900402 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N.470 SERVIZIO RAGIONERIA N. 709 Circolare n. 44 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N.470 SERVIZIO RAGIONERIA N. 709 Roma, 7 marzo 1983 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 44 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE all. 4 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia. La legge 29 maggio 1982, n. 297, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ha previsto, all'articolo 2 di cui si allega il testo, l'istituzione del Fondo di garanzia indicato in oggetto avente lo scopo di sostituirsi, in caso di insolvenza, al datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto. Tale trattamento e' disciplinato, a decorrere dal 1 giugno 1982, dall'art. 2120 del codice civile nel testo introdotto dall'art. 1 della legge in oggetto, integralmente sostitutivo del precedente, e spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato". La legge contiene, tra l'altro, nuove disposizioni, aventi natura inderogabile, concernenti: - le modalita' di determinazione del trattamento di fine rapporto, oggetto di periodica rivalutazione; - la possibilita' di ottenere la liquidazione anticipata, anche se parziale, del trattamento stesso, in presenza di specifici stati di necessita'; - una nuova e piu' favorevole disciplina dei privilegi posti a tutela del credito relativo al trattamento di fine rapporto; - l'applicabilita' del nuovo istituto a tutti i rapporti di lavoro subordinato e la parificazione, da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1989, fra le varie categorie di lavoratori; - la conservazione dell'attuale disciplina legislativa in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici; - il cumulo a tutti gli effetti dell'indennita' di anzianita' maturata al 31 maggio 1982 con il trattamento di nuova istituzione; - specifici criteri per il recupero dell'indennita' di contingenza maturata nel periodo dal 1 febbraio 1977 al 31 maggio 1982 ai fini della misura del trattamento di fine rapporto. Per quanto riguarda, in particolare, l'erogazione del trattamento di fine rapporto, si forniscono le seguenti istruzioni. 1. - CAMPO DI APPLICAZIONE. 1.1 - Presupposti. Come gia' accennato, la legge n. 297/1982 - che sara' definita nella presente circolare genericamente con il termine di "legge" senza ulteriori riferimenti - ha introdotto maggiori garanzie a tutela dei crediti vantati dai prestatori di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto rispetto a quelle gia' previste per l'indennita' di anzianita'. In tale ambito riveste una portata del tutto innovativa la funzione di garanzia svolta dall'apposito Fondo al quale fa carico, nei termini e con le modalita' appresso indicate, il pagamento delle somme relative al trattamento di fine rapporto. A tale riguardo si chiarisce preliminarmente che la legge non pone particolari requisiti per l'esercizio di tale diritto ma richiede oltre, ovviamente, alla cessazione di un rapporto di lavoro, l'accertamento dello stato di "insolvenza" del datore di lavoro. Stante l'esplicito dettato legislativo, pertanto, i presupposti per l'intervento del Fondo sono i seguenti: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a termine, per una qualsiasi delle cause previste dalla vigente legislazione (licenziamento, dimissioni, scadenza del termine, ecc.) anche se tale cessazione sia intervenuta anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro; b) l'apertura, con le specifiche modalita' indicate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di una procedura concorsuale, e cioe' fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria delle grandi imprese di cui al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 (1), ovvero, alternativamente, l'esperimento dell'esecuzione forzata, quando la stessa sia risultata in tutto o in parte infruttuosa per insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni del R.D. sopracitato; c) l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito per il trattamento di fine rapporto e la determinazione del suo esatto ammontare da dichiararsi entrambi nelle forme previste per ciascuna delle procedure innanzi indicate sia che si tratti di quelle concorsuali che di quella individuale. 1.2 - Decorrenza. Come gia' precisato, la legge e' entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'art. 5, 9 comma, il 1 giugno 1982, giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Ai sensi dell'art. 2, 6 comma, della legge, peraltro, le disposizioni relative all'intervento del Fondo sono applicabili "soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della legge". Stante il chiaro disposto letterale della norma, il ricorso al Fondo e' ammesso soltanto quando entrambi i suddetti eventi si siano verificati in data non anteriore al 2 giugno 1982. Di conseguenza rientrano nella disciplina della legge anche i rapporti di lavoro cessati per licenziamento o dimissioni a decorrere dalla data indicata o successivamente anche se tali atti siano stati notificati in precedenza. Ai fini dell'applicazione della legge, dovra' farsi anche riferimento: - alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza per le procedure relative al fallimento, alla liquidazione coatta amministrativa e all'amministrazione straordinaria; - alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione per il concordato preventivo; - alla data in cui si e' esaurita l'espropriazione forzata, parzialmente o totalmente infruttuosa, per le procedure individuali. 1.3 - Soggetti. A) Datori di lavoro. Per cio' che concerne i datori di lavoro cui il Fondo potra' sostituirsi si fa rinvio alle disposizioni impartite con le circolari n. 1827 R.C.V. - n. 776 E.A.D. - n. 275 F.P. del 24 luglio 1982 e n. 810 E.A.D. - n. 468 A.G.O. - n. 1827 bis R.C.V. e 646 F.P. del 6 gennaio 1983. B) Lavoratori. Possono avvalersi dell'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori gia' alle dipendenze dei datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo dello 0,03%, introdotto dall'art. 2 della legge, ivi compresi coloro che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro rivestano la qualifica di apprendista. La legge prevede, altresi', che il trattamento di fine rapporto a carico del Fondo debba essere corrisposto, in mancanza del lavoratore ai suoi aventi causa. Ai fini dell'individuazione di tali ultimi soggetti occorre distinguere se lo scioglimento del rapporto di lavoro e' dovuto alla morte del prestatore di lavoro ovvero se tale ultimo evento e' intervenuto successivamente alla data di cessazione del rapporto stesso. Nella prima ipotesi, infatti, si deve applicare la disciplina prevista dall'art. 2122 c.c. come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 19 gennaio 1972, il quale dispone che "le indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado" e che, in mancanza delle persone indicate, l'attribuzione di tali indennita' puo' avvenire, a seconda dei casi, in base alle norme della successione legittima ovvero di quella testamentaria. A tale riguardo si chiarisce, peraltro, che - stante il preciso riferimento operato dalla legge (articolo 2, 1 comma) al trattamento di fine rapporto di cui all'art.2120 del codice civile - il Fondo e' tenuto a corrispondere solamente le somme afferenti tale trattamento e non anche quelle relative all'indennita' sostitutiva del preavviso. In merito, poi, alla ripartizione della somma tra i singoli aventi diritto dovranno osservarsi, rispettivamente, le disposizioni a tale scopo dettate dal citato art. 2122 ovvero, in assenza di disposizioni testamentarie, quelle previste per la successione legittima. Nel caso, invece, che la morte del lavoratore sia avvenuta in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto fa parte dell'asse ereditario e dovra', quindi, essere devoluto agli aventi diritto secondo le regole normali della successione. Si precisa, infine, che in entrambe le suddette ipotesi anche gli aventi causa del lavoratore dovranno esperire ovvero proseguire, qualora non vi abbia gia' provveduto il lavoratore stesso, le iniziative o le azioni necessarie per l'accertamento e la verifica del credito spettante al dante causa secondo quanto gia' precisato alla lettera c) del precedente punto 1.1. 2. - MISURA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. Come gia' accennato, il Fondo puo' sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto solamente quando il credito relativo risulti gia' determinato nelle competenti sedi giudiziarie. Da cio' consegue che in favore degli interessati dovranno essere corrisposte, in linea di principio, le somme a tale titolo dovute, e relativi crediti accessori, risultanti: a) dallo stato passivo definitivo nel caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria; b) dal decreto di cui all'art.101 della legge fallimentare, nel caso in cui il credito sia stato fatto valere successivamente alla definizione dello stato passivo (2); c) dall'apposita certificazione che deve rilasciare il commissario giudiziale, nel caso di concordato preventivo; d) dal titolo esecutivo, quando si tratti di esecuzione individuale, per la parte del credito, riferito al trattamento di fine rapporto, non soddisfatta, una volta ripartite proporzionalmente tra i singoli titoli le somme ricavate. Per quanto riguarda, peraltro, i crediti accertati in sede di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, l'importo da liquidare dovra' essere limitato, qualora il lavoratore abbia gia' beneficiato di acconti sulle proprie spettanze in sede di ripartizioni parziali dell'attivo, alla somma residua che risulti ancora non liquidata. Si ritiene opportuno sottolineare che, qualora il rapporto di lavoro sia iniziato prima del 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto che il Fondo e' tenuto a garantire deve essere comprensivo anche delle somme spettanti al lavoratore a titolo di indennita' di anzianita' maturata fino a tale data. 3. - DOMANDA. 3.1 - Termini per la presentazione. L'intervento del Fondo di garanzia in sostituzione del datore di lavoro insolvente puo' avvenire, stante quanto esplicitamente disposto dalla legge, esclusivamente su iniziativa del lavoratore, ovvero dei suoi aventi causa. Tale possibilita' di intervento e' subordinata, peraltro, alla condizione che il credito relativo al trattamento di fine rapporto non sia piu' soggetto alle eventuali opposizioni o impugnazioni previste dalla legge. Pertanto nel caso che il credito sia stato accertato nel corso di un procedimento concorsuale gli interessati potranno avanzare domanda per il pagamento del trattamento loro spettante: a) trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art.97 o 209 della legge fallimentare, per i casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, sempre che non siano state sollevate eventuali opposizioni od impugnazioni riguardanti il credito di lavoro degli interessati; b) dopo la pubblicazione della sentenza che ha deciso su tali opposizioni od impugnazioni; c) dopo la pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo. Nel caso, invece, che l'interessato si sia insinuato tardivamente nello stato passivo, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 101 della legge fallimentare, la domanda potra' essere presentata soltanto dopo l'emanazione da parte del giudice del relativo decreto di ammissione ovvero, in presenza di contestazioni da parte del curatore, dopo che sia intervenuta la sentenza sulle contestazioni stesse e che la medesima sia divenuta esecutiva. Per cio' che concerne, infine, le domande relative a crediti per la cui realizzazione sia stata esperita l'esecuzione forzata, le stesse potranno essere avanzate all'Istituto solamente dopo che le garanzie patrimoniali del datore di lavoro si siano rivelate in tutto o in parte "insufficienti". Come sopra indicato, la legge individua, direttamente o indirettamente, il termine iniziale per la presentazione della domanda, mentre non contiene alcuna disposizione in merito al termine entro il quale la domanda stessa puo' essere utilmente presentata. Stante, pertanto, il silenzio della legge, si deve ritenere, trattandosi di domande relative a crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, che alle stesse sia applicabile il termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, sub 5) del codice civile, decorrente dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, salve le interruzioni o le sospensioni previste dalla legislazione vigente fatte valere nei confronti del datore di lavoro (obbligato principale) ovvero dell'Istituto. 3.2 - Modalita' di presentazione. In attesa che sia predisposta una specifica modulistica, si chiarisce che le domande per la liquidazione del trattamento di fine rapporto potranno essere presentate in forma libera presso la Sede da considerarsi territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del lavoratore. Gli adempimenti connessi alla gestione di tali domande sono da considerarsi rientranti nell'ambito dell'attivita' riferita alle prestazioni non pensionistiche. Come gia' piu' volte precisato, il Fondo di garanzia puo' intervenire soltanto quando il credito risulti debitamente accertato e determinato, in via definitiva, nelle competenti sedi giudiziarie. A tal fine le relative domande dovranno, pertanto, essere corredate da ogni utile documentazione probatoria e, in ogni caso, accompagnate da quella di seguito indicata. A) Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria: 1) copia autentica dello stato passivo definitivo, per la parte riguardante il credito relativo al trattamento di fine rapporto; 2) copia autentica della sentenza che ha deciso su eventuali opposizioni o impugnazioni; 3) copia autentica del decreto di ammissione al passivo, in caso di insinuazione tardiva; 4) dichiarazione rilasciata dal curatore fallimentare o dal commissario, attestante: - che l'importo del credito di cui si chiede il pagamento a carico del Fondo corrisponde a quello indicato nello stato passivo ovvero nel successivo decreto di ammissione tardiva; - ovvero, alternativamente, il diverso, minore importo del credito stesso nel caso di anticipazioni gia' fruite a seguito di ripartizioni parziali dell'attivo o non piu' spettanti ai sensi dell'art.112 della legge fallimentare; - l'anzianita' di servizio del lavoratore (espressa in anni e mesi), l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle eventuali ritenute erariali gia' operate. B) Concordato preventivo: 1) copia autentica della sentenza di omologazione di cui all'art. 181 della legge fallimentare; 2) dichiarazione del commissario giudiziale attestante l'ammontare del credito in questione nonche l'anzianita' di servizio del lavoratore (espressa in anni e mesi), l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relative ai due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle eventuali ritenute erariali gia' operate. C) Esecuzione individuale: 1) copia autentica del titolo esecutivo in base al quale e' stata esperita l'espropriazione forzata; 2) a - copia autentica del verbale di pignoramento negativo, b - ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, copia autentica del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione; 3) dichiarazione del datore di lavoro attestante l'anzianita' di servizio del lavoratore (espressa in anni e mesi), l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle eventuali ritenute erariali gia' operate. La legge dispone, all'art.2, settimo comma, che i pagamenti devono essere eseguiti dal Fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Si precisa, al riguardo, che tale termine non puo' che decorrere dal momento in cui il lavoratore o i suoi aventi causa hanno fornito all'Istituto tutta la documentazione necessaria per poter procedere alla liquidazione del trattamento di fine rapporto. 4. RITENUTA FISCALE, PAGAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI. Sulla somma da liquidare dovra' essere determinata la ritenuta erariale secondo lo specifico regime della tassazione separata. A tale fine trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare n.56 NUCART, n. 2754 O. del 19 febbraio 1976 (3), nella cui quarta sezione sono state indicate le modalita' per il calcolo. La ritenuta erariale dovra' essere contabilizzata con b.c., predisposto manualmente, al conto GPA 27/05 e segnalata per il versamento all'erario, a mezzo della maschera di cui alla circolare n.695 Rg. del 18 dicembre 1982. Entro i termini consueti saranno predisposte le certificazioni per gli interessati (mod. 102) e per l'Erario (mod. 770 quadro B) (4). Ai fini del pagamento la Sede dovra': - inviare alla banca il mod.IP6 bis in tempo utile per rispettare il termine dei 60 giorni suindicato; - indicare sul modello stesso, quale forma di pagamento, l'esecuzione "allo sportello", atteso che l'Istituto deve acquisire la prova dell'avvenuta riscossione; - allegare all'ordinativo di pagamento la quietanza predisposta in conformita' dell'allegato n. 2 o n. 3, a seconda dei casi, che la banca deve restituire sottoscritta dal percipiente (5); - inviare all'interessato, tempestivamente, a mezzo "Raccomandata A.R." la comunicazione di cui all'unito fac-simile (allegato n. 4) sulla quale verra' riportata la data a partire dalla quale la somma e' a sua disposizione. Per le liquidazioni di che trattasi sara' istituito un mod. P.26/DSZ opportunamente adattato, sul quale andranno esposti, per ogni pagamento, i seguenti dati: - anno di liquidazione; - importo lordo liquidato; - ritenute erariali operate; - importo netto erogato; - estremi del mandato di pagamento. Alla fine di ogni anno la Sede dovra' totalizzare i dati del mod. P.26 e verificare che gli stessi concordino con le risultanze del conto DSZ 30/00 (6). * * * La legge prevede, altresi, che l'Istituto e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro per le somme agli stessi erogate al lordo della ritenuta di imposta. La Sede che ha proceduto alla liquidazione del trattamento di fine lavoro interessera' l'Ufficio Legale competente ad agire in surrogazione nei confronti della procedura concorsuale, ponendo a disposizione l'originale della quietanza. L'azione di surrogazione nei confronti del debitore non soggetto a procedura concorsuale sara' esperita nei tempi e modi che saranno ritenuti piu' opportuni per una utile ripresa degli atti esecutivi. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ------------- (*) Nell'edizione in offset e' stato erroneamente attribuito il n.701. (1) Nel caso di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria dovra' ricorrere anche lo stato di insolvenza del datore di lavoro dichiarato nelle forme di legge. (2) In tale ipotesi il trattamento spetta per l'intero importo quando il ritardo non sia imputabile al creditore; in caso contrario dall'importo stesso dovranno essere detratte le quote che sarebbero spettate in occasione delle ripartizioni gia' eventualmente intervenute prima dell'ammissione. (3) V. "Atti ufficiali" 1976, pag. 371. (4) Il mod. 102 potra' essere consegnato all'atto del pagamento; in tale ipotesi andra' allegato al mandato di mod. IP6 bis. (5) La quietanza dovra' essere archiviata nel relativo fascicolo previa annotazione degli estremi di contabilizzazione. (6) Circ. n. 285 B. - n. 782 E.A.D. dell'8 settembre 1982, in "Atti ufficiali" 1982, pag. 2629. ALLEGATO 1 LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. - OMISSIS - ALLEGATO 2 Schema di atto di quietanza - OMISSIS - ALLEGATO 3 Schema di atto di quietanza - OMISSIS - ALLEGATO 4 Schema di lettera: liquidazione trattamento di fine rapporto di lavoro. - OMISSIS -