Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 2309 del 25-01-2007.htm
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma, 25-01-2007
Messaggio n. 2309
OGGETTO:
Ingresso
della Romania e Bulgaria nella Unione Europea. Riflessi previdenziali.
La legge n. 16 del 9 gennaio 2006 ha ratificato il trattato di
adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea, con
effetto dal 1° gennaio 2007.
Pertanto a decorrere dalla stessa
data trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza
sociale sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia che ai
lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neocomunitari .
Con riferimento ai lavoratori
italiani distaccati in Romania e Bulgaria, inoltre, non potrà più trovare
applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno
disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano
occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali,
in materia di sicurezza sociale.
Tali lavoratori potranno essere
assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di
“distacco”(tramite la richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa
comunitaria in materia di sicurezza sociale.
In tal caso i datori di lavoro devono
continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme
assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il
lavoro sul territorio nazionale.
La
normativa di riferimento per la qualificazione e la determinazione del
reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del
D.Lgs. n. 314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e
previdenziali.
Al di fuori dell’ipotesi del
distacco, per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve
essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398
del 1987 come già esposto non trovano più applicazione.
Con riferimento ai lavoratori rumeni
e bulgari distaccati in Italia
:
a partire dal 1° gennaio 2007, se è
attivata la procedura di distacco richiedendo il modello E101 all’Autorità
competente del Paese di provenienza, continuano ad essere assicurati presso
quest’ultimo ai sensi delle disposizioni comunitarie.
Nell’ipotesi in cui non è attivata la
procedura di distacco ovvero in caso di superamento del periodo di distacco
autorizzato, i lavoratori neocomunitari distaccati in Italia, dovranno essere
assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di
territorialità dell’obbligo assicurativo, secondo le regole generali
applicabili ai lavoratori italiani.
Si precisa che la disciplina predetta
trova applicazione anche ai lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1°
gennaio 2007 già si trovavano in Italia.
Pertanto anche in questo caso, ove
l’impiego in Italia consegua ad una
situazione di distacco, il datore di lavoro rumeno dovrà produrre l’E101.
In caso contrario l’obbligo
assicurativo per tali lavoratori dovrà continuare ad essere assolto in Italia
secondo le regole generali finora applicate (Cfr. circolare
n. 122/2003).
Il Direttore Centrale
L. Ziccheddu