911118 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 260 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Agevolazioni contributive previste dagli artt. 8 e 25 della legge 23.7.1991, n. 223 per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita'. Contratti di reinserimento. Contratti di formazione e lavoro. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma 12 novembre 1991 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 260 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Agevolazioni contributive previste dagli artt. 8 e 25 della legge 23.7.1991, n. 223 per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita'. Contratti di reinserimento. Contratti di formazione e lavoro. Con la presente circolare si impartiscono istruzioni per l'applicazione degli art. 8 e 25 della legge 23.7.1991, n. 223, ulteriori chiarimenti per l'applicazione dell'art. 20 della stessa legge (contratti di reinserimento), nonche' disposizioni per l'attuazione dei decreti ministeriali emanati in materia di contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29.12.1990, n. 407. 1) LAVORATORI IN MOBILITA' ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO OVVERO CON CONTRATTO A TERMINE Con la circolare n. 215 del 14.8.1991 sono state illustrate le agevolazioni contributive previste dall'art. 20 della legge 23.7.1991, n. 223 per i datori di lavoro che assumono, con contratto di reinserimento, i lavoratori che fruiscono, da almeno dodici mesi, del trattamento speciale di disoccupazione, nonche' quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale. Nella citata circolare questa Direzione Generale si era riservata di impartire le istruzioni operative circa le agevolazioni contributive previste dagli artt. 8 e 25 della medesima legge n. 223/91 per i datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilita', dopo l'attuazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dei provve- dimenti e degli atti previsti dalla legge stessa (in parti- colare i DD.MM. di cui all'art. 7, comma 5, ed all'art. 23, comma 4, e la costituzione della lista di mobilita' di cui all'art. 6, comma 1). Peraltro, il Ministero suddetto, nelle more attuative dei provvedimenti di cui sopra, in considerazione dei tempi occorrenti sul piano organizzativo per la predisposizione delle liste di mobilita' di cui all'art. 6, ha diramato disposizioni affinche' le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvedano al rilascio del nulla-osta, ponendo in essere tutti gli interventi del caso per la pronta attua- zione dell'art. 25, comma 1, al fine di avviare al lavoro i soggetti interessati e di consentire il riconoscimento delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita'. Conseguentemente, si precisa quanto segue. A) L'art. 25, comma 9, e l'art. 8, comma 2, prevedono: - per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di con- tribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni (cfr. art. 25, comma 9). - la possibilita' di assumere i lavoratori in mobilita' con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi (cfr. art. 8, comma 2). Conformemente a quanto chiarito per altre fattispecie, anche le aziende artigiane sono tenute a corrispondere l'intero importo del contributo fisso stabilito per gli apprendisti delle aziende non artigiane. Sia per le agevolazioni di cui all'art. 25, comma 9, che per quelle di cui all'art. 8, comma 2 la riduzione con- tributiva riguarda esclusivamente la contribuzione a carico del datore di lavoro (nella quale va ricompresa l'aliquota dello 0,50 di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982); resta, invece, ferma la quota a carico del dipendente nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. L'applicazione di tale riduzione esclude peraltro l'azienda dagli sgravi degli oneri sociali per il Mezzo- giorno e dalla fiscalizzazione dei contributi per i lavora- tori interessati alla riduzione. Infatti, analogamente a quanto disposto per i contratti di formazione (cfr. circ. n. 212 del 19 ottobre 1988), e' stato ritenuto che l'art. 25, comma 9, e l'art. 8, comma 2, stabilendo ridottissime quote contributive con riferimento alla legge n. 25/1955 "fiscalizzano" quasi integralmente gli oneri sia previdenziali che assistenziali relativi ai lavoratori in questione. Le imprese, quindi, non potranno usufruire, per i lavoratori interessati, dei benefici degli sgravi e della fiscalizzazione fin quando si avvalgono delle agevolazioni previste dagli articoli citati in epigrafe: alla scadenza di tali agevolazioni sorge il diritto ai benefici degli sgravi e della fiscalizzazione secondo le norme ed i criteri di carattere generale. Alcune notazioni vanno, altresi', formulate specifica- mente per le disposizioni contenute nell'art. 8 (contratti a termine). Il lavoratore in mobilita' puo' essere assunto a tempo determinato come anche a part-time e conservare l'iscrizione nella lista di cui all'art. 6, comma 1 (cfr. comma 6 del citato art. 8). Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore beneficio previsto dal comma 2, in caso di trasformazione del con- tratto a termine in contratto a tempo indeterminato, e' necessario che detta trasformazione avvenga nel corso dello svolgimento del contratto a termine: e', quindi, esclusa la possibilita' di usufruire delle previste agevolazioni nel caso in cui il lavoratore venga assunto con un contratto a tempo indeterminato alla scadenza del contratto a termine. E' poi necessario precisare che la fattispecie dell'assunzione con contratto a termine, relativamente alla quale sono applicabili le particolari agevolazioni contri- butive di cui all'art. 8, deve intendersi realizzata nei casi di contratti a termine legittimamente instaurati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni. A tale conclusione si perviene considerando che il legislatore ha offerto la possibilita' di assumere i lavo- ratori in mobilita' a tempo determinato, mantenendo da un lato l'iscrizione nella lista di mobilita', dall'altro offrendo al datore di lavoro particolari agevolazioni contributive, senza pero' derogare alle limitazioni poste dall'ordinamento all'instaurazione del rapporto di lavoro a termine. Non sembrerebbe altrimenti trovare spiegazione un beneficio contributivo che, nel caso di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, si presenta di durata superiore rispetto a quello previsto per gli assunti direttamente a tempo indeterminato. B) Lavoratori assunti a part-time L'art. 8, comma 4, stabilisce: "4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavora- tore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti." Nel fare riserva di ulteriori istruzioni operative attinenti l'art. 8, comma 4, si sottolinea, come il legi- slatore abbia previsto un ulteriore beneficio per i datori di lavoro che assumano, a tempo pieno ed indeterminato, i lavoratori posti in mobilita' che non possano far valere il diritto alla precedenza nella riassunzione presso la mede- sima azienda entro un anno. Il fatto che il beneficio in parola sia subordinato all'espressa condizione che l'assunzione sia effettuata a "tempo pieno ed indeterminato" porta a concludere che le riduzioni contributive di cui all'art. 25, comma 9, ed all'art. 8, comma 2, (contributo per apprendisti) debbano essere invece riconosciute, ferme restando le altre condi- zioni, anche nel caso di lavoro a tempo parziale. 2) ISTRUZIONI OPERATIVE Nelle more attuative della lista di mobilita' di cui all'art. 6, comma 1, e dei conseguenti adempimenti ministe- riali, i datori di lavoro che hanno diritto alle agevola- zioni contributive di cui all'art. 25, comma 9, e all'art. 8, comma 2, invieranno alle Sedi competenti dell'INPS una comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'applicabilita' degli articoli citati, corredata del nulla-osta all'avviamento al lavoro, rilasciato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. La documentazione predetta sara' opportunamente custo- dita per attivare i controlli del caso e per ogni altra occorrenza. Ai datori di lavoro che hanno diritto alle agevolazioni in questione sara' assegnato il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5Q" avente il significato di "Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 25, comma 9 e all'art. 8, comma 2 della L. 223/91". Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 dovranno essere osservate le seguenti modalita'. 2.1. Datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita' con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della L. 223/1991 I datori di lavoro interessati si atterranno alle seguenti istruzioni: a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "75", avente il significato di "lavoratori in mobilita' assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991". In particolare le aziende: a) esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, riportando: - nella casella COD i codici 175 preceduto dalla dicitura "OP. L.223/91", per gli operai; 275 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per gli impiegati; 075 preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L.223/91", per gli operai con contratto di lavoro part-time; Y75 preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L.223/91" per gli impiegati con contratto di lavoro part-time; - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time; - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato; b) calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura zione "L180"; c) calcoleranno l'importo dei contributi nella misura fissa prevista per gli apprendisti e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece- duto: - dalla dicitura "CTR. APPR/20" e dal codice di nuova istituzione "S164" nel caso di contributo comprensivo della quota INAIL (nel 1991 L. 3.936); - dalla dicitura "CTR. APPR/21" e dal codice di nuova istituzione "S165" nel caso di contributo non comprensivo della quota INAIL (nel 1991 L. 3.756). 2.2. Datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita' con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della L. 223/1991 I datori di lavoro interessati si atterranno alle seguenti istruzioni: a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "76", avente il significato di "lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2 legge n. 223/1991". In particolare, le aziende esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, riportando: - nella casella COD i codici 176 preceduto dalla dicitura "OP. L.223/91", per gli operai; 276 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per gli impiegati; 076 preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L.223/91", per gli operai con contratto di lavoro part-time; Y76 preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L.223/91" per gli impiegati con contratto di lavoro part-time; - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine; - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time; - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato; b) calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. art. 8, c. 2 L. 223/91" e dal codice di nuova istitu- zione "L180"; c) calcoleranno l'importo dei contributi nella misura fissa prevista per gli apprendisti e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece- duto: - dalla dicitura "CTR. APPR/20" e dal codice di nuova istituzione "S164" nel caso di contributo comprensivo della quota INAIL (nel 1991 L. 3.936); - dalla dicitura "CTR. APPR/21" e dal codice di nuova istituzione "S165" nel caso di contributo non comprensivo della quota INAIL (nel 1991 L. 3.756). In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i datori di lavoro, alla documentazione a suo tempo inoltrata, aggiungeranno copia di quella attestante tale trasformazione e, comunque, copia della comunicazione inviata alla sezione circoscrizionale per l'impiego della trasformazione del contratto stipulato. I dati retributivi e contributivi successivi alla trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato saranno indicati utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "77" avente il signifi- cato di "lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991" trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeter- minato. In particolare le aziende: a) esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, riportando: - nella casella COD i codici 177 preceduto dalla dicitura "OP. L.223/91", per gli operai; 277 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per gli impiegati; 077 preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L.223/91", per gli operai con contratto di lavoro part-time; Y77 preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L.223/91" per gli impiegati con contratto di lavoro part-time; - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine e trasformatosi nel corso del loro svolgimento in rapporto a tempo indeterminato; - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time; - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato; b) calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. art. 8, c. 2 L. 223/91" e dal codice di nuova istitu- zione "L180"; c) calcoleranno l'importo dei contributi nella misura fissa prevista per gli apprendisti e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece- duto: - dalla dicitura "CTR. APPR/20" e dal codice di nuova istituzione "S164" nel caso di contributo comprensivo della quota INAIL (nel 1991 L. 3.936); - dalla dicitura "CTR. APPR/21" e dal codice di nuova istituzione "S165" nel caso di contributo non comprensivo della quota INAIL (nel 1991 L. 3.756). Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assi- stenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori di cui sopra devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i codici "175", "275", "075" e Y75" ovvero "176", "276", "076" e "Y76" o, infine, "177", "277", "077" e "Y77" i contributi previden- ziali. Nel caso di esposizione separata della contribuzione di malattia, qualora siano presenti dipendenti part-time, si rammenta che, ai fini dell'esposizione di detta contribu- zione, al numero delle giornate retribuite dei dipendenti comuni, dovra' essere sommato non il numero delle ore retribuite dei lavoratori a tempo parziale bensi' il numero delle giornate nelle quali dette ore sono collocate. 3) LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI REINSERIMENTO (ART. 20) Illustrate le agevolazioni contributive previste dagli artt. 8 e 25, e' opportuno fare alcune puntualizzazioni rispetto alle riduzioni contributive di cui all'art. 20 della legge n. 223/1991, per le quali sono state diramate le istruzioni operative con la circ. n. 215 del 14 agosto 1991 e consistenti in una riduzione del 75% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro: - per i primi dodici mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni; - per i primi ventiquattro mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni ed inferiore a tre anni; - per i primi trentasei mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni. Il datore di lavoro puo' pero' optare per la riduzione del 37,5% (50% del 75%) dei contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superio- re, in ogni caso, a settantadue mesi. A tale proposito giova sottolineare che, ferme restando le condizioni e l'espletamento degli adempimenti gia' illustrati nella circolare citata, sono diversi i requisiti essenziali richiesti dalla norma perche' i lavoratori possano essere assunti con il contratto di reinserimento ex art. 20 rispetto alle assunzioni di cui al precedente paragrafo 1. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento infatti: - devono trovarsi in stato di disoccupazione assistita da almeno dodici mesi dal trattamento straordinario di disoccupazione o dal trattamento straordinario di cassa integrazione; - devono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalla lista di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Anche per tali lavoratori, come per quelli di cui al paragrafo 1, non possono essere cumulate le agevolazioni ex art. 20 della legge n. 223/1991 con i benefici della fisca- lizzazione dei contributi e degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. Sulla questione, comunque, e' stato interessato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 4) LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407) Con il D.M. 5 settembre 1991 (G.U., serie generale, parte prima, del 30.9.1991) e con il D.M. 18 settembre 1991 (G.U., serie generale, parte prima del 12.10.1991) sono state individuate rispettivamente circoscrizioni non ricom- prese nei territori del Mezzogiorno della Regione Emilia Romagna e dell'Umbria che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale. Dette circoscrizioni sono quelle di: Codigoro (Ferrara), Lugo (Ravenna), Riccione (Forli'), Terni. Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dalle imprese operanti nelle suddette circoscrizioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31.12.1990, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifica- zioni. La suddetta agevolazione e' prevista per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991. Le imprese in questione (diverse da quelle artigiane, che hanno comunque titolo all'agevolazione contributiva indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano) che - nelle more dell'emanazione dei DD.MM. che hanno individuato le circoscrizioni di cui sopra - abbiano effettuato gli adempimenti contributivi, usufruendo delle riduzioni previ- ste dal comma 1 o dal comma 3 dell'art. 8 della legge 29.12.1990, n. 407 (riduzione del 25 per cento sulle cor- renti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti ovvero del 40 per cento se trattasi di imprese del settore commerciale turistico con meno di 15 dipendenti) possono operare il conguaglio dei contributi versati in eccedenza con la denuncia di mod. DM10 relativa al mese di ottobre 1991 da presentare entro il 20 novembre 1991 ovvero con quella di novembre 1991 da presentare entro il 20 dicembre 1991. A tal fine le imprese in questione esporranno le differenze di contribuzione da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice "L176" e dalla dicitura "REC ART. 8, C. 2 L. 407/90". Ai fini della determinazione delle differenze di contribuzione da recuperare va tenuto presente che dall'im- porto dei contributi versati per i periodi pregressi (quota ridotta a carico del datore di lavoro) vanno detratti i contributi a carico del datore di lavoro dovuti nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. Nessun conguaglio deve essere operato sulla quota di contributi a carico del lavoratore che resta confermata nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori. Si precisa, infine, che per l'esposizione sul mod. DM 10/2 dei dati relativi ai periodi correnti, le imprese operanti nelle predette Circoscrizioni osserveranno, per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31 dicembre 1990, le modalita' di compi- lazione riportate nel manuale "Istruzioni per la compila- zione delle denunce DM 10/89 - Edizione gennaio 1989 - alle pagg. 18, 19 (Codici 153, 253, 053, Y53, S140, S150 e S142) ed a pag. 29, ove ricorra l'ipotesi ivi prevista. Per il recupero delle differenze dei contributi versati in eccedenza per i lavoratori di cui trattasi iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia ovvero al Fondo di previdenza per i dipendenti dalle Aziende elettriche private, si precisa che le aziende interessate potranno utilizzare la denuncia relativa al mese quella relativa al mese di novembre da presentare entro il 20 dicembre, attenendosi alle seguenti modalita': - esporranno l'importo delle differenze a proprio credito riguardanti la contribuzione al Fondo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "REC F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90" e dai codici "L168" e "L169", rispettivamente per il personale iscritto al Fondo elettrici e per il personale iscritto al Fondo telefonici; - esporranno l'importo delle differenze a proprio credito riguardanti le altre contribuzioni in un successivo rigo del quadro "D", facendolo precedere dalla dicitura "REC art. 8, c. 2 L. 407/90" e dal codice "L176" previsto per la generalita' delle aziende. Ai fini della determinazione delle differenze di contribuzione da recuperare, va tenuto presente che dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi vanno detratti i contributi a carico del datore di lavoro nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. Piu' precisamente, la quota del contributo fisso di pertinenza del F.P.L.D. dovuta al Fondo di previdenza elettrici o telefonici sara' detratta dall'importo da portare a conguaglio, rispettivamente, con il codice "L168" o "L169", mentre la restante quota sara' portata in detra- zione dell'importo da conguagliare con il codice "L176". Nessun conguaglio deve essere operato sulla quota dei contributi a carico del lavoratore che resta confermata nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA