Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 188 del 15-11-2000.htm
Istruzioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che stabilizzano lavoratori Lsu.
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
15 novembre 2000
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 188
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto legislativo n. 81/2000. Misure per favorire la ricollocazione lavorativa per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Istruzioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che stabilizzano lavoratori Lsu.
Premessa.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile, attuativo delle disposizioni in materia di riforma degli incentivi all'occupazione
previste dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha apportato rilevanti integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468/1997.
Il Ministero del lavoro, con nota di indirizzo - Prot. n. 2251/06.14 del 4/8/ 2000 - (allegato 1), ha fornito in materia i necessari indirizzi interpretativi,
con particolare riguardo agli incentivi, volti alla creazione di stabile occupazione, introdotti dal decreto legislativo in oggetto.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'attuazione pratica della norma di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 81/2000 che prevede incentivi alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (22 aprile 2000).
1) Destinatari.
Gli incentivi sono rivolti:
ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, approvati dalle CRI, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività entro il 31/12/1997;
ai soggetti, già effettivamente impegnati nei progetti alla data del 31/12/1997, che abbiano conseguito dodici mesi nel corso dell’anno 1998, mediante il completamento dei progetti medesimi;
ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
Ai fini della determinazione del requisito dei 12 mesi soccorrono i chiarimenti forniti con le circolari n. 106 del 2 giugno 2000 e n. 153 del 5 settembre 2000, nonché con i messaggi protocollo numero 2000/0005/866 del 6 settembre e n. 2000/0011/002 del 16 ottobre.
Per la concessione degli incentivi in oggetto la competente Agenzia dell’Istituto verificherà il possesso, da parte del lavoratore socialmente utile per il quale vengono chiesti gli incentivi stessi, del predetto requisito dei dodici mesi di permanenza nelle attività progettuali consultando, a tal fine, l’archivio dei pagamenti dell’assegno LSU.
2) Beneficiari (art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 81/2000).
Beneficiari degli incentivi sono:
datori di lavoro privati, comprese le cooperative e loro consorzi;
enti pubblici economici
che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui al precedente punto 1.
L’incentivo è inoltre concesso alle cooperative
ed ai
i consorzi tra cooperative
con riguardo ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.
3) Incentivi all’assunzione (art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 81/2000 - allegato n.2).
3.1) Importo dell’incentivo e tipologia di assunzione.
Il beneficio è quello già previsto dall’art. 4 c. 1 del Decreto Interministeriale 21/5/1998 e consiste nell'erogazione, a favore dei datori di lavoro di cui sopra, di un incentivo pari a L. 18 milioni (E. 9.296,22) per ciascun lavoratore destinatario degli incentivi, assunto a tempo indeterminato.
Nelle ipotesi di assunzione con contratto a tempo parziale e indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, in assimilazione ai contratti a tempo pieno e indeterminato, l’incentivo è concesso in misura intera, senza la proporzionale riduzione del relativo importo.
Nell’ipotesi, invece, di assunzione con contratto a tempo parziale e indeterminato, con orario inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, il contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno (art. 7, c. 2).
Per i datori di lavoro pubblici e privati, in caso di assunzione dei lavoratori Lsu in questione, si intende assolto l’onere della riserva del 12% di cui all’art. 2, c. 1 della legge n. 223/1991 per determinate categorie di lavoratori.
Trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 223/1991 (art. 7, c. 7).
I soggetti LSU assunti ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 del decreto in esame, restano, pertanto, esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti per l'applicazione di particolari normative e di istituti.
3.2) Cumulabilità con altri benefici.
L’art. 4, c.1 del decreto interministeriale 21/5/1998, prevede che l’incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria.
In base alla vigente normativa, i soggetti in questione possono essere assunti:
ai sensi dell'art.8, c. 9 della legge n.407/1990 (disoccupati da almeno 24 mesi);
ai sensi dell'art.25, c.9 della legge n.223/1991 (assunzione dalle liste di mobilità).
Al riguardo il Ministero del Lavoro, con la richiamata nota di indirizzo del 4/8/ 2000, ha chiarito che i
benefici economici previsti dal D.Lgs. n. 81/2000
, " in quanto diretti ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili, appartenenti alla categoria dei disoccupati di lunga durata (disoccupati da oltre 12 mesi), considerata categoria svantaggiata ai fini della collocazione nel mercato del lavoro, non si configurano quale aiuto pubblico all’impresa. In proposito si rammenta la decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’Occupazione, pubblicata sulla GUCE n. L 042 del 15/02/2000".
Da quanto sopra discende che l’incentivo in parola è interamente cumulabile con i benefici contributivi ex lege n. 223/1991 e/o ex lege n. 407/1990.
3.3) Assunzioni a tempo determinato.
Il terzo comma dell'art. 7 del D.Lgs n. 81/2000, disciplinando le assunzioni a tempo determinato dei soggetti in questione, prevede l’applicabilità a tale fattispecie contrattuale delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 della legge 223/1991 (contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi per assunzione a tempo determinato).
In caso di trasformazione del contratto in tempo indeterminato pieno, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.
In tale ipotesi, il D.Lgs n. 81/2000 prevede che i datori di lavoro siano ammessi al beneficio dei 18 milioni a partire dalla data di assunzione a tempo determinato.
All’atto della trasformazione del contratto, pertanto, i datori di lavoro potranno percepire le prime 2 rate dell’incentivo previsto dall’art.7, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2000.
Ai fini della fruizione dei benefici in argomento, i datori di lavoro interessati, in aggiunta alla documentazione di cui al successivo punto 4, provvederanno a trasmettere la comunicazione di avvenuta trasformazione.
Al riguardo soccorrono i criteri illustrati nella circolare n. 134 del 15 giugno 1999.
4) Condizioni per l’ammissibilità al beneficio e modalità di erogazione.
Per l’accesso all’incentivo di cui al D.Lgs. n. 81/2000 i datori di lavoro presenteranno domanda all’Agenzia dell’Istituto territorialmente competente allegandovi:
copia del contratto individuale di lavoro;
documentazione attestante:
l’iscrizione come LSU;
copia della comunicazione di assunzione con l’indicazione dell’agevolazione contributiva prescelta.
L'incentivo è erogato in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima all’atto dell’assunzione, mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro alle seguenti condizioni:
che i lavoratori assunti siano stati cancellati, dai Servizi per l’Impiego, dagli elenchi delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati, con conseguente cessazione dalla percezione del relativo assegno;
che il datore di lavoro sia in regola con i versamenti contributivi;
previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio.
Ai fini del pagamento delle rate successive alla prima i datori di lavoro dichiareranno, con autocertificazione, la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al beneficio.
I Servizi per l’Impiego si faranno carico di segnalare tempestivamente l’avvenuta cancellazione dei soggetti in questione.
Considerato il contenuto della norma, si sottolinea l'esigenza che le Agenzie attivino le dovute sinergie con Servizi per l’Impiego per le eventuali problematiche che si dovessero presentare.
4.1) Cooperative e loro consorzi.
Al primo comma dell’art. 7, il decreto legislativo contempla espressamente fra i destinatari degli incentivi alle assunzioni anche le Cooperative o i loro Consorzi che associno i lavoratori destinatari degli incentivi.
In deroga a quanto previsto dalla normativa ordinaria che regola le assunzioni agevolate, possono, pertanto, accedere ai benefici contributivi (contributo di 18 milioni e agevolazioni contributive ex lege n. 223/1991 e/o ex lege n. 407/1990) anche gli organismi cooperativi a condizione che stabilizzino, con l'associazione nella forma di socio lavoratore, i soggetti elencati al punto 1 della presente circolare.
Per la fruizione degli incentivi in questione i suddetti organismi, in aggiunta alla comunicazione relativa alla forma di agevolazione contributiva prescelta, provvederanno, altresì, a produrre copia della documentazione attestante l’ammissione, in qualità di socio – lavoratore, del soggetto interessato.
5) Società di fornitura di lavoro temporaneo (art. 7, comma 4).
Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo in esame disciplina gli incentivi previsti nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Gli incentivi sono modulati in modo diverso in base alle seguenti fattispecie:
a)
assunzione dei soggetti da parte delle società di fornitura con contratto di lavoro temporaneo, corrispondente alla durata del periodo di missione presso le imprese utilizzatrici
.
In detto caso all’impresa fornitrice spettano gli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 2 della legge 223/1991 per un periodo complessivo di dodici mesi.
b)
assunzione del soggetto con contratto a tempo indeterminato, da parte di impresa utilizzatrice, a seguito di contratti di fornitura di lavoro temporaneo
.
In tale circostanza il contributo dei 18 milioni spetta alla stessa impresa utilizzatrice, mentre alla società di fornitura di lavoro temporaneo spetta un contributo pari a 3 milioni.
In ordine alle condizioni per l’ammissibilità al beneficio si rimanda a quanto precisato al punto 4.
Relativamente alle modalità di conguaglio si rimanda a quanto precisato al successivo punto 11.
6) Contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative (art. 7, comma 11)
L’art. 7, comma 11 del decreto prevede che "
Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società".
La disposizione, come chiarito dal Ministero del Lavoro, integra quella già prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 21.5.1998.
Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 20 milioni, esclusivamente per le spese notarili sostenute per la costituzione, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.81/2000, di imprese o di cooperative finalizzate alla stabilizzazione dei soggetti destinatari degli incentivi previsti dal decreto in esame.
Quest’ultimo subordina la concessione del contributo alla preordinazione, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, delle risorse necessarie.
Per le modalità di erogazione di tale incentivo, si fa, pertanto, riserva di fornire successive istruzioni.
7) Inserimento degli Lsu e attività di formazione.
Per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, il decreto legislativo 81/2000 ha previsto, come ulteriore strumento, di agevolare la realizzazione di attività formative
"funzionali all'inserimento in attività lavorative".
Il comma 12, dell’articolo 7 prevede, infatti, la possibilità di realizzare un programma di riqualificazione professionale, utile ad un graduale avvicinamento tra domanda e offerta di lavoro.
Il programma consente ai soggetti beneficiari della disciplina transitoria di parteciparvi, per un periodo massimo di 6 mesi, con contemporanea erogazione dell'assegno previsto dall’articolo 4, comma 1.
Due sono le modalità applicative offerte dal decreto legislativo in esame.
La prima (art. 7, c. 12, lettera a), prevede la stipula, tra l’Ente utilizzatore e l’impresa, di una convenzione i cui contenuti dovranno essere articolati sulla base delle opzioni che di seguito si riportano:
a)
assunzione a tempo indeterminato differita alla scadenza del periodo di formazione:
si tratta, in pratica, di una forma di contratto ad esecuzione differita, produttivo di effetti in un momento successivo rispetto al tempo della sua perfezione.
In tale ipotesi il soggetto, per la durata del periodo di formazione, a fronte di un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere, beneficia dell’assegno di cui all’art. 4, comma 1 del D. Lgs.81/2000.
Grava sull’impresa l’obbligo di pagare i premi assicurativi INAIL e responsabilità civile verso terzi.
L’assegno continuerà ad essere corrisposto direttamente dall’Istituto al lavoratore sulla base di modalità operative in merito alle quali il Progetto per il Coordinamento delle attività riguardanti i lavori socialmente utili fornirà successive istruzioni.
b)
assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato:
in tale evenienza l’erogazione dell’assegno di cui all’articolo 4, comma 1 è collegata all’instaurazione immediata di un rapporto di lavoro subordinato che prevede
lo svolgimento di attività formativa di 20 ore settimanali, per non più di otto ore giornaliere;
una prestazione lavorativa, per il tempo restante, sino a saturazione dell’orario pieno di lavoro così come previsto all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o come eventualmente fissato dai contratti collettivi applicati.
Per le modalità di erogazione dell’assegno si veda il successivo punto 7.1.
c)
assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato:
in tale circostanza dell’assegno beneficia il datore di lavoro che ha instaurato il rapporto di lavoro, a fronte dell’obbligo di svolgere attività formative, all’interno dell’orario contrattuale di lavoro, nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1 del decreto (20 ore settimanali e non più di otto ore giornaliere).
Per le modalità di erogazione dell’assegno si veda il successivo punto 7.1.
La seconda modalità (art. 7, c. 12, lettera b) è costituita dai tirocini formativi, seguiti da un’assunzione a tempo indeterminato.
Le imprese che attivano tali stages devono, entro due mesi, fornire comunicazione per iscritto, ai Servizi per l’impiego e alle Agenzie dell’Istituto competenti per territorio, in ordine alla prosecuzione o meno del periodo formativo da parte dei soggetti coinvolti e recante il loro impegno ad assumerli al termine del periodo di tirocinio stesso.
Anche in questa eventualità la durata della prestazione, a fronte dell’erogazione al datore di lavoro dell’assegno mensile, non potrà eccedere le 20 ore settimanali.
E’ a carico dell’impresa l’obbligo di pagare i premi assicurativi INAIL e responsabilità civile verso terzi.
Anche in tale ipotesi, come in quella di cui alla lettera a), l’assegno continuerà ad essere corrisposto direttamente dall’Istituto al lavoratore sulla base di modalità operative in merito alle quali il Progetto per il Coordinamento delle attività riguardanti i lavori socialmente utili fornirà successive istruzioni.
Secondo gli orientamenti Ministeriali, la disciplina in questione è da ritenersi estesa anche ai soci lavoratori di cooperative.
Ciò in coerenza sia con l’estensione del contributo di 18 milioni espressamente operata, sia con la necessità di assicurare alle imprese cooperative e ai soggetti che optano per la condizione di socio lavoratore, parità di trattamento con le altre situazioni di impresa.
7.1 Modalità di corresponsione dell’assegno nelle ipotesi di assunzione immediata (punti b e c precedenti).
Ai fini di una semplificazione degli adempimenti legati al pagamento dell’assegno nelle ipotesi di instaurazione immediata di rapporti di lavoro successivi all’entrata in vigore del decreto n. 81/2000, l’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, provvederà a corrispondere ai datori di lavoro l’importo delle somme spettanti corrispondenti all’assegno previsto dall’articolo 4, c.1, in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti.
I datori di lavoro, pertanto,
nelle ipotesi di assunzione immediata a tempo indeterminato part-time (vedi lettera b del punto precedente), provvederanno ad anticipare ai lavoratori beneficiari l’importo dell’assegno per tutta la durata del periodo di formazione (massimo sei mesi);
nelle ipotesi di assunzione immediata a tempo indeterminato pieno, porteranno a proprio credito l’importo dell’assegno che, come precisato alla lettera c) del punto precedente, viene loro concesso.
Le aziende interessate provvederanno a presentare apposita domanda all’Agenzia dell’Istituto territorialmente competente allegandovi la seguente documentazione:
copia della convenzione stipulata con l’Ente utilizzatore contenente l’opzione prescelta tra quelle illustrate al punto precedente;
l’iscrizione come LSU dal lavoratore;
dichiarazione contenente la durata del periodo di formazione ed il relativo impegno settimanale del soggetto beneficiario della disciplina transitoria;
nelle ipotesi di assunzione immediata la documentazione dovrà, inoltre, comprendere:
copia del contratto individuale di lavoro;
copia della comunicazione di assunzione con l’indicazione dell’agevolazione contributiva prescelta.
8) Incentivi alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa (Art.7, c. 13).
Il comma 13 dell’art. 7 del decreto in esame prevede che alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell’articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni a soggetto, per le assunzioni, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, successive all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000.
Quest’ultimo subordina la concessione del contributo alla ripartizione, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, delle risorse necessarie.
Per le modalità di erogazione di tale incentivo, si fa, pertanto, riserva di fornire successive istruzioni.
9)
Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro autonomo. (Articoli 6, c. 2 e 7, c. 6).
Nell’ambito delle misure volte alla creazione di opportunità occupazionali, l’art. 6 del decreto (allegato 2) prevede, al comma 2, la possibilità che le amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'art.1, comma 2 del D. Lgs.29/1993 e successive modificazioni, possano, ove ne ricorrano le condizioni e le esigenze, affidare ai soggetti destinatari delle disposizioni del decreto, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché attraverso contratti di lavoro autonomo, attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste nei progetti LSU.
L’art.7, c. 6 del decreto prevede la possibilità di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni anche nei casi di esternalizzazione di servizi.
In tali ipotesi il contributo è utilizzabile per la copertura dell’onere contributivo totale previsto per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo.
La corresponsione di detto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo in esame.
Sull’argomento si fa riserva di fornire successive istruzioni.
10) Incentivo alle società miste, alle cooperative e loro consorzi (Art.7, c. 14).
Da ultimo, il comma 14 dell’art. 7 del decreto prevede che alle società miste, Cooperative e Consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nelle ipotesi di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori di cui al punto 1 della presente circolare, può essere concesso, in un'unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto stabilizzato.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, il contributo in parola
è erogato dall’Istituto su richiesta delle società interessate;
è alternativo a quelli di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto;
Quest’ultimo subordina la concessione del contributo alla preordinazione, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, delle risorse necessarie.
Per le modalità di erogazione di tale incentivo, si fa, pertanto, riserva di fornire successive istruzioni.
11) Codifica aziende - Modalità operative.
Le posizioni relative alle aziende, comprese le società di fornitura di lavoro temporaneo, ammesse al beneficio ex art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 81/2000, continueranno ad essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "
9K
" istituito con la circolare n. 93 del 21 aprile 1999.
Il medesimo codice dovrà essere attribuito alle posizioni relative alle cooperative e loro consorzi (punto 4.1) aventi titolo al beneficio ex art. 7, comma 1.
Le Agenzie provvederanno, altresì, ad attribuire ai datori di lavoro che assumono soggetti impegnati in Lsu il codice di autorizzazione relativo alla riduzione contributiva spettante ("5Q" per benefici ex lege n. 223/1991 ovvero "5N" per beneficio ex art 8, c. 9 L. 407/1990).
Per consentire anche alle cooperative o ai loro Consorzi (vedi punto 4.1) la fruizione dei benefici contributivi, si ribadisce la necessità che le posizioni contributive alle stesse riferite, oltre che dal codice di autorizzazione relativo alla riduzione spettante ("5Q" ovvero "5N"), siano contraddistinte anche dal codice di autorizzazione "
9Z
" istituito con la circolare n. 93 del 21 aprile 1999.
Si richiama l’attenzione delle Agenzie che, nei confronti delle Cooperative diverse da quelle che hanno stipulato le convenzioni previste dall’art. 10, c. 3 del D.Lgs. n. 468/1997, il codice di autorizzazione "
9Z
" dovrà essere attribuito per le stabilizzazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2000.
Ai fini della verifica della regolarità delle operazioni di conguaglio, si richiamano le disposizione contenute nella sopra menzionata circolare.
12) Modalità di compilazione del mod. DM10/2.
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro aventi titolo ai benefici previsti dalla normativa ordinaria in materia di assunzioni agevolate si atterranno alle seguenti modalità:
esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente in uso:
"75" "76" e "77" per i benefici ex lege n. 223/1991;
"58 o 59" per beneficio ex art 8, c. 9 della legge n. 407/1990;
indicheranno l’importo della riduzione contributiva spettante nel quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice corrispondente alla riduzione richiesta:
"L180" ex lege n. 223/1991;
"L174" o "L175" ex art 8, della legge n. 407/1990;
Si ricorda che la riduzione contributiva spettante attiene esclusivamente alla quota del datore di lavoro. La quota relativa al lavoratore è, invece, interamente dovuta.
provvederanno, alla scadenza di ciascuna rata (1°, 13° e 25° mese dall’assunzione) al conguaglio della quota del beneficio di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 81/2000
riportandone il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. Art 7, c. 1, D.lgs. n. 81/2000 e dal codice di nuova istituzione " L992".
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sull’obbligo di riportare mensilmente, dalla data di assunzione e fino alla conclusione degli incentivi, in uno dei righi in bianco di quadri "B-C" del modello DM10/2, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei lavoratori precedentemente impegnati in Lsu facendolo precedere dal codice "LS01".
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito".
Ai fini della fruizione dell’assegno (punto 7.1) nelle ipotesi previste dall’art. 7, c. 12 del D.Lgs n. 81/2000, i datori di lavoro aventi titolo
provvederanno, mensilmente al conguaglio dell’importo anticipato al lavoratore riportandone il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.DM10/2 preceduto dalla dicitura "rimborso ass. LSU ex Art 7, c. 12, D.lgs. n. 81/2000 e dal codice di nuova istituzione "L993".
Al fine di consentire all’Istituto l’accredito, sull’assegno anticipato al lavoratore, dei contributi figurativi utili al diritto a pensione, i datori di lavoro, a conclusione del periodo di formazione, comunicheranno all’Agenzia INPS competente i nominativi e gli importi degli assegni anticipati.
I predetti importi, ovviamente, non dovranno essere indicati tra i dati previdenziali e assistenziali del quadro "SA" del modello 770.
provvederanno, mensilmente, al conguaglio dell’importo loro spettante riportandone il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.DM10/2 preceduto dalla dicitura "conguaglio assegno ex Art 7, c. 12, D.lgs. n. 81/2000 e dal codice di nuova istituzione "L994".
Per le operazioni di rimborso del beneficio di cui all’art. 7, comma 4 alle società di fornitura di lavoro temporaneo (punto 5 lettera b), le aziende aventi titolo
provvederanno, in unica soluzione, al conguaglio dell’importo spettante riportandone il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. inter. ex Art 7, c. 4, D.lgs. n. 81/2000 e dal codice di nuova istituzione "L995".
13) Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei benefici di che trattasi, evidenziati nei modd.DM10/2 con i codici "L992", "L993", "L994" e "L995" secondo le modalità illustrate nel precedente punto 12), sono stati istituiti i seguenti conti (vedi allegato n. 3):
GAW 32/34 - per l'imputazione del contributo di cui all'art. 7, comma 1, contraddistinto dal codice "L992";
GAU 30/25 - per l'imputazione dell'assegno anticipato dall'azienda al lavoratore di cui all'art. 7, comma 12, nei casi di assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato, contraddistinto dal codice "L993";
GAW 32/36 - per l'imputazione del contributo a favore dell'azienda di cui all'art. 7, comma 12, nei casi di assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato, contraddistinto dal codice "L994";
GAW 32/ 37 - per l'imputazione dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 4, contraddistinto dal codice "L995".
Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").
Eventuali istruzioni contabili per la rilevazione degli incentivi di cui ai precedenti punti 6), 8), 9) e 10) verranno impartite all'atto dello scioglimento delle riserve contenute nei punti medesimi.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
NOTA DI INDIRIZZO (Prot. n. 2251/06.14 del 4.8. 2000) – stralcio-
Oggetto: primi indirizzi interpretativi del
D. Lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000
.
Articoli 6 e 7.
Articolo 7. Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
Commi 1,2,5,9 e 10
I predetti commi integrano e, in parte, modificano le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto interministeriale 21.5.1998 concernenti la concessione di un incentivo di pari importo di 18 milioni ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui all’art.2, comma 1 del decreto in esame, nonché ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori di Cooperative o Consorzi tra Cooperative.
L'incentivo è erogato dall'INPS, in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima all’atto dell’assunzione. I datori di lavoro possono utilizzare tale incentivo anche in conto conguaglio contributivo, secondo modalità e procedure stabilite dal medesimo Istituto previdenziale.
Nelle ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l’incentivo viene concesso in misura intera, in assimilazione ai contratti a tempo pieno e indeterminato, senza la proporzionale riduzione del relativo importo.
Nell’ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato con orario inferiore a 30 ore settimanale medie, calcolate anche su base annuale, il citato contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 1 del decreto interministeriale 21 maggio 1998, l’incentivo in esame, destinato anche ai soci lavoratori di cooperative, è cumulabile con altri incentivi all’assunzione ed, in particolare, con il beneficio di cui all’art.25, comma 9, L.223/91(agevolazione contributiva a favore del datore di lavoro, per un periodo di 18 mesi, della contribuzione pari a quella in misura fissa per l’apprendista) e con quello di cui all’articolo 8, comma 9 della legge 407/90 (riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi ovvero, in caso di impresa operante nel mezzogiorno, esonero integrale della contribuzione per 36 mesi).
In proposito si rammenta altresì quanto precisato con circolare n.138/98, del Ministero del Lavoro, in merito all’assolvimento dell’onere della riserva del 12% di cui all’art.2, comma 1 L.223/91.
Tale benefici economici, in quanto diretti ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili, appartenenti alla categoria dei disoccupati di lunga durata (disoccupati da oltre 12 mesi), considerata categoria svantaggiata ai fini della collocazione nel mercato del lavoro, non si configurano quale aiuto pubblico all’impresa.
In proposito si rammenta la decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’Occupazione, pubblicata sulla GUCE n. L 042 del 15/02/2000
Comma 3
Tale comma, nel disciplinare le assunzioni a tempo determinato dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto in esame, ribadisce l’applicabilità a tale fattispecie contrattuale delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 della legge 223/91 (contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi per assunzione a tempo determinato. Nell’ipotesi di trasformazione del contratto in tempo indeterminato pieno, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi ai lavoratori con età inferiore a 50 anni, per 24 mesi per gli ultracinquantenni e per 36 mesi per i soggetti con più di 50 anni residenti nel Mezzogiorno).
Nell’ipotesi di successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l’elemento innovativo consiste nell'ammissione al beneficio dei 18 milioni da parte dei datori di lavoro, a partire dalla data di assunzione a tempo determinato, secondo le modalità e le procedure stabilite dall’Istituto Nazionale della Previdenza sociale
Comma 4
Il comma regola gli incentivi per l'ipotesi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 7 risulta che l'erogazione degli incentivi va modulata diversamente a seconda che ricorrano le seguenti fattispecie:
- assunzione dei soggetti da parte delle società di fornitura con contratto di lavoro temporaneo, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice (art. 3, co. 1, lett. a), L. 196/97). In detto caso spettano all’impresa fornitrice gli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 2 della legge 223/91 per un periodo complessivo di dodici mesi.
- nel caso di assunzione del soggetto con contratto a tempo indeterminato, da parte di Impresa utilizzatrice, a seguito di contratti di fornitura di lavoro temporaneo, il citato contributo dei 18 milioni spetta alla stessa impresa utilizzatrice, mentre alla società di fornitura di lavoro temporaneo spetta un contributo pari a 3 milioni, da erogare secondo le modalità definite al comma 13 di seguito esaminato.
Comma 6
La disposizione consente anche nell’ipotesi di servizi esternalizzati mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo, di cui all’articolo 6, comma 2, di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni, utilizzabile, a fronte della copertura dell’onere contributivo totale, previsto per tali tipologie contrattuali, nei limiti delle tre rate annuali precedentemente indicate.
Ai fini del riconoscimento del contributo, l’ente affidante comunica ai Servizi per l’Impiego e all’INPS il nominativo del soggetto affidatario, attestando la sua appartenenza al regime transitorio e la durata della committenza.
La corresponsione di detto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo in esame, a carico del Fondo di cui all’art.1, comma1, del decreto in esame.
L’Istituto della Previdenza sociale fornirà le conseguenti modalità e procedure applicative.
Comma 7
Il comma dispone l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 223/91, escludendo quindi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti per l'applicazione di particolari normative e di istituti, i soggetti LSU assunti ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 del decreto in esame.
Comma 8
L'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è condizionata alla cancellazione, a cura dei Servizi per l’Impiego, dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati, salvo che i contratti di lavoro a tempo determinato o di fornitura di lavoro temporaneo abbiano durata complessiva inferiore a dodici mesi. Al fine di consentire l’erogazione dell’incentivo da parte dell’INPS, i Servizi per l’Impiego segnalano tempestivamente l’avvenuta cancellazione dei soggetti a detto Istituto previdenziale che accerterà, nel corso del triennio, la sussistenza delle condizioni nonché la regolarità dei versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro.
Nelle ipotesi di contratti a termine e contratti di lavoro temporaneo con durata complessivamente inferiore a dodici mesi, la cancellazione dalle liste non ha luogo e i soggetti potranno continuare a beneficiare della disciplina recata dal D. Lgs. 81/2000.
Tale disposizione, in assenza di espressa previsione normativa, è applicabile anche agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché al lavoro autonomo.
Comma 9
Ai fini dell’erogazione del contributo di cui ai commi 1. 2, 3, e 4 il datore di lavoro oltre ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 9 bis, legge 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicherà ai Servizi per l’Impiego e all’INPS il nominativo del soggetto assunto.
L’INPS erogherà il contributo successivamente alla ricezione del provvedimento di cancellazione adottato dai Servizi per l’Impiego.
Comma 11
La disposizione integra quella dell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 21.5.1998, specificando che il contributo fino ad un massimo di 20 milioni è concesso esclusivamente per le spese notarili sostenute per la costituzione di imprese o di cooperative finalizzate alla stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, e che la concessione medesima può avvenire nei limiti della preordinazione, a tal fine effettuata, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.
L’ammontare di detto contributo, nel limite massimo di 20 milioni, sarà erogato dall’INPS, secondo quanto disposto dal comma 10, sulla base di dichiarazione notarile, previa verifica dell’avvenuta collocazione lavorativa dei soggetti interessati.
Comma 12
Le disposizioni di cui al presente comma rispondono alle esigenze formative "funzionali all'inserimento in attività lavorative" e consentono ai soggetti beneficiari della disciplina transitoria di parteciparvi, per un periodo massimo di 6 mesi, con erogazione dell'assegno di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto in esame.
Le modalità applicative di questa opportunità di avvicinamento graduale tra domanda e offerta di lavoro sono due:
per quanto attiene al caso di cui alla lettera a), si prevedono convenzioni
tra l'ente utilizzatore e l'impresa i cui contenuti saranno articolati sulla base delle seguenti opzioni:
assunzione a tempo indeterminato differita alla scadenza del periodo di formazione; in tale ipotesi il soggetto beneficia per la durata del periodo di formazione dell’assegno di cui all’art.4, comma 1, del D. Lgs.81/2000 corrispondente ad un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e il datore di lavoro provvederà al pagamento dei premi assicurativi INAIL e Responsabilità Civile verso Terzi;
assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato con svolgimento di attività formativa alle condizioni e nei limiti di cui al citato art.4, comma 1 e per un monte ore di prestazione a saturazione dell’orario pieno di lavoro di cui all’art.1, comma 2, lettera a), D. Lgs. 61/2000.
assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato con contestuale applicazione del CCNL e con possibilità del datore di lavoro di beneficiare dell’ammontare corrispondente all’assegno, di cui all’art.4, comma 1, del decreto citato, a fronte dello svolgimento di attività formative, all’interno dell’orario contrattuale di lavoro, nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1;
per quanto attiene ai caso di cui alla lettera b), si fa riferimento ai tirocini formativi richiesti dai datori di lavoro seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale strumento è consentito per incentivare l’occupabilità dei soggetti favorendo la crescita professionale degli stessi.
Entro due mesi dall’avvio, le imprese che hanno attivato lo stage devono dare conferma, in forma scritta, ai Servizi per l’Impiego e all’INPS, territorialmente competenti, della prosecuzione o meno del periodo formativo dei soggetti, con contestuale impegno all’assunzione al termine dello stesso. La durata della prestazione, a fronte della corresponsione dell’assegno, non potrà superare le 20 ore settimanali e il pagamento dei premi assicurativi INAIL e Responsabilità Civile verso Terzi, sarà a carico dei datori di lavoro;
Comma 13
La disposizione sostituisce quella dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 21.5.1998, precisando che l'incentivo per le aziende di promozione di lavoro e di impresa, già riconosciute con decreto ministeriale del 24/2/98, è fissato in 3 milioni pro-capite (anziché sino ad un massimo di 3 milioni), nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all’art.2, comma 1, D.Lgs 81/2000, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L’INPS provvederà all’erogazione di tale contributo, secondo le modalità di cui al comma 10, a fronte di dichiarazione resa dal datore di lavoro con l’indicazione dell’avvenuta assunzione e del nominativo dell’azienda di promozione di lavoro intervenuta.
Comma 14
Il contributo straordinario ivi previsto viene erogato in un'unica soluzione e s’intende alternativo a quelli di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4. Tale contributo verrà erogato dall’INPS su richiesta delle Società miste, Cooperative e Consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma1, del decreto in esame, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Al fine di consentire l’erogazione dell’incentivo da parte dell’INPS, i Servizi per l’Impiego segnalano tempestivamente l’avvenuta cancellazione dei soggetti a detto Istituto previdenziale, che accerterà l’avvenuta accensione della posizione INPS da parte delle società in questione, nonché la permanenza del rapporto di lavoro con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame.
Allegato 2
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81 (stralcio).
Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dall’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. n. 82 del 07.04.2000
)
Articolo 6.
Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali.
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.
2. Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell’articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
3. Per agevolare la stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.
4. Le disposizione dell’articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell’aggiudicazione delle relative gare di appalto
Articolo 7.
Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all’impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, a fronte dell’onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l’articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l’erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l’avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l’erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all’I.N.P.S. e ai competenti servizi per l’impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L’I.N.P.S. provvede all’erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all’INPS sulla base di apposita rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali all’inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l’impiego e all’I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell’articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.
Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
: I
Codice conto
GAU 30/25
Denominazione completa
Assegno di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 conguagliato
dalle aziende con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 -
Art.7, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2000
Denominazione abbreviata
ASSEGNO SIST.D.M.5/2/69-ART.7 C.12 D.LGS.81/2000
Tipo variazione
: I
Codice conto
: GAW 32/34
Denominazione completa
: Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori già impegnati in
lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2000, conguagliato con il sistema di denuncia di cui al D.M.
5 febbraio 1969
Denominazione abbreviata
CTR.DAT.LAV.EX D.M.5/2/69-ART.7 C.1 D.LGS.81/2000
Tipo variazione
: I
Codice conto
: GAW 32/36
Denominazione completa
: Contributo pari all'assegno di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 81/
2000 a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori già impegnati
in lavori socialmente utili conguagliato con il sistema di denuncia di cui
al D.M. 5 febbraio 1969 - Art. 7, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.PARI ASS.ART.4 C.1 D.LGS.81/2000 A DAT.LAV.
Tipo variazione
: I
Codice conto
: GAW 32/37
Denominazione completa
: Contributo alle Società di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art.
7, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2000 conguagliato con il sistema di
denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969
Denominazione abbreviata
: CTR.ART.7 C.4 D.LGS.81/2000 SISTEMA DM 5/2/69