Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 51 del 16-3-2004.htm
Articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Contratto di inserimento.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 16
Marzo 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 51
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Contratto di inserimento.
SOMMARIO
:
Modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi
previsti per le assunzioni con contratto di inserimento.
Premessa.
Il decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, di
“attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
” (1), ha
introdotto tra l’altro, rivisitando le tipologie di contratto di lavoro a
contenuto formativo, il nuovo istituto giuridico del
contratto di
inserimento
(articoli 54-59, allegato 1).
Per l’attuazione delle nuove
disposizioni, il legislatore ha tuttavia scelto di affidare, mediante rinvio,
l’individuazione di modalità e condizioni alla contrattazione collettiva
nazionale, territoriale e aziendale e, in assenza di accordi tra le parti
sociali, di ricorrere al potere sostitutivo del Ministero del Lavoro.
In data 11 febbraio 2004, le parti
sociali hanno sottoscritto l’accordo interconfederale finalizzato a garantire
una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di
reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03.
Di conseguenza, è possibile per i
datori di lavoro procedere alla stipula di contratti di inserimento, nel
rispetto di quanto previsto sia dalla legge sia dall’accordo
interconfederale.
Si sottolinea comunque che
l’efficacia di quest’ultimo è transitoria e sussidiaria rispetto alla
contrattazione collettiva, protraendosi fino a quando la materia verrà
disciplinata, in funzione della peculiarità settoriale e/o delle specifiche
condizioni professionali del lavoratore, dai contratti collettivi ai vari
livelli.
Con la presente circolare si
illustra la normativa in materia, con particolare riferimento al contenuto
del citato accordo interconfederale, e si forniscono le modalità operative
per la fruizione pratica dei benefici contributivi correlati ai contratti di
inserimento.
1. Definizione.
L’art. 54 del D. Lgs. n. 276/2003
definisce il contratto di inserimento come un contratto di lavoro diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari
categorie di persone.
2. Soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di
inserimento.
E’ ammessa la stipula di contratti
di inserimento con le seguenti categorie:
a) soggetti di età compresa tra i
diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da
ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta
anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino
riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due
anni;
e) donne di qualsiasi età residenti
in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato
con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno
del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
In relazione alla categoria di cui
alla lett. b), si fa presente che devono intendersi disoccupati di lunga
durata coloro che, dopo aver perso
un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi (2).
Per quanto riguarda l’applicazione
della disciplina alla categoria di cui alla lett. e), si rinvia al previsto
decreto ministeriale, che determini le aree geografiche con particolari
situazioni di occupazione/disoccupazione femminile.
Con riferimento, infine, alla nozione di grave handicap
fisico, mentale o psichico, rileva l’insieme di disposizioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, come integrata - con
particolare riferimento all'accertamento delle condizioni di disabilità - dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000 (“Atto
di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei
disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”)
(3).
.
3. Datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di
inserimento.
Ai sensi dell’art. 54, c. 2, i
contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a)
enti
pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b)
gruppi
di imprese;
c)
associazioni
professionali, socio-culturali, sportive;
d)
fondazioni;
e)
enti
di ricerca, pubblici e privati;
f)
organizzazioni e associazioni di categoria.
4. Condizioni per procedere ad assunzioni con contratto di
inserimento.
4.1. Progetto individuale di inserimento.
Condizione essenziale per l’assunzione
con contratto di inserimento o reinserimento é la definizione, con il
consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore stesso al contesto lavorativo (4).
Come già accennato, compete ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale, anche all’interno degli enti bilaterali, la definizione dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del
progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all’art. 118 della legge n. 388/2000, in funzione
dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore; parimenti, la
contrattazione collettiva determinerà le modalità di definizione e
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento degli obiettivi (5).
Nelle more di detta contrattazione
collettiva di settore, o di livello più specifico, è l’accordo
interconfederale 11 febbraio 2004 ad aver regolamentato più nel dettaglio il
progetto individuale di inserimento, prevedendo che nello stesso debbano
essere indicati:
-
la qualificazione al conseguimento della quale è
preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
-
la durata e le modalità della formazione.
L’accordo interconfederale richiede
inoltre che il progetto preveda una formazione teorica non inferiore a 16
ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione
antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione
aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico,
impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento
delle capacità professionali del lavoratore.
Per espressa previsione di
legge (6), inoltre, in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del
progetto individuale di inserimento il datore di lavoro é tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
4.2. Mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori
con contratto di inserimento scaduto nei 18 mesi precedenti ogni assunzione.
Per poter assumere mediante
contratti di inserimento, è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto
in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
Al riguardo, il legislatore (7)
precisa inoltre che:
-
nell’operazione di verifica del requisito non si
computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta
causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di
prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a quattro contratti;
-
si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i
quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione limitativa sopra
illustrata non trova applicazione qualora, nei diciotto mesi precedenti alla
assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un unico contratto di
inserimento.
4.3. Forma del contratto.
Il contratto é stipulato in forma
scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale
di inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto é nullo e il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato (8).
L’accordo interconfederale, oltre a
chiarire che il contratto può essere stipulato sia a tempo pieno sia a tempo
parziale, ha stabilito che nello stesso devono essere indicati:
-
la durata, fissata entro i limiti di cui al
successivo punto 4.4;
-
l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal
contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di
inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di
inserimento/reinserimento;
-
l’orario di lavoro, determinato in base al contratto
collettivo applicato;
-
la categoria di inquadramento del lavoratore,
determinata secondo quanto si dirà al successivo punto 6.1;
-
un trattamento di malattia ed infortunio non sul
lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la
disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi
collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del
rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non
inferiore a settanta giorni.
4.4. Durata del contratto.
Il contratto di inserimento ha una
durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi, elevabili
a trentasei in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
Nel computo del limite massimo di
durata non deve tenersi conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di
astensione per maternità.
Inoltre, si sottolinea che il
contratto di inserimento non é rinnovabile tra le stesse parti e che
eventuali proroghe del contratto sono ammesse esclusivamente fino al
raggiungimento del limite massimo di durata sopra descritto (9).
5. Disciplina del rapporto di lavoro.
Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368 in materia di lavoro a tempo determinato.
I contratti collettivi, inoltre,
potranno stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con
contratto di inserimento (10).
6. Forme di incentivazione.
L’art. 59 riunisce le disposizioni
sostanzialmente
di favore
, con le quali il legislatore ha chiaramente
inteso incentivare - in diversi modi e a diversi fini - il ricorso ai
contratti di inserimento.
6.1. Incentivi normativi.
In primo luogo, si prevede che la
categoria di inquadramento del lavoratore con contratto di inserimento può
essere inferiore, per non più di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali é preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
L’accordo interconfederale ha
comunque stabilito che l'applicazione dello specifico trattamento economico e
normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non può
comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi
aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative
indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale dipendente,
nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche
dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo
applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Salvo specifiche previsioni di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono
inoltre esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (11).
Infine, l’accordo ha anche
previsto che, nei casi in cui il contratto venga trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento deve essere
computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla
legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici
di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della
mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che
prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero
trascorrere del tempo.
6.2. Incentivi economici.
Il terzo comma dell’art. 59 prevede
che, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di inserimento trovino
applicazione gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia di
contratto di formazione e lavoro.
Da tali incentivi sono tuttavia
esclusi i soggetti di cui all’articolo 54, comma, 1, lettera a (soggetti di
età compresa tra i diciotto e i ventinove anni).
7. Ambito di applicazione delle agevolazioni contributive.
Stante l’esplicita esclusione
operata dal legislatore, danno titolo ai benefici contributivi i soli
contratti di inserimento/reinserimento stipulati con:
-
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni;
-
lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano
privi di un posto di lavoro;
-
lavoratori che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
-
donne di qualsiasi età residenti in una area
geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito
decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento
di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del
10 per cento quello maschile;
-
persone riconosciute affette, ai sensi della
normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Si fa rinvio, al riguardo, alle
precisazioni contenute al precedente punto 2.
8. Durata e misura delle agevolazioni contributive.
Le agevolazioni contributive
trovano applicazione esclusivamente per la durata dei contratti di
inserimento
o reinserimento
che, come sopra indicato, non può essere inferiore a nove
mesi e superiore ai diciotto, salva l’ipotesi di assunzione di persone affette
da grave handicap, per le quali il beneficio potrà avere una durata massima
di trentasei mesi.
Inoltre, per espressa previsione di
legge (12), restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le
disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati (13).
Per quanto riguarda la misura
dell’agevolazione contributiva spettante, in considerazione dell’esplicito
richiamo ex art. 59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003, occorre far riferimento
alle diverse misure già previste in materia di contratti di formazione e
lavoro articolate in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che
assume ed all’ubicazione territoriale.
Di conseguenza, la misura della
riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del
datore di lavoro risulta così determinata:
Natura del
datore di lavoro
Ubicazione
territoriale (14)
Misura
dell’agevolazione
Datori di lavoro
non aventi natura di impresa
Centro - Nord
25% contribuzione
a carico d.l.
Mezzogiorno
50% contribuzione
a carico d.l.
Imprese
Centro - Nord
25% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno
contribuzione
dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese del
settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti
Centro - Nord
40% contribuzione
a carico d.l.
Mezzogiorno
contribuzione
dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese artigiane
Ovunque ubicate
contribuzione
dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
9. Modalità operative.
Ai fini dell’accesso alle
agevolazioni contributive, occorre sottolineare primariamente quanto segue.
Con particolare riferimento
all’attestazione dello stato di disoccupazione di lunga durata, che la legge
affida ai competenti centri per l’impiego, risulta necessario che le Sedi
dell’Istituto attivino le più efficaci sinergie con questi ultimi.
Al riguardo, occorre osservare che,
in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni (15), è stato stabilito che
mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti che percepiscano nell’anno
solare un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione
sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali (16).
Alla luce di quanto sopra, si
precisa che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, dovrà ritenersi
sufficiente - unitamente alla dichiarazione di responsabilità (17) prodotta
dal lavoratore al competente centro per l’impiego ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 3 del D.lgs. n. 297/2002 - l’attestazione da parte del centro
medesimo della permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione.
In tal senso, peraltro, deve
intendersi modificata la previsione contenuta al punto 3 della circolare n.
117 del 30 giugno 2003.
Per quanto riguarda, invece, la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 54, c. 1, lett. c) e d) del
decreto legislativo n. 276/2003, potrà considerarsi utile una dichiarazione
di responsabilità da parte del lavoratore, attestante il possesso dei
requisiti di legge. Resta ferma per le Sedi la necessità di coinvolgere i
competenti centri per l’impiego.
10. Modalità di compilazione del modello DM10/2.
Per l’assolvimento degli obblighi
contributivi riferiti ai soggetti assunti con contratto di inserimento o
reinserimento, dovranno essere osservate le seguenti modalità.
I lavoratori in questione devono
essere indicati nel quadro
“A”
del modello DM10/2, nella casella
“n.
dipendenti occupati”
mentre
non
devono essere riportati
nella casella
“lavoratori a tempo
determinato”.
Gli stessi, inoltre,
non
devono
essere inseriti nel numero complessivo dei soggetti facenti
parte della “
forza aziendale”
(codice quadri “B/C del modello DM10/2
“FZ”).
Dovranno invece
essere indicati
nei previsti
codici statistici “MA00”, FE00 e NR00”.
Per l’individuazione dei
suddetti lavoratori sono stati
istituiti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4 caratteri dove:
-
il primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al
codice qualifica: (“1” operaio full time, “2” impiegato full time, “O”
operaio part-time, “Y” impiegato part-time ecc.)
-
il secondo carattere è alfabetico ed individua la tipologia
del lavoratore inserito o reinserito (es. disoccupato di lunga durata,
lavoratore con più di 50 anni, ecc,). Vedi tabella 1:
-
il terzo carattere è di tipo numerico ed individua la misura
del beneficio spettante. Al riguardo si precisa che i soggetti di cui
all’articolo 54, lettera a), non ammessi ai benefici economici, dovranno
essere contraddistinti con il carattere “0”. Vedi tabella 2;
-
il quarto carattere potrà essere “0” ovvero “M” e “P” nei
casi previsti.
Tabella 1
codice
Tipologia dei
soggetti ammessi ai contratti di inserimento/reinserimento
A
Soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (no benefici economici)
B
Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni
C
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di
un posto di lavoro
D
Lavoratori che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni
E
Donne di qualsiasi età residenti in una area geografica
in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sia inferiore almeno del 20%
di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del
10% quello maschile
F
Persone riconosciute affette, ai sensi della normativa
vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico
Tabella 2
Misura del
beneficio
Codice
Assente
0
25%
1
40%
2
50%
3
100%
4
A titolo esemplificativo si riportano
i seguenti esempi:
a)
soggetto disoccupato di lunga durata da 29
e fino a 32 anni, assunto con contratto di reinserimento full-time e con
qualifica di operaio, da un datore di lavoro operante al Centro Nord
(cod.
1B10) dove
:
Codice
Significato
1
Operaio full-time
B
Disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni
1
Beneficio
spettante pari al 25% della contribuzione a carico d.l.
b)
lavoratore con più di 50 anni di età
assunto con contratto di reinserimento part-time e con qualifica di
impiegato, da una impresa operante nei territori del Mezzogiorno
(cod.
YC40) dove
:
Codice
Significato
Y
Impiegato part-time
C
Lavoratore con più di 50 anni di età
4
Beneficio
spettante pari al 100% della contribuzione a carico d.l.
11. Modalità di versamento.
Ai fini del versamento della
contribuzione riferita ai soggetti assunti con contratto di inserimento o
reinserimento, i datori di lavoro opereranno come segue:
-
nella casella “n. dipendenti” riporteranno il numero dei
soggetti interessati con i codici sopra descritti;
-
compileranno le caselle “n. giornate” e “retribuzioni”
secondo le consuete modalità;
-
nella casella “somme a debito” riporteranno l’ammontare
complessivo della contribuzione dovuta
al netto
della riduzione
contributiva spettante e dell’eventuale esenzione CUAF ex art. 120 della
legge n. 388/2000.
I datori di lavoro, ai quali
compete l’agevolazione contributiva nella misura del 100% dei contributi a
loro carico, sono tenuti, come noto, al versamento della contribuzione fissa
settimanale nella misura prevista per le aziende non artigiane.
A tal fine, dovranno essere
utilizzati i seguenti nuovi codici dei quadri B/C del modello DM10/2:
-
S125
per i lavoratori soggetti all’INAIL;
-
S126
per i lavoratori non soggetti all’INAIL.
A titolo esemplificativo si
forniscono i seguenti esempi:
a)
soggetto disoccupato di lunga durata da 29
e fino a 32 anni, assunto con contratto di reinserimento full-time e con
qualifica di operaio, da un datore di lavoro operante al Centro Nord
(cod.
1B10)
:
Natura del datore di lavoro
azienda industriale
fino a 15 dipendenti
CSC/CA
CSC 1.06.61 CA 1S
Aliquota complessiva piena
41,57%
Esenzione CUAF
0,80%
Quota a carico lavoratore
8,89%
Riduzione applicabile
25% contribuzione carico
d.l. pari a 7,97%
Aliquota dovuta
32,80%
41,57% - 0,80 = 40,77
– 7,97 = 32,80
Esposizione sul modello DM10/2
Codice
n. dip.
n. giornate
Retribuzioni
Somme a debito
1B10
1
26
1.100,00
361,00
b)
lavoratore con
più di 50 anni di età assunto con contratto di reinserimento part-time e con
qualifica di impiegato, da una impresa operante nei territori del Mezzogiorno
(cod. YC40)
:
Natura del datore di lavoro
impresa industriale
con oltre 15 dipendenti
CSC/CA
CSC 1.06.61 CA 1S
Aliquota complessiva piena
40,55%
Esenzione CUAF
0,80%
Quota a carico lavoratore
9,19%
Riduzione applicabile
100% contribuzione carico d.l.
pari a 30,56%
Aliquota dovuta
9,19%
40,55% - 0,80 = 39,75
– 30,56 = 9,19
Esposizione sul modello DM10/2:
Codice
n. dip.
n. giornate
Retribuzioni
Somme a debito
YC40
1
26
1.100,00
101,00
S125
1
4
12,00
Alla luce di quanto premesso, per i
soggetti assunti con contratto di inserimento o reinserimento
agevolato
non dovrà essere
evidenziato, nel quadro “D” del DM10/2, l’esonero Cuaf spettante ex art. 120
della legge n. 388/2000, per il quale si utilizzano i previsti codici
“
R600”, “R601”, “R602” e “R603”.
Questi ultimi, ovviamente,
continueranno ad operare
per tutti gli
altri lavoratori interessati compresi i soggetti con contratto di inserimento
non agevolato.
La procedura di gestione delle
denunce contributive di mod. DM10/2 provvederà direttamente alla rilevazione
contabile della riduzione CUAF e del beneficio contributivo spettanti per i
lavoratori con contratto di inserimento agevolato.
Le modalità di compilazione sopra esposte
dovranno essere osservate da tutti i datori di lavoro compresi gli Enti
creditizi, le Aziende elettriche e telefoniche ed i Pubblici servizi di
trasporto.
Modalità operative CUD 770.
Ai fini della compilazione del
riquadro dati Previdenziali e assistenziali Parte C del modelloCUD e
770/Semplificato dovranno essere evidenziate i seguenti punti:
Sezione 1
Nel punto 1 Qualifica assicurativa
e punto 2 Tempo pieno /tempo parziale andranno indicati i codici qualifica
già in uso.
Nel punto 20 “Tipo rapporto”
dovranno essere evidenziati i codici di nuova istituzione alfanumerici
composti dai codici di cui alla tabella 1 del punto 10 (tipologia dei
soggetti ammessi ai contratti di inserimento /reinserimento) e da quelli di
cui alla tabella 2 (misura del beneficio - codice).
A titolo esemplificativo si
forniscono i seguenti esempi:
a)
soggetto
disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni, assunto con contratto di
reinserimento full-time e con qualifica di operaio, da un datore di lavoro
operante al Centro Nord
Codice tipo qualifica
1FD
Codice tipo rapporto
B1
b)
lavoratore con più
di 50 anni di età assunto con contratto di reinserimento part-time e con
qualifica di impiegato, da una impresa operante nei territori del Mezzogiorno
Codice tipo qualifica
2PD
Codice tipo rapporto
C4
Il
Direttore Generale
Crecco
(1) Il decreto citato è stato
pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 235 del 9 ottobre 2003, supplemento
ordinario n. 159 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2003.
(2) Ciò in base a quanto stabilito all'art. 1, c. 1, del decreto legislativo
n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, c. 1 del decreto legislativo n.
297/2002.
(3) Il decreto citato è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.
(4) Art. 55, c. 1, del D. Lgs. n. 276/2003.
(5) Art. 55, c.2, del D. Lgs. n. 276/2003.
(6) Art. 55, c. 5, D. Lgs. n. 276/2003.
(7) Art. 54, commi 3 e 4, del D.
Lgs. n. 276/2003.
(8) Art. 56, commi 1 e 2, del D.
Lgs. n. 276/2003.
(9) Art. 57 del D. Lgs. n. 276/2003.
(10) Art. 58 del D. Lgs. n. 276/2003.
(11) A titolo di esempio, la
disposizione ha rilevanza ai fini della determinazione del requisito
occupazionale per:
-
contributo in misura ridotta per Cig ordinaria
(1,90%) dovuto dalle aziende industriali fino a 50 dipendenti (art. 12 della
legge, n. 164/1975);
-
contributo Cigs (art. 1, c. 1, della legge n.
223/1991);
-
contributo di mobilità (art. 16 della legge n.
223/1991);
-
contributo aggiuntivo per lavoro straordinario (art.
2 della legge n. 549/1995);
-
determinazione della quota di riserva per lavoratori
disabili (art. 3 della legge n. 68/1999).
(12) Art. 54, c. 5, del D. Lgs. n. 276/2003.
(13) Si vedano, al riguardo, la
circolare n. 215 del 14 agosto 1991 e la circolare n. 148 del 5 luglio 1993.
(14)
La normativa in materia di CFL fa riferimento all’art. 1 del Testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218),
ai sensi del quale sono territori del Mezzogiorno le Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di
Latina e Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio di
bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia di Roma compresi nella
zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e gli interi territori dei
comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Si
intende quindi per Centro - Nord ogni area geografica non ricompresa
nell’elencazione legislativa sopra riportata.
La
disciplina in materia di CFL prevede anche (art. 8, c. 2, della legge n.
407/1990) che la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali sia
dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti nel caso di
CFL stipulati da imprese operanti in circoscrizioni - individuate annualmente
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - che
presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media
nazionale (con il D.M. 14/01/2003 sono state concesse le agevolazioni per i
lavoratori assunti nell’anno 2002).
(15) Accordo sancito dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 10 dicembre 2003.
(16) Il limite, per l’anno 2003, è
stato di €. 7500 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati
e di €. 4500 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di
professione.
Nel caso di concorso di diverse
tipologie lavorative, si prevede che il cumulo di redditi non possa superare
l’importo di €. 7500, purché ogni tipologia rimanga entro il proprio limite
massimo.
(17) Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Allegato
1
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
(GU
n. 235 del 9-10-2003- S. O. n. 159)
Stralcio
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO
DI INSERIMENTO.
Capo II
Contratto di inserimento.
Art. 54.
Definizione e campo di
applicazione.
1. Il contratto di
inserimento é un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un
progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore
a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento
nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga
durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di
cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che
desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute
affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico,
mentale o psichico.
2. I contratti di
inserimento possono essere stipulati da:
a)
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b)
gruppi di imprese;
c)
associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d)
fondazioni;
e)
enti di ricerca, pubblici e privati;
f)
organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere
mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere
mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui
contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A
tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro,
abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo
di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente
disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il
rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui
al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla
assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di
inserimento.
5. Restano in ogni caso
applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all’articolo 20 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei
lavoratori disoccupati.
Art. 55.
Progetto individuale di
inserimento.
1. Condizione per
l’assunzione con contratto di inserimento é la definizione, con il consenso
del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a
garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso
al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di
cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche
all’interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del
progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.
3 Qualora, entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non
sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del
contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni
sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al
fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo
entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto
delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui
all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna
delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali
di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione
eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro dovrà
essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi
inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il
datore di lavoro é tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento.
Art. 56.
Forma.
1. Il contratto di
inserimento é stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente
indicato il progetto individuale di inserimento di cui all’articolo 55.
2. In mancanza di forma
scritta il contratto é nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Art. 57.
Durata.
1. Il contratto di
inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere
superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa
fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite
massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di
astensione per maternità.
3. Il contratto di
inserimento non é rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del
contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
Art. 58.
Disciplina del rapporto di
lavoro.
1 Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
2. I contratti collettivi
di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori
assunti con contratto di inserimento.
Art. 59.
Incentivi economici e
normativi.
1. Durante il rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali é preordinato il progetto di inserimento oggetto
del contratto.
2. Fatte salve specifiche
previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma
del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici
previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e
lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui
all’articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).