Tabella B - Personale all'estero in paesi convenzionati, anche solo parzialmente
Note
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aggiornamento:
19/04/11
IVS 01
Dal
Al
Operai e Impiegati
Dirigenti iscritti inpdai al 31.12.2002
Dirigenti del commercio e dirigenti
industria assunti dal 1.1.2003
01/01/1989
30/06/1990
26,82
26,82
01/07/1990
30/04/1991
26,22
26,22
01/05/1991
30/06/1992
26,47
26,47
01/07/1992
31/12/1992
27,07
27,07
01/01/1993
30/09/1995
27,27
27,27
01/10/1995
31/12/1995
27,87
27,87
Aziende tenute al versamento della CUAF
01/01/1996
31/12/1996
32,30
31,73
01/01/1997
31/12/1997
32,30
32,23
01/01/1998
31/12/1998
32,10
32,03
01/01/1999
31/12/2002
32,00
32,00
01/01/2003
31/12/2006
32,00
32,00
32,00
01/01/2007
-
32,30
32,30
32,30
Aziende non tenute al versamento della CUAF
01/01/1996
31/12/1996
28,58
28,01
01/01/1997
31/12/1997
29,08
28,51
01/01/1998
31/12/1998
28,88
28,31
01/01/1999
31/12/2000
29,28
28,71
01/01/2001
01/01/2002
29,78
29,21
01/01/2003
31/12/2004
30,28
32,00
29,71
01/01/2005
31/03/2006
30,78
32,00
30,21
01/04/2006
31/12/2006
30,78
32,00
30,78
01/01/2007
-
31,58
32,30
31,58
Nell'aliquota complessiva sono compresi i contributi 0,20% (Addizionale
pensionati) dovuto fino al 31.12.1997 e 0,10% (Asili nido), dovuto fino al
31.12.1998 per le aziende con Cuaf intera, fino al 31.12.1999 per le aziende con
Cuaf ridotta.
TBC 02
Dal
Al
Tutte le qualifiche
01/01/1989
31/12/1995
2,01
01/01/1996
31/12/1997
1,87
01/01/1998
31/12/1998
0,14
ENAOLI 03
Dal
Al
Tutte le qualifiche
01/01/1989
31/12/1998
0,16
DS 04
Dal
Al
Tutte le qualifiche
01/01/1989
31/07/1991
1,91
01/08/1991
-
1,61
Mobilità 05
Dal
Al
Tutte le qualifiche
01/08/1991
31/12/1991
0,65
01/01/1992
31/12/1992
0,73
01/01/1993
-
0,30
TFR 06
Dal
Al
Tutte le qualifiche
Dirigenti aziende industriali
01/01/1989
31/12/1991
0,15
0,35
01/01/1992
-
0,20
0,40
CUAF 07
Dal
Al
Tutte le qualifiche
01/01/1989
31/12/1995
6,20
01/01/1996
2,48
Aliquota ridotta Commercio e Artigianato
01/01/1989
31/12/1995
4,15
01/01/1996
-
0,43
Aliquota ridotta Cooperative iscritte
nell'albo informatico (ex registri prefettizi)
01/01/1989
31/12/1995
4,00
01/01/1996
-
0,28
Malattia 08
Dal
Al
Tutte le qualifiche
Industria
01/01/1989
-
2,22
Terziario
01/01/1989
-
2,44
Maternità 09
Dal
Al
Tutte le qualifiche
Industria
01/01/1989
31/12/1995
1,23
01/01/1996
30/06/2000
0,66
01/07/2000
-
0,46
Credito e Assicurazioni
01/01/1989
31/12/1995
0,90
01/01/1996
30/06/2000
0,33
01/07/2000
-
0,13
Agricoltura
01/01/1989
31/12/1995
1,20
01/01/1996
31/12/1995
0,63
01/07/2000
-
0,43
Terziario
01/01/1989
31/12/1995
1,01
01/01/1996
30/06/2000
0,44
01/07/2000
-
0,24
giornalisti e pubblicisti
01/01/1989
30/06/2000
0,85
01/07/2000
-
0,65
SSN
Dal
Al
Tutte le qualifiche
01/01/1989
31/12/1992
10,50
01/01/1993
31/12/1997
10,60
Solidarietà SSN
Dal
Al
Tutte le qualifiche
01/01/1989
31/12/1990
4,00
01/01/1991
31/12/1992
4,20
01/01/1993
31/12/1997
4,60
Note
Per i Dirigenti di aziende non soggette alla CUAF, dal 1.1.96 si attua il
trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e, pertanto, si ha un incremento
di aliquota complessiva nel FPLD pari a 4,29 punti (4,43 - 0,14)
scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50%, a partire dal
1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.
Per
Operai e Impiegati di aziende non soggette alla CUAF, dal 1.1.96 si
attua il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e dell'aliquota 0,57
Maternità e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessiva
nel FPLD pari a 3,72 punti (4,43 - 0,71) scaglionato con cadenza
biennale in ragione dello 0,50%, a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di
0,22 punti dal 1.1.2011
La riduzione della Cuaf dal 6,20 al 2,48, per i Dirigenti iscritti INPDAI ante 1.1.96 è avvenuta con le seguenti scadenze: Dal 6,20 al 4,84 a partire dal 1.1.97, fino al 31.12.97, dal 4,84 al 3,34 a partire dal 1.1.98, fino al 31.12.98, dal 3,34 al 2,48 dal 1.1.99.
Per le Aziende con versamento CUAF ridotto, per il 1999, sono ancora dovuti i contributi TBC ed Enaoli.
Dal 1.1.2000 non è più dovuto il contributo per asili nido, riscosso con l'IVS, per le aziende con CUAF ridotta.
Dal 1.7.2000 riduzione del contributo per l'indennità economica di maternità dello 0,20% per tutte le categorie.
A decorrere dal 1/2/2001, esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo Cuaf inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L’esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali. Le riduzioni contributive spettanti per le assunzioni agevolate devono essere calcolate al netto della riduzione contributiva. La riduzione contributiva spettante,
fino al periodo di paga "dicembre 2005" deve essere operata con i codici di sgravio, da esporre nel quadro D del DM/2, da utilizzarsi per ciascuna aliquota oggetto della riduzione:
R600
per la riduzione della Cuaf,
R601
per la riduzione della Maternità,
R602
per la riduzione della Disoccupazione ed
R603
per la riduzione delle altre assicurazioni. (Circolare INPS 52 del 6.3.2001).
A decorrere dal 1.1.2006 deve essere utilizzato il solo codice
R600
in tutte le situazioni. (Circolare n.
115 del 10.11.2005).
Dal 1.1.2003 l’INPDAI è soppresso e le sue funzioni trasferite all’INPS. A
partire da tale data anche i contributi IVS e TFR devono essere versati
all’INPS.
A decorrere dal 1.1.2006, esonero dal versamento
dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione delle prestazioni
non pensionistiche (art. 24, legge 9.3.1989, n. 88) nella misura massima di
un punto percentuale, prioritariamente considerando l'aliquota di
finanziamento degli assegni per il nucleo familiare. Ai datori di lavoro
operanti nei settori in cui, per effetto dell’esonero stabilito
dall'articolo 120 della legge 23.12.2000, n. 388, l'aliquota contributiva
per assegni per il nucleo familiare é dovuta in misura inferiore a un punto
percentuale, ovvero non tenuti al versamento, la riduzione si estende alle
altre assicurazioni non pensionistiche nel seguente ordine: contributi per
maternità, disoccupazione, cassa integrazione guadagni industria, cassa
integrazione guadagni edilizia e lapidei, cassa integrazione salariale ai
lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia. Dall’esonero
contributivo sono comunque esclusi i contributi: Per il Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge
29.5.1982, n. 297, e successive modificazioni; Il contributo DS (0,30%) ex
articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrativo della
disoccupazione involontaria devoluto ai Fondi interprofessionali per la
formazione continua.
A decorrere dal 1° aprile 2006 obbligo di versamento del contributo di
maternità per i dirigenti dipendenti da datori di lavoro privati. Circolare n.
76 del 23.5.2006.
A decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2007", per tutte le categorie di
datori di lavoro, aumento del contributo IVS dello 0,30% interamente a carico
del lavoratore. Aumento dello 0,50% del contributo IVS, interamente a carico del
datore di lavoro, per i datori di lavoro che al 1.1.1996 non hanno trasferito
interamente il 4,43% dalle assicurazioni minori all'IVS.