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920211
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 36.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Procedura di dichiarazione di mobilita'. Recupero,
ai sensi dell'art. 4, comma 10, delle somme pagate
in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi
dell'art. 5, commi 4 e 6 della legge 23.7.1991,
n. 223.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 10 febbraio 1992   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 36.         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Procedura di dichiarazione di mobilita'. Recupero,
         ai sensi dell'art. 4, comma 10, delle somme pagate
         in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi
         dell'art. 5, commi 4 e 6 della legge 23.7.1991,
         n. 223.
     L'art.5, comma 4, della legge 23.7.1991,  n.  223  pre-
scrive  che per ogni lavoratore posto in mobilita' l'impresa
e' tenuta a versare, in trenta rate mensili, una somma  pari
a  sei  volte  (tre  volte, in caso di accordo sindacale) il
trattamento mensile  iniziale  di  mobilita',  spettante  al
lavoratore.
     Qualora  il lavoratore venga messo in mobilita' dopo la
fine del dodicesimo mese successivo a quello  di  emanazione
del  decreto  di  ammissione al trattamento straordinario di
integrazione salariale e la fine del  dodicesimo  mese  suc-
cessivo a quello del completamento del programma nell'unita'
produttiva in cui il lavoratore era occupato, la  somma  che
l'impresa  e'  tenuta a versare e' aumentata di cinque punti
percentuale per ogni periodo di trenta giorni  intercorrente
tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento
del programma.
     In attesa dell'emanazione del Decreto interministeriale
previsto dall'art. 7, comma 5, per determinare, fra l'altro,
le modalita' per  la  riscossione  di  tale  somma,  con  la
circolare   n.  212  del  9.8.91  sono  state  impartite  le
disposizioni per il versamento - da parte delle imprese  che
attivano  la  procedura  per  la dichiarazione di mobilita'-
delle somme a titolo di anticipo corrispondente  al  tratta-
mento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato
per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
     Rimane ferma la riserva,  gia'  espressa  nella  citata
circolare,  relativamente  alle  disposizioni  che  dovranno
essere impartite in merito agli adempimenti  successivi  nei
confronti  dell'INPS  circa il saldo della somma globalmente
dovuta, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, per i  lavoratori
posti in mobilita'.
     Nel  frattempo,  pero',  alcune Sedi hanno segnalato il
verificarsi di situazioni di saldo a  credito  dell'impresa,
determinate  dal  fatto che la stessa ha rinunciato a collo-
care in mobilita' i lavoratori, o ne ha collocato un  numero
inferiore  rispetto  a quello comunicato nella fase di avvio
della procedura di mobilita'.
     A tale proposito, giova sottolineare che  mentre  l'an-
ticipo  e'  pari ad una mensilita' di trattamento massimo di
integrazione salariale (nel 1991  L.  1.191.783),  la  somma
globale  dovuta  e' commisurata a sei volte (o tre) il trat-
tamento mensile iniziale di mobilita' spettante  al  lavora-
tore,  che,  quindi,  puo'  variare,  a  seconda del livello
retributivo di quest'ultimo; peraltro, sull'importo  versato
a  titolo  di anticipo non va effettuata la riduzione di cui
all'art. 26 della legge n. 41/86.
     L'ipotesi di saldo a credito dell'impresa e'  discipli-
nata  dall'art.4,  comma  10, il quale prevede espressamente
che nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare  in  mobi-
lita'  i  lavoratori  o  ne  collochi  un numero inferiore a
quello comunicato, la stessa procede al recupero delle somme
pagate  in  eccedenza  rispetto  a  quella  dovuta, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da  effettuarsi
con  il  primo  versamento  utile,  successivo  alla data di
determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'.
     La fattispecie di cui all'art. 4, comma 10, si realizza
in  pratica - oltre che ovviamente nel caso in cui l'azienda
rinunci totalmente a mettere in  mobilita'  i  lavoratori  -
anche  quando  ne  collochi  un numero talmente limitato ri-
spetto all'esubero precedentemente dichiarato che le sei  (o
tre)  mensilita'  dovute  pur  con  la  maggiorazione di cui
all'art. 5, comma 6, sono  comunque  inferiori  all'anticipo
gia' versato all'avvio della procedura di mobilita'.
     Cio'  premesso,  al  fine  di  realizzare  il  predetto
recupero le imprese si atterranno alle seguenti istruzioni:
     -  determineranno  le  somme  versate  in  eccedenza ed
esporranno il relativo importo in uno dei  righi  in  bianco
del  quadro   "D" del DM 10/2, preceduto dalla dicitura REC.
ART. 4, C.10 L. 223/91 e dal codice "G800";
     -  trasmetteranno  all'Ufficio  Riscossione  Contributi
della  Sede  INPS presso la quale vengono svolti gli adempi-
menti  contributivi  copia   della   comunicazione   inviata
all'Ufficio  Provinciale  del Lavoro e della massima occupa-
zione sul risultato della consultazione sindacale (cfr. art.
4,  comma  6)  e  dell'elenco  dei  lavoratori  collocati in
mobilita' inviato all'Ufficio Regionale del Lavoro  e  della
Massima  Occupazione  (cfr.  art.  4,  comma 9). Invieranno,
inoltre,  copia  della  documentazione  atta  a   dimostrare
l'intervenuto  accordo  sindacale  (qualora quest'ultimo sia
stato raggiunto dopo l'intervento  dell'Ufficio  Provinciale
del Lavoro) ed, in ogni caso, una dichiarazione attestante:
a) gli estremi del versamento dell'anticipo gia' effettuato
   (nel caso di azienda che usufruisca di accentramento il
   versamento va eseguito presso la Sede ove e' accesa la
   posizione contributiva);
b) gli estremi del versamento del DM10/2 con il quale
   l'importo a credito e' stato conguagliato;
c) l'importo globale dovuto ai sensi dell'art. 5, commi 4 e
   6.
     Ovviamente, nel caso in cui l'azienda receda totalmente
dal  collocare  in  mobilita'  i lavoratori, non dovra' tra-
smettere la copia della  comunicazione  inviata  all'Ufficio
Regionale  del  Lavoro  ai  sensi  dell'art. 4, comma 9, ne'
dovra' comunicare  l'importo  globalmente  dovuto  ai  sensi
dell'art. 5, commi 4 e 6.
     Il  programma  di  ripartizione contabile emettera' una
lista contenente  le  partite  conguagliate  con  il  codice
"G800"   indispensabile   affinche'   l'Ufficio  Riscossione
Contributi effettui le  opportune  verifiche  sui  conguagli
effettuati  che  non  potranno essere convalidati in assenza
dei dovuti riscontri.
     A modifica di quanto disposto  con  circ.  n.  212  del
9.8.1991,  si  precisa che anche il bollettino di versamento
dell'anticipazione della somma di cui all'art. 5,  comma  4,
dovra'  essere  trasmesso  dall'Ufficio  per la Contabilita'
all'Ufficio  Riscossione  Contributi  che   lo   conservera'
nell'apposito fascicolo predisposto per ciascuna impresa.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to BILLIA