Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 25
Luglio 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 134
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per l’impiego
“intra moenia” di persone detenute o internate. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal
D.M. 9 novembre 2001 a favore delle cooperative sociali e/o delle aziende
pubbliche e private che, all’interno delle carceri, impiegano persone
detenute o internate.
Premessa.
Nella G.U.
n.
119 del 23 maggio 2002
è stato pubblicato il Decreto interministeriale
Giustizia - Finanze 9 novembre 2001 (allegato n.1), contenente disposizioni
attuative per la concessione delle agevolazioni contributive previste dalla
legge 22 giugno 2000, n. 193 (allegato n. 2), a beneficio delle cooperative
sociali e delle aziende, pubbliche e private, che, organizzando attività di
servizio o produttive all'interno degli istituti penitenziari, impiegano
persone detenute o internate.
1. Quadro di riferimento.
La legge n. 193/2000 si inserisce
nell'ambito delle politiche atte a promuovere lo svolgimento di attività di
lavoro da parte di detenuti.
Il provvedimento legislativo,
infatti, oltre a concretizzare la disposizione dell’articolo 27 della
Costituzione - che prescrive una funzione anche rieducativa e di
reinserimento sociale della pena - prevede la concessione di sgravi
contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai detenuti prestazioni
lavorative.
La
determinazione dei predetti benefici era, tuttavia, subordinata
all'emanazione
di un
apposito decreto interministeriale
che
ne stabilisse le misure
(art.1, c. 3-bis)
.
Il decreto 9 novembre 2001, attua
le agevolazioni previste nel citato intervento legislativo.
2. Cenni sul lavoro in carcere.
Prima di soffermarsi sulle
agevolazioni previste dalla legge n. 193/2000, occorre preliminarmente
considerare che, in ambito carcerario, il lavoro può essere svolto sia
all’interno che all’esterno degli stabilimenti penitenziari.
In particolare si definisce lavoro
all'esterno quello che, svolgendosi fuori dalla cinta muraria anche presso
imprese pubbliche o private, comporta l'uscita del detenuto dal complesso
penitenziario.
La distinzione assume rilievo ai
fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge.
Mentre, infatti, per le Cooperative
sociali i benefici trovano applicazione a prescindere dal luogo nel quale le
persone detenute o internate svolgono l’attività lavorativa, le aziende
pubbliche e private che organizzano attività di servizio o produttive
intra
moenia,
sono ammesse alle agevolazioni
limitatamente alle persone
impegnate nelle attività lavorative che si svolgono all'interno degli istituti
penitenziari
.
3. Contenuto della norma e
beneficiari.
3.1. Cooperative sociali.
L'articolo 1 della legge n.
193/2000 si propone di incentivare le offerte di lavoro provenienti dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (1).
Il comma 1, infatti, ampliando le
previsioni dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 - che individua i
soggetti svantaggiati destinatari delle agevolazioni previste dalla legge
stessa - vi include gli ex-degenti di istituti psichiatrici giudiziari e i
detenuti e internati negli istituti penitenziari.
Il secondo comma, inoltre, modifica
il comma 3 del già citato articolo 4, aggiungendovi il comma 3-bis, in forza
del quale le aliquote contributive dovute sulle retribuzioni corrisposte
dalle cooperative sociali alle persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle
persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, vengano corrisposte in misura ridotta, determinata, ogni due
anni, con apposito decreto.
Il medesimo comma prevede altresì
che il beneficio si applichi anche nei sei mesi successivi alla cessazione
dello stato di detenzione.
Si rammenta da ultimo che le
cooperative sociali, qualora impieghino persone ammesse alle misure
alternative che in precedenza siano stati occupati come detenuti, internati o
ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, usufruiranno
dell’abbattimento totale delle aliquote contributive, assistenziali e
previdenziali previsto per le “persone svantaggiate” dall’art. 4, c. 3, della
citata legge n. 381/1991 (
circolare n. 296 del 29 dicembre 1992).
3.2 Aziende pubbliche e private.
Le agevolazioni contributive,
introdotte dall’articolo 1 della legge n. 193/2000, sono estese anche alle
aziende pubbliche e private che, organizzando attività intramurarie di
servizio o di produzione, impieghino persone detenute o internate (articolo
2).
In particolare la norma prevede che
tra aziende ed amministrazione penitenziaria siano stipulate delle
convenzioni (vedi punto successivo) le quali prevedano la definizione del
trattamento retributivo da corrispondere al personale impiegato nelle
attività lavorative.
Si osserva, infine, che anche nei
riguardi delle aziende pubbliche e private opera l’estensione del beneficio
nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
4. Destinatari.
Le agevolazioni si rivolgono alle
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate
ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni.
Al fine di fornire a detenuti o
internati opportunità di lavoro, soccorre l’articolo 5 della legge n.
193/2000, il quale, modificando l’articolo 20 della sopraccitata legge n.
354/1975, prevede che le amministrazioni penitenziarie, centrali e
periferiche, stipulino apposite convenzioni con cooperative sociali o
soggetti pubblici o privati interessati.
Nelle convenzioni sono disciplinati
l’oggetto, le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la
formazione ed il trattamento retributivo.
Quest’ultimo, peraltro, è stabilito
in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il
lavoro carcerario (2).
Il secondo comma dell’articolo 5
prevede, infine, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro
nonché per favorire l’associazione in cooperative sociali ex lege n.
381/1991, l’inapplicabilità delle incapacità derivanti da condanne penali e
civili.
5. Oggetto del beneficio.
L'agevolazione è costituita da una
riduzione delle aliquote contributive dovute dalle cooperative e/o dalle
aziende pubbliche o private relativamente alle retribuzioni corrisposte alle
persone detenute o internate.
Ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1 del decreto 9 novembre 2001, lo sgravio è stabilito, per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella misura dell’80% della
contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e
quota lavoratore).
Per il finanziamento del beneficio
contributivo sono destinati complessivamente 5 miliardi di lire (€.
2.582.284,50).
6. Condizioni per l'accesso
al beneficio.
Le cooperative e/o le aziende pubbliche e private destinatarie delle
agevolazioni provvederanno a presentare alla competente Sede dell’Istituto
copia della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 20 della legge n.
354/1975, come modificato dall’articolo 5 della legge n. 193/2000.
Le Cooperative sociali che non
intrattengono rapporti con l’Istituto, ai fini della costituzione della
posizione contributiva, produrranno la citata convenzione unitamente alla
documentazione prevista al punto 4 della circolare n. 296 del 29 dicembre
1992.
Le aziende pubbliche e private che,
per l’esercizio di attività produttive o di servizi all’interno degli
istituti penitenziari, impiegano personale detenuto o internato produrranno
copia della dichiarazione di assunzione fornita loro dalla Direzione
penitenziaria.
Stante la particolare delicatezza
della materia, si sottolinea la necessità che, sia a livello centrale che
periferico, venga realizzata ogni possibile sinergia con le competenti
strutture del Ministero della Giustizia, nel rispetto della vigente normativa
posta a tutela della privacy.
7. Codifica aziende. Modalità operative.
Le
posizioni contributive relative alle Cooperative sociali e/o alle imprese
pubbliche e private ammesse ai benefici in questione,
dovranno essere
contrassegnate con il codice di autorizzazione
"
4V
" che, a decorrere dal “
luglio 2000
” (periodo di
paga in corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il nuovo
significato di "
Azienda ammessa ai benefici ex lege n. 193/2000
".
Stante l’arco
temporale di spettanza del beneficio che, come sopra precisato, può trovare
applicazione anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di
detenzione, il suddetto codice dovrà essere gestito con l’utilizzo
dell’apposito scadenzario di Sede.
Ai fini della
compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, le aziende si
atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali
complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni
e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2
facendoli precedere dal codice “tipo contribuzione” di nuova istituzione “
79
” avente il significato di
“lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000
”
;
-
determineranno l’importo del beneficio nella misura
complessivamente spettante (80% compresa la quota del lavoratore) e lo
esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2,
facendolo precedere dalla dicitura “Rid. ex lege n. 193/2000” e dal codice di
nuova istituzione “
L240
”.
7.1. Regolarizzazione dei periodi
pregressi.
Le cooperative sociali e/o le
imprese pubbliche e private ammesse ai benefici
in questione
da “
luglio 2000
” (periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore della legge n. 193/2000) in poi, potranno
recuperare le agevolazioni contributive relative ai periodi già scaduti.
A tal fine, le stesse si atterranno
alle seguenti modalità:
-
determineranno l’ammontare del beneficio contributivo
complessivamente spettante per i periodi scaduti;
-
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in
bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura
“arr. agevolaz. ex lege n. 193/2000” e dal codice di nuova istituzione “
L250
”.
Il beneficio, come più volte
precisato, si estende anche alla contribuzione a carico del lavoratore.
All’atto del recupero delle
agevolazioni relative a periodi pregressi, pertanto, le aziende avranno cura
di restituire ai lavoratori la quota di contribuzione oggetto dello sgravio e
precedentemente trattenuta.
Le operazioni di conguaglio
dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo
all’emanazione della presente circolare.
8. Modalità di compilazione dei modelli CUD
e 770.
Ai fini della
compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e
assistenziali INPS), i datori di lavoro, ferme restando le modalità previste
per la generalità dei lavoratori, dovranno riportare nel punto “TIPO
RAPPORTO” il codice “79” (lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000).
9. Istruzioni contabili
.
Gli sgravi
contributivi in argomento, evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM
10/2 con i codici "L240" e "L250" secondo le modalità
previste ai precedenti punti 7 e 7.1. dovranno essere imputati al conto GAW
37/24, se afferenti a periodi di competenza degli anni precedenti, ovvero al
conto GAW 37/64, se relativi a periodi di competenza dell'anno in corso.
Per la
movimentabilità dei suddetti conti, nei casi di acquisizione manuale delle
registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel
messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente
"1" e del codice documento "95".
Nell'allegato n.
3 vengono riportati i suddetti conti di nuova istituzione.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) Per l’individuazione dei
suddetti organismi e della relativa disciplina di riferimento, si richiamano
i criteri e le disposizioni impartite con la circolare n. 296 del 29 dicembre
1992 e seguenti.
(2) 2/3 di quanto previsto dai CCNL
– art.22 della legge n. 354/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
Allegato
1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 novembre 2001
Sgravi contributivi a favore delle cooperative
sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al
lavoro all'esterno.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Considerato il ruolo primario del lavoro
nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione
ed al reinserimento sociale dei condannati;
Attesa l'opportunità di individuare misure idonee
a promuovere l'occupazione dei detenuti;
Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante
norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e, in particolare,
l'art. 1, che ha modificato l'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 4
della legge n. 381 del 1991, che prescrive che con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della
programmazione economica, da emanare ogni due anni, è individuata la misura
percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione
per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate
ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di favorire
l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari;
Visto l'art. 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193;
Decreta
:
Art.1.
1. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate
ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell'80
per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla
quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire
annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002.
2. Il rimborso all'Istituto nazionale della
previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è
effettuato sulla base di apposita rendicontazione.
Roma, 9 novembre 2001
Il Ministro della
giustizia
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Castelli
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Giustizia,
foglio n. 67
Allegato
2
Legge n. 193 del 22 giugno 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 162
del 13 luglio 2000)
“
Norme per favorire l'attività
lavorativa dei detenuti
”
Art. 1
1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: «si
considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa
in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48
della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre
1986, n. 663» sono sostituite dalle seguenti: «si considerano persone
svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di
ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa
in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.
381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al
lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata
ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli
sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore
periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione».
Art. 2
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma
3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma
2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private
che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti
penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai
contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con
l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento
retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa
vigente per il lavoro carcerario.
Art. 3
1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle
imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non
inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative
nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le
agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi
successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Art. 4
1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli
sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro
della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio
di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 5
1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il
seguente:
«Le amministrazioni penitenziarie, centrali e
periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o
cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità
di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di
svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica».
2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il
seguente:
«Agli effetti della presente legge, per la
costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione
della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o
civili».
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei
detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per
qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì
una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali
finalità.
Art. 6
1. All'onere derivante dalla attuazione della
presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a
decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
3
VARIAZIONI AL PIANO DEI
CONTI
Tipo variazione
:
I
Codice conto
:
GAW 37/24
Denominazione completa
:
Sgravi di oneri
contributivi a favore di cooperative sociali e aziende pubbliche o private
che assumono persone detenute o internate ai sensi della legge n. 193/2000,
di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
:
SGR.CTR.A COOP.E AZ.PER
DETENUTI L.193/2000-A.P.
Tipo variazione
:
I
Codice conto
:
GAW 37/64
Denominazione completa
:
Sgravi di oneri
contributivi a favore di cooperative sociali e aziende pubbliche o private
che assumono persone detenute o internate ai sensi della legge n. 193/2000,
di competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata
:
SGR.CTR.A COOP.E AZ.PER
DETENUTI L.193/2000-A.C.