Versione Grafica

960614
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Circolare n. 118
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
   e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente ed ai membri del Consiglio
   di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati Amministratori
   di Fondi, Gestioni e Casse
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1' gennaio
1996. - Art.3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n.550. -
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'11
aprile 1996.
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1' luglio 1996-30
giugno 1997. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
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RAGIONERIA E FINANZA
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RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Roma, 8 giugno 1996     Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 118        Ai Coordinatori generali, centrali e
                           periferici dei Rami professionali
                        Ai Primari Coordinatori generali e
                           Primari Medico legali
                           e, per conoscenza,
                        Al Presidente
                        Ai Consiglieri di Amministrazione
                        Al Presidente ed ai membri del Consiglio
                           di indirizzo e vigilanza
                        Ai Presidenti dei Comitati Amministratori
                           di Fondi, Gestioni e Casse
                        Ai Presidenti dei Comitati Regionali
                        Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
OGGETTO:  Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1' gennaio
1996. - Art.3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n.550. -
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'11
aprile 1996.
          Nuovi livelli reddituali per il periodo 1' luglio 1996-30
giugno 1997. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
SOMMARIO: Dal 1' gennaio 1996 l'importo dell'assegno per il   nucleo
familiare e' aumentato per i nuclei con figli minori ed   e'
ulteriormente maggiorato del 25 per cento per i nuclei
monoparentali. Dalla stessa data sono ammessi al beneficio   della
prestazione e delle sue maggiorazioni i nuclei con   almeno tre
componenti, con reddito compreso nelle due fasce   successive a
quelle finora previste. E' altresi' confermata la   maggiorazione
della prestazione nella misura di L.84.000 per  ogni figlio con
esclusione dei primi due.
  Sono stati infine rivalutati i livelli reddituali per la
corresponsione dell'assegno per il periodo 1' luglio 1996- 30
  giugno 1997.
        L'art.3, comma 3 della legge 28 dicembre 1995, n.550, ha
  stabilito, dal 1' gennaio 1996, l'aumento dell'assegno per i nuclei
  familiari comprendenti figli minori, in misura crescente in rapporto
  ai componenti il nucleo e decrescente in rapporto al reddito
  familiare, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a piu'
  basso reddito e con almeno quattro componenti.
        L'assegno e' stato, altresi', maggiorato del 25 per cento per i
  nuclei con un solo genitore.
        Sono stati inoltre ammessi al beneficio della prestazione e
  delle sue maggiorazioni i nuclei con almeno tre componenti e con
  reddito compreso nelle due fasce successive a quelle finora previste.
        L'art.2 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
  Sociale dell'11 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
  125 del 30 maggio 1996 (all. 1), ha fissato le misure degli aumenti
  di cui trattasi.
        L'art.1 dello stesso decreto ha confermato nella misura di
  L.84.000, con effetto dal 1' gennaio 1996, la maggiorazione
  dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio con esclusione
  dei primi due, introdotta con l'art.47 quinquies del decreto legge 23
  febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85. .
        Resta ovviamente confermata la maggiorazione di L.20.000 per
  ogni figlio con esclusione del primo, introdotta dall'art.12, c.8,
  del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito dalla legge 19
  luglio 1994, n.451.
        In relazione alle norme sopra indicate si forniscono i seguenti
  chiarimenti ed istruzioni.
  1)  NUCLEI BENEFICIARI DEGLI AUMENTI
  1.1) NUCLEI CON ALMENO TRE FIGLI: MAGGIORAZIONE DI L.84.000
        PER OGNI FIGLIO CON ESCLUSIONE DEI PRIMI DUE
        L'art.1 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
  Sociale dell'11 aprile 1996 ha confermato, con decorrenza 1' gennaio
  1996, l'aumento di L.84.000 mensili dell'assegno per il nucleo
  familiare per ogni figlio compreso nel nucleo stesso, con esclusione
  dei primi due.
        Come e' noto, l'aumento, introdotto dall'art.47 quinquies del
  decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo
  1995, n.85, era stato determinato nella stessa misura di L.84.000,
  limitatamente al periodo 1' luglio-31 dicembre 1995, dal decreto del
  Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 1' agosto 1995
  (v. circolare n.265 del 24 ottobre 1995).
        L'aumento in questione spetta per ogni figlio od equiparato ai
  sensi dell'art.38 del DPR 26 aprile 1957, n.818 (ad eccezione,
  quindi, di fratelli, sorelle e nipoti), minore o maggiorenne inabile,
  con esclusione dei primi due.
  1.2)  NUCLEI CON FIGLI MINORI
        L'art.2 del citato decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 ha
  stabilito, a decorrere dal 1' gennaio 1996, l'aumento dell'assegno
  per i nuclei familiari con uno o piu' figli minori, fissandone la
  misura nelle tabelle A, B e C allegate al decreto stesso.
        Il nucleo cui si applica l'aumento e' quello previsto
  dall'art.2, c.6, della legge 153/88, istitutiva della prestazione, in
  cui siano presenti uno o piu' figli minori.
        Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi
  dell'art.38 del DPR 26 aprile 1957, n.818, i figli adottivi e gli
  affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
  dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge,
  nonche' i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma
  di legge.
  1.3)  NUCLEI CON UN SOLO GENITORE
        Il predetto decreto, nella tabella B, ha inoltre fissato, a
  decorrere dal 1' gennaio 1996, una maggiorazione del 25 per cento
  dell'assegno spettante per i nuclei con un solo genitore.
        La disposizione si applica ai nuclei monoparentali, e cioe' ai
  nuclei nei quali il genitore richiedente  l'assegno si trova nelle
  condizioni di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o
  nubile o in stato di abbandono dal coniuge, purche' in essi sia
  presente almeno un figlio minore.
        Per tali nuclei continuano, altresi, ad applicarsi gli aumenti
  dei livelli reddituali previsti dalla legge n.153/88 per i nuclei
  monoparentali (v. allegati 2 e 3, colonne II e IV).
  1.4) NUCLEI CON ALMENO TRE COMPONENTI E CON REDDITO COMPRESO
  NELLE DUE FASCE DI REDDITO SUCCESSIVE A QUELLE FINORA PREVISTE
        Lo stesso decreto,sempre con decorrenza 1' gennaio 1996,  ha
  infine concesso l'assegno, nelle misure stabilite nelle tabelle A, B
  e C, ai nuclei costituiti da tre o piu' componenti (secondo quanto
  previsto dall'art.2, c.6, L.153/88), con reddito compreso nelle due
  fasce di reddito successive a quelle finora previste, purche' in essi
  sia presente almeno un figlio minore.
         A tali nuclei si applicano integralmente le disposizioni che
  disciplinano il diritto e la misura della prestazione familiare.
  1.5)  NUCLEI ESCLUSI DALL'AUMENTO
        Gli aumenti di cui ai paragrafi 1.2), 1.3) e 1.4) non si
  applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore,
  e precisamente:
  -     ai nuclei in cui siano presenti solo i coniugi;
  -     ai nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente  e
  all'eventuale coniuge, solo figli maggiorenni inabili e/o
  fratelli, sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e
  non titolari di pensione ai superstiti.
        La maggiorazione del 25 per cento di cui al paragrafo 1.3) non
  si applica ai nuclei orfanili. Agli stessi continuano, peraltro, ad
  applicarsi gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge
  n.153/88 per i nuclei monoparentali (v. allegati 2 e 3, colonne II e
  IV).
        Le maggiorazioni di L.20.000 per ogni figlio con esclusione del
  primo e di L.84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due si
  applicano, invece, anche ai figli maggiorenni inabili.
  2)    MISURA DEGLI AUMENTI. NUOVI LIVELLI REDDITUALI
        La misura degli aumenti decorrenti dal 1' gennaio 1996 e'
  fissata nelle tabelle A-B-C allegate al citato decreto ministeriale.
       In particolare:
  -  la tabella A riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in
  cui sono presenti entrambi i genitori e almeno  un figlio minore;
  -   la tabella B riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in
  cui e' presente un solo genitore e almeno un figlio minore;
  -  la tabella C riporta gli aumenti  da corrispondere al nucleo degli
  orfani costituito dal titolare o dai contitolari di pensione ai
  superstiti, purche' sia presente almeno un minore.
        I redditi familiari riportati nelle predette tabelle sono quelli
  fissati fino al 30 giugno 1996.
        Tali redditi sono stati rivalutati, ai sensi dell'art. 2, comma
  12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con effetto dal 1
  luglio 1996, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice
  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
  calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno 1994 e l'anno 1995 che
  e' risultata pari al 5,4%. Gli importi risultanti sono stati
  arrotondati alle lire 1000 superiori.
        I nuovi livelli di reddito da applicare dal 1  luglio 1996 al 30
  giugno 1997 sono riportati nell'allegato n. 3.
        Gli aumenti si applicano all'assegno spettante per il nucleo del
  richiedente, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di L.20.000
  per ogni figlio con esclusione del primo (L.451/94) e di L.84.000 per
  ogni figlio con esclusione dei primi due (L.85/95).
        Gli importi complessivi mensili spettanti per le tre tipologie
  (nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore; nuclei con
  un solo genitore e almeno un figlio minore; nuclei orfanili con
  almeno un minore), risultanti dall'applicazione delle norme in esame,
  sono riportati negli allegati 4-5-6.
        Al riguardo occorre tenere presente che i fratelli, le sorelle e
  i nipoti, anche se facenti parte del nucleo familiare del richiedente
  l'assegno, non possono essere equiparati ai figli ai fini della
  corresponsione delle maggiorazioni dell'assegno di L.20.000 e di
  L.84.000.
        Pertanto, per ogni fratello, sorella o nipote presente nel
  nucleo, gli importi delle tabelle riportate negli allegati 4-5-6
  dovranno essere ridotti di L.20.000
        nel caso di quattro componenti             (tre per i nuclei monoparent
ali, due per i nuclei orfanili) e di               L.104.000 nel caso di piu' d
i quattro componenti (piu' di tre per i            nuclei monoparentali, piu' d
i due per i nuclei orfanili).
                                                         Inoltre, per i nuclei
familiari composti da piu' di sette                componenti, ferme restando l
e predette riduzioni per la presenza nel           nucleo di fratelli, sorelle
e nipoti, l'assegno andra' maggiorato di
  L.104.000 per ogni componente oltre il settimo.
        Per i nuclei in cui sono presenti inabili occorrera', altresi,
  fare riferimento ai maggiori livelli di reddito previsti dall'art. 2,
  comma 2 della legge n.153/88 (v. allegati 2 e 3, colonne III e IV). .
        Per i nuclei in cui siano presenti solo figli maggiorenni
  inabili, con o senza genitori, con o senza fratelli, sorelle e nipoti
  orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai
  superstiti, si applicano invece le tabelle  D - E - F (allegati 7-8-9),
  in cui sono stati compattati gli importi mensili della
  prestazione base e quelli delle maggiorazioni di L.20.000 e di
  L.84.000.
        Anche in questi casi occorrera' operare le riduzioni di cui ai
  periodi precedenti, in presenza di fratelli, sorelle e nipoti, e le
  maggiorazioni per ogni componente oltre il settimo.
        Infine, per i nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente
  e all'eventuale coniuge,  solo fratelli, sorelle e nipoti, orfani di
  entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti,
  continuano ad applicarsi le tabelle attualmente in vigore (vedi le
  tabelle contenenti i livelli di reddito familiare validi dal 1'
  luglio 1995 al 30 giugno 1996, allegate alla circolare n.182 del 28
  giugno 1995, nonche' i nuovi livelli di reddito per il periodo 1
  luglio 1996 - 30 giugno 1997, riportati  nell'all. 3 alla presente
  circolare).
        Con circolare a parte saranno trasmesse le tabelle con gli
  importi complessivi giornalieri,settimanali, quattordicinali e
  quindicinali, riferite alle situazioni di cui alle tabelle A - B - C
  - D - E ed F.
  3) COESISTENZA DI UN DIRITTO A PRESTAZIONI FAMILIARI ESTERE IN
  REGIME DI CONVENZIONE E COMUNICAZIONE ALLE ISTITUZIONI DEI    PAESI
  C.E.E. DEGLI IMPORTI INDIVIDUALI DELLE PRESTAZIONI    FAMILIARI
  ITALIANE
        Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare
  cui attribuire gli aumenti previsti dalle disposizioni di legge in
  oggetto, si richiamano le istruzioni gia' impartite al punto 4 della
  circolare n. 190 del 18 giugno 1994 (v. Atti Ufficiali 1994, pag.
  4267) e punto 4 della circolare n. 265 del 24 ottobre 1995 (trasmessa
  con messaggio n. 30818 in pari data).
        Inoltre, per quanto concerne la comunicazione agli Organismi
  esteri, ai sensi della normativa comunitaria, degli importi delle
  prestazioni familiari italiane spettanti per ciascun membro della
  famiglia, si conferma di attenersi al criterio di ripartizione gia'
  illustrato con la citata circolare n. 265/95, e cioe' di dividere
  l'importo dell'assegno corrisposto al nucleo familiare, comprensivo
  delle maggiorazioni spettanti, per il numero dei componenti il nucleo
  familiare medesimo.
        Al riguardo si sottolinea la necessita' che le Sedi comunichino
  tempestivamente agli Organismi esteri l'importo delle prestazioni
  familiari corrisposte in Italia, al fine di permettere a questi
  ultimi il calcolo del complemento. Ovviamente, qualora il complemento
  sia dovuto da parte italiana, le Sedi avranno cura di chiedere ai
  competenti Organismi esteri, con il previsto mod. E411, l'importo
  delle prestazioni familiari pagate, al fine di corrispondere
  l'eventuale differenza, come gia' precisato con le circolari n. 118
  del 5 giugno 1989 e n. 228 del 20 settembre 1991.
  4) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
        I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro
  possesso e dei dati contenuti nelle domande gia' presentate e in
  quelle che saranno presentate con decorrenza dal 1'gennaio 1996 in
  poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la
  misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1' gennaio 1996,
  corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito
  familiare, sulla base delle tabelle allegate.
        Tale importo sara' erogato per intero in caso di nuove domande,
  e limitatamente alla differenza con quanto gia' corrisposto per le
  erogazioni in corso.
        I datori di lavoro dovranno registrare sul libro paga e
  matricola o su documenti equipollenti l'importo dell'assegno
  complessivamente corrisposto, nonche', separatamente, il numero dei
  figli minori e  di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo. .
        Non sara' invece piu' necessario registrare ne' riportare
  sull'apposito quadro del mod. ANF/dip il numero dei figli destinatari
  delle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 (caselle " numero figli
  escluso il primo ed escluso il secondo"), ne' indicare separatamente
  gli importi dovuti ai sensi delle leggi n.451/94 e 85/95(casella "
  Importo da corrispondere: aumento L. 451/94 e L. 85/95") : cio' in
  quanto l'art.3, c.23, della L. 8 agosto 1995, n.335 ha stabilito che,
  a decorrere dal 1' gennaio 1996, gli oneri per la corresponsione
  dell'assegno per il nucleo familiare sono posti integralmente a
  carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
  dipendenti. Di conseguenza non e' piu' necessario evidenziare il
  numero dei figli ai quali spettano gli aumenti di L.20.000 e
  L.84.000, ne' il relativo importo, che era stato posto dalle
  rispettive leggi a carico dello Stato.
        In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sara' invece
  necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di
  quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno
  utilizzate le caselle " numero figli escluso il primo ed escluso il
  secondo" , indicando nella prima il numero dei figli minori e nella
  seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.
  5)  OPERAZIONI A CONGUAGLIO
  A) I datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo
  familiare nella misura complessivamente spettante in base alla nuova
  normativa (misura comprensiva anche degli aumenti di L. 20.000 e di
  L. 84.000 mensili), dovranno osservare le seguenti modalita':
  - indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai
  lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese, nel quadro
  "D" del mod DM10/2 in corrispondenza del previsto rigo "35";
  - indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai
  lavoratori nel mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi
  precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod DM10/2,
  utilizzando il previsto codice "LO36", preceduto dalla dicitura "ANF
  ARR.";
  - indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo
  familiare connessi all'indennita' di malattia ex L. n. 88/87,
  utilizzando il previsto codice H301.
        Pertanto, non dovranno essere piu' utilizzati i codici LO37 e
  LO38 (gia' previsti per il conguaglio dell'aumento di L. 20.000
  mensili) e i codici LO39 e LO40 (gia' previsti per il conguaglio
  dell'aumento di L. 84.000 mensili).
  B) Per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo
  familiare relative ai periodi decorsi dal 1  gennaio 1996, i datori
  di lavoro indicheranno l'importo delle differenze in uno dei righi in
  bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova
  istituzione "F230", preceduto dalla dicitura "DIFF.ANF DM.04/96".
        Si precisa che, in attesa della ristampa del mod DM10/3, i
  datori di lavoro, in occasione della denuncia semestrale relativa al
  mese di settembre 1996, indicheranno il numero dei lavoratori
  percettori dell'assegno per il nucleo familiare con livello di
  reddito superiore alla undicesima fascia, in corrispondenza del rigo
  12.
  6) LAVORATORI AI QUALI L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE VIENE
  CORRISPOSTO DIRETTAMENTE DALL'ISTITUTO. ADEMPIMENTI DELLE    SEDI
  A)  LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
        Le Sedi determineranno il nuovo importo dell'assegno,
  utilizzando le tabelle allegate, sulla base della documentazione e
  dei dati contenuti nelle domande che saranno presentate con
  decorrenza dal 1' gennaio 1996 in poi.
        Anche per tali lavoratori non sara' piu' necessario indicare
  negli appositi quadri del mod. ANF/agr. il numero dei figli per i
  quali spettano gli aumenti di L.20.000 e L.84.000 ( caselle " numero
  figli escluso il primo ed escluso il secondo").
        In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sara' invece
  necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di
  quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno
  utilizzate le caselle " numero figli escluso il primo ed escluso il
  secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella
  seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.
  B) LAVORATORI DOMESTICI. LAVORATORI CHE PERCEPISCONO
  TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA. LAVORATORI CHE
  PERCEPISCONO PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI
        Le Sedi determineranno il nuovo importo dell'assegno, spettante
  a far tempo dal 1' gennaio 1996, utilizzando le tabelle allegate,
  sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti
  nelle domande gia' presentate e in quelle che saranno presentate con
  decorrenza 1' gennaio 1996 o successiva dai lavoratori aventi diritto
  ai nuovi importi.
        Tale importo sara' erogato per intero in caso di nuove domande,
  e limitatamente alla differenza con quanto gia' corrisposto per le
  erogazioni in corso.
        Anche per tali lavoratori non sara' piu' necessario indicare
  negli appositi quadri del mod. ANF/prest il numero dei figli per i
  quali spettano gli aumenti di L.20.000 e L.84.000 (caselle " numero
  dei figli escluso il primo ed escluso il secondo"), ne' i relativi
  importi ( casella " Importo da corrispondere: aumento L. 451/94 e L.
  85/95").
        In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sara' invece
  necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di
  quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno
  utilizzate le caselle " numero figli escluso il primo ed escluso il
  secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella
  seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.
  C) PENSIONATI A CARICO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI
  DIPENDENTI E DEI FONDI DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI E
  INTEGRATIVI
        L'aggiornamento delle procedure di gestione delle pensioni, in
  applicazione delle nuove disposizioni, sara reso noto con successive
  comunicazioni.
  7) ISTRUZIONI CONTABILI
        In considerazione del fatto che gli assegni per il nucleo
  familiare sono stati rimodulati secondo i criteri indicati nei punti
  precedenti della presente circolare e che i relativi oneri sono posti
  a carico della "Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori
  dipendenti", si precisa che la rilevazione degli stessi deve essere
  effettuata ai conti esistenti, riportati nell'allegato n.10, ai quali
  e' stata opportunamente adeguata la denominazione.
        Eventuali recuperi ed eventuali interessi passivi su dette
  prestazioni devono essere imputati, rispettivamente, ai conti
  esistenti PTD 24/30, PTZ 24/30 (per i recuperi degli ANF connessi con
  le prestazioni economiche per la tubercolosi) e PTR 34/20.
        Si coglie l'occasione per precisare che al conto PTD 24/30
  devono essere rilevati i recuperi e/o i reintroiti dei trattamenti di
  famiglia gia' imputati ai conti contraddistinti dal codice "GAT" e
  soppressi con il messaggio n. 01505 del 15 dicembre 1995 (GAT 24/24,
  GAT 24/25, GAT 24/26, GAT 24/28, GAT 24/31, GAT 24/33 e GAT 24/50).
        Per quanto sopra, i conti di cui al messaggio n. 09136 del
  5.2.1996, istituiti per la contabilizzazione delle maggiorazioni
  previste dalle relative disposizioni legislative, hanno cessato la
  loro funzione e pertanto s'intendono soppressi.
        Conseguentemente, qualora siano state effettuate, nell'esercizio
  1996, contabilizzazioni per maggiorazioni di assegni per il nucleo
  familiare ai conti di cui al suddetto messaggio, devono essere
  eseguite le opportune scritture di storno a seguito delle quali i
  predetti conti devono presentare saldo a pareggio.
         A tal fine si fornisce la seguente tabella di raccordo tra i
  conti contenuti nel messaggio n. 09136 citato ed i conti
  corrispondenti da interessare per le suddette operazioni di storno:
  CONTI MSG. N.09136 DEL 5.2.96             CONTI CORRISPONDENTI
       PTD 30/12                                PTD 30/10
       PTD 30/72                                PTD 30/70
       PTD 30/25                                PTD 30/11
       PTD 30/85                                PTD 30/71
       PTD 30/26                                PTD 30/13
       PTD 30/76                                PTD 30/73
       PTD 30/27                                PTD 30/14
       PTD 30/77                                PTD 30/74
       PTD 30/28                                PTD 30/15
       PTD 30/78                                PTD 30/75
       PTD 30/32                                PTD 30/16
       PTD 30/33                                PTD 30/17
       PTD 30/34                                PTD 30/24
       PTZ 30/05                                PTZ 30/04
        Per gli adempimenti connessi con la rilevazione contabile degli
  assegni per il nucleo familiare a favore dei pensionati provvedera',
  come di consueto, direttamente questa Direzione Generale.
                                    ==========
        Questa Sede Centrale ha predisposto la circolare per i datori di
  lavoro (allegato n. 11).      Le Sedi dovranno  distribuirla con ogni
  possibile sollecitudine, unitamente alle relative tabelle ( all. 2 -
  3 - 4 - 5 - 7 - 8).
        La presente circolare viene trasmessa con messaggio T.P. per
  consentirne l'immediata conoscenza e applicazione. Le tabelle ( all.
  da 2 a 9) vengono contestualmente inoltrate tramite posta elettronica
  ( POEL) alle caselle dei Direttori di Sede.
        Copia della presente circolare dovra' essere inviata alle
  Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro e agli Enti di
  Patronato, ai fini di una piu' rapida divulgazione della stessa.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                          TRIZZINO
                                                            all. 1
                                MINISTERO DEL LAVORO
                           E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  DECRETO 11 APRILE 1996
              Aumento dell'assegno per il nucleo familiare.
              Vedi Gazzetta Ufficiale n. 125 - serie generale
              parte I - del 30 maggio 1996 .
                                                        Allegato n.10
                        VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/10
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare
                           corrisposti ai dipendenti delle aziende
                           ammesse a conguaglio con il sistema di
                           annuncia di cui al DM 5 febbraio 1969,
                           di competenza degli anni precedenti -
                           art. 2 del decreto-legge n. 69/1988
                           convertito nella legge n. 153/1988 e
                           successive disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF DIP.AZ.EX DM 5.2.69 A.P.-L.153/88 E
                       SUCC.DISP. .
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/70
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare
                           corrisposti ai dipendenti delle aziende
                           ammesse a conguaglio con il sistema di
                           annucia di cui al DM 5 febbraio 1969,
                           di competenza dell'anno in corso - Art.
                           2 del decreto-legge n. 69/1988
                           convertito nella legge n. 153/1988 e
                           successive disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF DIP.AZ.EX DM 5.2.69 A.C.-L.153/88 E
                            SUCC.DISP.
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/11
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare
                           connessi con i trattamenti sostitutivi
                          della retribuzione ai lavoratori
                          dell'agricoltura, di competenza degli
                          anni precedenti - Art. 2 del
                          decreto-legge n. 69/1988 convertito
                          nella legge n. 153/1988 e successive
                          disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF T.SOST.RETR.LAV.AGR.AP.-L.153/88 E
                            SUCC.DISP. Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/71
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare
                           connessi con i trattamenti sostitutivi
                           della retribuzione ai lavoratori
                           dell'agricoltura, di competenza
                           dell'anno in corso - Art. 2 del
                           decreto-legge n. 69/1988 convertito
                           nella legge n. 153/1988 e successive
                           disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF T.SOST.RETR.LAV.AGR.AC.-L.153/88 E
                            SUCC.DISP.
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/13
  Denominazione completa  :assegni per il nucleo familiare
                           corrisposti direttamente agli operai
                           dipendenti da aziende agricole, di
                           competenza degli anni precedenti - Art.
                           2 del decreto-legge n. 69/1988
                           convertito nella legge n. 153/1988 e
                           successive disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF CORR.DIRETT.DIP.AGR.AP.-L.153/88 E
                            SUCC.DISP.
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/73
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare
                           corrisposti direttamente agli operai
                           dipendenti da aziende agricole, di
                           competenza dell'anno in corso - Art. 2
                           del decreto-legge n. 69/1988 convertito
                           nella legge n. 153/1988 e successive
                           disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF CORR.DIRETT.DIP.AGR.AC.-L.153/88 E
                      SUCC.DISP.  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/14
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare
                           corrisposti direttamente ai lavoratori
                          non agricoli o rimborsati ad aziende
                          sospese o cessate, di competenza degli
                          anni precedenti - Art. 2 del
                          decreto-legge n. 69/1988 convertito
                          nella legge n. 153/1988 e successive
                          disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF LAV.NON AGR.O RIMB.AZ.AP.-L.153/88
                            E SUCC.DISP. .
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/74
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare
                           corrisposti direttamente ai lavoratori
                           non agricoli o rimborsati ad aziende
                           sospese o cessate, di competenza
                           dell'anno in corso - Art. 2 del
                           decreto-legge n. 69/1988 convertito
                           nella legge n. 153/1988 e successive
                           disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF LAV.NON AGR.O RIMB.AZ.AC.-L.153/88
                            E SUCC.DISP.  .
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/15
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare ai
                          lavoratori addetti ai servizi domestici
                          e familiari ex D.P.R. 1403/1971, di
                          competenza degli anni precedenti - Art.
                          2 del decreto-legge n. 69/1988
                          convertito nella legge n. 153/1988 e
                          successive disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF LAV.DOMESTICI A.P.-L.153/88 E
                 SUCC.DISP.
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/75
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare ai
                          lavoratori addetti ai servizi domestici
                          e familiari ex D.P.R. 1403/1971, di
                          competenza dell'anno in corso - Art. 2
                          del decreto-legge n. 69/1988 convertito
                          nella legge n. 153/1988 e successive
                          disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF LAV.DOMESTICI A.C.-L.153/88 E
                            SUCC.DISP.
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/16
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare ai
                          lavoratori non agricoli disoccupati -
                          Art. 2 del decreto-legge n. 69/1988
                          convertito nella legge n. 153/1988 e
                          successive disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF LAV.NON AGR.DISOCCUPATI-L.153/88 E
                      SUCC.DISP.
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/17
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare ai
                          lavoratori agricoli disoccupati - Art.
                          2 del decreto-legge n. 69/1988
                          convertito nella legge n. 153/1988 e
                          successive disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF LAV.AGR.DISOCCUPATI -L.153/88 E
                            SUCC.DISP.
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTD 30/24
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare ai
                          lavoratori posti in mobilita'- Art. 2
                          del decreto-legge n. 69/1988 convertito
                          nella legge n. 153/1988 e successive
                          disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF LAVOR.IN MOBILITA'-L.153/88 E SUCC.
                       DISP.
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTZ 30/04
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare erogati
                          direttamente ai beneficiari - Art. 2
                          del decreto-legge n. 69/1988 convertito
                          nella legge n. 153/1988 e successive
                          disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF PREST.TBC EROG.DIRETT.-L.153/88 E
                            SUCC.DISP.
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTZ 30/11
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare
                           corrisposti ai dipendenti delle aziende
                          ammesse a conguaglio con il sistema di
                          denuncia di cui al DM 5 febbraio 1969,
                          di competenza degli anni precedenti -
                          Art. 2 del decreto-legge n. 69/1988
                          convertito nella legge n. 153/1988 e
                          successive disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF DIP.AZ.EX DM 5.2.69 A.P.-L.153/88 E
                            SUCC.DISP. .
  Tipo variazione         : V
  Codice conto            : PTZ 30/71
  Denominazione completa  :Assegni per il nucleo familiare
                           corrisposti ai dipendenti delle aziende
                           ammesse a conguaglio con il sistema di
                           denuncia di cui al DM 5 febbraio 1969,
                           di competenza dell'anno in corso - Art.
                           2 del decreto-legge n. 69/1988
                           convertito nella legge n. 153/1988 e
                           successive disposizioni
  Denominazione abbreviata: ANF DIP.AZ.EX DM 5.2.69 A.C.-L.153/88 E
                            SUCC.DISP.
  I.N.P.S.                                                All. n. 11
  Sede di.....................
                           Ai datori di lavoro della provincia di . . .
  OGGETTO:    Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1' gennaio
              1996. Conferma della maggiorazione di L.84.000.
              -Art.3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n.550.
              -Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
              dell'11 aprile 1996.
              Nuovi livelli reddituali per il periodo 1' luglio 1996-30
              giugno 1997.
              Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
        L'art.3, comma 3 della legge 28 dicembre 1995, n.550, ha
  stabilito, dal 1' gennaio 1996, l'aumento dell'assegno per i nuclei
  familiari comprendenti figli minori, in misura crescente in rapporto
  ai componenti il nucleo e decrescente in rapporto al reddito
  familiare, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a piu'
  basso reddito e con almeno quattro componenti.
        L'assegno e' stato, altresi', maggiorato del 25 per cento per i
  nuclei con un solo genitore.
        Sono stati inoltre ammessi al beneficio della prestazione e
  delle sue maggiorazioni i nuclei con almeno tre componenti e con
  reddito compreso nelle due fasce successive a quelle finora previste.
       L'art.2 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
  Sociale dell'11 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
  n.125 del 30 maggio 1996, ha fissato le misure degli aumenti di cui
  trattasi.
        L'art.1 dello stesso decreto ha confermato nella misura di
  L.84.000, con effetto dal 1' gennaio 1996, la maggiorazione
  dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio con esclusione
  dei primi due, introdotta con l'art.47 quinquies del decreto legge 23
  febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85.
        Resta ovviamente confermata la maggiorazione di L.20.000 per
  ogni figlio con esclusione del primo, introdotta dall'art.12, c.8,
  del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito dalla legge 19
  luglio 1994, n.451.
        In relazione alle norme sopra indicate si forniscono i seguenti
  chiarimenti ed istruzioni.
  1)   NUCLEI BENEFICIARI DEGLI AUMENTI
  1.1) NUCLEI CON ALMENO TRE FIGLI: MAGGIORAZIONE DI L.84.000 PER OGNI
     FIGLIO CON ESCLUSIONE DEI PRIMI DUE. L'art.1 del decreto del
  Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'11 aprile 1996
  ha confermato, con decorrenza 1' gennaio 1996, l'aumento di L.84.000
  mensili dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio compreso
  nel nucleo stesso, con esclusione dei primi due.
        Come e' noto, l'aumento, introdotto dall'art.47 quinquies del
  decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo
  1995, n.85, era stato determinato nella stessa misura di L.84.000,
  limitatamente al periodo 1' luglio-31 dicembre 1995, dal decreto del
  Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 1' agosto 1995
  (v. circolare n.265 del 24 ottobre 1995).
        L'aumento in questione spetta per ogni figlio od equiparato ai
  sensi dell'art.38 del DPR 26 aprile 1957, n.818 (ad eccezione,
  quindi, di fratelli, sorelle e nipoti), minore o maggiorenne inabile,
  con esclusione dei primi due.
  1.2) NUCLEI CON FIGLI MINORI
        L'art.2 del citato decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, ha
  stabilito, a decorrere dal 1' gennaio 1996, l'aumento dell'assegno
  per i nuclei familiari con uno o piu' figli minori, fissandone la
  misura nelle tabelle A e B allegate al decreto stesso.
        Il nucleo cui si applica l'aumento e' quello previsto
  dall'art.2, c.6, della legge 153/88, istitutiva della prestazione, in
  cui siano presenti uno o piu' figli minori.
        Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi
  dell'art.38 del DPR 26 aprile 1957, n.818, i figli adottivi e gli
  affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
  dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge,
  nonche' i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma
  di legge.
  1.3) NUCLEI CON UN SOLO GENITORE
        Il predetto decreto, nella tabella B, ha inoltre fissato, a
  decorrere dal 1' gennaio 1996, una maggiorazione del 25 per cento
  dell'assegno spettante per i nuclei con un solo genitore.
        La disposizione si applica ai nuclei monoparentali, e cioe' ai
  nuclei nei quali il genitore richiedente si trova nelle condizioni di
  vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile o in
  stato di abbandono dal coniuge, purche' in essi sia presente almeno
  un figlio minore.
        Per tali nuclei continuano, altresi', ad applicarsi gli aumenti
  dei livelli reddituali previsti dalla legge n.153/88 per i nuclei
  monoparentali (v. allegati 2 e 3, colonne II e IV).
  1.4) NUCLEI CON ALMENO TRE COMPONENTI E CON REDDITO COMPRESO
  NELLE  DUE  FASCE  DI  REDDITO  SUCCESSIVE  A  QUELLE  FINORA
  PREVISTE .
        Lo stesso decreto, sempre con decorrenza 1  gennaio 1996, ha
  infine concesso l'assegno, nelle misure stabilite nelle tabelle A e
  B,  ai nuclei costituiti da tre o piu' componenti (secondo quanto
  previsto dall'art.2, c.6, L.153/88), con reddito compreso nelle due
  fasce di reddito successive a quelle finora previste, purche' in essi
  sia presente almeno un figlio minore.
        A tali nuclei si applicano integralmente le disposizioni che
  disciplinano il diritto e la misura della prestazione familiare.
  1.5) NUCLEI ESCLUSI DALL'AUMENTO
        Gli aumenti di cui ai paragrafi 1.2), 1.3) e 1.4) non si
  applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore,
  e precisamente:
  - ai nuclei in cui siano presenti solo i coniugi;
  - ai nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e
  all'eventuale coniuge, solo figli maggiorenni inabili e/o fratelli,
  sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e non titolari di
  pensione ai superstiti.
        Le maggiorazioni di L.20.000 per ogni figlio con esclusione del
  primo e di L.84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due si
  applicano, invece, anche ai figli maggiorenni inabili.
  2)   MISURA DEGLI AUMENTI. NUOVI LIVELLI REDDITUALI
        La misura degli aumenti decorrenti dal 1' gennaio 1996 e'
  fissata nelle tabelle A e B allegate al citato decreto ministeriale.
        In particolare:
  - la tabella A riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in
  cui sono presenti entrambi i genitori e almeno un figlio minore;
  - la tabella B riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in
  cui e' presente un solo genitore e almeno un  figlio minore;
        I redditi familiari riportati nelle predette tabelle sono quelli
  fissati fino al 30 giugno 1996.
        Tali redditi sono stati rivalutati, ai sensi dell'art.2, comma
  12, del decreto legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con effetto dal 1
  luglio 1996, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice
  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
  calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno 1994 e l'anno 1995, che
  e' risultata pari al 5,4%. Gli importi risultanti sono stati
  arrotondati alle lire 1000 superiori.
        I nuovi livelli di reddito da applicare dal 1  luglio 1996 al 30
  giugno 1997 sono  riportati nell'allegato n. 3.
        Gli aumenti si applicano all'assegno spettante per il nucleo del
  richiedente, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di L.20.000
  per ogni figlio con esclusione del primo (L.451/94) e di L.84.000 per
  ogni figlio con esclusione dei primi due (L.85/95).
        Gli importi complessivi mensili spettanti per le due tipologie
  (nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore; nuclei con
  un solo genitore e almeno un figlio minore), risultanti
  dall'applicazione delle norme in esame, sono riportati negli allegati
  4 e 5.
        Al riguardo occorre tenere presente che i fratelli, le sorelle e
  i nipoti, anche se facenti parte del nucleo familiare del richiedente
  l'assegno, non possono essere equiparati ai figli ai fini della
  corresponsione delle maggiorazioni dell'assegno di L.20.000 e di
  L.84.000.
        Pertanto, gli importi dele tabelle riportate negli allegati 4 e
  5 dovranno essere ridotti di L.20.000 nel caso di quattro componenti
  (tre per i nuclei monoparentali) e di L.104.000 nel caso di piu' di
  quattro componenti (piu' di tre per i nuclei monoparentali) per ogni
  fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
        Inoltre, per i nuclei familiari composti da piu' di sette
  componenti, ferme restando le predette riduzioni per la presenza nel
  nucleo di fratelli, sorelle e nipoti, l'assegno andra' maggiorato di
  L.104.000 per ogni componente oltre il settimo.
        Per i nuclei in cui sono presenti inabili occorrera',altresi,
  fare riferimento ai maggiori livelli di reddito previsti dall'art.2,
  comma 2 della legge n.153/88 (v.allegati 2 e 3, colonne III e IV).
        Per i nuclei in cui siano presenti solo figli maggiorenni
  inabili, con o senza genitori, con o senza fratelli, sorelle e nipoti
  orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai
  superstiti, si applicano invece le tabelle D ed E (allegati 7 e 8),
  in cui sono stati compattati gli importi della prestazione base e
  quelli delle maggiorazioni di L.20.000 e di L.84.000.
        Anche in questi casi occorrera' operare le riduzioni di cui ai
  periodi precedenti, in presenza di fratelli, sorelle e nipoti, e le
  maggiorazioni per ogni componente oltre il settimo.
       Infine, per i nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente
  e all'eventuale coniuge,  solo fratelli, sorelle e nipoti, orfani di
  entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti,
  continuano ad applicarsi le tabelle attualmente in vigore (v. le
  tabelle contenenti i livelli di reddito familiare validi dal 1'
  luglio 1995 al 30 giugno 1996, allegate alla circolare n.182 del 28
  giugno 1995, nonche' i nuovi livelli di reddito per il periodo 1
  luglio 1996 - 30 giugno 1997, riportati  nell'all.3 alla presente
  circolare).
        Saranno successivamente inoltrate le tabelle con gli importi
  complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali,
  riferite alle situazioni di cui alle tabelle A - B - D ed E.
  3)   COESISTENZA DI UN DIRITTO A PRESTAZIONI FAMILIARI ESTERE      IN
  REGIME DI CONVENZIONE E INTERNAZIONALE
        Per l'attribuzione degli aumenti di cui alle disposizioni di
  legge in oggetto, non debbono essere annoverati, fra i componenti il
  nucleo familiare, quei membri della famiglia che abbiano diritto a
  prestazioni in base alla legislazione di uno Stato estero
  convenzionato.
        In proposito si richiamano i chiarimenti e le istruzioni gia'
  fornite in occasione dei precedenti aumenti dell'ANF (L. 20.000 a far
  tempo dal 1.7.94 e L. 84.000 dal 1.7.95) e si rinvia a quanto gia'
  disposto, in materia di autorizzazione alla corresponsione
  dell'assegno al nucleo familiare, ai punti 14.3 e 15.3 della
  circolare n. 12 del 12.1.90.
  4)   ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
        I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro
  possesso e dei dati contenuti nelle domande gia' presentate e in
  quelle che saranno presentate con decorenza  dal 1' gennaio 1996 in
  poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la
  misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1' gennaio 1996,
  corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito
  familiare, sulla base delle tabelle allegate.
        Tale importo sara' erogato per intero in caso di nuove domande,
  e limitatamente alla differenza con quanto gia' corrisposto per le
  erogazioni in corso.
        I datori di lavoro dovranno registrare sul libro paga e
  matricola o su documenti equipollenti l'importo dell'assegno
  complessivamente corrisposto, nonche', separatamente, il numero dei
  figli minori e di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo. .
        Non sara' invece piu' necessario registrare ne' riportare
  sull'apposito quadro del mod. ANF/dip il numero dei figli destinatari
  delle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 (caselle "numero figli
  escluso il primo ed escluso il secondo"), ne' indicare separatamente
  gli importi dovuti ai sensi delle leggi n.451/94 e 85/95 (casella "
  Importo da corrispondere: aumento L. 451/94 e L. 85/95"): cio' in
  quanto l'art.3, c.23, della L. 8 agosto 1995, n.335 ha stabilito che,
  a decorrere dal 1' gennaio 1996, gli oneri per la corresponsione
  dell'assegno per il nucleo familiare sono posti integralmente a
  carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
  dipendenti. Di conseguenza non e' piu' necessario evidenziare il
  numero dei figli ai quali spettano gli aumenti di L.20.000 e
  L.84.000, ne' il relativo importo, che era stato posto dalle
  rispettive leggi a carico dello Stato.
        In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sara' invece
  necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di
  quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno
  utilizzate le caselle " numero figli escluso il primo ed esculso il
  secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella
  seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.
  5)   OPERAZIONI A CONGUAGLIO
  A) I datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo
  familiare nella misura complessivamente spettante in base alla nuova
  normativa (misura comprensiva anche degli aumenti di L. 20.000 e di
  L. 84.000 mensili), dovranno osservare le seguenti modalita':
  - indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai
  lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese, nel quadro
  "D" del mod. DM10/2 in corrispondenza del previsto rigo "35";
  - indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai
  lavoratori nel mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi
  precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod DM10/2,
  utilizzando il previsto codice "LO36", preceduto dalla dicitura "ANF
  ARR.";
  - indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo
  familiare connessi all'indennita' di malattia ex L.n. 88/87,
  utilizzando il previsto codice H301.
        Pertanto, non dovranno essere piu' utilizzati i codici LO37 e
  LO38 (gia' previsti per il conguaglio dell'aumento di L. 20.000
  mensili) e i codici LO39 e LO40 (gia' previsti per il conguaglio
  dell'aumento di L. 84.000 mensili).
  B) Per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo
  familiare relative ai periodi decorsi dal 1  gennaio 1996, i datori
  di lavoro indicheranno l'importo delle differenze in uno dei righi in
  bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova
  istituzione "F230", preceduto dalla dicitura "DIFF. ANF DM.04/96".
        Si precisa che, in attesa della ristampa del mod DM10/3, i
  datori di lavoro, in occasione della denuncia semestrale relativa al
  mese di settembre 1996, indicheranno il numero dei lavoratori
  percettori dell'assegno per il nucleo familiare con livello di
  reddito superiore alla undicesima fascia in corrispondenza del rigo
  12.
                                               IL DIRIGENTE LA SEDE