Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
e
il Coordinamento dell’Area Agricola
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 26
Luglio 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 136
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Lavoratrici autonome: artigiane, esercenti attività commerciali,
coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo
principale. Indennità di maternità e di congedo parentale.
SOMMARIO
:
- Dal 27.4.2001 l’indennità di maternità spetta per i due mesi
precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data del
parto ed è riconoscibile anche in caso di adozione e di affidamento
preadottivo internazionali nei tre mesi successivi all’ingresso in famiglia
del minore che non abbia superato i 18 anni di età. - Durante i periodi di
congedo parentale l’obbligo contributivo resta sospeso.- Iscrizione alla
gestione previdenziale, effettuata successivamete all’inizio del periodo di
maternità.
1)
INDENNITA’ DI
MATERNITA’ E DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA (ALL’80%).
1.1
ARTIGIANE,
COMMERCIANTI, COLTIVATRI DI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE.
Com’è noto, in base alla legge n. 546 del
29.12.1987, peraltro abrogata dall’art. 86, lett. e, del T.U. sulla maternità e paternità (D. Lgs.
n. 151 del 26.3.2001) e sostituita dagli artt. 66, 67, 68, 69 del T.U.
stesso, le artigiane, le esercenti attività commerciali, le coltivatrici dirette,
le colone e le mezzadre hanno diritto, dal 1° gennaio 1988, ad una indennità
di maternità per i due mesi precedenti la data presunta e per i tre mesi
successivi alla data effettiva del parto.
Pur non essendo stato esplicitamente previsto
dalla legge 546/87, l’Istituto, in passato, ha riconosciuto l’indennizzabilità anche del periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima
fosse successiva a quella presunta.
E’ noto, altresì, che per il riconoscimento della
indennità sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma,
rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la
copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità (v. circ. n.
71 del 6.4.1988 e circ. n. 245 dell’11.8.1994), requisiti che qui si
confermano con le precisazioni fornite nel successivo par. 3 relativamente ai
casi in cui l’iscrizione sia chiesta dopo l’inizio dell’attività.
Il Testo Unico, abrogativo tra l’altro, come
detto, della legge n. 546/87, ha innovato, rispetto a tale legge, stabilendo
che le artigiane, le esercenti attività commerciale, le coltivatrici dirette,
le colone e le mezzadre hanno diritto ad una indennità giornaliera
per il periodo di gravidanza e per quello
successivo al parto
, nella misura a suo tempo prevista dagli artt. 3 e 4
della legge 546/87 (= 80% della retribuzione convenzionale), per i due mesi
precedenti
la data del parto
e per
i tre mesi successivi a questa stessa data (v. artt. 66 e 68).
Ne consegue che, non essendo più previsto il
riferimento alla data presunta del parto, l’indennità dovrà essere
corrisposta per un periodo complessivo di 5 mesi (2 mesi prima della data del
parto e 3 dopo la stessa data). Si tratta, in sostanza, di un riconoscimento
che, come avviene per le lavoratrici dipendenti che abbiano partorito
prematuramente (la precisazione fornita nella circ. n. 45 del 21.2.2000,
lett. E, è da ritenere, pertanto, superata) comporta la indennizzabilità di 5
mesi
sia in caso di parto prematuro
sia in caso di parto successivo alla data presunta.
La presente disposizione è applicabile
relativamente alle nascite verificatesi dal 27.4.2001, data di entrata in
vigore del T.U..
Peraltro, tenuto conto delle considerazioni svolte
dalla Corte Costituzionale nella sentenza 9-16 maggio 2002, il riconoscimento
dell’indennità per complessivi 5 mesi potrà essere esteso alle nascite
avvenute prima del 27.4.2001, purché a quest’ultima data e -ovviamente- alla
data della domanda di riconoscimento della maggiore indennità, non sia
trascorso il termine di prescrizione o non siano intervenute sentenze passate
in giudicato.
Il T.U. ha altresì stabilito all’art. 67, comma 2,
che l’indennità di maternità nella misura dell’80% spetta alle lavoratrici in
questione anche in caso di adozione o di affidamento (da intendere:
preadottivo o non preadottivo per i bambini italiani; preadottivo per i
minori stranieri) nei tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore
nella famiglia, a condizione che il bambino cittadino italiano non abbia
superato i 6 anni di età all’atto dell’adozione o dell’affidamento e il
minore straniero non abbia superato, sempre all’atto dell’adozione o
affidamento, i 18 anni di età. Ciò, a differenza della legge n. 546/1987, che
riconosceva il diritto alla indennità in caso di adozione o affidamento solo
preadottivo e solo per il bambino che non avesse superato i 6 anni di età.
Questa disposizione è applicabile relativamente
agli ingressi in famiglia dei minori avvenuti dal 27.4.2001 in poi. Da questa
stessa data le disposizioni della
circ. n. 97/2001 riguardanti le certificazioni previste per le
adozioni internazionali (Enti autorizzati e Tribunali italiani) si
riferiscono quindi anche alle lavoratrici autonome (la nota 1 della stessa
circolare in merito alla esclusione delle lavoratrici autonome in tema di
adozione internazionale è da ritenere
superata).
L’art. 68 del T.U., inoltre, ha confermato il
diritto alla indennità per un periodo di trenta giorni in caso di
interruzione della gravidanza spontanea o volontaria (l’art. 5 della legge
546/87 si riferiva ad “aborto, spontaneo o terapeutico”), verificatasi non
prima del 3° mese di gravidanza; pur con la differente terminologia è da
escludere l’indennizzabilità nei casi in cui l’interruzione volontaria della
gravidanza costituisca reato ai sensi delle vigenti disposizioni.
Infine, poiché la data di riferimento per l’erogazione
della indennità non è più quella presunta ma quella del parto, è evidente che
non è più necessaria l’acquisizione del certificato medico di gravidanza,
sebbene ancora previsto dal T.U..
Considerato, quindi, che l’indennità non è liquidabile prima che il
parto sia avvenuto, la presentazione della relativa domanda, corredata dal
certificato di assistenza al parto o da certificazione o autocertificazione
contenente tutti i dati necessari per l’individuazione del rapporto di
parentela madre/figlio (v. circ. n. 12 del 10.1.2002), diventa opportuna solo
dopo l’evento (naturalmente anche le domande presentate prima devono essere
ricevute). In proposito si ricorda che la domanda di indennità deve essere
comunque presentata nel termine di prescrizione di un anno decorrente dal
giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (tre mesi dopo il parto),
termine di prescrizione che può essere interrotto dalla lavoratrice attraverso
qualsiasi atto scritto rivolto ad ottenere la prestazione, compresa la
presentazione di copia delle ricevute di versamento contributivo (mod. F 24),
in quanto finalizzata alla richiesta della prestazione di maternità.
1.
2
IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE.
Gli artt. 66, 67 e 68 del T.U. hanno altresì
stabilito che anche alle imprenditrici agricole a titolo principale deve
essere riconosciuta l’indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data nonché per i 3
mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia (v. punto
1.1, 8° cpv.).
L’indennità è riconoscibile per gli eventi che si
verificano dal 27.4.2001 in poi.
Poiché le imprenditrici agricole a titolo principale
rientrano nella categoria dei CD-CM, ad esse si applicano le disposizioni
previste per i CD-CM (v. circ. n. 122 del 13.6.2001).
Si ricorda, comunque, che anche per tale categoria
l’importo del contributo di maternità dovuto per il 2002 è pari a Euro 7,49.
1.3
AFFITTACAMERE.
Si ritiene opportuno richiamare
preliminarmente le disposizioni riguardanti la posizione contributiva delle
lavoratrici esercenti attività di affittacamere, tenute alla iscrizione alla
gestione degli esercenti attività commerciali (v. circ. 110 del 20.4.95).
L’articolo 8 della legge 30 maggio 1995, n. 203 di
conversione del D.L. 29.3.1995, n. 97, stabilisce che le persone esercenti
attività di affittacamere di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 17
maggio 1983, n. 217, sono soggette alla contribuzione previdenziale in
rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui lo stesso
sia inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento dell’intero contributo IVS, dovuto
sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno
precedente, senza tenere conto del minimale, deve essere effettuato in due
rate di uguale importo entro le normali scadenze previste per gli iscritti
alla gestione (si tratta, in sostanza, delle normali scadenze fiscali).
Qualora il reddito dell’anno di riferimento sia
superiore a quello dell’anno precedente, i due versamenti suindicati sono
considerati come acconti della somma complessivamente dovuta ed il
contribuente dovrà, perciò, corrispondere una ulteriore somma a saldo, entro
il termine previsto per tale versamento.
I soggetti in argomento hanno diritto alla
copertura dell’intero anno quando l’importo del contributo versato risulti
almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito ai sensi del
citato articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni.
A coloro che abbiano versato una contribuzione di
importo inferiore viene pertanto riconosciuta la copertura di un numero di
mesi proporzionale alla somma versata, senza tener conto delle frazioni
eventualmente risultanti dal computo, con attribuzione temporale della
contribuzione a partire dall’inizio dell’anno solare interessato, o dalla
data di inizio attività, e fino alla concorrenza dei mesi accreditabili.
Pur trattandosi di soggetti iscritti alla gestione
degli esercenti attività commerciale, i contributi IVS sono calcolati, come
detto, a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo del
contributo di maternità (pari a Euro 7,49) che,
essendo fisso,
deve essere versato per l’intero anno anche nel
caso di versamenti contributivi IVS
non sufficienti a coprire i mesi corrispondenti a quelli di maternità.
In altri termini,
il contributo di
maternità deve essere versato interamente in occasione del primo pagamento
contributivo IVS dell’anno
.
L’indennità (da calcolarsi sulla retribuzione
giornaliera convenzionale prevista per le esercenti attività commerciali)
potrà essere riconosciuta a fronte del pagamento dell’intero contributo di
maternità anche nell’ipotesi in cui
il versamento contributivo IVS sia
insufficiente a coprire una mensilità:
la mancanza assoluta di attività -che perciò non comporta alcun
versamento contributo IVS- non consente neppure il versamento del contributo
di maternità.
Tenuto conto della particolarità della categoria,
nonché del criterio vigente in materia di accredito contributivo, le
lavoratrici affittacamere dovranno essere invitate ad interrompere il
termine annuale di prescrizione
previsto per l’indennità di maternità, termine che può essere interrotto,
come detto al punto 1.1, ultimo cpv., anche tramite l’esibizione delle copie
delle ricevute di versamento contributivo.
2)
CONGEDO PARENTALE
(INDENNITA’ AL 30%).
2.1
GENERALITA’.
Come reso
noto con la circ. n. 109 del 6.6.2000, l’art. 3, comma 1, della legge
8.3.2000, n. 53 ha esteso alle lavoratrici autonome, madri di bambini nati
dal 1° gennaio 2000, il diritto alla astensione facoltativa (congedo
parentale), limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di
vita del bambino.
Il suddetto art. 3 risulta ora sostituito
dall’art. 69 del T.U., il quale conferma l’estensione alle lavoratrici
autonome, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, artigiane, esercenti
attività commerciale, nonché alle imprenditrici agricole a titolo principale,
(categoria non ancora inclusa dalla legge 53/2000 tra le lavoratrici autonome
aventi diritto al congedo parentale) il diritto al congedo parentale di cui
all’art. 32 del T.U., compreso il relativo trattamento economico, sempre
limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro 1 anno di età del bambino.
Poiché l’art. 32 prevede che ciascun genitore
lavoratore dipendente ha diritto al congedo parentale “per ogni bambino” (v.
in proposito il msg. n. 569 del 27.6.2001), la possibilità di moltiplicare il
periodo di congedo per il numero dei bambini è riconoscibile, di conseguenza,
anche alle lavoratrici autonome in caso di parto plurimo, tenendo presente,
peraltro, il diverso limite di età del bambino (1 anno di età) stabilito per
il congedo parentale delle lavoratrici autonome.
Con l’occasione si ribadisce che la domanda di
congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del
congedo stesso (in caso contrario sono indennizzabili solo i periodi
successivi alla data della richiesta) e che il trattamento economico (30%
della retribuzione convenzionale) è subordinato alla
effettiva
astensione dall’attività lavorativa.
Restando sospeso l’obbligo contributivo durante il
congedo parentale, il diritto alla indennità è riconoscibile in presenza del
pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio
il congedo (o una frazione dello stesso), ovvero, nei casi di cui al punto
2.2., 2° cpv., dei contributi
relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo.
Per le domande di congedo parentale è stato
approntato il nuovo modulo
Mod. AST.
FAC. LAV. AUT.
(all. 1), che consente di presentare anche la domanda di
sospensione dell’obbligo assicurativo (v. punto 2.2). Il modulo fin qui
utilizzato (mod. AST FAC) sarà d’ora in poi riservato ai lavoratori
dipendenti.
2.2
ARTIGIANE
E COMMERCIANTI: SOSPENSIONE
DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO
.
Utilizzando la specifica funzione della procedura
automatizzata, (“Sospensione dell’obbligo assicurativo IVS”) le Sedi dovranno
provvedere tempestivamente all’aggiornamento delle informazioni d’archivio ed
allo sgravio contributivo relativo al periodo di congedo parentale richiesto
e fruito dalle lavoratrici interessate.
Per quanto ovvio, si fa tuttavia presente che la
sospensione dell’obbligo contributivo potrà riguardare esclusivamente mesi
solari interi, attesa la periodicità e la indivisibilità del contributo
obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene
prestata attività per un solo giorno (a titolo di esempio, per un periodo di
congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre,
sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per
i soli mesi di ottobre e novembre).
Per la richiesta di sospensione può essere
utilizzato, come accennato, il modulo di cui all’all.1 (Mod. AST. FAC. LAV.
AUT.)
In merito alle modalità di acquisizione dei
periodi in argomento si fa riserva di successive istruzioni.
Si fa riserva, altresì, di istruzioni in merito alla eventuale
possibilità di accredito della contribuzione figurativa riguardante i periodi
di congedo parentale.
2.3
AFFITTACAMERE.
a)
Indennità.
Il diritto all’indennità viene riconosciuto
qualora la lavoratrice dichiari, secondo quanto previsto per la generalità
delle lavoratrici autonome, di astenersi dalla propria attività lavorativa.
L’indennità è erogabile in presenza della
copertura contributiva di maternità nell’anno in cui inizia il congedo
parentale, come precisato al punto 1.3..
b)
Sospensione dell’obbligo contributivo.
Si rinvia a quanto indicato al punto 2.2 in merito allo sgravio contributivo
relativo al periodo di congedo parentale.
2.4
COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO
PRINCIPALE.
Per lo
sgravio contributivo relativo ai periodi di congedo parentale, si rinvia alla
circ. 177 del 19.10.2000
3)
RAPPORTI FRA INDENNITA’ DI MATERNITA’ E
ISCRIZIONE NELLA GESTIONE PREVIDENZIALE.
Si forniscono di seguito alcune precisazioni in
merito all’obbligo, previsto per il titolare dell’impresa, della denuncia di
inizio, variazione, sospensione e cessazione dell’attività lavorativa nonché
in merito alle possibili relazioni tra le modalità seguite per la denuncia e
il diritto alla indennità di maternità.
3.1
ISCRIZIONE
SUCCESSIVA ALL’INIZIO DEL PERIODO INDENNIZZABILE, EFFETTUATA
ENTRO
IL MARGINE TEMPORALE PREVISTO.
Per gli
esercenti
attività commerciale
, l’art. 4
della legge n. 1397 del 27.11.1960 ha previsto un termine di
trenta giorni
dall’inizio o dalla
variazione o cessazione dell’attività, entro il quale deve essere presentata
la relativa denuncia.
Per
gli
artigiani
, l’art. 2196 c.c. ha
previsto lo stesso termine di
trenta
giorni
per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo di
categoria, termine da ritenere valido anche per la domanda di variazione o
cessazione dell’attività in analogia a quanto previsto per gli esercenti
attività commerciale.
Per i
coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
, invece, l’art. 3 del
D.P.R. 7.12.2001, n. 476 ha previsto la possibilità di richiedere
l’iscrizione negli elenchi istituiti dall’art. 11 della legge n. 9/1963 entro
novanta giorni
dall’inizio
dell’attività in caso di prima iscrizione, ovvero dalla cessazione
dell’attività in caso di cancellazione, o dalla variazione nella composizione
del nucleo familiare precedentemente iscritto.
Può verificarsi, pertanto, che una domanda di
iscrizione (o di variazione, o di cancellazione) regolarmente inoltrata entro
i previsti suddetti termini venga a collocarsi in una data successiva a
quella di inizio del periodo di maternità.
In tali casi il diritto alla prestazione di
maternità non può essere disconosciuto e, ferma restando la necessità del
pagamento dei contributi relativi al periodo indennizzabile, la prestazione
deve essere erogata
a partire dalla
data
di inizio del periodo
indennizzabile
sempre che
,
peraltro,
l’inizio dell’attività sia
precedente l’inizio del periodo di maternità.
Invece, nel caso in cui
l’inizio dell’attività sia successivo all’inizio del periodo di
maternità
, la prestazione deve essere
erogata
dalla data di
inizio dell’attività
.
3.2
ISCRIZIONE SUCCESSIVA ALL’INIZIO DEL PERIODO
INDENNIZZABILE, EFFETTUATA
DOPO
IL
MARGINE TEMPORALE PREVISTO.
Le disposizioni che escludevano in ogni caso il
diritto alla indennità per tutto il periodo di maternità qualora la data
della domanda di iscrizione fosse successiva all’inizio di detto periodo sono
da ritenere parzialmente modificate non solo in relazione alle indicazioni
contenute nel precedente punto 3.1, ma anche in relazione al criterio
espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3192/01 del 14.12.2000,
secondo cui qualora la data della domanda di iscrizione alla gestione sia
successiva a quella di inizio del periodo di maternità, il diritto alla prestazione può essere
esercitato
dalla data della domanda di
iscrizione.
Peraltro, tenuto conto delle precisazioni fornite
al punto 3.1, il criterio indicato nella suddetta sentenza (diritto
decorrente dalla domanda di iscrizione) è da ritenere applicabile solo
nell’ipotesi di iscrizione effettuata dopo il consentito margine
temporale, illustrato nello stesso punto
3.1.
4)
DISPOSIZIONI
PROCEDURALI
La procedura automatizzata di
gestione delle prestazioni di maternità alle lavoratrici in questione è già
adeguata alle disposizioni di cui alla presente circolare.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato
1
ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di
_________________________________
DOMANDA
DI
·
CONGEDO
PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA)
(art. 69 d.Lgs. n. 151/2001)
·
SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO
CONTRIBUTIVO IVS
LA SOTTOSCRITTA
nata il
COGNOME DI NASCITA
NOME
GIORNO
MESE
ANNO
a
COMUNE
PROV
CODICE FISCALE
Indirizzo
VIA E N° CIVICO
FRAZIONE /
LOCALITA’
COMUNE PROV. CAP
N° TELEFONO
lavoratrice
autonoma
q
artigiana
q
commerciante
q
colona o mezzadra
q
coltivatrice diretta
q
imprenditrice agricola a titolo principale
(matricola aziendale ……………….……………………..………………)
q
titolare
q
familiare coadiutrice di …………………….…………………… nato/a
il……………….a…………………………………………….
CHIEDE
di
fruire del
congedo parentale
(
astensione facoltativa dal
lavoro)
e della relativa indennità ai sensi dell’art.69 delD.
lgs. n.151/2001 -T.U. sulla Maternità-
(vedi AVVERTENZE IMPORTANTI)
dal …………………… al ………………………
gg………….
dal …………………… al ………………………
gg………….
dal …………………… al ………………………
gg………….
dal …………………… al ………………………
gg………….
per il/la
proprio/a figlio/a
DATI DEL/DELLA BAMBINO/A
nat_ il
Sesso
(
M
o
F
)
COGNOME
NOME
GIORNO
MESE
ANNO
a
COMUNE
PROV
CODICE FISCALE
DICHIARA
q
di
non aver fruito
per lo stesso/a
bambino/a di periodi di congedo parentale
q
di
aver fruito
per
lo stesso/a bambino/a di periodi di congedo parentale
dal ……………………
al ………………………
e dal …………………………al ………………………
q
che il bambino è vivente
C H
I E D E altresì
l
a sospensione
dell’obbligo contributivo IVS, per il periodo di congedo parentale dal
……………… al ……………
nella
gestione:
q
Artigiani
q
Commercianti
q
CD-CM
N.B. La sospensione dell’obbligo
contributivo compete solo nei casi di effettiva astensione dall’attività e
può avvenire solo per mesi interi di calendario privi di attività.
segue
Pagina
1 di 2
MODALITA’ DI PAGAMENTO
q
ASSEGNO CIRCOLARE
q
ACCREDITO SUL CONTO
CORRENTE BANCARIO (indicare le coordinate bancarie
nelle sottostanti caselle) (1)
CIN
CODICE ABI
CODICE CAB
C/C
( 1 ) I
dati possono essere rilevati dall'estratto conto bancario
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
(da non allegare se già
presentata per la domanda di maternità)
q
Certificato di nascita dal quale risulti la paternità e la
maternità o stato di famiglia o autocertificazione
q
Altro
(indicare)___________________________________________________________________
q
Dichiarazione di responsabilità di
effettiva
astensione
dall’attività lavorativa per il periodo di congedo parentale richiesto
DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’
Io sottoscritta, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che
rendono attestazioni false, dichiaro che le notizie fornite rispondono a
verità. Inoltre
dichiaro di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a
controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di
dichiarazione falsa, posso subire una condanna penale e decadere dagli
eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Mi impegno, altresì, a comunicare qualsiasi
variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata, entro 30
giorni dall’avvenuto cambiamento, nonché a comunicare eventuali modifiche
dei periodi di congedo richiesti.
Preso atto dell'informativa
fornitami ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, acconsento,
qualora necessario all’istruzione, alla definizione e alla comunicazione
inerente la richiesta:
1) al trattamento di eventuali
dati sensibili; 2) al trasferimento dei miei dati personali e sensibili
all’estero; 3) alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili a
soggetti che gestiscono servizi informatici, di postalizzazione e
archiviazione e al trattamento dei dati stessi da parte di tali soggetti;
4) alla comunicazione dei miei dati sensibili, ai fini diversi da quelli
connessi alla presente richiesta, ad altri enti o amministrazioni pubbliche
ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni
istituzionali.
Consapevole del fatto che il mancato consenso può
comportare l'impossibilità di definire la presente richiesta o notevole
ritardo nella definizione della stessa,
non acconsento a quanto indicato ai punti …….
Mi impegno, altresì, a comunicare qualsiasi
variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata entro entro
30 giorni dall’avvenuto cambiamento.
Data
_______________________
Firma
_____________________________________
SCELTA DEL PATRONATO
La sottoscritta delega il
Patronato ________________________________presso il quale elegge domicilio
ai sensi dell’art.47 del Codice Civile, a rappresentarla ed assisterla
gratuitamente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. 29/7/1947,
n.804 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti dell’INPS
per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda.
La presente delega può
essere revocata solo per iscritto.
Data
______________________
Firma
_____________________________________________
______________________________ _______________________ ________________
Timbro e codice del Patronato
Firma dell’operatore del Patronato numero pratica
AVVERTENZE IMPORTANTI
·
Le
lavoratrici madri autonome(artigiane – commercianti – coltivatrici
dirette - colone - mezzadre - imprenditrici agricole a titolo principale) che
chiedono il congedo parentale si devono astenere effettivamente
dall’attività, fornendo specifica dichiarazione di responsabilità.
La
domanda di congedo parentale e la dichiarazione vanno presentate all’INPS
prima
dell’inizio di congedo
·
Il periodo massimo di congedo per le lavoratrici
autonome è di 3 mesi entro 1 anno di età del bambino. L’indennità è pari al
30% della retribuzione
convenzionale.
·
In caso
di fruizione da parte di entrambi i genitori
(madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo
complessivo
tra
i due è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre).
·
Madre
e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il
padre lo può utilizzare anche durante il periodo in cui la madre usufruisce
della indennità all’80% dopo il parto.
·
Il
congedo parentale può essere fruito in modo frazionato.
N.B. Scrivere in stampatello e barrare le
caselle che interessano
I. N.P.S.
Sede di _______________________
Mod.AST.FAC.LAV.AUT
Timbro datario INPS e firma
RICEVUTA
La
Sig.a …………………………………………………ha presentato oggi:
q
la domanda
di congedo parentale (
astensione facoltativa dal lavoro).
q
la domanda di sospensione dell’obbligo
contributivo IVS
I nominativi del
responsabile del procedimento e del responsabile del provvedimento
possono
essere rilevati dagli appositi avvisi esposti nei locali della Sede dell’INPS.