890624 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO E.A.D. CIRCOLARE N. 70 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI DECRETO-LEGGE DEL 28 MARZO 1989, N.110. FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA - ART.4. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO E.A.D. ROMA, 17 APRILE 1989 CIRCOLARE N. 70 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: DECRETO-LEGGE DEL 28 MARZO 1989, N.110. FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA - ART.4. LA GAZZETTA UFFICIALE N.73 DEL 29 MARZO 1989 HA PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE N.110 DEL 28 MARZO 1989 - IN SOSTITUZIONE DEL D.L. N.30 DICEMBRE 1988, N.548, NON CONVERTITO IN LEGGE - CHE CONTIENE, TRA L'ALTRO, ALL'ART.4, NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA. IL DECRETO-LEGGE N.110 HA NOTEVOLMENTE MODIFICATO IL CITATO D.L. N.548; INNANZI TUTTO HA PROROGATO IL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991 DISTINGUENDO, PERO', DUE PERIODI: QUELLO DECORRENTE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 1 DICEMBRE 1988 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30 NOVEMBRE 1989 E QUELLO DECORRENTE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 1 DICEMBRE 1989 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991. INOLTRE, LO STESSO D.L. N. 110 HA AMPLIATO, RISPETTO AL D.L. N.548, L'AREA DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA FISCALIZZAZIONE, AREA CHE, PER TUTTI E DUE I PERIODI - 1 - INDICATI, RIMANE IMMUTATA, MENTRE HA STABILITO GLI IMPORTI DI FISCALIZZAZIONE IN MISURA E CRITERI DIFFERENZIATI PER CIASCUNO DEI DUE PERIODI SUDDETTI. IN SOSTANZA LA FISCALIZZAZIONE, PER L'ARCO COMPLESSIVO DI TEMPO CHE NE DAL 1 DICEMBRE 1988 AL 30 NOVEMBRE 1991, E' REGOLATA COME SEGUE. 1.1. - COMMA 1, LETT.A), B), C) E D). PER IL PERIODO DECORRENTE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 1 DICEMBRE 1988 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30 NOVEMBRE 1989, LA FISCALIZZAZIONE SPETTA SECONDO LE NORME SEGUENTI: A) IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OPERANTI NEI SETTORI MANIFATTURIERI ED ESTRATTIVI ED IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO, LE UNE E LE ALTRE RISULTANTI DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ADOTTATA DALL'ISTAT; IMPRESE ARMATORIALI; IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI, DI CUI ALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, SECONDO UN RAPPORTO AUTISTA-DIPENDENTI CHE NON SUPERI QUELLO FRA TRATTORE E VEICOLI RIMORCHIATI, INDICATO DAL COMMA 4 DELL'ART.41 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, COME SOSTITUITO DAL COMMA 1 DELL'ART.4 DEL DECRETO LEGGE 6 FEBBRAIO 1987, N.16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DELLA LEGGE 30 MARZO 1987, N.132: L. 55.000 PER DIPENDENTE E PER OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA. B) FRA LE IMPRESE SUDDETTE, QUELLE CHE OPERANO NEI TERRITORI DI CUI ALL'ART.1 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON DPR 6 MARZO 1978, N.218 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI HANNO DIRITTO AD ULTERIORI L. 77.000 PER DIPENDENTE; PER CUI LA RIDUZIONE GLOBALE MENSILE PER DIPENDENTE RISULTA PARI A L.132.000. AL RIGUARDO SI PRECISA: - PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE NONCHE' IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO DEVE FARSI RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE ISTAT 1981; - 2 - - PER LE IMPRESE ARMATORIALI SI RICHIAMANO I CHIARIMENTI DATI CON MESSAGGIO N.07131 DEL 21 MAGGIO 1982; - PER LE IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI LA NORMA DEVE INTENDERSI NEL SENSO CHE, VERIFICATA LA CONDIZIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ANZIDETTO ALBO, LA FISCALIZZAZIONE DEVE ESSERE RICONOSCIUTA PER L'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI SECONDO UN RAPPORTO AUTISTA-DIPENDENTE DI 1 A 5; CIOE', DEVONO ESSERE AMMESSI ALLA FISCALIZZAZIONE TUTTI GLI AUTISTI E GLI ALTRI DIPENDENTI DELL'IMPRESA NEL LIMITE DI 5 UNITA' PER OGNI AUTISTA (COMPLESSIVAMENTE 6). IN PROPOSITO APPARE, PERALTRO, NECESSARIO INDICARE CRITERI I PIU' OGGETTIVI POSSIBILI PER IDENTIFICARE QUALE SIANO I DIPENDENTI CON MANSIONI DI AUTISTA; CIO' AL FINE DI RENDERE VERIFICABILE DA PARTE DELL'ISTITUTO, IN SEDE DI CONTROLLO AZIENDALE, LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA. SI POSSONO PERTANTO TENERE PRESENTI I SEGUENTI ELEMENTI: 1) DENUNCIA DI ESERCIZIO INAIL (ART.12 DEL TESTO UNICO N.1124/1965) NELLA QUALE LE AZIENDE DICHIARANO DI SVOLGERE L'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO; 2) LIBRO MATRICOLA, NEL QUALE DEVONO ESSERE INDICATI, IN BASE ALL'ART.20 DEL PREDETTO TESTO UNICO, TUTTI I DIPENDENTI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE INAIL CON LA SPECIFICAZIONE DELLE RELATIVE MANSIONI. LO STESSO ARTICOLO FA OBBLIGO ALLE AZIENDE DI TENERE AGGIORNATO IL LIBRO MAGRICOLA ALLA LUCE DI NUOVE ASSUNZIONI O DI RISOLUZIONI DI RAPPORTI DI LAVORO GIA' ESISTENTI; 3) INQUADRAMENTO CONTRATTUALE: IN BASE ALL'ART.6 DEL CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE, I DIPENDENTI CON MANSIONI DI AUTISTA SONO CLASSIFICATI IN QUATTRO LIVELLI E PRECISAMENTE NEL 3 S, NEL 3 , NEL 4 E NEL 5 ; 4) PATENTE DI GUIDA: FERMO RESTANDO CHE SI TRATTA DI UN ELEMENTO INDISPENSABILE PER SVOLGERE L'ATTIVITA' DI AUTISTA, LA PATENTE DOVRA' OVVIAMENTE ESSERE DI TIPO ADEGUATO ALLE CARATTERISTICHE DEI VEICOLI USATI - 3 - DALL'AZIENDA, CHE PERALTRO POSSONO ESSERE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA STESSA, OPPURE NOLEGGIATI O UTILIZZATI IN LEASING. IL CALCOLO DELLA FISCALIZZAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO AUTISTA - DIPENDENTI RISULTANTE AL PRIMO GIORNO DI OGNI MESE. LE EVENTUALI VARIAZIONI NEL NUMERO DEGLI AUTISTI CHE SI VERIFICASSERO NEL CORSO DEL MESE DEVONO ESSERE CONSIDERATE NEI CONTEGGI DEL MESE SUCCESSIVO. NEL CASO DI IMPRESA, ARTICOLATA NEL TERRITORIO CON PIU' DIPENDENZE, IL RAPPORTO PREDETTO DOVRA' ESSERE APPLICATO CONSIDERANDO L'IMPRESA STESSA NELLA SUA GLOBALITA' E CIOE' IL NUMERO COMPLESSIVO SIA DEGLI AUTISTI CHE DEGLI ALTRI DIPENDENTI DISLOCATI PRESSO LE VARIE UNITA' AZIENDALI. LE SEDI, NEL CORSO DEI NORMALI CONTROLLI ISPETTIVI, VERIFICHERANNO CON PARTICOLARE CURA LA CORRETTEZZA DEL COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE INTERESSATE. A QUESTO PROPOSITO, SI RITIENE CHE L'AZIONE DI CONTROLLO DEBBA ESSERE PARTICOLARMENTE ACCURATA, QUALORA IL NUMERO DEGLI AUTISTI DENUNCIATI APPAIA ECCESSIVO (SUPERI, AD ESEMPIO, LE DUE UNITA' PER TRATTORE) E CIO' AL FINE DI RISCONTRARE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DA PARTE DEGLI AUTISTI IN QUESTIONE DELLE MANSIONI DENUNCIATE. C) IMPRESE ALBERGHIERE; AZIENDE TERMALI; PUBBLICI ESERCIZI, IVI COMPRESE LE IMPRESE DI ESERCIZIO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE; AGENZIE DI VIAGGIO; COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI DELL'ARIA APERTA DI CUI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N.217, E LORO CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI CONDOTTE ANCHE IN FORMA COOPERATIVA; IMPRESE COMMERCIALI, LORO CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI CONDOTTE ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, CONSIDERATE ESPORTATRICI ABITUALI AI SENSI DELL'ART.3 BIS DEL D.L. 30 GENNAIO 1979, N.20, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 31 MARZO 1979, N.92; IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI CONSIDERATE COMMERCIALI AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI; ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO CHE EROGANO LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI CUI ALL'ART.22 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N.616, IVI COMPRESE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA; CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI TRASPORTO CON FUNE IN - 4 - ESERCIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA' TURISTICHE, IN ZONE MONTANE: L. 21.000 PER DIPENDENTE E PER OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA. D) TRA LE IMPRESE INDICATE AL PUNTO C), QUELLE CHE OPERANO NEI TERRITORI DI CUI ALL'ART.1 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON DPR 6 MARZO 1978, N.218 E SUCCESSIVA MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, HANNO DIRITTO AD ULTERIORI L.18.500 PER DIPENDENTE; PER CUI LA RIDUZIONE GLOBALE MENSILE PER DIPENDENTE E' PARI A L.39.500. IN PROPOSITO, MENTRE SI RICHIAMA QUANTO GIA' DETTO CON CIRC. N.10 DEL 13 GENNAIO 1989 RELATIVAMENTE AI COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI DELL'ARIA APERTA ED ALLE IMPRESE COMMERCIALI CONSIDERATE ESPORTATRICI ABITUALI, SI PUNTUALIZZA: - ALLE IMPRESE COMMERCIALI SPETTA LA FISCALIZZAZIONE PURCHE' ABBIANO UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A 15. IN PROPOSITO, SI RITIENE CHE TALE NUMERO MINIMO SIA DA CONSIDERARSI RAGGIUNTO ANCHE QUANDO IL NUMERO STESSO SI REALIZZI COMPUTANDO LAVORATORI IN FORZA PRESSO DIPENDENZE DELLA STESSA AZIENDA DISLOCATE IN PROVINCE DIVERSE OPPURE LAVORATORI NON AVENTI DIRITTO ALLO SGRAVIO (AD ES.: 14 DIPENDENTI COMUNI E 2 APPRENDISTI), FERMA COMUNQUE RESTANDO PER QUESTI ULTIMI L'ESCLUSIONE DAL BENEFICIO; - IN RELAZIONE AGLI ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO CHE EROGANO LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI CUI AL DPR N.616/1977, IVI COMPRESE LE IPAB, SONO STATI AVANZATI QUESITI DALLE SEDI PER CONOSCERE SE, TRA I PREDETTI ORGANISMI, SIA DA COMPRENDERE LA CROCE ROSSA ITALIANA. AL RIGUARDO SI SOTTOLINEA CHE LA C.R.I. RICONOSCIUTA QUALE "ENTE MORALE" CON LEGGE DEL 1882 E, SUCCESSIVAMENTE, QUALE "PERSONA GIURIDICA PUBBLICA, DI NATURA ASSOCIATIVA" CON COMPITI ISTITUZIONALI IN TEMPO DI GUERRA E DI PACE, ERA RITENUTA ENTE PARASTATALE SINO ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, ALLORCHE' CON L'ART.70 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 FU TRASFERITA ALLE REGIONI LA MAGGIOR PARTE DELLE SUE ATTIVITA' ASSISTENZIALI. IL DPR 31 LUGLIO 1980, N.613, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.833/1978 E DEL DPR N.616/1977 CITATI, HA DICHIARATO L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA "ENTE PRIVATO DI INTERESSE PUBBLICO". - 5 - ALLO STATO LA C.R.I. - ASSOLVENDO COMPITI UMANITARI IN TEMPO DI PACE E DI GUERRA, CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI DIFESA CIVILE, IN CONFORMITA' ANCHE ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E SOTTO IL CONTROLLO DEI MINISTERI DELLA SANITA', DELLA DIFESA, DELL'INTERNO E DEL TESORO - NON PUO' RITENERSI BENEFICIARIA DELLE PREVIDENZE PREVISTE IN TEMA DI FISCALIZZAZIONE. INFATTI, SECONDO IL PARERE ESPRESSO DAL MINISTERO DEL LAVORO - RIPORTATO NELLA MENZIONATA CIRC. N.10/1989 - SONO ESCLUSI DAL BENEFICIO IN PAROLA GLI ORGANISMI SENZA FINI DI LUCRO (ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI) AVENTI COME SCOPO STATUTARIO LA "SICUREZZA SOCIALE" QUAL'E', APPUNTO, LO SCOPO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. COMUNQUE, IL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE E' ULTERIORMENTE DA ESCLUDERSI IN BASE ANCHE ALLA CONSIDERAZIONE CHE TALE ENTE (PURE SE QUALIFICATO "ENTE PRIVATO DI INTERESSE PUBBLICO", QUALIFICAZIONE, QUESTA, PERALTRO NON DISCIPLINATA IN VIA GENERALE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO) E' DA CONSIDERARSI UNA STRUTTURA ISTITUZIONALMENTE LEGATA ALLO STATO, TANTO CHE PARTE DELLA GIURISPRUDENZA CONTINUA A CONSIDERARE PUBBLICA LA C.R.I. E LA STESSA CORTE DI CASSAZIONE (PER ULTIMO CON SENTENZA N.372/1987) RITIENE AVENTE NATURA PUBBLICA IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA DETTO ENTE ED IL PERSONALE DIPENDENTE (SANITARIO O AMMINISTRATIVO); - PER QUANTO RIGUARDA I CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI TRASPORTO CON FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA' TURISTICHE, IN ZONE MONTANE, LA NORMA DEVE ESSERE INTESA NEL SENSO CHE GLI IMPIANTI IN PAROLA DEVONO TROVARSI ALMENO IN PARTE NELLE ZONE DEFINITE MONTANE AI FINI FISCALI, AI SENSI DELL'ART.9 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N.601 (1). *********** PERDONO, QUINDI, LA FISCALIZZAZIONE, CON DECORRENZA 1 DICEMBRE 1988: LE IMPRESE COMMERCIALI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI FINO A 15 (VEDI ANCHE IL COMMA 14 ); LE IMPRESE ARTIGIANE NON MANIFATTURIERE, NON ESTRATTIVE E NON INSTALLATRICI DI IMPIANTI DEL SETTORE METALMECCANICO; LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E NOLEGGIO FILMS; LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI COSTITUITE IN SPA. - 6 - LE AZIENDE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON SONO PIU' ESPRESSAMENTE ANNOVERATE DAL D.L. IN ESAME FRA I SOGGETTI BENEFICIARI DELLA FISCALIZZAZIONE. TUTTAVIA, ESSENDO ESSE INQUADRATE NEL SETTORE COMMERCIO, SEGUONO LA NORMATIVA DELLE IMPRESE COMMERCIALI ED HANNO, PERTANTO, DIRITTO AL BENEFICIO SOLAMENTE QUANDO ABBIANO PIU' DI 15 DIPENDENTI. 1.2. COMMA 2 , LETT.A), B) E C) PER IL PERIODO DECORRENTE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 1 DICEMNBRE 1989 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991 I SOGGETTI DESTINATARI DELLA FISCALIZZAZIONE SONO I MEDESIMI DEL PERIODO PRECEDENTE E, INVECE, MUTANO LE MISURE DELLE RIDUZIONI AD ESSI SPETTANTI, NEL MODO SEGUENTE: A) LE IMPRESE INDICATE SUB PUNTO 1.1., LETT.A) HANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE DI L.102.000 PER DIPENDENTE PER OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA; B) LE IMPRESE INDICATE SUB PUNTO 1.1. LETT.B) HANNO DIRITTO ALLA ULTERIORE RIDUZIONE DI L.30.000 PER DIPENDENTE PER OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA; C) LE IMPRESE INDICATE SUB PUNTO 1.1., LETT.C) HANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE DI L.39.500 PER DIPENDENTE PER OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA. 1.3. COMMA 3 SI NOTA CHE, PER IL PERSONALE MARITTIMO CHE NON HA CONTINUITA' DI RAPPORTO DI LAVORO, SONO MAGGIORATE DI UN TERZO LE RIDUZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 2 , LETT.A) E B). 1.4. COMMA 4 VIENE RINNOVATA LA DISPOSIZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELLA ULTERIORE RIDUZIONE DI L.56.000 - PER LE DONNE ASSUNTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 1988, IN AGGIUNTA AL NUMERO DEI LAVORATORI OCCUPATI ALLA MEDESIMA DATA - PER OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA. TALE CONCESSIONE E' PREVISTA FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991. - 7 - TALE RIDUZIONE, COSI' COME QUELLA PREVISTA DAL COMMA SUCCESSIVO, SPETTA A TUTTE LE IMPRESE CHE AVEVANO DIRITTO IN BASE ALLA LEGGE N. 48/1988, IVI COMPRESE LE AGRICOLE, MA CON ESCLUSIONE DELLE AZIENDE CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO IN BASE AL D.L. N. 110 E CIOE' DEI CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI TRASPORTO CON FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA' TURISTICHE, IN ZONE MONTANE, IN QUANTO NON COMPRESI FRA I 1.5. COMMA 5 ANCHE PER I LAVORATORI NUOVI ASSUNTI DI ETA' NON SUPERIORE AI 29 ANNI, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 1988, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, IN AGGIUNTA AI LAVORATORI OCCUPATI ALLA STESSA DATA, E' RINNOVATA LA DISPOSIZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE - FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991 - DELLA ULTERIORE RIDUZIONE DI L.56.000 PER OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA. 1.6. COMMA 6 SI SOTTOLINEA CHE I BENEFICI PREVISTI DAI COMMI 4 E 5 NON SI CUMULANO FRA LORO NE' CON I BENEFICI DI CUI AL COMMA 1 , LETT.B) E D), ED AL COMMA 2 , LETT.B). E' DA TENERE PRESENTE CHE I BENEFICI IN PAROLA SONO CONCESSI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A DODICI MESI PER CIASCUN DIPENDENTE ASSUNTO. 1.7. COMMA 7 PER I DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO, OPERANTI AL DI FUORI DEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO DI CUI AL DPR N.218/1978, LA RIDUZIONE MENSILE PER DIPENDENTE, PER OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA, E' FISSATA: - IN L.85.000 A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 1 DICEMBRE 1988 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30 NOVEMBRE 1989; - IN L.125.000 A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 1 DICEMBRE 1989 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991. - 8 - PER QUANTO CONCERNE I DATORI DI LAVORO OPERANTI NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO - AI QUALI COMPETE LA RIDUZIONE DEL 60% DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - E' STATO RICHIESTO, DA PARTE DI MOLTE SEDI, SE DETTA RIDUZIONE SIA APPLICABILE AL CONTRIBUTO DELLO 0,50% INTRODOTTO DALL'ART.3 DELLA LEGGE N.297/1982. IN PROPOSITO SI RICHIAMA IL MESSAGGIO N.11238 DEL 5 NOVEMBRE 1984 IN CUI E' STATO RIPORTATO IL PARERE DEL MINISTERO DEL TESORO, SECONDO IL QUALE IL CONTRIBUTO DELLO 0,50% NON PUO' ESSERE INCLUSO NEI LIMITI DI CAPIENZA CONTRIBUTIVA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE SIA DEGLI SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI PER IL MEZZOGIORNO SIA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, ATTESO CHE IL RELATIVO ONERE RICADE, IN DEFINITIVA, SUL LAVORATORE. 1.8. COMMA 9 SI CONFERMA QUANTO GIA' DETTO CON CIRC. N.10 DEL 13 GENNAIO 1989. IN PARTICOLARE, PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME I QUALI PRESTINO ATTIVITA' LAVORATIVA - SECONDO PREVISIONE CONTRATTUALE - PER UN NUMERO DI ORE PARI O SUPERIORE A 78 MENSILI, SI E' GIA' PRECISATO CON LA SUDDETTA CIRCOLARE CHE LE RIDUZIONI DI FISCALIZZAZIONE SPETTANO NELLA MISURA INTERA MENSILE. IN PROPOSITO VA AGGIUNTO CHE, PER DETTI DIPENDENTI, QUINDI, SOTTO IL PROFILO DELLA FISCALIZZAZIONE, IL CONTRATTO E' DA CONSIDERARSI A TEMPO PIENO. 1.9. COMMA 10 SI SEGNALA CHE LA DISPOSIZIONE, RIGUARDANTE I CASI IN CUI LA FISCALIZZAZIONE NON SPETTA, PREVEDE, ALLA LETT.C) - DIFFERENZIANDOSI DALLA NORMATIVA PRECEDENTE - CHE IL BENEFICIO IN ARGOMENTO NON SPETTA PER I LAVORATORI CHE "SIANO STATI RETRIBUITI O DENUNCIATI CON RETRIBUZIONI INFERIORI A QUELLE PREVISTE DAL COMMA 1 DELL'ART.1". PERTANTO, LA RETRIBUZIONE CHE DEVE ESSERE EROGATA AI LAVORATORI E DENUNCIATA ALL'INPS DAL DATORE DI LAVORO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO ALLA FISCALIZZAZIONE DA PARTE DELLO STESSO, NON PUO' ESSERE INFERIORE ALL'IMPORTO - 9 - DELLE RETRIBUZIONI STABILITO DA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI, STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PIU' RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE, OVVERO DA CONTRATTI INDIVIDUALI, QUALORA NE DERIVI UNA RETRIBUZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO. 1.10. COMMA 11 SI SOTTOLINEA IL CONTENUTO DELLA NORMA, DEL TUTTO INNOVATIVA, STABILITA NEL COMMA 11, SECONDO LA QUALE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 10 OPERANO PER UNA DURATA PARI A TRE VOLTE I PERIODI DI INOSSERVANZA ANCHE DI UNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL COMMA STESSO. 1.11. COMMA 12 SI SEGNALA LA NORMA CONTENUTA NEL COMMA 12 CHE ATTRIBUISCE, IN DETERMINATI CASI, AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI CONCERTO CON ILMINISTRO DEL TESORO - SENTITE LE CONFEDERAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE - LA FACOLTA' DI DISPORRE, ANCHE TEMPORANEAMENTE, CON PROPRIO DECRETO, LA SOSPENSIONE DELLA CONDIZIONE PREVISTA DALLA LETT. C) DEL COMMA 10 NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE OPERANTI NEI TERRITORI INDICATI NELL'ART. 1 DEL DPR 6 MARZO 1978, N. 218 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E NELL'ART. 7 DEL DPR 9 NOVEMBRE 1976, N. 902 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI: CIOE' DELLE IMPRESE OPERANTI NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO E NELLE AREE INSUFFICIENTEMENTE SVILUPPATE DEL CENTRO-NORD. 1.12. COMMA 13 SI RICHIAMA L'ATTENZIONE, IN PARTICOLARE, SULLA DISPOSIZIONE CHE STABILISCE CHE LE RIDUZIONI DI FISCALIZZAZIONE NON SPETTANO - CON SALVEZZA DELLE SITUAZIONI DI CUI AL COMMA 12, PER GLI ASPETTI IVI DISCIPLINATI - A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE IN ESAME, AI DATORI DI LAVORO CHE NON DIANO COMUNICAZIONE ALL'INPS DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, DA ESSI APPLICATO. - 10 - IN PROPOSITO, SI FA RISERVA DI IMPARTIRE ULTERIORI ISTRUZIONI NON APPENA POSSIBILE, CONSIDERATO CHE LA NORMA ESPLICA LA PROPRIA EFFICACIA A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO. 1.12. COMMA 15 SI RICHIAMA LA NORMA CONTENUTA NEL COMMA 15, SECONDO LA QUALE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI PERIODI DI PAGA IN CORSO DAL 1 DICEMBRE 1988 E SUCCESSIVI, EFFETTUATI IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO IN ESAME, SONO CONGUAGLIATI SENZA ACCESSORI DI LEGGE ALLA PRIMA SCADENZA UTILE SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO STESSO. SI FA PRESENTE, IN PROPOSITO, CHE LE ISTRUZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' CONCERNENTI I CONGUAGLI DI CUI SOPRA E CIOE' QUELLI PASSIVI PER LE AZIENDE, VERRANNO FORNITE NON APPENA SARA' ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE IN ARGOMENTO. 2 - ART. 2 COMMA 17. INCENTIVI PER IL RILASCIO DELL'ECONOMIA NELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. L'ARTICOLO 2, COMMA 17 , CONTIENE L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 4, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 26/1986, NEL SENSO CHE "LO SGRAVIO AGGIUNTIVO IVI PREVISTO E' CONCESSO ALLE IMPRESE CHE GIA' FRUISCONO DEGLI SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI E SI APPLICA PER CIASCUNA DELLE DUE ALIQUOTE COMPLESSIVE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI". CONSIDERATO CHE TALE DISPOSIZIONE E' DI CONTENUTO IDENTICO A QUELLA DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO D.L. N. 548/1988, SI CONFERMANO LE ISTRUZIONI DATE CON LA NOMINATA CIRC. N. 10/1989, PUNTO 3. 3 - CODIFICA DELLE AZIENDE 3.1. ART. 4, COMMA 1 LETT.A) DEL D.L. N.110/1989: - IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OPERANTI NEI SETTORI MANIFATTURIERI ED ESTRATTIVI; - IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO; - IMPRESE ARMATORIALI: - 11 - - IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI. ALLE SUDDETTE IMPRESE RIMANE ATTRIBUITO IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE "2P" AVENTE IL NUOVO SIGNIFICATO DI "AZIENDA BENEFICIARIA DELLA FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. N.110/1989". LA PRESENZA DEL CODICE "2G" NON ASSUME RILEVANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA FISCALIZZAZIONE PREVISTA DAL NUOVO DECRETO. 3.2. ART.4, COMMA 1 , LETT.C) DEL D.L. N.110/1989: - IMPRESE ALBERGHIERE: - AZIENDE TERMALI; - PUBBLICI ESERCIZI, IVI COMPRESE LE IMPRESE DI ESERCIZIO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE; - AGENZIE DI VIAGGIO; - COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ALL'ARIA APERTA, LORO CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI CONDOTTE ANCHE INFORMA COOPERATIVA; - IMPRESE COMMERCIALI, LORO CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI CONDOTTE ANCHE IN FORMA COOPERATIVA CONSIDERATE ESPORTATRICI ABITUALI; - IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI CONSIDERATE COMMERCIALI AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI; - ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IVI COMPRESE LE IPAB; - CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI TRASPORTO CON FUNE IN ESERCIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA' TURISTICHE, IN ZONE MONTANE. PER LA CODIFICA DELLE SUDDETTE AZIENDE OCCORRE DISTINGUERE SE LE STESSE RISULTINO INQUADRATE NEL RAMO COMMERCIO (7XXXX) OVVERO IN RAMO DIVERSI. 3.2.1. AZIENDE INQUADRATE NEL RAMO COMMERCIO A) 701XX (COMMERCIO ALL'INGROSSO) 702XX (COMMERCIO AL MINUTO) 703XX (COMMERCIO AMBULANTE) 704XX (INTERMEDIARI DEL COMMERCIO) 705XX (ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI) - 12 - AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ESERCITATA, NON DEVE ESSERE ATTRIBUITO ALCUN CODICE DI AUTORIZZAZIONE, IN QUANTO LA PROCEDURA DI CONTROLLO PROVVEDERA', CON RIFERIMENTO AL NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI, RIPORTATO PER CIASCUN MESE, NEL QUADRO A DEL MOD. DM10/2-89, AD ACCETTARE O MENO IL BENEFICIO IN QUESTIONE. PERALTRO, NELL'AMBITO DELLE AZIENDE IN ESAME, E' NECESSARIO DISTINGUERE QUELLE CHE HANNO DIRITTO AL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI DIPENDENTI. A QUEST'ULTIME, DEVE ESSERE ATTRIBUITO CON DECORRENZA !A' DICEMBRE 1988 IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE "4T" AVENTE IL SIGNIFICATO DI "AZIENDA BENEFICIARIA DELLA FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 , LETT.C) DEL D.L. N.110/1989 SENZA LIMITE DI DIPENDENTI"; B) SE L'AZIENDA HA C.S.C. UGUALE A 807XX (ATTIVITA' VARIE) ED HA DIRITTO AL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO, OVE NON SIA GIA' PRESENTE, IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE "4N" CHE ASSUME IL NUOVO SIGNIFICATO DI "AZIENDA BENEFICIARIA DELLA FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 LETT.C) DEL D.L. N.110/1989". 3.2.2. AZIENDE INQUADRATE IN RAMI DIVERSI DAL COMMERCIO ALLE AZIENDE E AGLI ENTI INQUADRATI IN RAMI DIVERSI DA 7XXXX, AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4 COMMA 1 , LETT.C) DEL DECRETO CITATO, DEVE ESSERE ATTRIBUITO, OVE NON SIA GIA' PRESENTE, IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE "4N". L'EVENTUALE PRESENZA DEL CODICE "2G" NON ASSUME RILEVANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA FISCALIZZAZIONE PREVISTA DAL NUOVO DECRETO. 3.3. AZIENDE ESCLUSE DALLA FISCALIZZAZIONE CON DECORRENZA 1 DICEMBRE 1988 PER LE IMPRESE COMMERCIALI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI FINO A 15 NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN ADEMPIMENTO. - 13 - PER LE IMPRESE ARTIGIANE NON MANIFATTURIERE, NON ESTRATTIVE E NON ISTALLATRICI DI IMPIANTI DEL SETTORE METALMECCANICO, PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E NOLEGGIO FILMS E PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI COSTITUITE IN SPA, GIA' CODIFICATE CON CODICE DI AUTORIZZAZIONE "2G", NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN ADEMPIMENTO IN QUANTO, COME PIU' VOLTE SOPRA PRECISATO, DETTO CODICE NON ASSUME RILEVANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA FISCALIZZAZIONE PREVISTA DAL NUOVO DECRETO. ALLE AZIENDE, IN QUALUNQUE RAMO INQUADRATE, ESCLUSE DALLA FISCALIZZAZIONE AI SENSI DEI COMMI 10 E 13 DELL'ART.4 DEL DECRETO CITATO, DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE "2W" ED ELIMINATI, SE PRESENTI, I CODICI DI AUTORIZZAZIONE "2P", "4N" E "4T". 4) MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2-89 PER L'ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FISCALIZZAZIONE PER QUANTO CONCERNE L'INDICAZIONE, NELLA DENUNCIA MENSILE DI MOD. DM10/2-89, DEI DATI RELATIVI AI VARI TIPI DI FISCLAIZZAZIONE, I DATORI DI LAVORO DEVONO ATTENERSI ALLE MODALITA' DI SEGUITO DESCRITTE: 4.1. FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 , LETT.A) E B) DEL D.L. N.110/1989. I DATORI DI LAVORO DEVONO ESPORRE, NEL QUADRO D DEL MODELLO, NEL RIGO 37, L'IMPORTO SPETTANTE A TITOLO DI FISCALIZZAZIONE CON ESCLUSIONE DEL BENEFICIO AGGIUNTIVO PER LE AZIENDE CHE OPERANO NEI TERRITORI DI CUI ALL'ART.1 DEL T.U. DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO. L'IMPORTO RELATIVO A TALE ULTIMO BENEFICIO DEVE ESSERE INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D", PRECEDEUTO DAL CODICE S190 E DALLA DIZIONE "FISC.SUD". I PREDETTI DATORI DI LAVORO, AVENTIALLE DIPENDENZE LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME DEVONO INDICARE L'IMPORTO DELLA FISCALIZZAZIONE SPETTANTE PER QUEST'ULTIMI, - ANCHE SE CALCOLATA IN MISURA INTERA A SEGUITO DI ATTIVITA' LAVORATIVA NON INFERIORE A 78 ORE MENSILI - NEL RIGO 38 DEL QUADRO "D", CON ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PREVISTO PER LE AZIENDE DEL MEZZOGIORNO. - 14 - L'IMPORTO RELATIVO A TALE ULTIMO BENEFICIO DEVE ESSERE INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D", PRECEDUTO DAL CODICE S191 E DALLA DIZIONE "FISC. SUD P.T.". 4.2. FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 , LETT.C) E D) DEL D.L. N.110/1989. I DATORI DI LAVORO DEVONO ESPORRE, NEL QUADRO D DEL MODELLO, NEL RIGO 37, L'IMPORTO SPETTANTE A TITOLO DI FISCALIZZAZIONE CON ESCLUSIONE DEL BENEFICIO AGGIUNTIVO PER LE AZIENDE CHE OPERANO NEI TERRITORI DI CUI ALL'ART.1 DEL T.U. DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO. L'IMPORTO RELATIVO A TALE ULTIMO BENEFICIO DEVE ESSERE INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D", PRECEDUTO DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "S194" E DALLA DIZIONE "FISC.SUD COM.". I PREDETTI DATORI DI LAVORO, AVENTI ALLE DIPENDENZE LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME DEVONO INDICARE L'IMPORTO DELLA FISCALIZZAZIONE SPETTANTE PER QUEST'ULTIMI, - ANCHE SE CALCOLATA IN MISURA INTERA A SEGUITO DI ATTIVITA' LAVORATIVA NON INFERIORE A 78 ORE MENSILI - NEL RIGO 38 DEL QUADRO "D", CONE SCLUSIONE DEL BENEFICIO PREVISTO PER LE AZIENDE DEL MEZZOGIRONO. L'IMPORTO RELATIVO A TALE ULTIMO BENEFICIO DEVE ESSERE INDICATO IN UNO DERI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D", PRECEDUTO DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "S195" E DALLA DIZIONE "FISC.SUD COM. P.T.". 4.3. FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4 COMMI 4 E 5 DEL D.L. L'ULTERIORE RIDUZIONE SPETTANTE AL PERSONALE FEMMINILE NUOVO ASSUNTO DEVE ESSERE INDCIATA, DA PARTE DELLE AZIENDE CHE NE HANNO DIRITTO - COMPRESE QUELLE AGRICOLE -, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D" PRECEDUTA DALLA DIZIONE "DL N.110/1989 E DAL CODICE "V872". LA RIDUZIONE SPETTANTE AL PERSONALE NUOVO ASSUNTO DI ETA' NON SUPERIORE A 29 ANNI DEVE ESSERE INDICATA, DA PARTE DELLE AZIENDE CHE NE HANNO DIRITTO - COMPRESE QUELLE AGRICOLE -, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D" PRECEDUTA DALLA DIZIONE "DL N.110/1989 E DAL CODICE "V873". - 15 - LE MODALITA' DI ESPOSIZIONE SOPRA DESCRITTE, PER IL PERSONALE FEMMINILE E PER I GIOVANI NUOVI ASSUNTI, DEVONO TROVARE APPLICAZIONE SIA PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PIENO SIA PER QUELLI PART-TIME. 4.4. FISCALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART.4 DEL D.L. N.110/1989. PER LE MODALITA' DI ESPOSIZIONE DELLA FISCALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO, RESTANO FERME LE ISTRUZIONI IMPARTITE CON LA CIRCOLARE N.10 DEL 13 GENNAIO 1989. 5. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2-89 PER L'ESPOSIZIONE DEI DATI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL PERSONALE PART-TIME IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO AL COMMA 9 DELL'ART.4 DEL D.L. N.110/1989 E' NECESSARIO INDICARE SEPARATAMENTE NELLA DENUNCIA MENSILE I DIPENDENTI CON RAPPORTO PART-TIME CHE PRESTINO ATTIVITA' LAVORATIVA PER UN NUMERO DI ORE NON INFERIORE A 78 DAGLI ALTRI DIPENDENTI PART-TIME. PERTANTO, PER I DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CHE PRESTINO ATTIVITA' LAVORATIVA PER UN NUMERO DI ORE NON INFERIORE A 78 ORE MENSILI, CONTINUERANNO AD ESSERE APPLICATE LE MODALITA' DI ESPOSIZIONE DESCRITTE NEL MESSAGGIO N.07787 DEL 23 OTTOBRE 1984 ALLEGATO ALLA CIRC.N.820 RCV DEL 2 GENNAIO 1987. PER I DIPENDENTI, INVECE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CHE PRESTINO ATTIVITA' LAVORATIVA PER UN NUMERO DI ORE INFERIORE A 78 MENISLI, I DATORI DI LAVORO DOVRANNO ATTENERSI ALLE SEGUENTI MODALITA': - ESPORRANNO SUL PRIMO RIGO IN BIANCO DISPONIBILE DEI QUADRO B-C DEL MOD. DM10/2-89, I SEGUENTI DATI: - NUMERO DEI DIPENDENTI; - NUMERO DELLE ORE RETRIBUITE; - RETRIBUZIONI CORRISPOSTE - AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DOVUTI. I PREDETTI DATI DEVONO ESSERE PRECEDUTI DAI CODICI DI NUOVA ISTITUZIONE "100P" PRECEDUTO DALLA DICITURA "OP. PT" OVVERO DAL CODICE "200P" PRECEDUTO DALLA DICITURA - 16 - "IMP.P.T.", RISPETTIVAMENTE, PER GLI OPERAI E PER GLI IMPIEGATI. OVE SIA NECESSARIO, IN RELAZIONE A SITUAZIONI CONTRIBUTIVE PARTICOLARI, SARA' UTILIZZATO, IN LUOGO DEI CARATTERI "00", UNO DEI CODICI TIPO CONTRIBUZIONE PREVISTI NELL'ALLEGATO 6 DELLE "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE DM10/89 - ED. GENNAIO 1989". A TITOLO DI ESEMPIO, I CODICI DA UTILIZZARE PER L'ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI AL PERSONALE PART-TIME IN QUESTIONE, NON SOGGETTO AL CONTRIBUTO DS, SARANNO "110P" E "210P", RISPETTIVAMENTE PER GLI OPERAI E PER GLI IMPIEGATI. QUALORA, PER EVENTI CHE NE COMPORTINO LA NECESSITA', I DATORI DI LAVORO DEBBANO ESPORRE NEI QUADRI "B-C" DEL MOD. DM10/2-89 I DATI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE, SEPARATAMENTE DA QUELLI RIGUARDANTI LA CONTRIBUZIONE DI MALATTIA, I DATI CONCERNENTI LA CONTRIBUZIONE DI MALATTIA DI TUTTI I DIPENDENTI PART-TIME, DEVONO ESSERE ESPOSTI UNITAMENTE A QUELLI DEGLI ALTRI DIPENDENTI PER I QUALI DETTA CONTRIBUZIONE VIENE ESPOSTA SEPARATAMENTE. RICORRENDO TALE FATTISPECIE VA TENUTO PRESENTE CHE AL NUMERO DELLE GIORNATE RETRIBUITE DEI DIPENDENTI COMUNI, DEVE ESSERE SOMMATO, NON IL NUMERO DELLE ORE RETRIBUITE DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE, BENSI' IL NUMERO DELLE GIORNATE NELLE QUALI DETTE ORE SI COLLOCANO. 6) RECUPERO DELLA FISCALIZZAZIONE RELTIVA AI MESI DI DICEMBRE 1988, GENNAIO E FEBBRAIO 1989 DA PARTE DELLE AZIENDE ESCLUSE DAL BENEFICIO AI SENSI DEL DL N:548/1988, ALLE QUALI DETTO BENEFICIO E' STATO RICONOSCIUTO DAL DL N.110/1989. LE AZIENDE ARMATORIALI CHE NON OPERANO SU LINEE INTERNAZIONALI, LE IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI, LE AZIENDE TERMALI, LE IMPRESE DI ESERCIZIO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE, GLI ENTI, LE FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO CHE EROGANO LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI CUI ALL'ART.22 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N.616, IVI COMPRESE LE IPAB, LE AZIENDE COMMERCIALI, IVI COMPRESE LE AZIENDE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, CON PIU' DI 15 DIPENDENTI, I CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI - 17 - TRASPORTO CON FUNE IN ESERCIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA' TURISTICHE, IN ZONE MONTANE, CHE NON HANNO PROVVEDUTO PER I MESI IN EPIGRAFE AL CONGUAGLIO DELLA FISCALIZZAZIONE SPETTANTE, PER IL RECUPERO DELLA FISCALIZZAZIONE STESSA, DEVONO ATTENERSI ALLE SEGUENTI MODALITA': - ESPORRE, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D" DEL MOD. DM10/2-89, L'IMPORTO DELLA FISCALIZZAZIONE SPETTANTE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1 , LETT.A) OVVERO LETT.C) DEL CITATO DL 110/1989, PRECEDUTO DALLA DIZIONE "REC.FISC.DL 110/1989" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "R141"; - ESPORRE, IN UN SUCCESSIVO RIGO IN BIANCO DEL QUADRO "D" DEL MOD. DM10/2-89, L'IMPORTO DEL BENEFICIO AGGIUNTIVO PREVISTO PER LE AZIENDE CHE OPERANO NEL MEZZOGIORNO, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1 , LETT.B) OVVERO LETT.D) DEL CITATO DL 110/1989 PRECEDUTO DALLA DIZIONE "REC.FISC.SUD DL N.110/1989" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "R142". LE PREDETTE OPERAZIONI DI RECUPERO POTRANNO ESSERE EFFETTUATE CON LA DENUNCIA MENSILE RELATIVA AL MESE DI MARZO 1989, OVVERO CON QUELLA RELATIVA AL MESE DI APRILE O DI MAGGIO 1989. LE SEDI, IN OCCASIONE DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI O, COMUNQUE, DI CONTROLLI SUGLI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE, VERIFICHERANNO LA CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO EFFETTUATE DALLE STESSE. IL DIRETTORE GENERALE F.F. F.TO BILLIA N.B.: LA PRESENTE CIRCOLARE, DATA L'URGENZA, E' STATA TRASMESSA CON MSG. N. ....... DEL .............. ------------- (1): V.ATTI UFFICIALI 1973, PAG. 2463