Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 48 del 5-3-2007.htm
Accordo di previdenza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea.
Struttura Studio e ricerca
per lo Sviluppo delle Attività delle
Convenzioni Internazionali
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 5 Marzo 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
48
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Accordo di previdenza sociale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea.
SOMMARIO:
Premessa.
1. Rimborso dei contributi;
2. Forme assicurative;
3. Regolarizzazioni contributive;
4. Lavoratori autonomi;
5. Proroga;
6. Istruzioni procedurali.
Premessa
Il
26 gennaio 2006 è stata firmata ed è entrata in vigore l’Intesa
amministrativa per l’applicazione dell’Accordo di previdenza sociale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea.
Con
msg.
n. 14536 del 17.05.2006 sono state comunicate le prime istruzioni sul
certificato di copertura che deve essere utilizzato per la richiesta di
distacco dai lavoratori, italiani e coreani,
che ne fanno richiesta.
Con
la presente circolare si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti
scaturiti a seguito di precisazioni diramate dal Ministero del Lavoro.
1. Rimborso dei contributi
Le
richieste di rimborso dei contributi versati da imprese coreane, in favore
di dipendenti distaccati in Italia,
sono da accogliere solo se relative a periodi successivi al 1° aprile 2005,
data di entrata in vigore dell’Accordo e nel caso vi sia stata doppia
contribuzione.
Al
fine di accertare questa condizione,
la richiesta di rimborso deve essere corredata da attestazione di copertura
assicurativa ai sensi della legislazione coreana, per il periodo di cui si
tratta. A tale scopo è necessario produrre il “certificato di copertura”, “certificate of coverage” bilingue
(inglese e coreano) che attesti i periodi coperti da assicurazione, ai sensi
della legislazione coreana, riempito in tutte le sue parti, vidimato e
timbrato dall’Ente previdenziale coreano, NPS.
Si
precisa inoltre che, poiché per i lavoratori subordinati la convenzione
richiede la sussistenza della
fattispecie del distacco ai fini del mantenimento del regime
assicurativo del paese di provenienza, per esercitare il diritto al rimborso
dei contributi non é sufficiente la mera presenza di una contestuale
copertura assicurativa nel Paese di provenienza, ove non riconducibile
concretamente a tale situazione. Ne consegue che, ove l’attività di lavoro
prestata in Italia non sia connessa all’interesse del datore di lavoro
coreano, i lavoratori coreani assunti in territorio italiano rimangono
assicurati secondo le norme territoriali.
2. Forme assicurative
Ai
sensi dell’articolo 2, l’accordo si applica, per quanto riguarda l’Italia,
all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti, all’ordinamento speciale per i
lavoratori autonomi e alle forme di assicurazione sostitutive della suddetta
assicurazione obbligatoria.
3. Regolarizzazioni contributive
Per
effetto dell’entrata in vigore dell’Accordo possono verificarsi le seguenti situazioni:
3.1)
Lavoratori
subordinati.
a)
Lavoratori
coreani
distaccati in Italia: in assenza di convenzione, il
datore di lavoro doveva aver assolto a
tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali secondo le ordinarie
disposizioni della legge italiana, in base al principio di territorialità
dell’obbligo assicurativo. Qualora tali lavoratori intendano avvalersi del
distacco, come sopra definito, il datore di lavoro può ottenere il rimborso
dei soli versamenti per l’IVS, mentre le altre contribuzioni rimangono dovute
in base al predetto principio.
b)
Lavoratori
italiani
distaccati in Corea: in assenza di convenzione, in
base alle previsioni del D.L. 31.7.1987, n. 317, convertito l. 3.10.1987, n.
398, gli obblighi contributivi
previdenziali ed assistenziali sono stati assolti in Italia con riferimento
alle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, della stessa fonte
(cfr., da ultimo, circolare
n. 43 del 15 marzo 2006).
Per
effetto delle previsioni della convenzione, nel caso in cui i lavoratori
decidano di avvalersi retroattivamente del distacco, l’obbligo assicurativo
IVS dovrà essere assolto dal datore di lavoro in Italia in base alla
retribuzione effettiva dovuta, mentre per le assicurazioni minori rimangono
validi i versamenti effettuati in base alle retribuzioni convenzionali
predette.
Poiché,
inoltre, la contribuzione IVS deve
essere assolta con la
normativa propria del personale occupato sul territorio nazionale, non trova applicazione
l'abbattimento dei 10 punti di
aliquota previsto
dall’art. 4, comma 2, lett. a) della
legge n. 398/1987. Di conseguenza, lo
stesso abbattimento non può operare neppure sulle aliquote residuali, in
quanto in base alla norma la riduzione andrebbe applicata in primo luogo
sull'aliquota IVS (cfr. in tal senso circolare
n. 90 del 21 marzo 1992).
Ne
consegue che i datori di lavoro interessati dovranno provvedere a ricalcolare
la contribuzione IVS sulla base delle retribuzioni effettive applicando
l’aliquota piena, senza abbattimento, e a versare la relativa differenza a
titolo di regolarizzazione.
4. Lavoratori autonomi
4.1)
Italiani: ai sensi
dell’articolo 4 della convenzione, saranno soggetti alla sola legislazione
del paese in cui risiedono abitualmente. Pertanto i lavoratori italiani
potranno chiedere il rimborso della contribuzione assicurativa versata in
Corea, regolarizzando in Italia la situazione.
4.2)
Coreani: il
diritto al rimborso della contribuzione versata in Italia sussiste anche nel
caso in cui il lavoratore coreano sia assicurato nel suo paese come
lavoratore subordinato.
5. Proroga
La
proroga del distacco per lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 5, comma 1
dell’Accordo, non può superare i 36 mesi ed è comprovata da un attestato
(riquadro 4 del “certificato di copertura”) rilasciato dall’Istituzione
competente del Paese la cui legislazione rimane applicabile.
Nel
ribadire che la proroga può essere concessa una sola volta, si chiarisce che
l’attestato di cui sopra per i
lavoratori italiani distaccati in
Corea deve essere rilasciato,
vidimato e timbrato, dalla Direzione
provinciale dell’INPS competente per territorio e dagli altri Istituti
previdenziali presso cui i lavoratori sono assicurati (ENPALS, INPGI).
Per
i lavoratori coreani distaccati in Italia, il Certificate of coverage, anche
per la parte relativa alla proroga deve essere rilasciato, vidimato e
timbrato dall’Ente previdenziale coreano NPS.
Il
lavoro autonomo, rientrando nelle regole generali (articolo 4, commi 2 e 3
dell’Accordo), è disciplinato per tutta la sua durata e, pertanto, non sono
necessarie proroghe di alcun genere.
Si
allega fac-simile del certificato di copertura, ai sensi della legislazione
italiana, valido sia per il distacco che
per la proroga.
6. Istruzioni procedurali.
Al
fine della regolarizzazione e dei rimborsi relativi ai lavoratori subordinati
i datori di lavoro potranno avvalersi della procedura DM 10/V.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1