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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 194 del 6-11-2001.htm
  
1. Premessa.-2. Aziende agricole destinatarie e benefici contributivi.-3. Durata dello sgravio.-4. Istruzioni operative per le aziende che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento tra il 1 gennaio 2001 ed il 17 ottobre 2001.-5. Istruzioni operative per le aziende che denunciano, per i lavoratori interessati ai programmi di riallineamento, già noti agli enti previdenziali periodi e retribuzioni mai denunciati.-6. Aziende che hanno in corso un programma di riallineamento.-7. Periodi pregressi.-8. Istruzioni per le Sedi.-   


 
 
PROGETTO PER LA GESTIONE,
LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO
DELL’AREA AGRICOLA
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
6 Novembre 2001
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 194
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Contratti di riallineamento. Art. 116 , legge 23 dicembre 2000, n° 388. Aziende agricole assuntrici di manodopera tenute alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG/D ed R.
SOMMARIO
:
Premessa.
Aziende agricole destinatarie e benefici contributivi.
Durata dello sgravio.
Istruzioni operative per le aziende che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento tra il 1 gennaio 2001 ed il 17 ottobre 2001.
Istruzioni operative per le aziende che denunciano, per i lavoratori interessati ai programmi di riallineamento, già noti agli enti previdenziali periodi e retribuzioni mai denunciati.
Aziende che hanno in corso un programma di riallineamento.
Periodi pregressi.
Istruzioni per le Sedi.
 
1. Premessa.
Con circolare n° 159 del 6 agosto 2001, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento, sono stati forniti i chiarimenti circa la portata dell’art. 116 ( misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare) della legge 23 dicembre 2000, n°388.
Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni alle aziende agricole assuntrici di manodopera e tenute alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG/D ed R.
 
2. Aziende agricole destinatarie e benefici contributivi.
Le aziende destinatarie sono quelle operanti nei territori individuati ai sensi dell’art. 87, par.3, lett a) del Trattato istitutivo della Comunità Europea ( Basilicata,Calabria, Campania,Puglia, Sardegna e Sicilia).
Alle aziende che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento ai sensi ed alle condizioni dell’art. 5 dalla legge 28 novembre 1996 , n.608 e modificata dall’art. 23 della legge 24 giugno 1997, n.196 è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque per un periodo non superiore a cinque anni , uno sgravio contributivo per i lavoratori mai denunciati agli enti previdenziali..
Lo sgravio contributivo determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100% per il primo anno, dell’80% per il secondo anno, del 60% per il terzo anno, del 40% per il secondo anno e del 20% per il quinto anno.
Per i lavoratori già denunciati agli enti Previdenziali ma comunque interessati dai contratti di riallineamento per periodi o retribuzioni mai denunciati è concesso uno sgravio pari alla metà delle misure di cui sopra.
Le disposizioni trovano applicazione, anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della legge, il programma di riallineamento ai sensi dell’art. 5 del DL 510 del 1996, con le seguenti modalità:
per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 116;
per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio, nelle misure previste dai commi 1, 2 e 3, sulle spettanze contributive già versate per .i lavoratori interessati al contratto stesso .L’importo del conguaglio così determinato, sarà usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), e potrà essere utilizzato, secondo le modalità previste dagli enti previdenziali.
 
3. Durata dello sgravio.
Preme sottolineare che l’art. 116 della finanziaria nel riaprire i termini abbia voluto dare solo la possibilità di recepimento in sede aziendale dei contratti già stipulati e non anche la stipula di nuovi contratti provinciali.
Rimane confermata la possibilità di effettuare una variazione ai programmi di riallineamento retributivo in corso così come previsto al punto 2.4 della circolare 59 del 6 marzo 2000.
Lo sgravio è concesso per la durata del programma di riallineamento e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
Ai fini dell’individuazione dell’arco temporale dei cinque anni bisogna fare riferimento alla durata dell’accordo di riallineamento , così come definito dall’accordo provinciale.
Inoltre ai fini dell’applicazione dello sgravio, il riferimento al primo anno va inteso come i primi dodici mesi decorrenti dalla data iniziale del programma di riallineamento così come inteso nell’accordo provinciale.
 
4. Istruzioni operative per le aziende che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento tra il 1 gennaio 2001 ed il 17 ottobre 2001.
Le aziende che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento, dovranno presentare le dichiarazioni trimestrali DMAG/D ed R e barrare la casella "AR" dei modelli citati
.
Vengono istituiti i seguenti codici contratto che le aziende su citate dovranno utilizzare per denunciare i lavoratori interessati agli accordi di riallineamento:
62
:per l’azienda che si trova nel primo anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio del 100%;
63
:per l’azienda che si trova nel secondo anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio dell’80%;
64
:per l’azienda che si trova nel terzo anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio del 60%;
65
:per l’azienda che si trova nel quarto anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio del 40%;
66
:per l’azienda che si trova nel quinto anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio del 20%.
 
5. Istruzioni operative per le aziende che denunciano, per i lavoratori interessati dai contratti di riallineamento, già noti agli enti previdenziali, periodi e retribuzioni mai denunciati.
Le aziende che denunciano, per i lavoratori già interessati dai contratti di riallineamento e noti agli enti previdenziali periodi e retribuzioni mai denunciate dovranno presentare le dichiarazioni trimestrali DMAG/D ed R con origine "V" e barrare la casella "AR" dei modelli citati
.
Vengono istituiti i seguenti codici contratto che le aziende su citate dovranno utilizzare per denunciare i lavoratori interessati agli accordi di riallineamento:
67
:per l’azienda che denuncia periodi o retribuzioni relative al primo anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio del 50%;
69
:per l’azienda che denuncia periodi o retribuzioni relative al secondo anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio del 40%;
70
:per l’azienda che denuncia periodi o retribuzioni relative al terzo anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio del 30%;
71
:per l’azienda che denuncia periodi o retribuzioni relative al quarto anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio del 20%;
72
:per l’azienda che denuncia periodi o retribuzioni relative al quinto anno del programma di riallineamento e che intende beneficiare dello sgravio del 10%.
 
6. Aziende che hanno in corso un programma di riallineamento.
Le suddette aziende per beneficiare dello sgravio previsto dall’art. 116 per i periodi successivi al 1 gennaio 2001 dovranno presentare i DMAG/D ed R indicando "P" ( di parte) come origine della denuncia e dovranno utilizzare i codici contratto istituii nel punto precedente ( punto 5).
E’ di tutta evidenza che se l’azienda ha aderito ad un accordo di riallineamento nel 1998 e con il 2001 vuole integrare delle retribuzioni dovrà denunciare per l’anno 1998 con modelli DMAG/D ed R di variazione ( origine "V") e contratto
"67
"e per l’anno 1999 con modelli DMAG/D ed R di variazione ( origine "V") e contratto
"68
"e per l’anno 1999 e così via per il 2000.
Per l’anno 2001 verranno invece contestualmente dichiarate le retribuzioni, compreso l’importo che emerge, e pertanto il modello DMAG/D ed R sarà presentato con origine "P" ( di parte ed il contratto sarà il
"71
").
 
7. Periodi pregressi.
Per quanto attiene ai periodi precedenti al 1 gennaio 2001, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sugli importi contributivi già versati e tale importo è usufruibile entro il termine massimo di durata del periodo di riallineamento e comunque entro il periodo di fruizione dello sgravio.
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra il primo gennaio 2001 e la data di emanazione della presente circolare i contribuenti presenteranno un’istanza alle Sedi che provvederà al ricalcalo del contributo e alla compensazione sui modelli F24 .
 
8. Istruzioni per le Sedi.
Si fa riserva di comunicare con uno specifico messaggio l’insieme degli adempimenti demandati alle Sedi in relazione agli aspetti tecnici, procedurali e contabili.
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO