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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 41 del 19-2-1998.htm

  
Indennità di trasferta coesistente con rimborso a più di lista. Imponibilità contributiva.   

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

 

 

Roma, 19 febbraio 1998

Circolare n. 41

 

 

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza,

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONEAL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZAAI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

 

OGGETTO:

Indennità di trasferta coesistente con rimborso a più di lista. Imponibilità contributiva.

 

L’art.12 della legge 30/4/1969 n. 153 escludeva dall’imponibile contributivo l’indennità di trasferta, in ragione del 50% del suo ammontare, ed, in misura integrale, il rimborso a più di lista di spese sostenute dal lavoratore, senza dettare alcuna definizione giuridica dei due istituti n‚ alcuna regola in relazione al loro possibile concorso.

Da parte dell’Istituto si è espresso l’orientamento, in linea di massima, che i trattamenti economici aggiuntivi al rimborso delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) si connotassero con il carattere della remunerazione del maggiore disagio della prestazione lavorativa e, come tali, fossero imponibili al 100%.

Tale quadro normativo e interpretativo di riferimento, non privo di aspetti che hanno offerto il fianco a differenti valutazioni, ha prodotto un cospicuo contenzioso in seguito al quale sono intervenute significative pronunzie della Corte di Cassazione che hanno ammesso la possibilità di tale cumulo nel presupposto che l’importo pecuniario erogato in aggiunta al predetto rimborso fosse preordinato al ristoro di altre spese non documentabili.

Il decreto legislativo n. 2/9/1997, n. 314, sostituendo con l’art.3, c. 5, la preesistente normativa, ha definito, con decorrenza 1/1/1998, il nuovo regime contributivo dell’indennità di trasferta contemplando anche un sistema di rimborso misto nell’ambito del quale è resa compatibile, sia pure entro il limite dell’importo di L. 30.000 giornaliere, la coesistenza dell’indennità di trasferta con il rimborso delle spese di vitto e di alloggio oltre che di viaggio e trasporto (cfr. circolare n. 263 del 24/12/1997 e circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/1997).

Stante la necessità di pervenire alla definizione delle situazioni pregresse al fine di eliminare il contenzioso esistente, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. n. 6/PS/51792/RI del 8/10/1997, ha espresso l’avviso che la nuova disciplina, oltre a dirimere per il futuro ogni questione concernente l’indennità di trasferta, possa costituire, altresì, un utile principio interpretativo anche per le situazioni pregresse nei casi in cui non vi sia una sentenza definitiva della Magistratura.

Le Sedi, pertanto, per i periodi antecedenti il 1/1/1998, fatte salve le situazioni risolte con sentenze definitive della Magistratura, si asterranno da contestazioni e dal proseguire azioni di recupero ove la somma erogata a titolo di indennità di trasferta in concomitanza con il rimborso di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non superi l’importo di L. 60.000 giornaliere (1) e la contribuzione sia stata assolta sul 50% del suo ammontare.

I versamenti contributivi già effettuati sui predetti emolumenti restano acquisiti alle posizioni assicurative.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

(1) I casi in cui l’indennità erogata sia superiore all’importo di L. 60.000 giornaliere dovranno essere segnalati, corredati dei riferimenti alla disciplina contrattuale, a questa Direzione Generale.