950215 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 44 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Determinazione del requisito occupazionale ai fini delle contribuzioni C.I.G. straordinaria e mobilita', nel caso di attivita' plurime. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 15 febbraio 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 44 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Determinazione del requisito occupazionale ai fini delle contribuzioni C.I.G. straordinaria e mobilita', nel caso di attivita' plurime. Sommario: Agli effetti della determinazione del requisito occu- pazionale ai fini della contribuzione della CIG straordina- ria e della mobilita', per i datori di lavoro che esercitano attivita' plurime con separati inquadramenti, il computo del numero dei dipendenti deve essere eseguito con riferimento a ciascuna delle distinte attivita'. 0 0 0 Sono state chieste precisazioni sui criteri da adottare per la determinazione del requisito occupazionale ai fini dell'obbligo del versamento della contribuzione per la C.I.G. straordinaria e per la mobilita', nel caso che il datore di lavoro eserciti plurime attivita'. Al riguardo, si premette che nel Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende, allegato alla circolare n. 218 del 28 ottobre 1988, e' stato precisato che il datore di lavoro che svolga una pluralita' di attivita' aventi carattere autonomo deve essere iscritto distintamente in ciascuno dei rami, classi e categorie previsti per le singole attivita' esercitate. Il carattere autonomo delle distinte attivita' discende, di massima, dall'autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonche' dalla diversa finalita' e dal diverso rischio produttivo. Sulla base di tale criterio, il requisito occupazionale ai fini di cui trattasi va distintamente determinato in relazione ad ognuna delle attivita', anche se articolata in piu' cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse (cfr. al riguardo circ. n. 211 del 9.8.1991) e non gia' tenendo conto del numero globale dei dipendenti, a prescindere dai settori di attivita' nei quali siano occupati. Tale conclusione e' suffragata dalla considerazione che non tutte le attivita' svolte dallo stesso datore di lavoro possono rientrare nella disciplina di cassa integrazione straordinaria e di mobilita' (ad esempio: azienda operante con una posizione nel credito ed una nell'industria), ovvero, come spesso avviene, le attivita' sono interessate alla suddetta disciplina sulla base di requisiti disomoge- nei, per quanto riguarda la consistenza del limite occupa- zionale e l'arco temporale di riferimento di esso (es. una posizione nell'industria ed una nel commercio). In definitiva, la accertata autonomia di organizzazione di funzionamento e di gestione, che e' alla base dei di- stinti inquadramenti attribuiti, comporta che il requisito occupazionale di cui trattasi vada accertato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati in ciascuna delle distinte attivita'. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO