900321 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI Circolare n. 35 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 - Artt. 1 e 11. Fiscalizzazione degli oneri sociali. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI Roma, 17 febbraio 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Circolare n. 35 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: Decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 - Artt. 1 e 11. Fiscalizzazione degli oneri sociali. PREMESSA Con la circolare n. 883 RCV, trasmessa con messaggio n. 6631 del 19 gennaio 1988, sono state commentate le disposizioni piu' urgenti contenute nel Decreto Legge 30 dicembre 1987, n. 536 (1). Facendo seguito alla suddetta circolare, si fanno presenti le altre disposizioni del citato D.L. n. 536 interessanti la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali - artt. 1 e 11 - che apportano le seguenti modifiche: 1 - ART. 1 1.1. - Comma 2 Il comma prevede, per le imprese indicate nello stesso comma, che la riduzione fissa mensile di lire 26.000 per dipendente e' diminuita, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1988, a lire 25.500. I datori di lavoro interessati applicheranno, quindi, tale nuova misura a partire dalla denuncia contributiva DM 10/M da presentare entro il 22 febbraio 1988. 1.2. - Comma 3 Il comma stabilisce, a favore delle imprese indicate ai commi 2' e 7', una ulteriore riduzione di lire 30.000 - oltre le riduzioni previste, rispettivamente, dal comma 2' lett. a) e dal comma 7' - per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 536, cioe' successivamente alla data del 31 dicembre 1987, in aggiunta ai lavoratori occupati alla medesima data. Detta ulteriore riduzione spetta fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. In relazione all'applicazione della disposizione in argomento, si devono tenere presenti i seguenti criteri: a) innanzi tutto occorre determinare il numero dei lavoratori occupati alla data del 31 dicembre 1987. A tal fine, si devono considerare non soltanto i dipendenti che a tale data prestano di fatto la propria opera presso l'azienda, ma tutti quelli in forza all'azienda stessa anche se assenti per un qualsiasi motivo (in altri termini, il numero degli occupati rilevabile dal libro matricola). Vanno calcolati, inoltre, anche gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro (non essendo il dato occupazionale un "limite numerico" v. comma 10' dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 in "Atti ufficiali" pag. 3603 e comma 7' dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1987, n. 56 in "Atti ufficiali" pag. 529) ed i lavoratori part-time; b) fissato, come sopra specificato, il numero complessivo dei dipendenti occupati alla data del 31 dicembre 1987, si deve accertare se, nel corso di ogni mese successivo alla medesima data, si sia verificato un incremento di mano d'opera rispetto al suddetto numero; a tal fine va tenuto conto, ovviamente, dei dipendenti che, durante lo stesso periodo, siano stati licenziati o si siano dimessi. Verificatosi il presupposto di cui sopra, l'ulteriore riduzione di lire 30.000 mensili compete per ciascuna donna, tra quelle assunte nel mese, che rientri nell'incremento di mano d'opera sopra citato. Detta riduzione di lire 30.000 mensili riguarda anche il personale femminile delle aziende sorte successivamente alla data del 31 dicembre 1987; c) sussistendo il presupposto predetto, puo' verificarsi l'ipotesi di dipendenti donne che siano state assunte, nel corso del mese considerato, in momenti diversi e che risultino, quindi, in soprannumero, secondo l'anzidetto procedimento, non per l'intero mese ma per un numero di giornate inferiore. In tale caso il datore di lavoro non ha, logicamente, diritto alla riduzione fissa mensile di lire 30.000 bensi' ad importi di fiscalizzazione giornaliera. In proposito si richiamano, sia per quanto attiene al sistema di calcolo che alle modalita' di applicazione di detti importi, le delucidazioni fornite con la circolare n. 834 RCV - n. 1143 EAD/59 del 17 marzo 1987, punto 3, pagg. 5 e 6 (2). Relativamente ai criteri di individuazione della giornata retribuita e, percio', fiscalizzabile, si richiama la lettera-circolare n. 01 RCV del 7 gennaio 1988; d) sussistendo sempre il presupposto di cui sopra, ove dipendenti donne siano state assunte con le modalita' del contratto a tempo parziale ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, il datore di lavoro ha diritto alla fiscalizzazione in misura oraria. Si richiamano, al riguardo, sia per quanto attiene al sistema di calcolo che alle modalita' di applicazione degli importi di fiscalizzazione oraria, le delucidazioni fornite con la citata circ. n. 834 RCV - n. 1143 EAD (3). * * * * * Per quanto concerne l'esposizione, sul modello DM 10/M, dei dati relativi alla ulteriore riduzione di cui al comma 3', le aziende dovranno indicare, in uno dei righi in bianco del quadro "D" successivi al rigo 53, l'importo complessivo della riduzione spettante preceduto dalla dicitura "N. ... art. 1/3 DL 536/87" e dal Cod. "V861". La dicitura deve essere completata con l'indicazione, dopo la lettera N, del numero delle donne aventi diritto al beneficio in questione. I datori di lavoro che non siano venuti a conoscenza delle presenti istruzioni in tempo utile per le operazioni di conguaglio relative al mese di gennaio, potranno recuperare l'importo della riduzione non operata per detto mese con il Mod. DM 10/M relativo al mese di febbraio, attenendosi alle seguenti modalita': - riportare, in uno dei righi in bianco del quadro "D" successivi al rigo 53, l'importo della riduzione spettante per il mese di gennaio preceduto dalla dicitura "Reg, fisc. DL 536/87" e dal Cod. "V862". 1.3. - Comma 7 Il comma dispone che la riduzione stabilita per le impresse commerciali ed enti assimilati, individuati dallo stesso comma, e' diminuita da lire 43.000 a lire 42.000 mensili per dipendente, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1988. I datori di lavoro interessati applicheranno, pertanto, tale nuova misura a partire dalla denuncia Mod. DM 10/M da presentarsi entro il 22 febbraio 1988. 1.4. - Comma 13 La disposizione esclude dal beneficio della fiscalizzazione, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, le aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti l'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di legge a tutela dell'ambiente, commesse successivamente all'entrata in vigore del Decreto-Legge in esame - cioe' successivamente al 31 dicembre 1987 - e che comportino danno ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La medesima disposizione prevede anche che, ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta del Ministro dell'Ambiente, puo' disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento. In merito alla disposizione in argomento - sulla quale sono in corso approfondimenti con i Ministeri vigilanti - si fa riserva di successive precisazioni. 2 - ART. 11 - Comma 3 2.1. La norma contiene l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 4, comma 2' lett. b), del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (4) ad oggetto: "lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale". Le istruzioni concernenti detta norma saranno portate a conoscenza delle Sedi con la circolare, in fase di predisposizione, attinente la nominata legge n. 398/1987. * * * * * Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione, relativamente ai datori di lavoro del Settore Agricolo beneficiari delle riduzioni di fiscalizzazione di cui all'art. 1, commi 5' e 6', sui seguenti punti: a) la riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali, concessa ai datori di lavoro del Settore Agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR n. 218/1978 (5), deve essere operata sulla sola quota dei suddetti contributi a carico del datore di lavoro; b) i datori di lavoro in argomento, in relazione alla disposizione di cui allo stesso art. 1, comma 11' lett. c), sono tenuti anch'essi a presentare all'Istituto la prevista dichiarazione di responsabilita' attestante il rispetto di retribuzioni non inferiori a quelle minime previste dai Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di Categoria. Si richiamano in proposito, le delucidazioni date con circ. n. 697 RCV - n. 1067 EAD/60 del 19 marzo 1986, pag. 4 (6). Ai datori di lavoro anzidetti che non presentino la citata dichiarazione dovra' essere attribuito il codice 2W avente il significato di "aziende escluse dalla fiscalizzazione perche' non rispettano i Contratti Collettivi". IL DIRETTORE GENERALE FASSARI -------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2908. (2) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 593. Si precisa che l'importo della fiscalizzazione giornaliera, nello specifico caso della riduzione fissa di L. 30.000 mensili e' di L. 1.154. (3) L'importo della fiscalizzazione oraria e' di L. 192. (4) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2513. (5) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 884. (6) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 770.