890531 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA CIRCOLARE n. 68 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI Decreto-Legge 28 marzo 1989, n. 110. Retribuzione imponibile e minimali di retribuzione. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 10 aprile 1989 CIRCOLARE n. 68 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI OGGETTO: Decreto-Legge 28 marzo 1989, n. 110. Retribuzione imponibile e minimali di retribuzione. Il D.L. 28 marzo 1989, n. 110 (G.U. n. 73 del 29.3.1989) ha confermato all'art. 1 le disposizioni dettate in materia di retribuzione imponibile e di minimali di retribuzione dal D.L. 30 dicembre 1988, n. 548, decaduto per mancata conversione in legge, ed ha introdotto nuove disposizioni che di seguito si ILLUSTRANO. 1) Retribuzione imponibile L'art. 1, primo comma, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la contribuzione relativa all'eventuale differenza tra la retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, e' a carico del datore di lavoro. - 1 - Sulla portata delle norme suddette si fa rinvio alle precisazioni contenute nelle circolari n. 14 e n. 15 in data 17.1.1989. Il terzo comma dello stesso articolo 1, oltre a confermare l'elevazione al 45 per cento della percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 638 - percentuale stabilita per l'accredito dei contributi settimanali - fissa nuovamente, a decorrere dall'1.1.1989, nella misura dell'11,25% del trattamento minimo di pensione nel F.P.L.D. il minimale di contribuzione di cui all'art. 7, comma 1, della citata legge n. 638/1983. La misura di detto minimale giornaliero resta, quindi, confermata dall'1.1.1989 in L. 50.884 (11,25% di L. 452.300). Il terzo comma in esame, peraltro, contiene una disposizione innovativa in merito al carico contributivo in caso di adeguamento al minimale della retribuzione CORRISPOSTa. La norma, infatti, accolla al datore di lavoro l'onere contributivo relativo alla fascia retributiva che costituisce l'adeguamento a tale minimale ponendo quindi a suo carico anche la quota che avrebbe gravato sul lavoratore secondo le VIGENTI NOrme. Tale principio, che vale anche nell'ipotesi in cui la retribuzione corrisposta sia conforme a quella determinata ai sensi del primo comma dello stesso articolo, si applica in tutti i casi di adeguamento della retribuzione ai minimali, anche se trattasi di quelli determinati ai sensi della legge n. 537/1981, che risultino superiori a quello stabilito ai sensi del citato art. 7, ovvero a quelli stabiliti per le categorie indicate nell'art. 5, commi 16 e 19, del D.L. 30.10.1984, n. 726, convertito nella legge 19.12.1984, n. 863. 2) Minimale di retribuzione per i lavoratori a tempo parziale - 2 - Il comma 5 dell'art. 1 introduce, con decorrenza dall'1.1.1989, un nuovo criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i lavoratori con contratto a tempo parziale. Tale limite, come e' noto, era stabilito dall'art. 5, comma 5, del citato D.L. n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, in ragione di un sesto di quello giornaliero di cui al piu' volte menzionato art. 7 della legge n. 638/1983. Al riguardo, il comma 5 in esame stabilisce che "... la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimo giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo PIENO". In relazione a quanto disposto dalla norma il procedimento di calcolo del minimale orario di retribuzione si articola nelle seguenti operazioni: a) si moltiplica il minimale giornaliero ex art. 7 della legge n. 638/1983 (attualmente di L. 50.884) per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale. Detto numero, tenuto conto anche delle disposizioni e dei criteri stabiliti in materia di osservanza di minimali giornalieri, e' in linea generale pari a 6, anche nei casi in cui l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni SETTIMAnali; b) si divide il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Al predetto minimale orario va, pertanto, adeguata, ove inferiore, la retribuzione da sottoporre a contribuzione (retribuzione che, comunque, deve essere determinata nel rispetto anche del comma primo dell'art. 1 del D.L.). - 3 - La retribuzione oraria da mettere a raffronto con il minimale orario, come precisato nella circolare n. 820 R.C.V. del 2.1.1987 (punto n. 2, lett. b), e' data dal quoziente ottenuto dividendo la retribuzione del periodo di paga per il numero delle ore di lavoro retribuite nel periodo stesso. Si intende che, ove la retribuzione corrisposta o adeguata ex art. 1, comma 1, del D.L. risulti superiore al minimale come sopra determinato, la contribuzione dovra' essere commisurata alla retribuzione corrisposta ovvero a quella adeguata ex art. 1, comma 1, qualora quella corrisposta risulti inferiore a quella adeguata. Per i conguagli da effettuare, come conseguenza del nuovo sistema di calcolo del minimale orario, per i mesi di gennaio 1989 e successivi nei confronti dei datori di lavoro che hanno effettuato il versamento dei contributi sul minimale part-time determinato sulla base della preesistente disposizione, si forniranno successive istruzioni. IL DIRETTORE GENERALE F.F. F.to BILLIA - 4 -