970108 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA 970108 Circolare n. 2 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Roma, 8 gennaio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 2 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI ALL. 2 OGGETTO: Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Il D.L. 1.10.1996, n. 511, reiterativo di precedenti DD.LL., ha previsto agevolazioni a favore delle imprese con meno di 100 dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione sotto forma di un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a 12 mesi. L'art. 10 del D.L. 1.10.1996, n. 511, reiterativo di norme contenute in precedenti DD.LL. (ved. in particolare DD.LL. 1.2.1996, n. 40, art. 9; 2.4.1996, n. 181, art. 9; 3.6.1996, n. 301, art. 9; 2.8.1996, n. 405, art. 10;) ha dettato disposizioni per incentivare il reimpiego al perso- nale con qualifica dirigenziale. I predetti DD.LL. sono tutti decaduti per mancata conversione in legge e la legge 28.11.1996, n. 608 (G.U. 30.11.1996, n. 281, serie generale, suppl. ord.) ha stabi- lito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti medesimi. Con la presente circolare si impartiscono, pertanto, le istruzioni per l'erogazione delle agevolazioni nei casi ricadenti sotto la disciplina dei predetti decreti; dette agevolazioni potranno essere riconosciute per tutta la durata prevista dalla norma nel concorso di entrambe le condizioni che il decreto concessivo del Direttore dell'A- genzia per l'impiego e l'assunzione del dirigente siano intervenuti entro il 1.12.1996. Al riguardo, la norma ha disposto quanto segue. "1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette orga- nizzazioni, di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato. 2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con con- tratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, e' concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Mini- stro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al ternine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti. 3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione. 4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 puo' essere modificata, in relazione alle disponibilita' finan- zarie ed in coerenza con le finalita' promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale". Per l'attuazione della norma si allega la circolare n. 51/96 del 10.4.1996, diramata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'Impiego e si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che tengono conto dei chiarimenti forniti dallo stesso Ministero - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale con lettera del 31.10.1996 n. 8 PS 7094. 1) Organo competente per la concessione dell'agevo- lazione. La concessione del beneficio viene decisa al termine delle relative procedure nell'ambito di ciascuna regione con decreto del Direttore dell'Agenzia per l'Impiego che viene notificato ai competenti enti previdenziali. 2) Contenuto del beneficio. Il beneficio consiste nell'erogazione alle imprese, con meno di cento dipendenti, che assumono dirigenti privi di occupazione, di un contributo pari al 50% della contribu- zione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a 10 miliardi annui a decorrere dal 1995. Nel provvedimento concessivo viene indicata la retri- buzione lorda annua di riferimento per il calcolo della contribuzione. Sulla base delle direttive integrative ministeriali di cui alla citata lettera del 31.10.1995, si precisa quanto segue. a) Il beneficio dell'abbattimento della contribuzione nella misura del 50% e' riferito alla sola contribuzione a carico del datore di lavoro, la quota a carico del lavora- tore e' quindi interamente dovuta. b) La misura agevolativa e' alternativa ad ogni altra forma di riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio o comunque denominata prevista dalle norme vigenti sulle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale. c) La riduzione della contribuzione e' limitata a quella dovuta alle gestioni previdenziali ed assistenziali; essa, pertanto, non si estende a tutte quelle aliquote riscosse dagli enti previdenziali in qualita' di soggetti esattori ma il cui gettito e' destinato ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni, ecc. Sono, quindi, escluse dal coacervo delle contribuzioni interessate per il calcolo del contributo del 50%: - 0,10% asili nido (aliquota riscossa con il contributo FPLD - 0,20% assistenza malattia pensionati (aliquota riscossa con il contributo FPLD) - 0,16% contributo assistenza orfani (ex ENAOLI con contributo FPLD) - 1,66% assistenza antitubercolare devoluta al SSN (art. 27 legge 9.3.1989, n. 88) - 0,35% quota GESCAL - 9,60% SSN e 3,80% contributo solidarieta' SSN. - 0,30% dovuta con il contributo contro la disoccupazione devoluta ai Fondi di rotazione (art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845, art. 1, c. 72, legge 28.12.1995, n. 549, DM 12.7.1996). 3) Istruzioni operative 3.1) Adempimenti delle Sedi Le posizioni relative alle aziende ammesse ai benefici in questione saranno contrassegnate con il codice di auto- rizzazione di nuova istituzione "4X" avente il significato di "Azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di perso- nale dirigente di cui all'art. 10 del D.L. 511/96". Le Sedi provvederanno, ai fini della verifica della regolarita' delle somme poste a conguaglio, ad istituire una apposita evidenza nella quale saranno conservate: - le copie dei decreti emessi dal Direttore dell'Agenzia per l'Impiego; - le liste emesse dalla procedura di controllo delle denunce di mod. DM10/2 sulle quali saranno evidenziati i benefici in oggetto conguagliati dalle aziende. 3.2) Modalita' di compilazione del mod. DM10/2 Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita': a) determineranno i contributi complessivamente dovuti in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore) prevista per il settore di appartenenza senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istitu- zione "92" avente il significato "Dirigente assunto ai sensi dell'art. 10 del D.L. 511/96". In particolare le aziende esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportan- do: - nella casella "COD" i codici 3920 preceduto dalla dicitura "DIRIG. DL 511/96"; 392P preceduto dalla dicitura "DIRIG. P.T. DL 511/96", per i dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale con meno di 78 ore; 392S preceduto dalla dicitura "DIRIG. P.T. DL 511/96", per i dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale con piu' di 77 ore: - nella casella "N. DIPENDENTI" il numero dei dirigenti in questione; - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "NUMERO GIORNATE" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i rapporti di lavoro a tempo parziale; b) calcoleranno il 50% dell'importo dei contributi previ- denziali e assistenziali a carico del datore di lavoro secondo i criteri specificati al precedente punto 2) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R400" e dalla dicitura "RID. 50% ART. 10 DL 511/96". Per il recupero dei benefici relativi ai periodi pre- gressi i datori di lavoro indicheranno l'importo delle riduzioni contributive in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istitu- zione "R401" e dalla dicitura "ARR. ART. 10 DL 511/96". 3.3) Modalita' di compilazione del mod. O1/M Ferme restando le modalita' previste per la compila- zione dei quadri del mod. O1/M, si precisa che per i diri- genti in questione dovra' essere riportato nella casella "TIPO RAPP." del quadro "B" il codice "92". 4) Istruzioni contabili. Ai fini della rilevazione contabile degli oneri deri- vanti dalla concessione alle imprese dei benefici di che trattasi e' stato istituito il conto GAW 37/41 riportato nell'allegato 2. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO CIRCOLARE N. 51/96 Roma, 10 aprile 1996 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale per l'Impiego Div. VII OGGETTO: D.L. 2 aprile 1996 n.181 art. 9. Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa. AI DIRETTORI DELLE AGENZIE PER L'IMPIEGO ALLA REGIONE SICILIA - ASSESSORATO AL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ASSESSORATO AL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - CIDA - SINFUB - CONFEDERDIA - CONFINDUSTRIA - CONFAPI - CONFCOMMERCIO - CONFESERCENTI - CONFETRA - CONFAGRICOLTURA - CIA - COLDIRETTI - CONFARTIGIANATO - CNA - CASA - CLAAI - LEGA DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE - CONFCOOPERATIVE - INPS - INPDAI - INAIL e, p.c. - ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E PERSONALE - ALLA DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO - ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE - ALL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO - AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO E M.O. LORO SEDI 1. La norma in oggetto mira a due distinte finalita', ancorche' connesse tra loro: A) favorire la nascita di un servizio pubblico di incontro tra domanda e offerta di lavoro dei dirigenti; B) riqualificare l'attivita' delle piccole e medie imprese, attraverso l'impiego di prestatori di lavoro particolarmente qualificati, incentivato con una riduzione del costo della loro utilizzazione. Per la prima finalita', le Agenzie per l'impiego dovranno stipulare apposite convenzioni (qui chiamate di tipo A), con gli organismi territoriali delle Confederazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, al fine di creare delle banche dati dei dirigenti disponibili, complete del maggior numero possibile di informazioni qualitative sul loro curriculum professionale. Le Agenzie, poi', metteranno le predette banche dati a disposizione di qualsiasi azienda intenda avvarlersene a fini di assunzione. Per la seconda finalita', le Agenzie per l'impiego sono chiamate a stipulare convenzioni (qui chiamate di tipo B) con le predette Confederazioni sindacali rappresentative dei dirigenti e con le associazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentative delle piccole e medie imprese, anche cooperative, ai fini della concessione di determinati benefici, consistenti nella riduzione alla meta' degli oneri sociali da versare nei primi dodici mesi. Dette convenzioni "triangolari" sono finalizzate alla pratica attuazione, nel rispettivo territorio regionale, delle linee di intervento precisate nel programma, previsto dalla legge e allegato alla presente Circolare. Si precisa che, per quanto riguarda l'agevolazione contributiva, essa potra' essere diretta - pro rata - anche a piu' di un datore di lavoro, nel caso di piu' rapporti a tempo parziale, purche' tutti contemporaneamente instaurati e con versamenti allo stesso Istituto previdenziale. 2. Al fine di agevolare l'azione di codeste Agenzie su una base di omogeneita', si forniscono: a) la tabella contenente l'individuazione delle Confedera- zioni sindacali e delle Associazioni datoriali, maggiormente rappresentative, dei dirigenti e delle piccole e medie imprese; b) il modello della convenzione di tipo A) sopracitato; c) il modello delle convenzioni di tipo B) sopracitato; d) le schede di rilevazioni dei dati sui dirigenti disponi- bili e sulle imprese richiedenti, predisposte dalla Dire- zione Generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che dovranno essere obbligatoriamente adottate, per il necessa- rio coordinamento statistico sul piano nazionale (anche nella prospettiva della creazione di un osservatorio nazio- nale relativo alla domanda e all'offerta di lavoro dei dirigenti). E' inoltre, auspicabile che le convenzioni di tipo A) prevedano la possibilita' di utilizzare strumenti informatici di elaborazione dei dati. 3. E' poi' opportuno sottolineare che le presenti direttive e lo stesso programma intendono lasciare il massimo spazio per l'ulteriore implementazione delle iniziative sul piano locale, sulla base delle scelte dell'Agenzia per l'impiego e delle forze sociali. In primo luogo si attira l'attenzione sull'importanza della formazione professionale. Nel campo del management, sussiste infatti una perenne ezigenza di aggiornamento della professionalita' e nello stesso tempo una frequente inade- guatezza dell'offerta formativa in rapporto alle reali condizioni tecnico-organizzative delle imprese italiane. Entrambe le convenzioni potrebbero cosi' essere arricchite dal coinvolgimento di Enti o istituzioni preposte alla formazione manageriale, per utilizzare il momento di cam- biamento lavorativo a fini di aggiornamento professionale. In secondo luogo, la finalizzazione degli interventi alla piccola e media impresa e i criteri programmatici generali proposti, dovrebbero essere calati nella realta' locale, facendo emergere i fabbisogni tipici e le occasioni di inserimento dei dirigenti che possono avere il massimo effetto moltiplicativo. Anche sotto questo aspetto il coinvolgimento delle Regioni e delle istituzioni economiche locali potrebbe eventualmente arricchire la qualita' delle procedure di individuazione delle priorita' sul piano locale e della possibile sinergia con altri interventi a sostegno delle piccole imprese. IL MINISTRO Firmato MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. 2.4.1996 N. 181 1. Le piccole e medie imprese con meno di 100 dipendenti costituiscono un aggregato enorme nella realta' economica del Paese. La chiara volonta' del legislatore di favorire l'evoluzione del settore attraverso l'innesto di management qualificato, impone quindi, stante la limitatezza delle risorse destina- bili agli incentivi, una delimitazione delle aree di inter- vento e la fissazione di chiare priorita'. 2. Si ritiene innanzitutto che vada riservata una quota del 40% delle risorse disponibili alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno (le 8 regioni dell'Obiettivo 1 dei Fondi Strutturali della UE) e del 20% a quelle delle aree di declino industriale del Centro-Nord (le aree sub-regionali dell'Obiettivo 2 dei Fondi Strutturali della UE), rimanendo il resto attribuito alle altre aree del Centro-Nord. 3. La ripartizione regionale delle risorse sara' fatta sulla base della distribuzione del numero delle imprese (Censimento ISTAT 1991) nella classe dimensionale tra 20 e 49 addetti, fermo restando quanto stabilito al punto 2 (vedi tabella allegata). 4. Per quanto attiene al settore economico, si indicano i settori produttivi fortemente esposti alla concorrenza internazionale o che necessitano comunque di un salto di qualita' organizzativo rispetto a modelli tradizionali: - il settore agricolo e della pesca (classi A e B della classificazione ISTAT) - il settore commerciale e del turismo (classi G e H) - il settore dei trasporti (classe I) - i comparti produttivi manifatturieri (classe E), con priorita' al sistema moda (gruppi DB e DC della classifica- zione ISTAT) ed all'industria del legno e del mobile (DD). 5. Per quanto attiene alla specializzazione professionale dei dirigenti, coinvolti nel programma ai sensi della legge, si dara' priorita' a quelle professionalita' che possono caratterizzare una evoluzione del sistema imprenditoriale verso le nuove esigenze di competitivita' internazionale. 6. Per quanto attiene alla assegnazione dei benefici all'interno di ciascuna regione, al fine di evitare che essa avvenga in modo dispersivo e quindi inefficace, occorrera' avvalersi dei seguenti criteri selettivi: - piccole e medie imprese operanti nel contesto di aree territoriali locali, specie se a forte specializzazione produttiva (si fara' riferimento ad indagini economiche ufficiali, come i Piani Regionali di Sviluppo o i Distretti industriali individuati dalle Regioni in base alla legge 317/91 etc....), con priorita' per l'inserimento in attivita', anche consortili, di servizio comune a piu' imprese; - piccole e medie imprese parallelamente beneficiarie di altri interventi di sostegno alla politica del lavoro, come i patti territoriali, i contratti di riallineamento; - piccole e medie imprese operanti nelle aree di crisi ai sensi della legge 236/93, art. 1, comma 1; - piccole e medie imprese che hanno meno di 50 addetti; - piccole e medie imprese che inseriscono il loro primo dirigente. 7. In sede di attuazione a livello regionale tra le Agenzie per l'impiego e le confederazioni maggiormente rappresenta- tive dei dirigenti e delle piccole e medie imprese, saranno stipulate uno o piu' convenzioni riportando i limiti finan- ziari di cui alla tabella allegata, per individuare i settori specifici d'intervento tra quelli di cui al punto 3, in ragione delle caratteristiche dell'assetto produttivo regionale, gli specifici criteri selettivi di intervento di cui al punto 6, fissando altresi' i requisiti professionali minimi corrispondenti a quanto stabilito nel punto 5. 8. Gli schemi di convenzione, prima di essere sottoscritti, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro, che ne verifichera' la coerenza con il presente programma. 9. Dopo la prima fase di applicazione delle convenzioni, in linea di massima entro il 30 settembre p.v., le risorse non impegnate dalle singole Agenzie per l'impiego saranno riattribuite, in funzione delle esigenze eventualmente inevase. CONFEDERAZIONI SINDACALI DEI DIRIGENTI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE Settore industria: Confederazione italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali F.N.D.A.I. Settore terziario distribuzione e servizi: Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali - Fe.N.D.A.C. Settore credito - Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federdirigenticredito. - SINFUB - sindacato Nazionale dirigenti - Funzionari e Quadri Bancari. Bancari Settore Assicurazioni Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federazione Italiana Dirigenti Imprese di Assicurazione - F.I.D.I.A. Settore Agricoltura - Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federazione Nazionale dirigenti dell'Agricoltura - F.N.D.A. - Confederazione Italiana Dirigenti Quadri Impiegati della Agricoltura (Confederdia) ASSOCIAZIONI DATORIALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE Settore industria: Confindustria Confederazione italiana della piccola e media industria - Confapi Settore terziario distribuzione e servizi Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti Confederazione generale italiana del traffico e dei tra- sporti - Confetra Settore agricoltura Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Con- fagricoltura Confederazione italiana agricoltori - CIA Confederazione nazionale coltivatori diretti - Coldiretti Settore artigianato Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato - Con- fartigianato Confederazione Nazionale Artigianato - CNA Confederazione autonoma sindacati artigiani - C.A.S.A. Confederazione libere associazioni artigiane italiane - CLAAI Settore cooperativo Lega nazionale delle cooperative e delle mutue Confederazione cooperative italiane - Confcooperative Eventuali dati sulla maggiore rappresentativita' a livello regionale possono essere richiesti agli Uffici Regionali del lavoro e della M.O. CONVENZIONE/TIPO A a) La confederazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti di azienda rappresentata da ........................................................... b) L'Agenzia regionale dell'Impiego rappresentata da: ........................................................... Visto l'art. 9 comma 1 del Decreto legge n. 181/96 per il quale "sulla base delle direttive del Ministero del Lavoro e della P.S. le Agenzie per l'impiego possano stipulare, con le Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda mag- giormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgi- mento, in collaborazione con le predette organizzazioni di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato". Viste le direttive ministeriali di cui alla Circolare n.............................................................................. ................................................................. del ......... considerati i termini generali con i quali la disposizione predetta richiama la n ecessita' di promuovere attivita' utili a favorire il re impiego dei dirigenti di azienda interessati; ritenuto che debbano essere considerate tutte le possibilita' offerte avvalendosi delle normative nazionali, regionali e/o comunitarie pertinentemente richiamabili per il reinserimento lavorativo sia alle dipendenze, sia in attivita' indipendenti o autonome; ritenuto che l'Agenzia per l'Impiego promuove, affianca e coadiuva efficacemente la ricerca e la definizione delle iniziative piu' appropriate, tenuto conto delle opportunita' che potranno emergere dal contesto locale; ravvisata l'esigenza di disporre di informazioni e dati in grado di assicurare la conoscenza, il monitoraggio e la valutazione delle iniziative e delle dinamiche attivate. Le parti con la presente Convenzione si impegnano, ciascuna per quanto di competenza a: 1. pervenire in maniera sollecita alla costituzione del supporto di conoscenza ed alla definizione di modalita' e procedure idonee per assicurare l'aggiornamento permanente dei dati di stock e flussi. A questo scopo viene determina- to, in allegato, il modello destinato alla raccolta dei dati individuali dei dirigenti preanzi indicati. 2. ricercare le opportune forme di cooperazione con le Associazioni imprenditoriali al fine di rendere stabile il servizio domanda-offerta di lavoro dei dirigenti, aggiun- gendo le informazioni relative alle aziende richiedenti, secono le seguenti modalita': ........................... ........................... ........................... A questo scopo viene determinato, in allegato, il modello destinato alla raccolta dei dati relativi all'azienda richiedente. 3. l'Agenzia regionale dell'Impiego coordina e porta ad effetto le inizative, azioni, misure di interventi ritenuti agibili, su base consensuale, per raggiungere gli obiettivi di reinserimento dei dirigenti in attivita' dipendenti o indipendenti anche attraverso la promozione di attivita' autonome in forma imprenditiva o cooperativa. Nella pro- spettiva predetta l'agenzia promuove la definizione di iniziative innovative avvalendosi anche di tutte le pot- enzialita' attivabili sulla base dell'attuale quadro norma- tivo costituito dalle legislazioni locali, nazionale e comunitaria. 4. la Confederazione sindacale svolge attivita' di sensi- bilizzazione, stimolo e promozione, vuoi presso i dirigenti interessati, vuoi presso le imprese per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, oltre che per l'indivi- duazione di alternative forme di reinserimento in attivita' produttive. La stessa Confederazione favorisce altresi' la veicolazione tempestiva presso le imprese delle offerte di lavoro raccolte, ovvero pervenute alle Agenzie. 5. le Parti costituiscono presso l'Agenzia apposita istanza in forma di Comitato compartecipato, alla quale affidare compiti propulsivi e di coordinamento per la realizzazione delle iniziative individuate. 6. Sulla base delle risultanze delle attivita' svolte, al termine dell'anno di riferimento, le Parti effettueranno le valutazioni pertinenti. CONVENZIONE/TIPO B CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DELLA REGIONE __________________ ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DEI DIRIGENTI. L'Agenzia per l'impiego del _____________________________ La Confederazione dei Dirigenti, tramite le strutture territoriali del _______________ e le Associazioni di categoria _______________________________________________ Le Confederazioni datoriali ___________________, tramite le strutture territoriali del _______________________________ - visto l'art. 9 del Decreto legge 181/96 - vista la circolare n. 51/96 del Ministero del Lavoro ed in particolare il Programma ad essa allegato - vista la Convenzione "tipo A" sottoscritta tra la Confederazione dei Dirigenti e l'Agenzia per l'Impiego, relativa alla costituzione in sede regionale di un osservatorio sulla mobilita' dei dirigenti disponibili per una nuova collocazione - considerato che la situazione del sistema imprenditoriale delle piccole e medie imprese con meno di 100 addetti nella regione _______________ appare caratterizzata dai seguenti aspetti settoriali e territoriali: a) b) c) _________________________ CONVENGONO QUANTO SEGUE: 1. I dirigenti destinati al reimpiego nelle piccole e medie imprese attraverso l'incentivo di cui alla legge in oggetto proverranno dalla banca dati organizzata in base alla Convenzione tra Agenzia per l'impiego e Confederazione dei dirigenti di cui in premessa; a tal fine l'Agenzia assicura l'accesso al catalogo dei dirigenti alle imprese che ne facciano richiesta, secondo le seguenti modalita': ___________________________ ___________________________ ___________________________ 2. Sulla base del programma nazionale e della situazione delle piccole e medie aziende nella regione, di cui in premessa, si conviene che gli interventi di agevolazione dell'inserimento dei dirigenti siano attuati, nei limiti finanziari assegnati per il 1996 di cui in premessa, secondo i seguenti criteri di ammissibilita': per le piccole e medie imprese: settore di attivita'__________________ area territoriale ____________________ compresenza dei seguenti altri interventi di politica del lavoro___________________________________________________ caratteristiche dimensionali dell'impresa________________ presenza pregressa di dirigenti__________________________ per i dirigenti: anzianita' ed esperienza di lavoro antecedente___________ 3. A parita' di criteri di ammissibilita', si dara' prio- rita': alle istanze presentate da consorzi di imprese o volte all'inserimento in attivita' di servizio consortile ________ ai seguenti comparti produttivi ____________________________ ed all'inserimento dei dirigenti in possesso delle seguenti specializzazioni professionali acquisite ___________________ 4. Al fine di raccogliere le istanze delle aziende inte- ressate si procedera' nel modo seguente: alternativa A. Le aziende in possesso dei requisiti di cui al punto 3 presentano istanza all'Agenzia per l'impiego entro il ___________________ l'Agenzia decide sulla ammissione ai benefici, entro ______, sentito il comitato consultivo di cui al punto 6 alternativa B. Nei settori economici e/o nelle aree terri- toriali prescelti ai sensi del punto 3, nei seguenti limiti finanziari: __________________________ __________________________ __________________________ si stipuleranno convenzioni tra l'Agenzia e le associazioni firmatarie della presente convenzione per definire le modalita' di accesso ai benefici, anche fissando ulteriori criteri di ammissibilita' o priorita'. 5. Per la valutazione della ammissibilita' ai benefici e' istituito presso l'Agenzia per l'impiego un comitato compo- sto pariteticamente da rappresentanti delle confederazioni dei dirigenti ed associazioni datoriali firmatarie della presente convenzione, presieduto dal Direttore dell'Agenzia o esperto da lui delegato. Tale Comitato decide altresi' sulla modalita' del monito- raggio della presente convenzione, seguendone l'attuazione, anche avvalendosi della collaborazione tecnica di ______________ 6. Al termine delle procedure di cui al punto 5, il Diret- tore dell'Agenzia per l'impiego individua, con proprio provvedimento motivato, le piccole e medie imprese ammesse alle agevolazioni contributive e lo comunica agli Istituti previdenziali ed al Ministero del Lavoro. Il provvedimento deve almeno contenere i seguenti dati: ragione sociale e sede legale dell'impresa _______________ posizione INPDAI (o INPS) ed INAIL ____________________________________________ ________ retribuzione lora annua di riferimento per il calcolo della contribuzione ____________________________________________ 7. Al fine di implementare l'attuazione della norma in premessa con attivita' di formazione professionale rivolte ai dirigenti da inserire, sia con riferimento al punto 1 che al punto 2 suindicati, si assumeranno le seguenti iniziative __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ INCENTIVI AL REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGEN- ZIALE E SOSTEGNO ALLE PICCOLE IMPRESE - ART. 9 DEL D.L. 2.4.1996, n. 181 _________________________________________________________ ! ! ! ! ! ! V. D'AOSTA 6 22,5 28,5 ! ! ! ! ! ! PIEMONTE 1313 499 1812 ! ! ! ! ! ! LOMBARDIA 156 2711 2867 ! ! ! ! ! ! LIGURIA 392 114 506 ! ! ! ! ! ! TR.A.A. 0 235 235 ! ! ! ! ! ! VENETO 773 1179 1952 ! ! ! ! ! ! FRIULI V.G. 171 231 402 ! ! ! ! ! ! EMILIA R. 51 1083 1134 ! ! ! ! ! ! TOSCANA 637 662 1299 ! ! ! ! ! ! UMBRIA 83 140 223 ! ! ! ! ! ! MARCHE 168 353 521 ! ! ! ! ! ! LAZIO 170 610 780 ! ! ! ! ! ! ABRUZZO 979 979 ! ! ! ! ! ! MOLISE 157 157 ! ! ! ! ! ! CAMPANIA 1993 1993 ! ! ! ! ! ! PUGLIA 1688 1688 ! ! ! ! ! ! BASILICATA 235 235 ! ! ! ! ! ! CALABRIA 469,5 469,5 ! ! ! ! ! ! SICILIA 1633 1633 ! ! ! ! ! ! SARDEGNA 685 685 ! ! ! ! ! ! TOTALI 7839,5 3920 7839,5 19599 ! ! ! ! ! ! MEZZ.40 OB.2 20% ALTRE AREE 40% ! ! ! ! ! ! CENTRO NORD --------------------------------------------------------- MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale per l'Impiego Div. VII Politica dell'Impiego 8 maggio 1996 T E L E F A X - AI DIRETTORI DELLE AGENZIE PER L'IMPIEGO - ALLA REGIONE SICILIA - ASSESSORATO AL LAVORO E P.S. - ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ASSESSORATO AL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE ---------------------------OMISSIS------------------------ PROT. N. 3215/AG-6 CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE N. 51/96 DEL 10 APRILE 1996 RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL D.L. 2 APRILE 1996, N. 181, ART. 9 "INCENTIVI AL REIM- PIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E SOSTEGNO ALLA PICCOLA IMPRESA", SI SEGNALA CHE E' STATA ERRONEAMENTE INDICATA NEL PUNTO 1 DEL PROGRAMMA LA CLASSE E PER I COM- PARTI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI ANZICHE' LA CLASSE D, E CHE NEL PUNTO 4 DELLA CONVENZIONE/TIPO B VIENE FATTO RINVIO AI PUNTI 3) E 6) ANZICHE' RISPETTIVAMENTE, AI PUNTI 2) E 5) DELLA CONVENZIONE STESSA /./ SI INVITA PERTANTO AD APPORTARE LE MODIFICHE NEL SENSO SU INDICATO/./ IL DIRETTORE GENERALE FIRMATO Allegato n. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : GAW 37/41 Denominazione completa : Sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale - Art.10, comma 2, del D.L. n. 511/1996. Denominazione abbreviata: SGRAVI ONERI SOCIALI IMPRESE- ART.10 C.2 D.L.511/96