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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 16762 del 25-08-2011


Direzione Centrale Pensioni
Roma, 25-08-2011
Messaggio n. 16762
Allegati n.3
OGGETTO:
Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione.
 
 
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
 
  
Con circolare  n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa della definizione della disciplina sulle
“modalità attuative”
del decreto legislativo n. 67 del 2011, demandata al decreto ministeriale previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, ha fornito le prime indicazioni  operative con particolare riguardo a coloro che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano “
già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011”.
 
In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.
 
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni in coerenza con la citata circolare ministeriale.
 
1-
Lavoratori interessati
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
 
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
 
b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
 
c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;
 
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
 
La circolare ministeriale fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
 
Relativamente ai lavoratori addetti alla “linea catena” contemplati dalla lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011,  alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c. impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con particolari connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo, la più volte citata circolare ha fornito i seguenti chiarimenti.
 
Il riferimento ai “criteri” di cui all’articolo 2100 c. c. è evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.
 
Con particolare riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, la predetta circolare chiarisce quanto segue.
 
Precisato che, ai sensi dell’articolo 46 del Codice della strada ( d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade”, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative, (v. ad es. art. 54 del Codice della strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.
 
2-
Ulteriori condizioni per l’esercizio del diritto
 
Ai sensi del comma 2, del citato articolo 1, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori interessati abbiano svolto una o più delle attività lavorative faticose e pesanti  previste dal comma 1, dello stesso articolo 1, del  decreto legislativo n. 67, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari a:
 
a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
 
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
 
Ai fini del computo dei periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività lavorative faticose e pesanti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo si tiene conto, inoltre, dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall’accredito di contribuzione figurativa.
 
3- Misura del beneficio
 
Il beneficio pensionistico previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011 consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote di cui alle Tabelle  A e B allegate alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).
 
4- Domanda di accesso al beneficio
 
Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale, presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo.
 
Secondo quanto stabilito con la circolare in parola la domanda è presentata all’ente previdenziale secondo le modalità definite dall’ente medesimo.
 
 
Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011.
 
I lavoratori iscritti all’INPS debbono presentare la domanda, anche tramite Patronati riconosciuti dalla legge,  per la quale è stato predisposto il modello AP45, allegato al presente messaggio (all. n.2) e disponibile sul sito internet WWW.INPS.IT nella sezione moduli.
 
Le domande presentate in data anteriore a quella del presente messaggio sono da ritenere utilmente presentate.
 
La documentazione, da produrre a corredo della domanda, deve essere consegnata alla competente Struttura territoriale a cura dell’interessato o del Patronato che lo rappresenta.
 
La domanda  intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti  può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.
 
Si precisa al riguardo che, in tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247 del 2007, per i lavoratori autonomi.
 
La circolare ministeriale in argomento individua i seguenti elementi per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:
 
a) la manifestazione di volontà dell’interessato;
 
b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;
 
c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa (allegato 3).
 
Con riferimento alla documentazione minima necessaria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella più volte citata circolare che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata procedibile.
 
Peraltro il predetto Dicastero ha precisato che la documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.
 
Tutta la documentazione dovrà risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e  non può pertanto essere sostituitita da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”.
 
La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011.
 
Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011.
 
Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda.
 
Ulteriori indicazioni riguardanti il decreto legislativo n. 67 del 2011 saranno diramate dopo l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo stesso.
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3