Circolare numero 118 del 25-6-2002
STUDIO E RICERCA PER LO
SVILUPPO
DELLE ATTIVITA’ DELLE
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 25
Giugno 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 118
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la
Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999.
SOMMARIO
:
Il 1°giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo tra la Comunità
europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera
circolazione delle persone. Le parti contraenti hanno concordato di
realizzare il coordinamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale
applicando la vigente regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale. Dal
1° giugno 2002, pertanto, nei rapporti con la Svizzera trovano applicazione i
regolamenti CEE n.1408/71 e n.574/72, che si sosttuiscono dalla stessa data
ai previgenti accordi
italo-svizzeri.
PREMESSA
Con
Decisione del 4 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee L114 del 30 aprile 2002, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato
i seguenti sette accordi bilaterali CH-UE, tra la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, firmati a
Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed in vigore a decorrere dal 1° giugno 2002:
Accordo sulla libera circolazione
delle persone
Accordo sul trasporto aereo
Accordo sul trasporto di merci e
passeggeri su strada e per ferrovia
Accordo sul commercio di prodotti
agricoli
Accordo sul reciproco riconoscimento
in materia di valutazione delle conformità
Accordo su alcuni aspetti relativi
agli appalti pubblici
Accordo sulla cooperazione
scientifica e tecnologica.
Con la
presente circolare si forniscono prime
istruzioni per l’applicazione dell'Accordo CH-UE sulla libera circolazione
delle persone, relativamente alle disposizioni sul coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, riportate, con gli indispensabili adattamenti, nell'Allegato
II dell'Accordo stesso, il cui testo è consultabile nel sito
www.inps.it delle convenzioni internazionali,
sotto la voce “Normativa”.
Il
suddetto Accordo è stato ratificato da
parte italiana con legge 15 novembre 2000, n.364, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.288 dell’11 dicembre 2000 – Supplemento Ordinario n.203.
Dalla stessa data del 1° giugno 2002 entra in
vigore anche la Convenzione riveduta AELS (Associazione Europea di Libero
Scambio o EFTA, che attualmente riunisce Islanda, Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera).
Si
rammenta che la Svizzera, Stato aderente all’AELS o EFTA, pur avendo firmato
l’Accordo SEE (Spazio Economico Europeo), non ha effettuato la relativa
ratifica.
L’Islanda,
il Liechtenstein e la Norvegia, invece,
hanno aderito all’Accordo SEE, ma non sono
Stati
membri della Comunità europea (v. circolari n.47 del 12 febbraio 1994 e n.166
del 12 giugno 1995).
Sulla
base della nuova Convenzione AELS o EFTA la Svizzera, l’Islanda, il
Liechtenstein e la Norvegia hanno convenuto di applicare tra di loro i principi
della normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone,
con particolare riferimento alle norme sul coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale contenute nei regolamenti CEE n.1408/71 e n.574/72.
Fermo
restando quanto precede, tra l’Accordo CH-UE, l’Accordo SEE e la Convenzione
tra gli Stati AELS o EFTA, non esiste ancora alcun coordinamento.
Ne
consegue che i cittadini svizzeri non potranno avvalersi delle norme
comunitarie nei rapporti tra i 15 Stati membri della Comunità europea e
l’Islanda, la Norvegia ed il Liechtenstein.
I
cittadini dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein non potranno
avvalersi delle norme comunitarie nei rapporti tra la Svizzera e i 15 Stati
membri della Comunità europea.
1 –
COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
L’articolo
8 dell’Accordo stabilisce che le parti contraenti disciplinano il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a)
la parità di trattamento
b)
la determinazione della legislazione applicabile
c)
la totalizzazione, per l’acquisizione e il mantenimento
del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i
periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali
d)
il pagamento delle prestazioni alle persone che
risiedono sul territorio delle parti contraenti
e)
la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa
tra le autorità e le istituzioni.
A
tal fine le parti contraenti hanno convenuto di applicare tra di esse, con
alcune modifiche, i seguenti regolamenti:
·
regolamento
n.1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità
·
regolamento
n.118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna i
regolamenti n.1408/71 e n.574/72
·
regolamento
n.1290/97 del Consiglio del 27 giugno 1997 , che integra e modifica alcune
disposizioni dei regolamenti n.1408/71 e n.574/72, con particolare riferimento
al trattamento elettronico dei dati
·
regolamento
n.1223/98 del Consiglio del 4 giugno 1998, che modifica i regolamenti n.1408/71
e n.574/72 per adattarli ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato
alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale
·
regolamento
n.1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che estende i regolamenti n.1408/71
e n.574/72 ai regimi speciali per i dipendenti pubblici
·
regolamento
n.307/99 del Consiglio dell’8 febbraio 1999, che modifica i regolamenti
n.1408/71 e n.574/72 in vista della loro estensione agli studenti.
Le
parti contraenti tengono, inoltre, in considerazione, con alcuni adattamenti,
le Decisioni adottate dalla Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale
dei Lavoratori Migranti in applicazione
dei citati regolamenti comunitari e prendono atto del contenuto di alcune
Raccomandazioni, debitamente elencate in allegato all’Accordo, in vigore al
momento della firma dell’Accordo.
Il regime
relativo all’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari
che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore ad
un anno è previsto in un Protocollo annesso all’Allegato II dell’Accordo e ne
costituisce parte integrante, per la cui applicazione si fa riserva di
istruzioni.
2 –
TEMPORANEA INAPPLICABILITA’ DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
INTRODOTTE SUCCESSIVAMENTE ALLA FIRMA
DELL’ACCORDO CH-UE
Si
richiama l’attenzione sulla circostanza che non sono provvisoriamente
applicabili , in quanto non ancora inserite formalmente nel testo dell’Accordo,
le disposizioni dei regolamenti CEE e le Decisioni della Commissione entrate in
vigore dopo la firma dell’Accordo, e cioè successivamente al 21 giugno 1999.
Ne
consegue che non sono per il momento applicabili nei rapporti con la Svizzera
le disposizioni del regolamento n.1399/99, relativo alla modifica del calcolo
delle prestazioni orfanili, e del regolamento n.1386/2001, che modifica i
regolamenti n.1408/71 e n.574/72 per adattarli ai cambiamenti che gli Stati
membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale.
Secondo
quanto previsto dall’articolo 18 dell’Accordo è prevista una procedura
semplificata, secondo la quale le modifiche all’allegato II, concernente il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sono decise dal Comitato misto
previsto dall’articolo 14 e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Il
Comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti contraenti ed è
responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso
formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti
dall’Accordo.
Le
parti, interessate ad una rapida estensione dell’applicazione dell’Accordo alle
disposizioni comunitarie successive alla firma dell’Accordo stesso, allo scopo
di evitare difficoltà amministrative e di assicurare un’applicazione corretta
delle disposizioni comunitarie, stanno già esaminando le proposte da sottoporre
al Comitato misto.
3 – CAMPO DI
APPLICAZIONE TERRITORIALE E PERSONALE
Ai sensi
dell’articolo 24 l’Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera
e, dall’altro, al territorio in cui si applica il Trattato che istituisce la
Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, secondo quanto precisato
nel messaggio n.39 del 7 marzo 2000.
Secondo
quanto precisato in premessa, nel campo di applicazione dell’Accordo sono
esclusi l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e, quindi, i relativi
territori.
Dall’entrata
in vigore dell’Accordo sono ricompresi nel campo di applicazione personale dei
regolamenti n.1408/71 e n.574/72, oltre ai cittadini dei 15 Stati UE anche
i cittadini della confederazione svizzera
nonché gli apolidi e profughi residenti sul territorio di tale Stato, a
condizione che abbiano prestato
la loro attività lavorativa in Svizzera o in uno o più dei 15 Stati membri, cui l'Accordo e' complessivamente applicabile e che, in
ragione di tale attività, siano stati iscritti ai rispettivi regimi
previdenziali.
Rientrano,
altresì, nel campo di applicazione personale:
·
i familiari e i superstiti, a prescindere dalla
cittadinanza, di cittadini di uno dei 16 Stati (15 Stati membri e Svizzera)
·
i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla
cittadinanza, degli apolidi o profughi, residenti in uno di tali Stati
·
i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 16
Stati menzionati, purché i superstiti stessi siano cittadini di uno dei 16
Stati ovvero apolidi o profughi, residenti sul territorio di uno di tali Stati.
Si ribadisce che il requisito della cittadinanza deve essere perfezionato alla data di
presentazione della domanda di prestazione previdenziale ovvero alla data di svolgimento
dell’attività lavorativa sul territorio di uno dei 16 Stati , secondo quanto
stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenza n.10/78 del 12 ottobre 1978.
4 –
EFFETTI DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO
L’Accordo
entra in vigore dal 1° giugno 2002. Ai sensi dell’articolo 20 dell’Accordo, gli
accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in
materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere da tale data.
Pertanto,
per le pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi, tutte le disposizioni dei Regolamenti comunitari e, correlativamente, tutte le
disposizioni amministrative ed operative
impartite per la loro
pratica attuazione saranno applicate
anche nei rapporti con la Svizzera.
Ad
eccezione di quanto previsto al successivo punto 9, relativo alle norme degli
accordi bilaterali applicabili anche dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, a
decorrere dal 1° giugno 2002 non potranno più essere applicate le disposizioni
contenute negli accordi bilaterali stipulati tra Italia e Svizzera.
5 –
DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
A
decorrere dal 1° giugno 2002 le
disposizioni degli articoli da 13 a 17 bis del regolamento n.1408/71,
concernenti la determinazione della legislazione applicabile, trovano
applicazione anche nei rapporti con la Svizzera.
Per quanto riguarda, in
particolare, l’applicazione dell’articolo 14 quater, relativo alla legislazione
applicabile alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata
ed un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri, è stato integrato
l’allegato VII, con l’introduzione del testo seguente: “Esercizio di
un’attività non salariata in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi
altro Stato cui si applica il presente Accordo”.
Ne consegue che, ai sensi
della lettera b) del citato articolo 14 quater, la persona che esercita simultaneamente un’attività autonoma in
Svizzera ed un’attività subordinata in Italia è soggetta sia alla legislazione svizzera
che a quella italiana.
Per quanto riguarda i
distacchi, secondo quanto concordato tra le Autorità competenti dell’Italia e
della Svizzera:
le proroghe di distacco richieste
prima dell’entrata in vigore dell’Accordo si portano a termine in applicazione
degli accordi bilaterali italo-svizzeri preesistenti
nuove proroghe (compresi i
prolungamenti di proroghe già concesse in applicazione degli accordi
preesistenti), richieste dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, verranno
concesse in applicazione dell’articolo 17 della normativa comunitaria
il periodo massimo di cinque anni di
distacco totale, generalmente ammesso in ambito europeo, deve comprendere
anche i periodi di distacco eventualmente effettuato ai sensi della
previgente normativa convenzionale
in situazioni particolari, come
l’approssimarsi dell’età pensionabile, la competente Autorità ministeriale
italiana si è dichiarata disponibile ad autorizzare periodi di distacco
che, in totale, siano superiori ai cinque anni.
a differenza di quanto previsto
negli accordi preesistenti, i distacchi ai sensi della normativa
comunitaria possono essere concessi solo nei confronti dei cittadini
svizzeri e dei 15 Stati comunitari firmatari dell’Accordo.
6 –
AMMISSIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
Per le
domande di prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria italiana
presentate dal 1° giugno 2002 in poi, i requisiti per il diritto
all’autorizzazione devono essere accertati in base alle disposizioni
comunitarie che prevedono la possibilità di cumulare i periodi compiuti in più
Stati membri, a condizione che sia fatto valere in Italia almeno un contributo
settimanale effettivamente versato.
Si
rammenta che è esclusa la possibilità di totalizzare periodi contributivi
esteri ai fini del riconoscimento del diritto alla prosecuzione volontaria nei
confronti di persone che fanno valere in Italia unicamente periodi figurativi
per servizio militare accreditati sulla sola base di assicurazioni estere.
7 –
LIQUIDAZIONE DI PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1° GIUGNO 2002
Per il
diritto ed il calcolo delle pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi,
da liquidare sulla base di periodi contributivi italiani e svizzeri, devono
trovare piena applicazione tutte le norme comunitarie e, conseguentemente,
tutte le disposizioni amministrative ed operative impartite nel tempo per la
loro attuazione.
Non
potranno più essere liquidate pensioni in convenzione italo-svizzera con
decorrenza dalla data suddetta.
Ne
consegue che per le stesse pensioni non potranno essere più applicate le
disposizioni attuative di tale
convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.
Si
ribadisce che non potranno essere liquidate in regime comunitario, a favore di
cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, pensioni il cui
diritto sarebbe perfezionato con il computo di periodi svizzeri.
Ne consegue che nei
confronti di un cittadino di uno dei tre Stati summenzionati che faccia valere
periodi contributivi di uno o più dei tre Stati stessi, dell’Italia e della Svizzera
potrà essere riconosciuto un diritto a pensione:
in regime comunitario solo sulla
base dei periodi dei tre Stati citati e dell’Italia, ai sensi dell’Accordo
SEE
ovvero ai sensi della Convenzione
AELS o EFTA, sulla sola base dei periodi dei tre Stati e della Svizzera.
In questa seconda ipotesi non potrà essere riconosciuto il diritto ad
una pensione italiana, in assenza di requisiti soddisfatti sulla sola base dei
periodi assicurativi italiani..
Resta confermato che da parte svizzera continuerà a non essere
effettuata la totalizzazione dei periodi assicurativi, in quanto la
legislazione svizzera riconosce il diritto a pensione sulla sola base di un
anno di assicurazione.
Conseguentemente la Svizzera concederà pensioni sulla sola base della
legislazione nazionale e non procederà al doppio calcolo secondo quanto
previsto dall’articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n.1408/71.
In questo senso è stato modificato l’allegato IV, parte C dello stesso
regolamento, con l’inclusione della Svizzera.
7.1 – Periodi inferiori all’anno.
Nei
confronti delle domande di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002, deve
trovare applicazione l’articolo 48 del regolamento n.1408/71, che, come noto,
prevede il minimo contributivo di un anno per effettuare la totalizzazione ai
fini pensionistici.
Ne
consegue che i periodi italiani inferiori ad un anno dovranno essere presi in
considerazione ai fini della misura della eventuale prestazione a carico della
Svizzera.
Per i
periodi svizzeri inferiori all’anno dovranno trovare attuazione i criteri
vigenti in materia per la generalità delle pensioni in regime internazionale.
7.2 –
Garanzia del minimo sul territorio
In base
all’articolo 50 del regolamento n.1408/71, relativo alla garanzia del
trattamento minimo a carico del paese di residenza, nei confronti delle
pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002, il cui diritto è perfezionato sulla
base del cumulo dei periodi assicurativi italiani e svizzeri, liquidate a
favore di residenti in Italia, devono trovare applicazione le disposizioni
contenute nella circolare n.136 del 14 giugno 1993, punto 3, concernenti
l’integrazione al minimo delle pensioni in regime comunitario.
Ne
consegue che per tali pensioni non è richiesto il requisito contributivo dei
dieci anni, previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n.724.
Nei confronti delle pensioni
summenzionate trova applicazione il criterio di aggiornamento annuale
dell’integrazione al minimo previsto dalla decisione 105/75.
7.3 – Pensioni ai superstiti
Come già
anticipato al punto 2, resta esclusa dall’Accordo la normativa introdotta dal
regolamento n.1399/99 in materia di calcolo delle prestazioni orfanili, per la
cui applicazione sono state impartite istruzioni con circolare n.36 del 15 febbraio
2000.
Ne
consegue che, nei rapporti con la Svizzera, le pensioni agli orfani con
decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi dovranno essere liquidate ai sensi del
capitolo 8 del regolamento n.1408/71, secondo i criteri vigenti anteriormente
all’entrata in vigore del predetto regolamento n.1399/99.
Si
richiama la circolare n.87 del 3 maggio 1989, concernente la inapplicabilità,
nei confronti delle pensioni orfanili, del requisito del minimo contributivo di
un anno per la totalizzazione previsto dall’articolo 48 del regolamento
n.1408/71.
Nei confronti del coniuge
superstite di pensionato il diritto alla pensione di reversibilità con
decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi può essere riconosciuto anche se il dante
causa era titolare di una pensione diretta liquidata in convenzione
italo-svizzera sulla base di un periodo italiano assicurativo inferiore ad un
anno.
7.4 - Inesportabilità del trattamento minimo
Secondo quanto precisato al precedente punto 3, nel campo di applicazione
territoriale dell’Accordo deve essere compreso anche il territorio svizzero.
Ne consegue che le disposizioni
concernenti la inesportabilità del trattamento minimo, nonché delle altre
prestazioni speciali a carattere non contributivo, elencate nell’allegato II
bis del regolamento n.1408/71, sono applicabili nei confronti dei titolari di
pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002, residenti in Svizzera, che siano
cittadini di uno dei 16 Stati firmatari dell’Accordo CH-UE.
Anche in questo caso va rilevato che
i criteri della inesportabilità delle prestazioni non contributive non potranno
trovare applicazione nei confronti dei cittadini di uno dei tre Stati AELS o
EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), residenti in Svizzera.
8 – EFFETTI DELL’ACCORDO NEI RIGUARDI
DEGLI EVENTI PREGRESSI.
Ai sensi dell’articolo 95 del
regolamento n.1408/71, in materia di eventi pregressi, vige il principio di
carattere generale secondo cui è possibile acquisire un diritto a prestazioni
in virtù della regolamentazione comunitaria, anche se tale diritto si riferisce
ad eventi verificatisi anteriormente al 1° giugno 2002.
La decorrenza di tale diritto e dei
relativi effetti economici non potrà essere fissata in data anteriore
all’entrata in vigore dell’Accordo CH-UE.
8.1 – Domande di pensione in
trattazione alla data del 1° giugno 2002.
Per le domande di pensione con
decorrenza anteriore al giugno 2002, a favore di persone che fanno valere
periodi contributivi svizzeri, non ancora definite alla data di entrata in
vigore dell’Accordo , deve essere effettuata una doppia liquidazione:
·
per il periodo anteriore al giugno 2002, ai sensi della
preesistente convenzione bilaterale con la Svizzera
·
per il periodo dal giugno 2002 in poi, ai sensi della
normativa comunitaria.
Secondo quanto previsto dall’articolo
118 del regolamento n.574/72, agli interessati va mantenuto, anche dal giugno
2002 in poi, l’importo calcolato ai sensi della preesistente convenzione
bilaterale, qualora risulti più favorevole di quello calcolato ai sensi della
regolamentazione comunitaria.
8.2 –
Domande di pensione già definite alla data del 1° giugno 2002.
A
richiesta degli interessati potranno essere riesaminate ai sensi della
normativa comunitaria le domande di pensione già definite in base alla
preesistente normativa convenzionale, sia nel caso in cui siano state respinte
che nel caso in cui abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione.
Per
l’esame e la definizione delle suddette istanze di riesame dovrà trovare
applicazione il seguente criterio:
qualora le domande di riesame siano
presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, la
decorrenza dei relativi diritti può essere fissata a partire dal 1° giugno
2002
qualora tali domande di riesame
siano presentate dopo la scadenza del predetto termine di due anni, i
relativi diritti decorreranno dalla data di presentazione della domanda ,
sempreché non sia intervenuta ,
nel frattempo, la decadenza o la prescrizione.
Anche in tal caso il
riesame in regime comunitario delle pensioni già liquidate non potrà avere per
effetto la liquidazione di una prestazione di importo inferiore a quello
spettante in forza della convenzione bilaterale preesistente. Agli interessati
andrà comunque garantita la prestazione più favorevole.
9 - RELAZIONI CON GLI ACCORDI BILATERALI PREESISTENTI
Ai sensi
dell’articolo 20 dell’Accordo, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli
Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dal 1° giugno 2002, ad eccezione di quanto previsto
dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n.1408/71, e cioè ad
eccezione delle disposizioni espressamente previste dalle modifiche apportate
all’allegato III del regolamento n.1408/71.
Come già
precisato, pertanto, a far tempo dal 1° giugno 2002, tutte le disposizioni dei Regolamenti comunitari e, correlativamente, tutte le
disposizioni amministrative ed operative
impartite per la
loro pratica attuazione saranno
applicate anche nei rapporti con la Svizzera.
Tuttavia,
in quanto esplicitamente inserite nell'allegato III del Regolamento n.1408/71
(che, lo si rammenta, riporta tutte le disposizioni delle
convenzioni internazionali rimaste applicabili in
deroga alla regolamentazione CEE), restano in vigore,
anche successivamente al 31 maggio 2002,
le seguenti norme degli accordi
bilaterali tra Italia e Svizzera:
9.1 -
L’articolo3, seconda frase della convenzione di sicurezza sociale del 14
dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963,
dall’accordo aggiuntivo n.1 del 4 luglio 1969, dal protocollo aggiuntivo del 25
febbraio 1974 e dall’accordo aggiuntivo n.2 del 2 aprile 1980, per quanto
concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un
paese terzo.
Tale disposizione
stabilisce che le prestazioni a carico di una delle parti contraenti sono corrisposte ai cittadini dell’altra
parte contraente residenti in un paese terzo alle stesse condizioni e nella
stessa misura stabilita per i propri cittadini residenti in detto paese.
9.2 -
L’articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione succitata, concernente la
totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.
L’articolo 9,
paragrafo 1, della Convenzione italo – svizzera, così come modificato
dall’art.3 del secondo Accordo aggiuntivo e dall’art.13 del terzo Accordo
amministrativo, disciplina solo per l’Italiala totalizzazione dei
periodi assicurativi fatti valere nei due paesi ai fini pensionistici, fissando
due principi:
·
il ricorso alla totalizzazione nel caso in cui non sia
perfezionato il diritto a pensione sulla sola base dei periodi compiuti ai
sensi della legislazione italiana
·
il ricorso, da parte dell’Italia, alla totalizzazione
multipla di periodi compiuti in Stati terzi legati contemporaneamente alla
Svizzera e all’Italia da Accordi di sicurezza sociale, quando non sia
perfezionato il diritto a pensione italiana neanche con il cumulo dei periodi
italiani e svizzeri.
Come precisato nel
messaggio n.4090 dell’11 settembre 1996
,
gli Stati da considerare
“terzi”, legati contemporaneamente all’Italia e alla Svizzera da accordi di
sicurezza sociale, sono attualmente gli Stati ai quali si continua ad applicare
la convenzione con la ex Jugoslavia (Repubbliche di Croazia, di Slovenia, di Bosnia Erzegovina, di Macedonia e Repubblica Federale
di Jugoslavia, ivi compresa la regione del Kossovo), il Liechtenstein,
San Marino, il Canada / Quebec, gli Stati Uniti, la Turchia, l’isola di Jersey
e le altre isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Jethou).
Si fa riserva di precisazioni per quanto
riguarda l’Islanda e la Norvegia.
La disposizione
sulla totalizzazione multipla, secondo quanto stabilito dalla Corte di
Giustizia con sentenza del 15 gennaio 2002, nella causa C-55/00 Gottardo c/o
INPS, è estesa a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
La Corte ha
sostanzialmente stabilito che in base ai principi generali fissati dal Trattato
CE sulla non discriminazione relativa alla nazionalità e sulla libera
circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, non può negarsi ad un cittadino comunitario
quello che, in base ad una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno
Stato terzo ed uno Stato membro, viene concesso ai cittadini di tale ultimo
Stato membro.
Nel caso di specie
è stato riconosciuto il diritto ad avvalersi della totalizzazione multipla
prevista dalla convenzione italo-svizzera nei confronti di una cittadina
francese che faceva valere periodi assicurativi in Svizzera, in Francia ed in
Italia.
Gli
effetti della pronuncia della Corte di Giustizia formano attualmente oggetto di
ampio dibattito in seno alla Commissione Amministrativa di Sicurezza Sociale
dei Lavoratori Migranti della CE.
In
attesa di conoscere l’effettiva portata della sentenza Gottardo, potrà essere
applicato il criterio di riconoscere il diritto alla pensione sulla base della
totalizzazione multipla, prevista dalla norma in oggetto, nei confronti dei
cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
Restano
esclusi dall’applicazione della totalizzazione multipla citata i cittadini
dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.
Il
criterio succitato dovrà trovare applicazione d’ufficio nei confronti delle
domande in trattazione per qualsiasi motivo e, a domanda degli interessati, nei
casi di domande già definite.
10 –
TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI SVIZZERI .
Come già
precisato con messaggio n. 138 del 13 maggio 2002, le domande di trasferimento
di contributi dall’assicurazione svizzera a quella italiana potranno essere
accolte, in presenza dei requisiti previsti, solo se presentate anteriormente
al 1° giugno 2002.
La
problematica concernente la sospensione della possibilità di trasferire la
contribuzione svizzera a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo con
l’Unione Europea ha formato oggetto di particolare attenzione da parte del
legislatore, che, con l’articolo 3 del decreto legge 11 giugno 2002, n.108 –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.135 dell’11 giugno 2002 - ha inteso
realizzare una specifica tutela per i cittadini italiani che rientrano in
Italia in stato di disoccupazione.
Nel fare
riserva di istruzioni per l’applicazione della suddetta norma, se ne riporta il
testo:
1. Fino
alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani
rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Comunità europea
e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato
con legge 15 novembre 2000, n.364, il diritto a pensione anche con il computo
dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla
retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell’anzianità contributiva
maturata in Svizzera.
2.
L’importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino
al compimento da parte dell’interessato dell’età pensionabile prevista
nell’ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal
mese successivo al compimento dell’età di cui al comma 2, l’importo della
pensione è ricalcolato in prorata secondo la normativa comunitaria di sicurezza
sociale.
11 –
AUTORITA’ E ISTITUZIONI COMPETENTI
Gli
allegati I, II, III e IV del regolamento n.574/72 sono stati opportunamente
integrati con l’indicazione delle autorità, istituzioni e organismi competenti
svizzeri per l’attuazione dell’Accordo CH-UE.
In
attesa di conoscere gli indirizzi delle Casse competenti ai sensi del predetto
Accordo, le domande di pensione dei residenti in Italia potranno continuare ad
essere trasmesse alla Cassa Svizzera di Compensazione di Ginevra, designata
come organismo di collegamento per l’attuazione della previgente convenzione
bilaterale italo-svizzera.
12 –
FORMULARI
La
modulistica comunitaria é in corso di revisione per i dovuti adattamenti
relativi all’entrata in vigore dell’Accordo CH-UE.
Nel
frattempo, per le domande di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002,
dovranno essere utilizzati anche per i rapporti con la Svizzera i formulari
comunitari attualmente in uso.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO