REQUISITI OCCUPAZIONALI - LIMITI
DIMENSIONALI
Torna al sommarioUltimo aggiornamento:
19/04/11
Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese
industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente
Circolare
211 del
9.8.91; Circolare
44 del
15.2.95, Circolare
188
del 15.11.2000Si considerano tutti i dipendenti compresi gli apprendisti, i
contratti
di formazione, i dirigenti, i lavoratori a domicilio ecc. anche se non tutti sono
beneficiari della CIGS. Il requisito occupazionale può essere raggiunto sommando più
posizioni, stabilimenti, cantieri ecc. In caso di aziende con attività plurime inquadrate
in rami diversi, il computo del numero dei dipendenti deve essere eseguito con riferimento
a ciascuna delle distinte attività.
Il lavoratore assente (es. servizio militare, gravidanza e puerperio), ancorché non
retribuito, è escluso dal computo solo se in sua sostituzione sia stato assunto un
dipendente, in tal caso deve essere contato solo il sostituto. Il
dipendente Part-time va contato per intero fino a marzo 2000, da aprile
2000, con l'emanazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n.
66 del 20.3.2000), il part-time deve essere computato in proporzione all'orario
svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità di frazioni
superiori alla metà del tempo pieno. (Art. 6 comma 1). Nel caso di aziende di nuova costituzione, per il controllo del
requisito dei 15 dipendenti nel semestre, si contano solo i mesi di attività se il
periodo è inferiore al semestre, il primo mese si contano solo i dipendenti relativi al
mese in corso. Dal 22.4.2000 non vanno computati i
lavoratori assunti LSU ai sensi del D.Lgs 81/2000.
Non vanno computati i lavoratori interessati dal
programma di emersione del lavoro irregolare, per tutto il triennio agevolato e
per i periodi precedenti. Non vanno inoltre computati i lavoratori assunti con
contratto di inserimento.
Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese
Artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti nel semestre precedente
Circolare
211 del
9.8.91Le stesse modalità previste per le imprese
Industriali del punto precedente.
Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese
appaltatrici servizi di mensa e ristorazione e di pulizia presso imprese
industriali
Circolare
211 del
9.8.91Possono beneficiare della CIGS solo i dipendenti
addetti all'appalto mentre per il controllo del requisito occupazionale, si contano i
dipendenti dell'intero complesso aziendale anche se addetti ad una impresa non rientrante
nel campo di disciplina della CIGS. Dal 22.4.2000
non vanno computati i lavoratori assunti LSU ai sensi del D.Lgs 81/2000.
Non vanno computati i lavoratori interessati dal programma di emersione del
lavoro irregolare, per tutto il triennio agevolato e per i periodi precedenti.
Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese
operanti in aree a declino industriale con dipendenti compresi tra 5 e 15
Circolare
260 del
12.11.92Il requisito occupazionale si computa allo
stesso modo previsto per le imprese con più di 15 dipendenti. L'obbligo del versamento
esiste solo per il periodo dal 10/92 al 2/93.
Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese
commerciali con più di 1000 / 200 / 50 dipendenti
Circolare
19 del
25.1.91, Circolare
211 del
9.8.91, Circolare
93 del
20.4.93, Circolare n.
25 del 18.2.2010 Fino al mese di dicembre 2009, per il controllo del requisito occupazionale, non si tiene conto di apprendisti,
contratti
di formazione lavoro, contratti di inserimento e contratti di
reinserimento. Inoltre, il requisito occupazionale deve essere verificato mese per mese ed il
contributo è dovuto solo per i mesi nei quali supera il numero dei dipendenti previsto.
A decorrere da gennaio 2010 il requisito
è parametrato sui sei mesi precedenti e non più sul singolo mese, inoltre nel
conteggio dei dipendenti devono essere considerati anche gli apprendisti (Circolare n.
25 del 18.2.2010). Nel caso l'impresa abbia più posizioni, si sommano i dipendenti di tutte le posizioni.
Il
dipendente Part-time va contato per intero fino a marzo 2000, da aprile
2000, con l'emanazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n.
66 del 20.3.2000), il part-time deve essere computato in proporzione all'orario
svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità di frazioni
superiori alla metà del tempo pieno. (Art. 6 comma 1). Dal
22.4.2000 non vanno computati i lavoratori assunti LSU ai sensi del D.Lgs
81/2000. Non vanno computati i lavoratori
interessati dal programma di emersione del lavoro irregolare, per tutto il
triennio agevolato e per i periodi precedenti.
Attribuzione dei codici di autorizzazione 1S e 1J alle
Imprese industriali con meno di 50 dipendenti
Circolare 57684 del 27.6.75
Ai fini del computo dei dipendenti in forza per
il raggiungimento dei 50 dipendenti
Si considerano:
gli operai, gli impiegati, gli
intermedi e i dirigenti
i lavoratori a domicilio
i dipendenti a Part-time che vanno contati per
intero fino a marzo 2000, da aprile 2000, con l'emanazione del Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n. 66 del 20.3.2000), il part-time
deve essere computato in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo
pieno, con arrotondamento all'unità di frazioni superiori alla metà del
tempo pieno. (Art. 6 comma 1).
Non si considerano:
gli assunti con contratto formazione lavoro
gli apprendisti
gli assunti con contratto di
reinserimento Art. 20 L. 223/91
gli assunti con contratto di inserimento
gli assunti con contratto di
solidarietà
dal 22.4.2000 non vanno computati i lavoratori
assunti LSU ai sensi del D.Lgs 81/2000.
Non vanno computati i lavoratori interessati dal programma di emersione del
lavoro irregolare, per tutto il triennio agevolato e per i periodi precedenti.
Il lavoratore assente (es. servizio militare,
gravidanza e puerperio), ancorché non retribuito, è escluso dal computo solo se
in sua sostituzione sia stato assunto un dipendente, in tal caso deve essere contato solo
il sostituto.
Nel caso di aziende di nuova costituzione, per
il controllo del requisito occupazionale si tiene conto dei dipendenti della prima
denuncia; mentre per le altre aziende si tiene conto della media dei dipendenti nell'anno
precedente. Il calcolo deve essere effettuato entro il mese di Gennaio ed il codice ha
validità per tutto l'anno in corso, anche in caso di superamento del numero medio di 50
dipendenti.
Fiscalizzazione per le Imprese commerciali tra 8 e 15 e
con più di 15 dipendenti
Circolare
70 del
17.4.89, Circolare
155 del
3.6.95Per il controllo del requisito occupazionale si
computano tutti i
dipendenti anche coloro per i quali la
fiscalizzazione non spetta, come gli apprendisti ed i contratti di formazione, il part time ciclico si
conta per intero anche nei periodi a zero ore. Nel caso l'impresa abbia più posizioni, si
sommano i dipendenti di tutte le posizioni.
Fiscalizzazione
per le Imprese di autotrasporto di cose per conto terzi
Circolare
70 del
17.4.89, Circolare
140 del
14.6.90, Circolare
266 del
12.12.90La fiscalizzazione spetta alle Imprese di
autotrasporto per conto terzi che presentano un rapporto tra dipendenti ed autisti compreso tra 1 e 5. Il rapporto deve essere effettuato tra i dipendenti non
autisti e gli autisti, ad esempio una azienda con 6 dipendenti complessivamente, dei quali
un autista e cinque dipendenti, ha diritto alla fiscalizzazione.
Il calcolo della fiscalizzazione deve essere effettuato con riferimento al rapporto
dipendenti ed autisti risultante al primo giorno del mese. Le variazioni che si dovessero
verificare nel corso del mese devono essere considerate nei conteggi del mese successivo.
Nel caso di aziende strutturate su più dipendenze occorre tenere conto del numero globale
dei dipendenti dislocati sulle varie unità aziendali.
Contratti
formazione lavoro per le Imprese commerciali con meno di 15 dipendenti
Circolare
25 del
31.1.91Per il controllo del requisito occupazionale non si computano gli apprendisti, i
contratti di formazione lavoro e di
reinserimento. Il diritto alla riduzione
del 40% permane anche se in seguito l'impresa supera il limite dei 15 dipendenti; il part
time ciclico si conta per intero anche nei periodi a zero ore fino
a marzo 2000, da aprile 2000, con l'emanazione del Decreto Legislativo 25
febbraio 2000, n. 61 (G.U. n. 66 del 20.3.2000), il part-time deve essere
computato in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, con
arrotondamento all'unità di frazioni superiori alla metà del tempo pieno. (Art.
6 comma 1). Nel caso l'impresa abbia
più posizioni, si sommano i dipendenti di tutte le posizioni. Dal
22.4.2000 non vanno computati i lavoratori assunti LSU ai sensi del D.Lgs
81/2000.
Limiti
dimensionali per le Imprese Artigiane
Legge 443 del 8.8.85
Imprese che non lavorano in serie. Codice di autorizzazione 5C
18 dipendenti di cui non più di 9 apprendisti, il limite è elevato a 22 se le unità oltre le
18 sono
apprendisti.
Imprese che lavorano in serie con lavorazioni non del
tutto automatizzate. Codice di autorizzazione 5D
9 dipendenti di cui non più di 5 apprendisti, il limite è elevato a 12 se le unita oltre le
9 sono
apprendisti.
Imprese che effettuano lavorazioni artistiche
tradizionali e abbigliamento su misura.
Codice di autorizzazione 5B
32 dipendenti di cui non più di 16 apprendisti, il limite è elevato a 40 se le unita oltre le
32 sono
apprendisti.
Imprese di trasporto. Codice di autorizzazione 5F
8 dipendenti. Le imprese di trasporto artigiano, non
possono avere apprendisti ed il titolare deve guidare gli automezzi. Nel computo devono
essere inclusi anche gli impiegati, i meccanici ecc.
Imprese edili. Codice di
autorizzazione 5G Imprese edili. Codice di
autorizzazione 5G
(in questa tipologia entrano anche le
Imprese artigiane di finitura dellEdilizia ed affini allEdilizia. Circolare
264 del 24.12.97)
10 dipendenti di cui non più di 5 apprendisti il limite è elevato a 14 se le unita oltre le
10 sono apprendisti.
Per
tutte le tipologie
Non vanno computati:
per due anni gli apprendisti
qualificati e mantenuti in servizio
i lavoratori assunti con contratto
formazione
i lavoratori con contratto di inserimento
i lavoratori a domicilio ex l. 877/73
purché in numero non superiore ad 1/3 dei dipendenti non apprendisti
i portatori di handicap
dal 22.4.2000 non vanno computati i lavoratori
assunti LSU ai sensi del D.Lgs 81/2000.
Devono essere computati:
i familiari dell'imprenditore,
anche coadiuvanti
tutti i soci tranne uno
Tutti i dipendenti non apprendisti entrano nel
computo, qualunque siano le mansioni e le qualifiche (anche impiegati amministrativi e
tecnici e lavoratori part time). Il lavoratore assente (es. servizio militare,
gravidanza e puerperio), ancorché non retribuito, è escluso dal computo solo
se in sua sostituzione sia stato assunto un dipendente, in tal caso deve
essere contato solo il sostituto. Il dipendente Part-time va contato per
intero fino al marzo 2000, da aprile 2000, con l'emanazione del Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n. 66 del 20.3.2000), il part-time
deve essere computato in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo
pieno, con arrotondamento all'unità di frazioni superiori alla metà del
tempo pieno. (Art. 6 comma 1). Rimangono artigiane le imprese che abbiano superato
i limiti fino al 20% e per non più di tre mesi
l'anno.