930315 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 64. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 24. Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 13 marzo 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 64. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 24. Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali. La Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2.2.1993 ha pubblicato il decreto legge 1 febbraio 1993, n. 24 che prevede inter- venti a favore dei dipendenti delle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'aboli- zione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato Interno Comunitario. Detti interventi saranno illustrati con una specifica circolare. Oggetto delle presenti disposizioni e' il contributo speciale dell'1,30% di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, dovuto per gli anni 1993 e 1994 dalle imprese del settore e, specificatamente, della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'art. 127 del Testo Unico delle disposizioni legi- slative in materia doganale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Il contributo in questione e' dovuto per la generalita' dei dipendenti ed e' calcolato sulla base imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/69 che, ovviamente, non potra' comunque essere inferiore ai minimali vigenti. Esso non e' pero' dovuto per gli apprendisti, la cui contribuzione presenta peculiari caratteristiche sia per la quota a carico dei datori di lavoro che dei lavoratori. Al di fuori del rapporto di apprendistato, e' dovuta la sola quota dello 0,30 a carico dei lavoratori, nel caso che particolari agevolazioni contributive rapportino la quota a carico dei datori di lavoro alle contribuzioni previste per gli apprendisti. E' il caso, ad esempio, degli assunti con contratto di formazione e lavoro, dei destinatari della legge n. 56/87 (artt. 21 e 22), della legge n. 223/91, art. 8, comma 2 ed art. 25, comma 9. Codifica delle aziende Le Sedi provvederanno, nei confronti delle imprese in questione, identificabili, in linea di massima, nelle attivita' classificate con il codice statisto contributivo "7.04.01", ad attribuire dal 1 gennaio 1993 il codice di autorizzazione di nuova istituzione "2X", avente il signi- ficato di "Azienda tenuta al versamento del contributo di cui al DL 24/93". Sara' opportuno che le aziende provvedano a trasmettere una dichiarazione di appartenenza al settore interessato, al fine di facilitare le operazioni di codifica. Istruzioni per il conguaglio Le aziende che non hanno provveduto a versare la nuova contribuzione per il mese di gennaio 1993 ovvero per i mesi di gennaio e febbraio 1993, potranno effettuare la relativa regolarizzazione entro il termine di pagamento dei contri- buti relativi al mese in corso alla data di diramazione della presente circolare, maggiorando l'importo da versare degli interessi legali al tasso annuo del 10 per cento. A tal fine le aziende si atterranno alle seguenti modalita': - calcoleranno l'importo delle differenze dovute per il mese di gennaio 1993 ovvero per i mesi di gennaio e febbraio 1993 e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "CONTR. SPED. DL24/93" e dal codice di nuova istituzione "M160". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - calcoleranno l'importo degli interessi legali e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod.DM10/2 preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI" e dal codice "Q900". Eventuali successive regolarizzazioni ricadranno sotto la disciplina vigente in materia di ritardati versamenti. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA