930617
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 123.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
1 .1.1993.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 31 maggio 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 123. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
1 .1.1993.
All. n. 10
PARTE I
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
1) Lavoratori dipendenti non agricoli
L'art. 2 comma 5 della legge 26.9.1981, n. 537 (1),
stabilisce che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno
le retribuzioni medie settimanali, di cui alla tabella F)
allegata alla legge stessa, devono essere aumentate nella
stessa misura percentuale prevista per le pensioni.
Secondo quanto risulta dagli accertamenti espletati
dall'ISTAT, come da comunicazione del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita e' risultata pari al 6,2%.
Si e', pertanto, provveduto a predisporre una nuova tabella
(v. all. 1) di retribuzioni medie valide dal 1 .1.1993.
L'art. 7, comma 7, della legge 11.11.1983, n. 638 (2)
prevede che l'importo minimo della retribuzione settimanale
sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo'
essere inferiore a quella della retribuzione media della
classe di retribuzione di cui alla citata tabella F), pari o
immediatamente inferiore, alla retribuzione settimanale,
determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo stesso.
Dal combinato disposto di tale norma e dell'art. 1,
comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito in legge
7.12.1989, n. 389 (3) la classe minima di retribuzione
scende dalla 19 del 1992 alla 18 nel 1993 per effetto del
disposto dal comma 7, art. 7 della L. n. 638/83, mentre
l'importo medio imponibile dell'ultima classe, confermata
nella 46 , risulta essere pari al limite massimo di retri-
buzione pensionabile settimanale come previsto dal comma 5,
art. 2 del D.L. n. 402/81.
Gli importi settimanali dei contributi in oggetto sono
stati determinati tenendo conto dell'aumento di aliquota di
0,20 punti percentuali stabilito dall'art. 6 della L.
8.8.1992, n. 359 (4); tale variazione non ha interessato,
come e' noto, i contributi degli occupati nei cantieri di
lavoro e di rimboschimento, disciplinati dalla L. n. 418/75.
Sulla base delle variazioni sopra riportate si e'
provveduto a predisporre nuove tabelle di contribuzione
volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari
(v. all. n. 2, 3 e 4) valide dal 1 .1.1993.
Per quanto riguarda i prosecutori volontari, autoriz-
zati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e
familiari la retribuzione minima di riferimento porta, per
l'anno 1993 ad un importo di contribuzione minima settima-
nale di L. 27.050 di cui L. 307 a titolo di quota base.
2) Lavoratori agricoli dipendenti
Per l'anno 1993 gli importi dei contributi volontari
settimanali per l'assicurazione IVS dei lavoratori agricoli
dipendenti sono quelli riportati nella tabella di cui
all'allegato n. 5.
Tali importi sono stati determinati tenendo conto
dell'aumento dello 0,20% nella misura del contributo dovuto
al F.P.L.D., disposto a partire dal 1 gennaio 1993
dall'art. 6 della legge 8.8.1992, n. 359.
Il calcolo dei nuovi contributi volontari e' stato
altresi' effettuato tenendo conto sia di quanto disposto
dall'art. 1, comma 2, del D.L. 338/89 (3), convertito nella
legge 7.12.1989, n. 389, sia dell'adeguamento annuale delle
retribuzioni settimanali di cui alla tabella F) della legge
n. 537/81 previsto dall'art. 2 della legge stessa.
Per l'anno 1993 la classe minima di contribuzione,
determinata in base a quanto disposto dal comma 7 dell'art.
7 della legge 11.11.1983, n. 638, scende dalla 19 alla 18 .
Si rammenta, inoltre, che, ai sensi del comma 8
dell'art. 7 della citata L. n. 638/1983, gli importi dei
contributi volontari minimi dovuti per l'anno 1993 dai
prosecutori volontari in parola sono quelli che si ottengono
applicando all'importo minimo della retribuzione media
settimanale (classe 18 ) le aliquote in vigore per la
predetta categoria di lavoratori.
Pertanto, l'importo del contributo volontario minimo
dovuto per l'anno 1993 dai lavoratori agricoli dipendenti e'
di L. 35.262 a settimana.
3) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella
Gestione Speciale
Nell'allegato n. 6 e' riportata la tabella dei contri-
buti volontari dei CD/CM in vigore per l'anno 1993.
Al riguardo, si fa rilevare che il calcolo dei nuovi
contributi e' stato effettuato tenendo conto dell'adegua-
mento annuale delle classi di reddito settimanali di cui
alla tabella E della legge 2 agosto 1990, n. 233 (5),
previsto dall'art. 10, comma 4, della stessa legge.
L'aliquota percentuale complessiva applicata al reddito
medio imponibile di ciascuna classe e' pari al 16%, di cui
il 14% quale contributo I.V.S. ed il 2% quale contributo
aggiuntivo, previsto dall'art. 12 della citata legge n.
233/1990.
Per quanto concerne il contributo addizionale - dovuto
ai sensi dell'art. 17 della legge 3.6.1975, n. 160 (6) e
ridotto, per l'anno 1992, in misura pari al 90%, in base
alle disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 6 della
legge 31.12.1991, n. 415 (7) - si rammenta che lo stesso,
per l'anno 1993, deve essere applicato per intero. Pertanto,
la sua misura, a seguito dell'applicazione del meccanismo di
adeguamento periodico stabilito dall'art. 22 della legge n.
160/1975, risulta pari a L. 2.280 a settimana.
Si fa presente, infine, che, ai sensi di quanto dispo-
sto nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 10 della
citata legge n. 233/1990, l'importo del contributo volonta-
rio minimo dei CD/CM non puo' essere in nessun caso infe-
riore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni.
Pertanto, la misura del contributo volontario dovuta dai
prosecutori volontari in argomento, assegnati alle prime due
classi di contribuzione, risulta aumentata, per l'anno 1993,
a L. 60.976.
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.
Per quanto concerne la categoria di lavoratori in
epigrafe, si fa riserva di comunicare gli importi dei
contributi volontari relativi all'anno 1993, non essendo
ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
I predetti assicurati continueranno, quindi, a versare
provvisoriamente, per l'anno 1993, l'importo contributivi
vigenti alla data del 31 dicembre 1992, riportati nell'al-
legato n. 8 della circolare n. 263 del 14.11.1992.
5) Artigiani e Commercianti
Dal 1 luglio 1990, il contributo volontario mensile e'
commisurato, in ragione delle stesse aliquote percentuali
stabilite per il versamento dei contributi obbligatori da
parte dei lavoratori attivi, ai redditi medi indicati in 8
classi di contribuzione.
Per l'anno 1993, le classi di reddito, il reddito medio
imponibile e gli importi mensili dei contributi mensili sono
riepilogati nella tabella di cui all'allegato 7.
L'aliquota dell'11% si riferisce ai collaboratori di
eta' inferiore ai 21 anni. Questi ultimi, con decorrenza dal
mese successivo al compimento di tale eta', dovranno versare
i contributi volontari sulla base dell'aliquota del 14%.
Si precisa che, ai fini del calcolo della pensione in
forma contributiva, si dovra' considerare come versato, per
ogni mese coperto di contribuzione volontaria, un contributo
base di L. 390, qualunque sia la classe di reddito attri-
buita al soggetto interessato.
6) Autorizzazioni aventi decorrenza successiva al gennaio
1993
Nell'ipotesi in cui, ai fini dell'attribuzione della
classe, debbano essere valutati i redditi desumibili dai
contributi versati per l'anno 1993 - che, per i lavoratori
attivi debbono essere calcolati sui proventi dell'anno
stesso e non piu' su quelli dell'anno precedente (si veda,
sull'argomento, la circolare n. 80 del 3 aprile 1993) - si
consente che le domande vengano definite in via provvisoria
sulla base della contribuzione sul minimale e di quella a
conguaglio sui redditi 1992, secondo i criteri esposti nelle
circolari n. 274 e 143 citate. Sull'argomento, si veda, per
analogia, quanto stabilito, in merito all'utilizzazione ai
fini pensionistici dei contributi 1993, al punto 7 della
circolare n. 80/1993 gia' citata.
Le pratiche dovranno essere tenute in apposita eviden-
za, ai fini di un eventuale riesame, da effettuare dopo il
versamento dei contributi a saldo di cui al punto 5 della
stessa circolare n. 80/1993.
7) Autorizzazioni aventi decorrenza anteriore al 1 luglio
1990
A modifica di quanto disposto al punto 5, lett. A della
circolare n. 143/1992 si precisa che il calcolo del congua-
glio eventualmente dovuto per il periodo 1 luglio 1990/31
dicembre 1991 dovra' essere calcolato direttamente dalle
Sedi, sulla base delle risultanze dell'archivio centraliz-
zato e delle istruzioni fornite con le precedenti circolari
sull'argomento.
PARTE II
CRITERI DI MASSIMA
1) Autorizzazione ai versamenti volontari in presenza di
rapporto di lavoro part-time
Si ritiene utile illustrare qui di seguito alcuni
criteri per l'applicazione dell'istituto della prosecuzione
volontaria in presenza di un rapporto di lavoro a contratto
"part-time".
In base alle norme di cui all'art. 5 del D.L. 30
ottobre 1984, n. 863 che disciplinano il contratto di lavoro
a tempo parziale, si possono distinguere tre principali
sottospecie di contratti, (v. circ. n. 53631 AGO - n. 818
RCV/246 del 24.12.1986):
- part-time orizzontale;
- part-time verticale;
- part-time ciclico.
Cio' posto, si precisa innanzitutto, che l'istituto
della prosecuzione volontaria non e' applicabile al con-
tratto di lavoro a part-time "orizzontale", in quanto con
tale contratto si prevede che il lavoro venga svolto per
tutti i giorni della settimana per un numero di ore ridotto
rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro.
Nel caso in esame, non e' possibile, infatti, raffigu-
rare una "sospensione del rapporto di lavoro senza retribu-
zione che, com'e' noto e' stata assimilata alla cessazione o
interruzione dello stesso, bensi' un'attivita' lavorativa
ridotta, soggetta all'obbligo assicurativo, anche se a causa
del numero delle ore di attivita' lavorativa limitato, si
avra' la contrazione del periodo assicurativo, ma comunque,
non integrabile con versamenti volontari (analogamente a
quanto precisato con precedente circolare per i lavoratori
domestici).
A tale criterio fanno eccezione soltanto i lavoratori
agricoli con la qualifica di "eccezionali", i quali hanno
facolta' di effettuare versamenti volontari ad integrazione
sino alla concorrenza del minimale giornaliero previsto.
Per quanto riguarda il contratto a part-time "vertic-
ale", contratto che prevede lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa per alcuni giorni della settimana a orario
ridotto o normale, vale per analogia lo stesso criterio del
part-time "orizzontale", in quanto prevede nel corso di
ciascuna settimana attivita' lavorativa anche se limitata ad
sara' coperta di contribuzione, sia pure parzialmente.
Qualora, come previsto dall'art. 7, 1 e 2 comma della
legge n. 638/1983, modificato dal D.L. n. 196/1989 (8) al
lavoratore a contratto a tempo parziale sia esso "orizzon-
tale" che "verticale" sia corrisposta una retribuzione pari
o superiore al 40% del trattamento minimo mensile di pen-
sione a carico del FPLD, allo stesso verranno accreditate
tutte le settimane lavorate, con copertura contributiva
completa.
Di conseguenza, l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria che e' stata istituita al fine di consentire al
lavoratore che cessi l'attivita' lavorativa o la interrompa,
di conservare o raggiungere i requisiti contributivi per il
diritto a pensione (art. 1 DPR 1432/1971), mediante versa-
mento di contributi volontari, risulterebbe nulla.
Da quanto sopra si deduce che soltanto in presenza di
un contratto a part-time "ciclico" (lavoro svolto per alcune
settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno), e' consen-
tito effettuare versamenti volontari durante i periodi, sia
pure essi brevi, di inattivita' raffigurandosi, quest'ultima
come sospensione dell'attivita' lavorativa.
Cio' in quanto, come gia' detto "la sospensione" e'
assimilata alla cessazione o interruzione del rapporto di
lavoro.
2) Coefficiente di determinazione pensionabile per i
prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di
"addetti ai servizi domestici e familiari"
Per effetto dell'aumento dell'aliquota contributiva
dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti risulta
variato, a far tempo dal 1 gennaio 1993, il coefficiente di
determinazione della retribuzione pensionabile per i
prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di
addetti ai servizi domestici e familiari.
Il coefficiente e' 0,120975.
Per quanto concerne i conti di imputazione contabile
dei contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari,
con esclusione dei lavoratori autonomi di cui alla presente
circolare si confermano quelli di cui alle tabelle 9 e 10
allegate alla circ. n. 143 del 27.5.1992.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr.ssa MANZARA
---------------------
(1) V. Atti Ufficiali 1981, pag. 2133
(2) V. Atti Ufficiali 1983, pag. 2961
(3) V. Atti Ufficiali 1989, pag. 2461
(4) V. Atti Ufficiali 1992, pag. 2500
(5) V. Atti Ufficiali 1990, pag. 1829
(6) V. Atti Ufficiali 1975, pag. 1135
(7) V. Atti Ufficiali 1991, pag. 3595
(8) V. Atti Ufficiale 1989, pag. 776
La presente circolare, viene trasmessa, esclusi gli allega-
ti, con messaggio T.P. per consentirne l'immediata cono-
scenza ed applicazione.