Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 3 del 5-1-2006.htm
Riduzione del costo del lavoro ex articolo 1, commi n. 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 5 Gennaio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
3
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Riduzione del costo del lavoro ex articolo 1, commi n. 361 e 362
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
SOMMARIO:
La legge finanziaria 2006 prevede, a decorrere dal 1/1/2006, un
esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo
familiare.
Premessa.
La legge finanziaria per
l’anno in corso (1), ai commi 361 e 362 dell’unico articolo di cui si compone
(allegato 1), introduce, dal 1 gennaio 2006, un esonero dal versamento dei
contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all’articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura massima di un punto
percentuale.
1. Quadro di riferimento.
Il provvedimento si colloca
nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e
della disciplina relativa alle prestazioni temporanee e nel contesto delle
politiche dirette alla riduzione del costo del lavoro, inserendosi, così, nel
solco già tracciato negli ultimi anni da analoghe disposizioni finalizzate a
realizzare una riduzione del carico contributivo in tutti i settori
dell’economia (2).
Al riguardo appare utile
segnalare che, in forza della previsione di cui al comma 269 della legge
finanziaria per l’anno 2006, le misure compensative in favore delle imprese,
previste dall’articolo 8, c. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito
con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, connesse al
conferimento del TFR alla previdenza complementare, slittano a decorrere dal
1 gennaio 2008.
Con la presente circolare si
forniscono istruzioni per l’operatività della disposizione in commento con
riferimento ai datori di lavoro che operano con il sistema del DM10/2.
2. Contenuto della norma.
L’impianto legislativo prevede
che la riduzione contributiva di un punto percentuale interessi prioritariamente
l'aliquota di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare.
Ai datori di lavoro operanti
nei settori in cui, per effetto dell’esonero stabilito dall'articolo 120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'aliquota contributiva per assegni per
il nucleo familiare é
dovuta
in
misura inferiore a un punto percentuale, la riduzione si estende alle altre
assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti" di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
"
prioritariamente considerando i
contributi per maternità e per disoccupazione
".
Nel caso di ulteriore
impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero riguarderà altre
assicurazioni della sopra menzionata Gestione, fino ad esaurimento delle
singole aliquote interessate (cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori
dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori
agricoli, trattamenti economici di malattia).
Per espressa previsione
legislativa, la riduzione contributiva non potrà applicarsi:
Ø
al
contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui
all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive
modificazioni;
Ø
al
contributo ex articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
integrativo della disoccupazione involontaria, destinato a finanziare
attività formative a favore dei lavoratori e devoluto, per i soggetti
aderenti, ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo
118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Soggetti beneficiari ed esclusioni.
Dalla formulazione della norma
deriva che beneficiari della disposizione agevolativa sono i soli datori di
lavoro
tenuti
al versamento della
contribuzione per il finanziamento
degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della
legge n. 88/1989, ancorché la misura della contribuzione stessa risulti
azzerata per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge
n. 388/2000.
Sono, quindi, esclusi
dall'esonero le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non soggetti,
in genere, alla disciplina della CUAF (3).
Parimenti, non potranno
accedere alla riduzione contributiva in argomento i datori di lavoro
esonerati dal versamento della contribuzione CUAF perché provvedono
direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti di
famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (associazioni
sindacali, associazioni di categoria, partiti politici), nonché le aziende
operanti all’estero in paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza
sociale.
Per le motivazioni sopra
espresse, sono altresì esclusi dall’esonero in commento i giornalisti
iscritti all’INPGI, per i quali è dovuto all’Istituto il solo contributo di
maternità nella misura dello 0,25% (0,65% con la riduzione dello 0,40% ex
legge n. 388/2000).
4. Particolarità.
I datori di lavoro agricoli
opereranno l’esonero riferito agli operai (OTI – OTD), sulla contribuzione
versata con le modalità ex SCAU.
La medesima prassi dovrà
essere seguita dalle Cooperative agricole ex lege n. 240/1984
,
iscritte nell’albo informatico
delle società cooperative,per
quanto attiene alla contribuzione degli operai a tempo indeterminato. Per
questi ultimi, infatti, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo
120 della legge n. 388/2000, la contribuzione CUAF, assolta con il DM10/2, è
stata azzerata.
Le Cooperative di cui sopra
, non
iscritte nell’albo informatico
delle società cooperative, potranno invece operare sul DM10/2 la riduzione
contributiva riferita agli operai a tempo indeterminato, essendovi capienza
nella relativa contribuzione CUAF.
Le imprese della pesca
costiera, ravvicinata o locale con navi minori, relativamente alpersonale soggetto alla legge n.
413/1984, opereranno l’esonero relativo alla contribuzione di maternità
(0,06%) all’IPSEMA, mentre ridurranno sul DM10/2, fino a concorrenza della
misura agevolativa spettante (0,94%), la contribuzione di finanziamento della
DS (4).
Quest’ultima, in conseguenza
della disposizione in commento, si attesterà quindi, da gennaio 2006, nella
misura dello 0,67% (5).
5.
Modalità di compilazione del DM10/2.
Ai fini della pratica
fruizione della riduzione contributiva in argomento, i datori di lavoro si
atterrano alle modalità illustrate nella circolare n. 115 del 10 novembre
2005 (nettizzazione dei contributi).
Provvederanno, quindi, ad
indicare direttamente la contribuzione dovuta, già
al netto
della
riduzione contributiva spettante.
Il Direttore Generale
Crecco
(1)
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.
211)
(2) Si vedano al riguardo i provvedimenti di
soppressione dei cosiddetti oneri impropri (ENAOLI, ASILI NIDO, TBC e
GESCAL), la riduzione degli oneri contributivi per MATERNITÀ e, da ultimo,
l’esonero CUAF ex articolo 120 della legge n. 388/2000.
(3) Fanno eccezione le Aziende speciali ex lege 142/1990
soggette alla disciplina CUAF ed il Ministero di Grazia e Giustizia (soggetto
alla disciplina CUAF) per detenuti ed internati.
(4) Per detti soggetti, la contribuzione CUAF (0,01%) è
già stata azzerata per effetto della disposizione di cui all’articolo 120
della legge n. 388/2000
(5) 0,37% DS ordinaria e 0,30% contr. ex art, 25, c. 4
legge n. 845/1978.
Allegato 1
Legge 23 dicembre 2005, n.
266
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.
”
(
GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n. 211
)
(…)
361. Nell'ambito del processo di armonizzazione
delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1°
gennaio 2006 é riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei
contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di
un punto percentuale.
362. L'esonero di cui al comma 361 opera
prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il
nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori
per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é
dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23
dicembre 2000 n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere
anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori
di lavoro alla gestione di cui al comma
361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui
all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.