni della Dir. Gen. della prev. e
                         assist. sociale
                         Al Capo Servizio per gli Ispettorati del
                         lavoro
                         Al Capo Servizio per gli ULMO
                         All'Ispettorato medico centrale del lavoro
                         All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli
                         Ispettorati del lavoro
                         All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli ULMO
                         Alla Ragioneria Centrale
                         Agli Uffici regionali e provinciali del
                         lavoro
                         Agli Ispettorati regionali e provinciali del
                         lavoro
                         All'Ufficio speciale collocamento lavoratori
                         dello Spettacolo
                         Ai Centri di emigrazione
                         Alla Segreteria del Consiglio di
                         Amministrazione
                                                       LORO SEDI
                         All'INPS Direzione Generale
                                                       ROMA EUR
                         e, per conoscenza,
                         Al Gabinetto dell'On. Ministro
                         Alla Segreteria particolare dell'On.
                         Ministro
                         Alle Segreterie particolari degli On.li
                         Sottosegretari di Stato
                                                       SEDE
Oggetto: Articolo 1, decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
         convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
         n. 863. Contratti di solidarieta'.
          L'articolo 1 della legge  19  dicembre  1984,  n.  863,  di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726, recante misure urgenti a sostegno e ad  incremento  dei  livelli
occupazionali,  intende  agevolare,  attraverso  l'introduzione della
nuova figura del contratto di solidarieta', il mantenimento dei posti
di lavoro.
          E'  evidente  che  la normativa di cui trattasi deve essere
interpretata tenendo ben presente che la sua finalita' e'  quella  di
contrastare  le  riduzioni  dei  livelli occupazionali e contenere il
fenomeno della disoccupazione, nella linea tracciata  dai  protocolli
d'intesa  governo-parti sociali del 22 gennaio 1983 e del 14 febbraio
1984.
          In questa sede ci si limita a diramare - anche a seguito di
quesiti  specifici  posti  ed  al fine di dare uniformita' all'azione
amministrativa - istruzioni in ordine agli aspetti di maggior rilievo
sui contratti previsti dall'articolo 1 della legge 863/1984.
          L'articolo   sopra   citato   appresta  uno  strumento  per
agevolare nelle imprese con eccedenza di personale ed in alternativa,
totale   o   parziale  alla  Cassa  integrazione  a  zero  ore  o  ai
licenziamenti collettivi - la stipula di contratti collettivi  aventi
ad   oggetto   la  riduzione  dell'orario  di  lavoro  e  quindi,  in
corrispondenza ad essi, la  redistribuzione  del  lavoro  nell'ambito
dell'organizzazione produttiva.
          I  contratti collettivi contemplati dalla legge sono quelli
aziendali e stipulati con i sindacati  aderenti  alle  Confederazioni
maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale.  Essi  possono
riguardare  tutta  la  organizzazione  produttiva  o  singole  unita'
produttive,  tutte le categorie e qualifiche di lavoratori o parte di
essi.
          Essi sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori  che
rientrano nel loro campo di applicazione; non e' quindi in alcun modo
necessario  a tal  fine  una  sottoscrizione  da  parte  dei  singoli
lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
          In  linea  generale  si  deve  considerare  che  l'uso  del
contratto di solidarieta' non e' incompatibile con  il  ricorso  alla
Cassa  integrazione  guadagni,  trattandosi di istituti che hanno una
differente  funzione  immediata.  In  altri  termini  non  si  potra'
escludere,  da  un  lato,  che l'azienda per alcune unita' produttive
faccia ricorso alla Cassa integrazione e per  altre  a  contratti  di
solidarieta',  e,  dall'altro,  che  l'azienda  si  trovi costretta a
chiedere  l'intervento  della  Cassa  integrazione  per  gli   stessi
lavoratori interessati dal contratto di solidarieta'.
          Passando  all'esame  di  merito  delle singole norme di cui
all'articolo 1, in relazione anche ai quesiti posti  e'  da  ritenere
che i contratti collettivi aziendali, nel momento in cui stabiliscono
una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, del  tutto  o
in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale
anche attraverso un  piu'  razionale  impiego,  debbano  prevedere  i
parametri  di  riproporzionamento  degli  elementi  retributivi,  ivi
compresi quelli indiretti e differiti,  in  relazione  alla  suddetta
riduzione di orario.
          Circa   la   disposizione   contenuta  nel  secondo  comma,
introdotta  in  sede  di  conversione,  la   quale   stabilisce   che
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia ridotto "in
corrispondenza   di   eventuali   successivi   aumenti    retributivi
intervenuti  in  sede  di  contrattazione aziendale", si conferma che
esso deve essere interpretato secondo quanto  gia'  chiarito  con  la
circ.  n.  86122  del  16 gennaio 1985 di questo Ministero, in cui si
precisa che tale riduzione non opera "a fronte di incrementi, secondo
la  normale  dinamica di istituti contrattuali esistenti alla data di
entrata in vigore della legge, anche se abbiano effetto  posticipato,
quali  ad  esempio  terzi  elementi,  premi  di  produzione aziendali
connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e  quote
accantonate  "e come pertanto in questo caso" la quota percentuale di
intervento  a  carico  della  Cassa  integrazione  guadagni   rimanga
invariata".
          Per  quel  che  riguarda  il  parere dell'Ufficio regionale
sulla sussistenza della finalizzazione della riduzione di  orario  al
riassorbimento  totale  o  parziale  della eccedenza di personale, la
domanda di concessione  del  trattamento  di  integrazione  salariale
dovra' essere corredata da un elenco nominativo dei lavoratori cui si
applica la riduzione di orario e dovranno essere  seguite  le  stesse
procedure previste attualmente in materia di CIG straordinaria.
          Anche  a prescindere dalla fissazione del termine, peraltro
non perentorio, di trenta giorni, sussiste comunque la necessita'  di
rendere  il  parere  in  termini  brevi;  saranno  gli  stessi Uffici
regionali che dovranno decidere se chiedere o meno un accertamento di
carattere  tecnico all'Ispettorato del lavoro; il tutto, peraltro, da
effettuarsi - e' il caso di insistervi - con sollecitudine.
          Dal quarto comma risulta chiaro che, ai fini pensionistici,
il   periodo   di   vigenza   di   contratti  di  solidarieta'  viene
integralmente recuperato dai  lavoratori  interessati  attraverso  un
contributo  figurativo  a  carico  della  Cassa integrazione guadagni
commisurato  al  trattamento  retributivo  perso  a   seguito   della
riduzione di orario.
          Quanto,  infine,  alla  determinazione  della  misura della
integrazione da riconoscere ai lavoratori in  caso  di  riduzione  di
orario per effetto del contratto di solidarieta', e' da escludere che
in proposito possa ritenersi applicabile il  limite  massimo  vigente
per gli interventi straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980.
          Infatti  le  norme  contenute  nel  secondo  comma regolano
compiutamente  i  criteri  di   determinazione   dell'ammontare   del
trattamento  di  integrazione  salariale spettante nell'ipotesi della
riduzione  di  orario  stabilita  nel  contratto   di   solidarieta',
cosicche'  non configurandosi in materia alcuna carenza di previsione
normativa non e' dato fare ricorso all'applicazione  della  legge  n.
427/1980 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in esame.
                                        IL MINISTRO
                                     f.to De Michelis
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                                                  ALLEGATO 2
Elenco di lavoratori dipendenti dalla ditta per i quali si applica un
contratto collettivo aziendale di solidarieta',  stipulato  ai  sensi
del  primo  comma  dell'art. 1 del D.L. 30.10.1984 n. 726, convertito
nella legge 19.12.84, n. 863 - ... omissis ...