930212 DIREZIONE CENTRALE PER I RAPPORTI E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Circolare n. 15 Ai Dirigenti Centrali e periferici Ai Coordinatori Centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza: Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Regolamento C.E.E. N.1247/92 - Prestazioni non contributive di tipo misto. Chiarimenti e modalita' operative. DIREZIONE CENTRALE PER I RAPPORTI E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Roma, 16 gennaio 1993 Ai Dirigenti Centrali e periferici Circolare n. 15 Ai Coordinatori Centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Allegati 2 Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza: Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Regolamento C.E.E. N.1247/92 - Prestazioni non contributive di tipo misto. Chiarimenti e modalita' operative. Con messaggio n. 35872 del 6 luglio 1992 (v. allegato 1) e' stata data notizia dell'entrata in vigore del Regolamento in epigrafe e sono state fornite le prime indicazioni norma- tive e procedurali sulle disposizioni di maggior rilievo e di impatto piu' immediato. Nel frattempo, le competenti autorita' ministeriali han- no fatto conoscere gli orientamenti da seguire su talune par- ticolari questioni, la cui portata, anche in considerazione del loro carattere spiccatamente innovativo, richiedeva ulte- riori approfondite riflessioni. Con la presente circolare si impartiscono, per la parte di competenza dell'Istituto, le necessarie istruzioni sul complesso delle nuove disposizioni. 1 - ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DELLA NORMATIVA C.E.E. Il Regolamento n. 1247/92 estende il campo di applica- zione "ratione materiae" della normativa comunitaria di sicu- rezza sociale alle cosiddette "prestazioni speciali a carat- tere non contributivo". Si tratta, in sostanza, di quelle prestazioni che hanno una natura mista, a meta' strada fra l' assistenza e la pre- videnza, essendo ricollegabili sia alla prima in quanto fon- date sullo stato di bisogno e indipendenti dalla durata dei periodi assicurativi sia alla seconda in quanto attribuite senza alcuna discrezionalita' ma, viceversa, con il conferi- mento di un vero e proprio diritto soggettivo. Al fine di essere ricomprese nel campo di applicazione della regolamentazione CEE, le prestazioni in parola debbono pero' rispondere ai seguenti ulteriori requisiti, stabiliti in via alternativa (1): - debbono essere prestazioni accordate a titolo suppletivo (cioe', supplementare o aggiuntivo), complementare (vale a dire, integrativo), o accessorio rispetto alle normali pre- stazioni previdenziali, cui gia' si applicano i Regolamenti (v. art. 4, paragrafo 1 del Regolamento n. 1408) oppure - debbono essere destinate alla tutela specifica dei minorati (e' evidente che le prestazioni gestite dall' Istituto non rientrano in questa seconda alternativa). A tali prestazioni si rendono, pertanto applicabili i principi fondamentali delle disposizioni C.E.E. e, in parti- colare, la parita' di trattamento, la totalizzazione dei pe- riodi di assicurazione o di residenza e l'esportazione (erogabilita' fuori del territorio nazionale) delle presta- zioni medesime. 2 - ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELL'ESPORTABILITA' DELLE PRESTAZIONI. Tuttavia, il Regolamento n. 1247 ammette (v. paragrafo 1 del nuovo art.10 bis inserito nel testo del Regolamento n.1408) la possibilita' di non esportare le prestazioni in questione, sancendone il diritto esclusivamente a carico del Paese di residenza degli interessati, alla sola condizione che le prestazioni stesse siano riportate in uno specifico allegato e, cioe', nell'allegato II bis, appositamente isti- tuito in aggiunta ai preesistenti allegati del Regolamento n. 1408. In questo modo una vasta gamma di prestazioni contempla- te dalla legislazione dei vari Stati membri e 'stata resa inesportabile: alle prestazioni menzionate nel Regolamento n.1247/92 si sono, anzi, aggiunte ulteriori prestazioni, spagnole e francesi, indicate nel Regolamento n.1249/92 entrato in vigore alla stessa data dell'altro (1 giugno 1992). Per quanto concerne le prestazioni rientranti nella com- petenza dell'Istituto, sono state inserite nell'allegato II bis la pensione sociale, l'integrazione al trattamento mini- mo, l'integrazione dell'assegno di invalidita' e l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensio- nati per inabilita'. Di conseguenza resta innanzi tutto inesportabile la pensione sociale, per la quale il divieto di esportazione era gia' sancito dalla legislazione italiana vigente. Non posso- no, inoltre, essere piu' esportate nel territorio degli altri Stati membri le prestazioni sopracitate, e cio' indipendente- mente dalla circostanza che il diritto ai trattamenti pen- sionistici di base (di vecchiaia, di anzianita', d'invalidita', d'inabilita', ai superstiti) sia stato acqui- sito in regime autonomo o in pro rata. L'inesportabilita' si estende anche ai titolari di pen- sione ottenuta in virtu' di una convenzione bilaterale, che risiedano in uno degli Stati membri della C.E.E. diversi dall'Italia. Si sottraggono, invece, al divieto di esportazione delle citate prestazioni tutti coloro che non rientrano nel campo di applicazione personale delle disposizioni comunitarie e, cioe', coloro che non sono cittadini di uno degli Stati mem- bri ne' apolidi o profughi. Si sottolinea, peraltro, che anche i cittadini di Stati extra-C.E.E. possono rientrare nel campo di applicazione per- sonale dei regolamenti qualora siano familiari o superstiti di apolidi o di profughi o di cittadini di uno degli Stati membri (v. parte III della circolare n. 2036 Prs. del 6.10.72, in Atti Ufficiali 1972, pag.2368). In tal caso, il divieto di esportazione si applichera' anche ai cittadini extracomunitari. 3 - DECORRENZA DELLA NUOVA NORMATIVA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Come gia' precisato, il Regolamento n. 1247/92 e' entra- to in vigore il 1 giugno 1992 (primo giorno del mese succes- sivo alla sua pubblicazione). Pertanto, a decorrere da tale data non possono essere attribuite le integrazioni al trattamento minimo delle pen- sioni di qualsiasi categoria, l'integrazione dell'assegno di invalidita' e l'assegno per l'assistenza personale e conti- nuativa sulla pensione di inabilita' nei confronti dei sog- getti residenti in Paesi della C.E.E., diversi dall'Italia. Peraltro, l'art.2 del Regolamento in questione detta una serie di disposizioni transitorie intese a rendere meno dra- stico il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. 3.1 - Cosi', in virtu' del paragrafo 1 del citato articolo, non possono essere soppresse le prestazioni erogate anterior- mente all'entrata in vigore del Regolamento. Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 2, le presta- zioni attribuibili a complemento di una pensione, cioe' ad integrazione di una prestazione pensionistica di base (2), in favore di coloro che hanno maturato i requisiti di legge anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento debbono comunque essere accordate ( e rimanere in pagamento, in forza del paragrafo 1, anche successivamente alla predetta data) qualora la relativa domanda sia presentata entro il termine di 5 anni dalla data medesima. Ne consegue che: - continueranno ad essere corrisposte negli altri Stati mem- bri, senza alcuna riduzione, le prestazioni gia' in pagamen- to alla data del 31 maggio 1992; - saranno accordate e parimenti erogate anche sul territorio degli altri Stati membri, in conformita' dei criteri in vigo- re prima dell'adozione del Regolamento n.1247 (3), le presta- zioni i cui requisiti (di assicurazione e contribuzione, di eta', di reddito, ecc.) risultino perfezionati entro il 31 maggio 1992, purche' ne venga fatta domanda entro il 1 giu- gno 1997. Tali prestazioni avranno, ovviamente, come decor- renza massima quella del 1 giugno 1992; - non verranno, viceversa, piu' erogati, in favore di coloro che risiedono sul territorio degli altri Stati membri ne' gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai pensio- nati d'inabilita' ne' le integrazioni degli assegni di invalidita' o le integrazioni al minimo delle pensioni di qualsiasi categoria, aventi decorrenza dal 1 luglio 1992 in poi. A tal fine sono state apportate le necessarie modifiche ai programmi di liquidazione in regime internazionale (v. messaggio n. 18005 del 30.10.92 in allegato 2) . 3.2 - Occorre sottolineare che la norma transitoria di cui al paragrafo 2 dell'art.2 intesa a garantire la corresponsione delle prestazioni, a prescindere dalla residenza, per coloro che, facendone valere i requisiti entro il 31 maggio 1992, inoltrino la relativa domanda entro il 1 giugno 1997, si ap- plica in pratica soltanto alle pensioni di vecchiaia ed ai superstiti, la cui domanda per legge puo' essere presentata con ritardo rispetto al verificarsi del rischio assicurativo (eta' pensionabile o decesso) e comportare nondimeno la li- quidazione della prestazione con riferimento a questa stessa data,sempreche' ne risultino acquisiti fin da allora tutti i presupposti legali. La garanzia in questione non e', pertanto, estensibile alle altre prestazioni, la cui decorrenza e' fissata per leg- ge al 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda - o, eventualmente, a quello di perfezionamento dei requisiti, se insorti successivamente a tale data - ma non puo' mai essere anteriore alla data della domanda. In tali casi anche l'accertamento dei requisiti deve, infatti, essere effettuato - come e' stato evidenziato dal Ministero del Lavoro - "con riferimento alla data in cui la persona esprime la volonta' di ottenere la pensione" : sicche' e' istituzionalmente esclusa qualsiasi retroattivita'. Di conseguenza, le integrazioni relative a prestazioni diverse da pensioni di vecchiaia o ai superstiti non potranno essere erogate in altri Stati CEE qualora le domande dirette ad ottenere le prestazioni summenzionate vengano presentate in data posteriore al 31 maggio 1992: ovviamente qualora le domande fossero avanzate entro tale data l'integrazione potra' essere accordata e continuare ad essere corrisposta all'este- ro anche successivamente sempreche' entro questa stessa data sussistano tutti i requisiti amministrativi e sanitari di legge. 3.3 - Gli altri paragrafi del citato art.2 dettano ulteriori disposizioni transitorie che, pur avendo rilevanza nei rap- porti con gli altri Stati membri, non dovrebbero avere effet- ti pratici nei confronti dell'Istituto. Il paragrafo 3 stabilisce che il regolamento non fa sor- gere alcun diritto per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, anche se - a termini del successivo paragrafo 6 - a decorrere da tale data un diritto puo' insorgere, anche in relazione ad un evento realizzatosi prima dell'entrata in vi- gore. E' evidente che tale disposizione non concerne l'Istitu- to, atteso che prima dell'entrata in vigore del Regolamento, esso applicava una normativa piu' liberale, che ammetteva in via generale l'esportabilita' delle prestazioni. Per la stessa ragione, non riguardano l'Istituto le di- sposizioni dei paragrafi 4 e 7, che consentono la liquidazio- ne o il ripristino di prestazioni non liquidate o sospese per motivi di residenza o di nazionalita' ne' quelle del para- grafo 8 che consentono di riesaminare le prestazioni gia' li- quidate in applicazione di normative meno vantaggiose di quella introdotta dal Regolamento. Lo stesso dicasi dei paragrafi 9 e 10 che stabiliscono le norme procedurali per le richieste di riesame di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8. 4 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO IN MANCANZA DI UNA PRESTAZIONE NAZIONALE DI BASE. Un'innovazione di portata fondamentale e' costituita dalla disposizione del paragrafo 3 dell'art.10 bis. In forza di essa, nell'eventualita' che la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una delle presta- zioni contemplate dal Regolamento n.1247 ed erogate a titolo integrativo, al godimento di una prestazione previdenziale di base ed una siffatta prestazione non sia dovuta in virtu' della predetta legislazione, qualsiasi analogo trattamento previdenziale erogato in base alla legislazione di un altro sensi della legislazione del primo Stato. Ne consegue che lo Stato in questione - anche nel caso che l'interessato non benefici di alcun trattamento previ- denziale di base in forza della legislazione da esso applica- ta - e' tenuto ad accordare la prestazione integrativa previ- sta dalla sua legislazione, con riferimento all'equivalente trattamento di base dell'altro Stato membro. Questa norma che, in pratica, nel settore pensionistico estende la portata dell'art.50 del Regolamento n.1408 - in quanto prevede la concessione di un complemento anche in di- fetto di prestazioni accordate in base alla legislazione na- zionale - ha per scopo di evitare che gli interessati si trovino privi degli elementari mezzi di sussistenza, qualora, trasferendo la residenza da uno Stato all'altro, perdano il diritto a prestazioni che, come quelle previste dal Regola- mento n.1247, sono in genere strettamente collegate al terri- torio. Tanto piu' che, come si e' visto, il Regolamento n.1247 (paragrafo 1 dell'art.10 bis) ammette che una folta serie di prestazioni di questo tipo sia riportata all'allegato II bis e, percio' stesso, resa inesportabile. 4.1 - E' evidente che la disposizione del paragrafo 3 dell'art.10 bis ha degli effetti non trascurabili sulle pre- stazioni italiane, cui si applica il nuovo Regolamento. In particolare, dovra' essere accordata, anche in man- canza di una prestazione pensionistica nazionale: - l'integrazione al trattamento minimo, nei confronti di ti- tolari di pensioni estere di vecchiaia ed ai superstiti; fra le pensioni di vecchiaia vanno ricompresi anche i trattamenti anticipati, analoghi alla pensione di anzianita' italiana o ai prepensionamenti (preretraites); - la specifica integrazione dell'assegno di invalidita', nei confronti di titolari di pensioni estere di invalidita' a qualsiasi titolo e con qualsiasi percentuale di incapacita' di lavoro o di guadagno. Peraltro, ai fini della concessione delle integrazioni, dovranno sussistere tutti i requisiti prescritti dalla norma- tiva interna per il tipo di prestazione corrispondente a quella estera goduta dagli interessati medesimi (requisiti di contribuzione, reddituali, di eta', sanitari ecc.). All'uopo, data l'ampia formulazione della norma, la con- tribuzione estera dovra' essere in tutto e per tutto assimi- lata a quella italiana. Tuttavia, poiche' il campo di appli- cazione personale della regolamentazione comunitaria e' pur sempre limitato ai lavoratori (subordinati o autonomi) ed ai loro familiari, dovra' comunque sussistere in Italia una con- tribuzione da attivita' lavorativa, anche se insufficiente per l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico. 4.2 - Ove gli interessati non siano in possesso dei requisiti di contribuzione necessari per la concessione delle integra- zioni di cui sopra, essi potranno conseguire soltanto il be- neficio della pensione sociale, purche' naturalmente soddisfino alle condizioni di eta' e di reddito richieste dalla legge per l'attribuzione di tale specifica prestazione. 4.3 - La disposizione del paragrafo 3 non e' applicabile all'assegno personale e continuativo per l'assistenza ai pen- sionati di inabilita', in quanto non si tratta, nella fatti- specie, di una prestazione complementare (integrativa), bensi' di una prestazione meramente accessoria alla presta- zione principale. Di conseguenza, tale assegno non dovra' mai essere at- tribuito ai soggetti rientranti nel campo di applicazione della citata disposizione, anche se tali soggetti soddisfa- cessero a tutti i requisiti previsti dalla legislazione ita- liana per la sua liquidazione. 4.4 - Dato il carattere estremamente innovativo della predet- ta disposizione comunitaria, e' evidente che essa pone alle strutture operative una serie di problematiche tecniche di non semplice soluzione. Al riguardo si stanno effettuando i dovuti approfondi- menti, esauriti i quali saranno fornite le relative disposi- zioni applicative. Eventuali domande finalizzate al conseguimento del pre- detto beneficio dovranno comunque essere ricevute dalle SAP e tenute in apposita evidenza. Sara' utile, in ogni caso, che le casistiche che si do- vessero presentare nel frattempo vengano immediatamente por- tate a conoscenza di questa Direzione Generale. IL DIRETTORE GENERALE F.to G. BILLIA NOTE (1) Restano, in ogni caso, escluse dal campo di applicazione quelle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell'allegato II, parte III (introdotta dalle nuo- ve disposizioni) del Regolamento n. 1408, la cui concessione sia limitata a determinate aree territoriali di uno Stato membro (la Germania vi ha inserito le prestazioni accordate in forza delle legislazioni locali esistenti nei vari Lander). (2) Nel caso dell'Italia, l'integrazione al minimo e l'inte- grazione dell'assegno d'invalidita'. A titolo di informazione, si chiarisce che, nell'interpretazione della Corte di Giusti- zia delle Comunita' Europee, anche la pensione sociale avrebbe la natura di prestazione complementare nei rarissimi casi in cui potrebbe integrare un trattamento pensionistico di base. Tuttavia, stante la disciplina legale vigente in Italia, le disposizioni transitorie non comportano alcun effetto pratico per tale prestazione. (3) Restano, quindi, fra l'altro impregiudicate - per quanto concerne le pensioni in regime internazionale - le istruzioni dettate per l'applicazione dell'art. 7 della Legge 29 dicem- bre 1990, n.407.