921121 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 260 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali. D.L. 8 ottobre 1992, n. 398. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 12 novembre 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 260 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali. D.L. 8 ottobre 1992, n. 398. All. 2 La Gazzetta Ufficiale n. 237, serie generale, parte prima, dell'8 ottobre 1992, ha pubblicato il D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, entrato in vigore il 9.10.1992, avente per oggetto "interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali". Alcune delle norme contenute in tale D.L., attinenti modifiche alla legge n. 223/91, comportano conseguenze sul versante delle obbligazioni contributive, oggetto delle presenti istruzioni applicative. Infatti, l'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/1992, ha esteso, fino al 31 dicembre 1993, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobili- ta' e di riduzione del personale, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali che occupano da 5 a 15 dipendenti, e che siano costituite ed operanti nelle aree di declino industriale individuate per l'Italia dalla CEE, ai sensi dell'obiettivo 2 del Regolamento CEE 2052/88, nonche' nelle aree di cui al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni. La CEE, con decisione della Commissione del 21 marzo 1989, ha stabilito un primo elenco delle regioni colpite dal declino industriale, ai sensi del gia' citato obiettivo 2. In allegato alla presente circolare vengono riportati il testo dell'art. 9 del citato Regolamento Comunitario e l'elenco delle aree interessate in Italia, che sono quelle, per inclusione o esclusione, ritenute ammissibili al con- tributo CEE (all. n. 1 e n. 2). Per cui, ad esempio, per quanto riguarda il circondario di Torino, e' considerata zona di declino industriale la provincia, ma non il Comune di Torino, per il circondario di Perugia, il solo Comune di Spoleto. In sintesi, quindi, in alcune zone economico-territo- riali, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, fissato per la generalita' delle aziende industriali dall'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91 in piu' di quindici dipendenti, e' diminuito a cinque. Cio' comporta che, in dette zone, anche le aziende industriali (comprese le cooperative agricole ex L. 240/1984), che occupano in media da cinque a quindici unita' nel semestre precedente, sono tenute a versare il contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/90 ed i contributi di mobilita' di cui all'art. 7, comma 11, ed art. 16, comma 2, lett. a) della legge n. 223/91. Le disposizioni applicative relative a tali contribu- zioni, per la generalita' delle aziende destinatarie della legge n. 223/91, sono gia' state emanate con la circolare n. 211 del 9.8.1991. Si riepilogano, comunque, quelle di comune interesse, attinenti l'individuazione delle imprese, alle quali l'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/92 ha esteso la normativa della legge n. 223/91. 1) REQUISITO OCCUPAZIONALE Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavo- ranti a domicilio, dirigenti, ecc.) ed anche gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione, categorie queste due ultime che sono invece escluse - per fattispecie diverse da quella contemplata dalla norma in esame - dal computo dei limiti numerici previsti da legge o contratti collettivi di lavoro, per l'applicazione di particolari normative od istituti. Il lavoratore assente ancorche' non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovvia- mente in tal caso sara' computato il sostituto. Il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, puo' comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unita' occupate in 5 o meno di 5; in tal caso la decorrenza dell'obbligo sussiste dal primo periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, cinque dipendenti o piu', compresi, come gia' chiarito, apprendisti ed assunti con contratti di formazio- ne. Nel caso di trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attivita' e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinera' in relazione ai mesi di attivita', se inferiori al semestre. Per il primo mese di attivita' si fara' riferimento alla forza occupazionale di detto mese. 2) CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE Con la circolare n. 19 del 25 gennaio 1991 e' stato illustrato l'art. 9 della legge n. 407/90, che prevede a decorrere dall'1.1.1991 un contributo dello 0,90, di cui lo 0,60 a carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico dei lavoratori interessati, per il finanziamento degli inter- venti straordinari della Cassa per l'integrazione guadagni, previsti dall'art. 2 della legge n. 1115/68. Dall'1.1.1991 erano quindi tenute al versamento del suddetto contributo, fra le altre, tutte le imprese indu- striali, comprese quelle edili, con le esclusioni elencate nella citata circolare n. 19 del 25 gennaio 1991. L'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91, come gia' chiarito nella circolare n. 211 del 9.8.1991, ha modificato, pero', il campo di intervento del trattamento straordinario, introducendo per le aziende industriali, comprese quelle edili, il limite occupazionale temporale di piu' di 15 dipendenti, nel semestre precedente la domanda di ammissione al trattamento straordinario di intervento salariale. Cio' ha comportato una riconsiderazione dei soggetti tenuti all'obbligo di corrispondere il contributo dello 0,90, previsto dall'art. 9 della legge n. 407/90, non piu' dovuto, a decorrere dall'1.8.1991, dalle aziende indu- striali, comprese quelle edili, che occupano nel semestre precedente fino a 15 dipendenti. Orbene, l'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/92 reintroduce, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9.10.1992 fino al 31.12.1993, l'obbligo di versare tale contributo per le aziende industriali, comprese quelle edili, costituite ed operanti nelle zone economico-territo- riali gia' individuate, che occupano da cinque a quindici dipendenti nel semestre precedente. 3) CONTRIBUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' La legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede, come e' noto, la costituzione della lista di mobilita' (art. 6) nella quale sono iscritti - esperite le procedure di cui agli artt. 4 e 5 - i lavoratori che, dopo l'ammissione al trat- tamento straordinario di Cassa Integrazione, non possono essere reimpiegati, ovvero che siano stati licenziati, nei casi previsti dall'art. 24, per riduzione o trasformazione di attivita' o cessazione della stessa. L'art. 7, comma 11, e l'art. 16, comma 2, lett. a), della medesima legge prevedono due contributi finalizzati al finanziamento dell'indennita' corrisposta ai lavoratori posti in mobilita': il contributo di cui all'art. 16, comma 2, lett. a (0,30%) e' stabilito in via permanente, mentre il contributo di cui all'art. 7, comma 11, e' un contributo transitorio, dovuto nella misura dello 0,35%, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991, e nella misura dello 0,43%, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992. Conseguentemente, per effetto dell'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91 e dell'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/92, le aziende industriali costituite ed operanti nelle zone economico-territoriali gia' individuate e che occupano da cinque a quindici dipendenti nel semestre precedente, sono tenute a versare, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9.10.1992 sino al 31 dicembre 1993, il contributo dello 0,30 di cui all'art. 16, comma 2, lett. a) della legge n. 223/91 e dal periodo di paga in corso al 9.10.1992 sino al 31 dicembre 1992, il contributo dello 0,43% di cui all'art. 7, comma 11, della medesima legge n. 223/91. Contemporaneamente, pero', dal periodo di paga in corso al 9.10.1992 sino al 31.12.1992, pagheranno il contributo Gescal, per la quota a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,27, dal momento che il comma 11 del gia' citato art. 7 della legge n. 223/91 esonera contemporanea- mente i datori di lavoro, tenuti al versamento del suddetto contributo transitorio, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo a loro carico (0,70%) per la Gescal. - Campo di applicazione I contributi di cui all'art. 7, comma 11, e all'art. 16, comma 2 lett. a) della legge n. 223/91 sono calcolati sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e sono dovuti dalle imprese industriali, diverse da quelle edili, destinatarie dell'intervento straordinario di Cassa Integrazione. I contributi in questione vanno calcolati sul monte retributivo complessivo assoggettato all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel quale vanno quindi comprese anche le retribuzioni corrisposte ai diri- genti, lavoranti a domicilio, ecc., indipendentemente dalla circostanza che, in ragione della qualifica o delle peculiarita' che contraddistinguono il rapporto, i lavora- tori possano o meno beneficiare dei relativi trattamenti. In particolare, si rileva che sono esclusi dalle contribuzioni in discorso: gli apprendisti; i lavoratori con contratto di formazione e lavoro limitatamente a quelli per i quali, secondo le norme in vigore, la contribuzione a carico del datore di lavoro e' assolta nella misura del contributo settimanale previsto per gli apprendisti; altre categorie particolari per le quali sia previsto parimenti il beneficio del contributo ridotto per gli apprendisti. 4) ISTRUZIONI OPERATIVE 4.1. - Codifica delle aziende Le Sedi provvederanno, nei confronti di tutte le aziende industriali (comprese le Cooperative ex lege n. 240/84) indipendentemente dal numero dei dipendenti, costituite ed operanti nelle zone di declino industriale riportate nell'elenco allegato (escluse quelle comprese nei territori di cui al T.U. sul Mezzogiorno), ad attribuire, con effetto dal 1 ottobre 1992, il codice di autorizzazione di nuova istituzione "0N" (1) avente il significato di "Azienda costituita ed operante nelle aree di declino industriale di cui all'obiettivo 2 del Regolamento CEE 2052/88". In presenza del predetto codice di autorizzazione, la procedura automatizzata provvedera', ai fini dell'assogget- tamento alle norme in materia di Cassa integrazione straor- dinaria e di mobilita', ad effettuare il controllo del requisito occupazionale di almeno 5 dipendenti nel semestre precedente sulla base dei dati indicati nel quadro "A" del mod. DM10/2. Anche per le aziende operanti nei territori di cui al T.U. sul Mezzogiorno, individuate in base al codice Sede, ovvero, per quelle parzialmente comprese nei predetti territori, in base al codice Sede ed al codice di autoriz- zazione "0L", il controllo del limite occupazionale viene rapportato a 5 dipendenti. Parimenti per le cooperative agricole ex L. 240/84 (posizioni con CSC = 10106 ovvero con CSC 50102 accompagnato dai codici "3X" e "5R") e per le imprese dei settori ausi- autorizzazione "2E"), operanti nelle predette zone economi- co-territoriali il controllo del limite occupazionale viene effettuato sulla base del suddetto requisito ridotto. Al fine di consentire l'esatto controllo delle denunce di mod. DM10 e' necessario che le operazioni di codifica per le aziende costituite ed operanti nelle aree di declino industriale vengano effettuate non oltre il 15 dicembre p.v. 4.2. - Modalita' di versamento e operazioni di conguaglio I contributi di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere versati dalle aziende interessate a partire dalla denuncia di mod. DM10 relativa al mese di ottobre (da presentare entro il 20 novembre 1992) unitamente agli altri contributi e secondo le previste modalita'. Nel caso in cui l'azienda, soggetta al regime contri- butivo di mobilita', debba esporre, nelle ipotesi previste, i contributi previdenziali separatamente da quelli assi- stenziali, la contribuzione Gescal dovuta in misura ridotta dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992 pari allo 0,62% (di cui 0,35% a carico del lavoratore) deve essere indicata con il codice "P530" anziche' "P500". La procedura automatizzata di gestione delle denunce aziendali sara' adeguata, in conformita' alle disposizioni introdotte dall'art.1, 2 comma del DL 398/92, a partire dalle denunce aventi periodo di competenza "ottobre 1992". Le aziende che non avranno potuto adeguarsi per il mese di ottobre 1992 (denuncia da presentare entro il 20 novembre 1992) alla nuova normativa potranno effettuare la regola- rizzazione relativa a tale mese con la denuncia del mese di novembre (da presentare entro il 20 dicembre 1992) maggio- rando il relativo importo degli interessi di differimento nella misura che risultera' al momento della regolarizza- zione stessa. A tal fine le aziende si atterranno alle seguenti modalita': a) calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo CIG straordinaria riferite a tutti i lavoratori e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG STRAORD. L.407/90" e dal codice "M149". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; b) calcoleranno gli importi delle differenze dovute a titolo di contributi per le indennita' di mobilita' riferite a tutti i lavoratori e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduti, rispet- tivamente, dalle diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L. 223/91" e "CONTR. MOB. ART 16 L. 223/91" e dai codici "M151" e "M152". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; c) calcoleranno l'importo delle differenze da recupe- rare a titolo di contributo Gescal per effetto del versame- nto del contributo transitorio per le indennita' di mobili- ta' e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. GESCAL L. 223/91" e dal codice "P501"; d) calcoleranno, sulla differenza a proprio debito risultante dalle operazioni di cui sopra, gli interessi di differimento a decorrere dal 21 novembre e fino alla data di versamento ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "INT. DIFF." e dal codice "Q930". Nessun dato dovra' essere riportato nelle caselle "N. dipendenti" , "N. giornate" e "Retribuzioni". Le operazioni di conguaglio di cui alle lettere b) e c) non interessano le imprese industriali del settore edile. Le aziende che effettuaranno la regolarizzazione di cui sopra dovranno chiedere l'annullamento di eventuali note di addebito emesse allo stesso titolo relativamente alla denuncia di pertinenza del mese di ottobre 1992. Eventuali successive regolarizzazioni ricadranno sotto la disciplina vigente in materia di ritardati versamenti. 4.3. - Regolarizzazioni da parte delle aziende aventi diritto agli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. Le regolarizzazioni di cui al precedente punto, effet- tuate dalle aziende destinatarie dell'art. 14 della legge 183/76 e successive modifiche e integrazioni nonche' dell'art. 1, comma 2, del DL 383/92 (sgravio incentivante), comportano un aumento degli importi che possono costituire oggetto di sgravio relativamente alla quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Pertanto, ai fini del versamento delle differenze contributive, le aziende interessate si atterranno alle modalita' descritte al precedente punto 4.2) senza operare alcuna riduzione a titolo di sgravio; per quanto riguarda, invece, il recupero delle maggiori somme spettanti a tale titolo, le aziende calcoleranno - limitatamente ai lavora- tori per i quali spetta ancora lo sgravio ex art. 14 L. 183 e per quelli per i quali compete il nuovo sgravio incenti- vante ex art 1 c.2 DL 383/92 - i relativi importi e li esporrranno nei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduti, rispettivamente, dalla dicitura "CONG. SGRAVIO L.183" seguito dal codice "L164" e dalla dicitura "CONG. SGRAVIO DL 383" seguito dal codice di nuova istitu- zione "L302". 4.4. - Cooperative agricole di cui alla legge n. 240/84 beneficiarie della riduzione contributiva di cui all'art. 1 della legge n. 48/1988 ovvero delle agevolazioni previste dall'art. 9 della legge n. 67/1988. Le aziende in epigrafe, interessate dalle regolariz- zazioni di cui al precedente punto 4.2), si atterranno, per il versamento delle differenze contributive, alle modalita' ivi illustrate, senza operare alcuna riduzione; per quanto riguarda, invece, il recupero delle maggiori somme spettanti ex art. 1 L. 48/88 (2) ovvero ex art. 9 L. 67/88 (3) si atterranno alle seguenti modalita': - calcoleranno la riduzione del 60% (L. 48/88) delle differenze contributive a carico del datore di lavoro ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM0/2 preceduto dalla dicitura "CONG. FISC. 60%" e dal codice "V866"; - calcoleranno lo sgravio dell'85% (aziende operanti nelle zone montane) ovvero del 60% (aziende operanti nelle zone agricole svantaggiate) o dell'80% (aziende operanti nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno) della differenza contributiva da versare ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM0/2 preceduto dalla dicitura "CONG. SGRAVI AGR." e dal codice "V867". 5) ONERI A CARICO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 398/1992, NELLA PROCEDURA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI Con precedenti circolari e' stato piu' volte precisato - per la generalita' delle aziende destinatarie degli artt. 1 e 4 della legge n. 223/91 - che l'art. 5, comma 4, della medesima legge prescrive che, per ogni lavoratore collocato in mobilita', l'impresa e' tenuta a versare, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte (tre volte, in caso di accordo sindacale) il trattamento mensile iniziale di mobilita', spettante al lavoratore. Tali importi sono ridotti alla meta', quindi a tre volte (una volta e mezzo, in caso di accordo sindacale) dall'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/92, limitata- mente alle imprese industriali destinatarie del medesimo art. 1, secondo comma, ossia quelle con dipendenti da 5 a 15. Nel rammentare che con circolare n. 197 del 30.7.1992 sono gia' state date le disposizioni per il versamento delle somme di cui all'art. 5, quarto comma, in attesa dell'ema- nazione del decreto interministeriale di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 223/91, si sottolinea la possibilita' offerta in detto messaggio - specialmente nel caso di somme esigue da versare - del versamento in un'unica soluzione, utilizzando il codice "M001". Infatti, in caso di trattativa sindacale, l'importo residuale da versare, detratta l'anticipazione, puo' risul- tare veramente esiguo, dal momento che la norma in esame ha dimezzato l'importo totale dovuto ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 223/91, ma ha lasciato inalte- rato l'ammontare dell'anticipazione di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge (cfr. circ. n. 212 del 9.8.1991), pari ad una mensilita' del trattamento massimo di integra- zione salariale, al lordo della riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, moltiplicato il numero dei lavora- tori ritenuti eccedenti. Ovviamente, qualora il numero dei lavoratori effetti- vamente collocati in mobilita' sia inferiore a quello dei ritenuti eccedenti nella fase di avvio della procedura, l'azienda puo' risultare creditrice di un importo che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge n. 223/91, congua- glia con i contributi dovuti all'INPS, secondo le istruzioni impartite con circ. n. 36 del 10.2.1992. Si precisa inoltre che la riduzione degli importi di cui all'art. 5, comma 4, stabilita all'art. 1, comma 2, del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, per le sole aziende contemplate dalla medesima norma, incide di riflesso sugli importi da versare ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 223/91, in quanto, ovviamente, diminuisce la base per il calcolo dei cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese - successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione alla CIG - e la data di completamento del pro- gramma (cfr. ancora circ. n. 197 del 30.7.1992). 6) AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE La legge n. 223/91 prevede, come e' noto, particolari agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assu- mono lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' (cfr. circ. n. 260 del 12 novembre 1991) ovvero per i datori di lavoro che assumono, con contratto di reinserimento, i lavoratori iscritti nelle liste di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 e che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonche' quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straor- dinario di integrazione salariale (circ. n. 215 del 14 agosto 1991). L'art. 2, comma 4, del D.L. 8.10.1992, n. 398, che introduce delle modificazioni nel campo dei benefici con- tributivi, recita: 4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni da lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'eta' del lavoratore al momento dell'assun- zione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribu- zione a carico del datore di lavoro e' pari a quella previ- sta per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: "nonche' quelli" a: "di integrazione salariale". Pertanto, a decorrere dal 9.10.1992, i datori di lavoro, per usufruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 della legge n. 223/91, possono assu- mere dalla lista di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 solo lavoratori percettori da dodici mesi del trat- tamento speciale di disoccupazione e non anche quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale. In questo senso sono modificate le istruzioni gia' impartite con la circolare n. 215 del 14 agosto 1991, che sono ovviamente riconfermate per quanto riguarda tutte le altre condizioni oggettive e soggettive, fissate dalla norma, per accedere ai suddetti benefici. Inoltre, a decorrere dal 9.10.1992, i datori di lavoro - che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento - versano per dodici mesi i contributi a loro carico nella misura prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifica- zioni. Conformemente a quanto chiarito per altre fattispecie, anche le aziende artigiane sono tenute a corrispondere l'intero importo del contributo fisso stabilito per gli apprendisti delle aziende non artigiane. Le aziende interessate trasmetteranno all'Ufficio Riscossione Contributi della Sede dell'INPS presso la quale effettuano i versamenti il nulla-osta all'avviamento al lavoro rilasciato dalle sezioni circoscrizionali per l'im- piego, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 398/92. Si rammenta, inoltre, che l'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 prevede particolari agevolazioni contribu- tive (cfr. circ. n. 25 del 31 gennaio 1991) per le aziende che assumono lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di cassa itnegrazione per il medesimo periodo. Tale possibilita' permane, dal momento che la norma di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. n. 398/92 ha eliminato solo la possibilita' prevista dall'art. 20 della legge n. 223/91 di assumere con contratto di reinserimento i lavora- tori cassintegrati. Si fa riserva di comunicazioni per quanto riguarda l'erogazione, prevista dalla norma, dell'importo di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/91, ridotto di tre mesi. 6.1. - ISTRUZIONI OPERATIVE 6.1.1. - Codifica delle aziende Le Sedi provvederanno, all'atto della ricezione del nulla osta all'avviamento al lavoro dei suddetti lavoratori, ad attribuire alle posizioni aziendali interessate, il codice di autorizzazione "5Q" di cui alla circolare n. 260 del 12 novembre 1991, che assume anche il significato di "Azienda beneficiaria della contribuzione ridotta per gli apprendisti di cui all'art. 2, comma 4 del DL 398/92." 6.1.2. - Adempimenti dei datori di lavoro I datori di lavoro che assumono lavoratori in questio- ne, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, si atter- ranno alle seguenti modalita': a) determineranno i contributi complessivamente dovuti in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "86", avente il significato di "lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi art. 2, comma 4, DL 398/92". In particolare le aziende esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportan- do: - nella casella COD i codici 186 preceduto dalla dicitura "OP DL. 398/92", per gli operai; 286 preceduto dalla dicitura "IMP. DL 398/92", per gli impiegati - nella casella "N. Dipendenti" il numero dei lavoratori; - nella casella "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "numero giornate" il numero delle giornate retribuite"; - nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" l'importo dei contributi come sopra determinato; b) calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. art. 2, c. 4 DL 398/92" e dal codice "L180"; c) calcoleranno l'importo dei contributi nella misura fissa prevista per gli apprendisti e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece- duto: - dalla dicitura "CTR. APPR/20" e dal codice "S164" nel caso di contributo comprensivo della quota INAIL; - dalla dicitura "CTR. APPR/21" e dal codice "S165" nel caso di contributo non comprensivo della quota INAIL. In entrambi i casi devono essere riportati nei campi "N. dipendenti" e "numero giornate", rispettivamente il numero dei dipendenti e il numero delle settimane cui si riferiscono i contributi versati. Nessun dato deve, invece, essere riportato nel campo "retribuzione". Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assi- stenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori di cui sopra, devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i codici "186" e "286" i contributi previdenziali. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA -------------------------- (1) Il codice di autorizzazione "0N" fino al 31.12.1987 ha avuto il significato di "Azienda che effettua autoconguaglio per aliquota ridotta CUAF per il settore "tessili". Tale codice non e' piu' in uso in quanto riferito a situazione contributiva superata nel tempo e non risulta attribuito a nessuna azienda attiva. (2) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 507 (3) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 509 ALLEGATO N. 1 17.5.88 N. L 185/14 Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee ----------------------------------------------------------- REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/88 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti. IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE O M I S S I S HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO O M I S S I S Articolo 9 Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e comunita' urbane). 2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale del livello NUTS III che soddisfi a ciascuno dei criteri seguenti: a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo 4, puo' estendersi anche: - a zone contigue che soddisfano i suddetti criteri a), b) e c); - a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale; - ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone. O M I S S I S ALLEGATO N. 2 25.4.89 N. L 112/19 Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee ------------------------------------------------------------ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 1989 che stabilisce un primo elenco delle regioni colpite dal declino industriale, cui si applica l'obiettivo 2, definito al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (89/288/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, O M I S S I S HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il primo elenco delle zone industriali in declino interes- sate dalla realizzazione dell'obiettivo 2, predisposto in conformita' dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e' presentato in allegato. O M I S S I S ITALIA ------------------------------------------------------------ ! Zone ammissibili al contributo !--------------------------------------- Regione Livello III !Tutta la regione !Solo le zone seguenti !di livello III, !della regione di !ad eccezione di !livello III sono ! !ammissibili al ! !contributo ------------------------------------------------------------ Regioni che soddisfano ai criteri a), b) e c) ------------------------------------------------------------ ! ! Torino !Comune di Torino ! ! ! Massa-Carrara ! !Tutta la regione di ! !livello I ! ! Terni ! !Tutta la re gione di ! !livello III Frosinone ! !10 comuni: ! ! Anagni ! ! Cassino ! ! Ceccano ! ! Ferentin o ! ! Frosinon e ! ! Isola Li ri ! ! Patrica ! ! Piedimonte S.Ger- ! ! mano ! ! Pontecorvo ! ! Sora ----------------------------------------------------------- Zone adiacenti ----------------------------------------------------------- ! ! Perugia ! !Spoleto ----------------------------------------------------------- Altre regioni colpite dal declino industriale di settori vitali ----------------------------------------------------------- ! ! Novara ! !Verbano ! !Cusio ! !Ossola ! ! Valle d'Aosta ! !32 comuni nella ! !provincia di Aosta: ! ! Aosta ! ! Arnad ! ! Bard ! ! Brissogne ! ! Chambave ! ! Champ de Praz ! ! Charvensod ! ! Chatillon ! ! Donnas ! ! Fenis ! ! Fontainemore ! ! Gignod ! ! Gressan ! ! Hone ! ! Issogne ! ! Jovencan ! ! Lillianes ! ! Montjouet ! ! Nus ! ! Perloz ! ! Pollein ! ! Pontey ! ! Pont-Saint-Martin ! ! Quart ! ! Rosain ! ! Saint Christophe ! ! Saint Denis ! ! Saint Marcel ! ! Saint Vincent ! ! Sarre ! ! Verrayes ! ! Verres ! ! Genova ! !40 comuni nella ! !provincia di Genova: ! ! Arenzano ! ! Avegno ! ! Bargagli ! ! Busalla ! ! Camogli ! ! Campoligure ! ! Campomorone ! ! Carasco ! ! Casarza Ligure ! ! Casella ! ! Castiglione Chia- ! ! vari ! ! Ceranesi ! ! Chiavari ! ! Cicagna ! ! Cogoleto ! ! Cogorno ! ! Davagna ! ! Genova (parzial- ! ! mente): ! ! G.Z.U. Ponente ! ! G.Z.U.Polcevera ! ! G.Z.U. Bisagno, ! ! eccetto S. ! ! Fruttuoso ! ! Valle Sturla ! ! San Martino ! ! Sturla-Quarto ! ! Porto ! ! Isola del Cantone ! ! Lavagna ! ! Leivi ! ! Masone ! ! Mele ! ! Mezzanego ! ! Mignanego ! ! Moconesi ! ! Montoggio ! ! Orero ! ! Rapallo ! ! Recco ! ! Ronco Scrivia ! ! Rossiglione ! ! S. Colombano Cer- ! ! tenoli ! ! S.Margherita Li- ! ! gure ! ! S. Olcese ! ! Savignone ! ! Serra Ricco ! ! Sestri Levante ! ! Sori ! ! Tribogna ! ! Sondrio ! !4 "comunita' montane" ! !nella provincia di ! !Sondrio: ! ! Chiavenna ! ! Morbegno ! ! Sondrio ! ! Tirano ! ! Rovigo ! Ariano Polesine ! ! Bagnolo Po ! ! Canaro ! ! Castelguglielmo ! ! Castelnovo Ba- ! ! riano ! ! Ceneselli ! ! Corbola ! ! Costa di Rovigo ! ! Ficarolo ! ! Fiesso Umber- ! ! tiano ! ! Frassinelle Po- ! ! lesine ! ! Gavello ! ! Giacciano con ! ! Baruchella ! ! Loreo ! ! Lusia ! ! Melara ! ! Papozze ! ! Pettorazza Gri- ! ! mani ! ! Polesella ! ! Rosolina ! ! San Bellino ! ! San Martino di ! ! Venezze ! ! Stienta ! ! Trecenta ! ! Villadose ! ! Villanova Mar- ! ! chesana ! ! ! Firenze ! !Circondario di Prato, ! !i comuni seguenti: ! ! Prato ! ! Carmignano ! ! Cantagallo ! ! Montemurlo ! ! Poggio a Caiano ! ! Vaiano ! ! Vernio ! ! Livorno ! Campo nell'Elba ! ! Capoliveri ! ! Capraia ! ! Castagneto Car- ! ! ducci ! ! Livorno (par- ! ! zialmente): ! ! Circoscrizione! ! 4 (Area - ! ! Stazione - ! ! Colline) ! ! Circoscrizione! ! 5 (Piazza Ma- ! ! genta - Colli-! ! ne) ! ! Circoscrizione! ! 7 (Salviano - ! ! Valle Benedet-! ! ta) ! ! Marciana ! ! Marciana Marina ! ! Porto Azzurro ! ! Portoferraio ! ! Savereto ! ! Sassetta ! ! ! Pesaro-Urbino ! Cartoceto ! ! Colbordolo ! ! Fano ! ! Gabicce Mare ! ! Gradara ! ! Mondolfo ! ! Montelabbate ! ! Pesaro ! ! San Costanzo ! ! Sant'Angelo in ! ! Lizzola ! ! Tavullia ! -----------------------------------------------------------