940804
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Circolare n. 155
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi e
delle Agenzie Urbane
e, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Ai Vice Commissari
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Provvedimenti legislativi concernenti i trattamenti
di integrazione salariale. Disposizioni applicative.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Roma, 19 maggio 1994 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 155 Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi e
delle Agenzie Urbane
ALL.3 e, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Ai Vice Commissari
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Provvedimenti legislativi concernenti i trattamenti
di integrazione salariale. Disposizioni applicative.
A seguito della emanazione di numerosi provvedimenti
legislativi concernenti i trattamenti di integrazione
salariale, si fornisce di seguito un quadro delle nuove
disposizioni corredato delle necessarie istruzioni applicative
per quanto concerne gli adempimenti di competenza
dell'Istituto.
1) TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
1.1) Imprese soggette ad amministrazione straordinaria
L'art. 7, comma 10 ter, del Decreto Legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito nella legge n. 236/93, prevede che
per i dipendenti delle aziende in amministrazione
straordinaria commissariate in base al decreto legge 20
gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento di
integrazione salariale straordinaria e' prorogata sino al
termine dell'attivita' del Commissario.
La disposizione in esame consente quindi il
prolungamento del trattamento di cui all'art. 3 della legge n.
223/91 per tutto il periodo di durata del mandato
commissariale.
1.2) Imprese con eccedenze di personale ed imprese con piu'
di 500 dipedenti
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito con modificazione dalla
legge 26 gennaio 1994, n. 56, il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, sulla base di accordo collettivo relativo
a un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di
personale, puo' disporre, in deroga ai limiti temporali
stabiliti dall'art. 1, co. 3, 5 e 9, della legge n. 223/91, la
proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale per la durata non superiore a 12 mesi.
Tale facolta', la cui scadenza e' fissata al 31
dicembre 1994, puo' riguardare anche impresa che abbia avviato
la procedura di mobilita' ex art. 4 della legge n. 223/91
nonche' imprese per le quali sia in atto la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 3
della legge n. 223/91 (procedure concorsuali), comprese quelle
in amministrazione straordinaria gia' beneficiarie di proroga
ai sensi dell'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93, di
cui al precedente paragrafo 1.1.
b) Il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'art. 8, comma 5 e 6 del decreto legge
20 maggio 1993 n. 148, convertito nella legge n. 236/93 in
caso di cessazione dell'attivita' di unita' produttive con
piu' di 500 dipendenti o di riduzione di personale presso
imprese con piu' di 500 dipendenti rientranti nel campo di
applicazione degli interventi straordinari gia' previsto per
la durata di 12 mesi, puo' essere prorogato per ulteriori 12
mesi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/94.
Tale proroga, secondo quanto dispone l'art. 5, co.
12, del decreto legge n. 185/94, puo' essere disposta in
deroga ai limiti di cui all'art. 1, co. 3, 5 e 9, della legge
n. 223/91.
c) I periodi di trattamento straordinario di
integrazione salariale prorogato ai sensi del decreto legge n.
478/93 (v. precedenti let. a) e b) determinano una pari
riduzione della durata della indennita' di mobilita'.
d) Dalle proroghe sono esclusi i lavoratori in
possesso dei requisiti per beneficiare dell'indennita' di
mobilita' lunga; la esclusione, inizialmente prevista
dall'art. 1, co. 2, del decreto legge n. 478, con decorrenza
27 gennaio 1994, per la proroga relativa alle imprese con piu'
di 500 dipendenti, e' stata estesa anche alle proroghe di cui
alla precedente lett. a) dall'art. 5, co. 10, del decreto
legge n. 185/94, con effetto quindi dal 21 marzo 1994.
Qualora i requisiti per il diritto alla indennita'
di mobilita' lunga si maturano nel corso della proroga gli
interessati devono essere esclusi dal trattamento di
integrazione salariale dal giorno del perfezionamento dei
requisiti stessi.
e) Le ditte, nella nota di trasmissione delle
richieste di pagamento diretto (mod. I.G.Str/Aut) ovvero in
allegato all'elenco dei beneficiari in caso di anticipazione
del trattamento straordinario di integrazione salariale,
rilasceranno una dichiarazione attestante che i lavoratori
interessati non hanno i requisiti per il diritto alla
indennita' di mobilita' lunga ovvero al trattamento speciale
di disoccupazione ai lavoratori edili ai sensi dell'art. 3,
co. 4, del decreto-legge n. 185/94.
f) Nelle more di opportune modifiche alla
modulistica e alle procedure vigenti, le Sedi, in occasione
della definizione delle domande di indennita' di mobilita',
effettueranno gli opportuni controlli sulla base degli
elenchi dei lavoratori ai quali le prestazioni sono state
anticipate dal datore di lavoro ovvero delle richieste di
pagamento diretto ove tale forma di pagamento sia prevista dal
decreto ministeriale relativo agli interventi concessi ai
sensi delle disposizioni di legge sopra citate.
A tal fine sia i decreti ministeriali sia la
documentazione per la relativa esecuzione concernenti le
proroghe in argomento saranno tenute in apposita evidenza.
1.3) Lavoratori dipendenti dalle societa' GEPI e dall'INSAR
L'art. 1 del decreto legge 18 febbraio 1994, n. 112,
reiterato dal decreto legge 26 aprile 1994, n. 247, proroga di
ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei dipendenti delle societa' GEPI gia'
beneficiari delle proroghe di cui all'art. 22, comma 6, della
legge n. 223/91 e dell'art. 6, co. 9, del decreto legge n.
148/93, convertito nella legge n. 236/93 .
Analoga proroga e' prevista per i dipendenti INSAR.
Benche' i decreti legge n. 112 e n. 247 non
richiamino il decreto legge 9 ottobre 1993 n. 404, convertito
nella legge 4 dicembre 1993 n. 501, la proroga in esame
decorre comunque dalla scadenza dei trattamenti
precedentemente prorogati.
Tutte le proroghe del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei dipendenti di imprese
GEPI e INSAR determinano una riduzione di pari durata del
trattamento di mobilita', ad eccezione delle proroghe ex art.
22, co. 6, della legge n. 223/91 e dei periodi di concessione
del trattamento ai sensi dell'art. 7, co. 9, della legge n.
236/93 (lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici e
subappaltatrici della centrale ENEL di Fiumesanto assunti
dall'INSAR).
Sono esclusi dalla proroga suindicata i lavoratori
che si trovino nelle seguenti situazioni:
a) lavoratori in possesso dei requisiti per beneficiare della
mobilita' lunga;
b) lavoratori titolari di trattamenti pensionistici per
vecchiaia o anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40, per i titolari di
assegno o pensione di invalidita' non risulta piu' impedito il
collocamento in mobilita' in quanto ai sensi dell'art.9, co.
5, del decreto legge n. 40 stesso, reiterato dall'art. 2,
co.5, del decreto legge n. 185/94, e' ad essi attribuita la
facolta' di opzione fra il trattamento di pensione e la
indennita' di mobilita'.
Il terzo comma dell'art. 1 in esame stabilisce che,
decorsi i primi sei mesi di fruizione del periodo di proroga,
la misura del trattamento di integrazione salariale nei
confronti dei lavoratori in argomento e' ridotta del 20%.
Ne consegue che a decorrere dal giorno 8 agosto 1994
la misura del trattamento straordinario di integrazione
salariale nei confronti dei dipendenti delle societa' GEPI e
dell'INSAR, beneficiari della proroga in esame, e' ridotta
dall'80 al 64% della retribuzione di riferimento, mentre il
trattamento massimo di integrazione salariale e' ridotto a L.
940.109 al netto dell'aliquota del 5,84% e per i lavoratori la
cui retribuzione sia superiore a L. 2.700.000 mensili, a L.
1.129.920, sempre al netto dell'aliquota anzidetta.
La riduzione anzidetta non si applica ai lavoratori
assegnati a lavori socialmente utili.
Nel richiamare le istruzioni operative di cui ai
messaggi n. 26951 del 14.10.1993 e n. 41478 del 10.12.1993
(all. 1 e 2), si precisa che le societa' GEPI dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione attestante che i
lavoratori beneficiari della proroga non si trovano nelle
condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b); inoltre
provvederanno a comunicare i nominativi dei lavoratori
assegnati ai lavori socialmente utili.
1.4 Lavoratori dipendenti dalla Societa' (GEPI) per il
reimpiego di Palermo
Il co. 17 dell'art. 5 del d.l. n. 40/94, reiterato
dall'art. 5, co. 16, del decreto legge n. 185/94, ha previsto
la prosecuzione sino al 30 giugno 1994 del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 4 del
decreto legge 29 marzo 1991 n. 108, convertito con
modificazioni dalla legge n. 169/91 in favore dei lavoratori
eccedentari dipendenti da aziende ubicate nelle aree di crisi
della Regione Siciliana e assunti dalla Societa' (GEPI) A.R.P.
Si richiamano le istruzioni di cui alle circolari n. 123
del 13.5.91 e n. 118 del 30 aprile 1992.
1.5 Innovazioni procedurali
Il decreto legge 12 gennaio 1994 n. 40 ha portato
rilevanti innovazioni sul piano procedurale consistenti
nell'attribuire al Comitato Interministeriale prezzi (CIPE)
della competenza a stabilire, su proposta del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, i criteri generali per la
gestione degli interventi di trattamento straordinario di
integrazione salariale e nel trasferire al predetto Ministro
le competenze del soppresso Comitato Interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI).
Per quanto riguarda il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale, e' stato stabilito
che la relativa richiesta va presentata all'Ufficio
Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione; la
Commissione Regionale del Lavoro deve esprimere il proprio
parere entro venti giorni dalla data di presentazione della
richiesta, la quale deve essere decisa entro quaranta giorni
dalla predetta data.
1.6) Estensione del trattamento straordinario di integrazione
salariale alle imprese di pulizia
A decorrere dal 1' gennaio 1994 i dipendenti delle
imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se
costituite in forma cooperativa, addetti in modo prevalente e
continuativo allo svolgimento dell'attivita' appaltata, sono
ammessi al trattamento CIGS nei casi di sospensione o
riduzione del lavoro in conseguenza della riduzione
dell'attivita' appaltata dipendente da programmi di crisi o
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che
abbiano dato luogo, nei confronti dell'appaltante, al
trattamento CIGS.
Per quanto attiene il campo di applicazione della
norma (art. 1, co. 8, del decreto-legge n. 40//94, reiterato
con modificazioni dall'art. 1, co. 7, del decreto legge n.
185/94), si rinvia alla circolare n. 130 del 29 aprile 1994.
Ai fini della individuazione dei lavoratori
beneficiari del provvedimento di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, le Sedi provvederanno
ad acquisire dalle ditte interessate, un'apposita
dichiarazione da cui risulti che i lavoratori, cui si
riferisce la richiesta di pagamento diretto ovvero inclusi
negli elenchi dei beneficiari, sono addetti alle attivita'
appaltate, in modo esclusivo o prevalente.
1.7) Societa' controllate dall'EFIM
L'art. 1, comma 1, del decreto legge 21 gennaio
1994, n. 45, reiterato dal decreto legge 23 marzo 1994, n.
191, prevede che le aziende controllate dall'EFIM, le quali
abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari o straordinari
della cassa di integrazione salariale per il periodo massimo
previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91, possono
usufruire degli interventi stessi fino al completamento delle
procedure previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legge n.
487/92 convertito nella legge n. 33/93 e comunque non oltre un
periodo massimo di sei mesi.
In applicazione di tale disposizione, qualora venga
raggiunto il limite di 36 mesi nel quinquennio stabilito per
gli interventi straordinari con il cumulo di quelli ordinari
per situazioni temporanee di mercato, la concessione
dell'intervento di integrazione salariale puo' proseguire sino
al termine delle procedure di liquidazione o di dismissione
delle attivita' produttive delle societa' summenzionate e
comunque non oltre il periodo massimo di sei mesi.
2) INDENNITA' SPECIALI PARI AL TRATTAMENTO MASSIMO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE
2.1) Societa' controllate dall'Ente per la cellulosa e la
carta
Per le societa' controllate dall'ENCC rientranti nel
campo di applicazione della legge n. 223/91, che dismettano
l'esercizio di attivita' in attuazione del piano di
liquidazione dell'ente e di riordino delle relative attivita',
il decreto legge 18 febbraio 1994, n. 110, reiterato, con
modificazioni, dal decreto legge 22 aprile 1994, n. 245 (art.
3, co. 6), dispone, in favore dei dipendenti occupati a tempo
indeterminato alla data del 31 dicembre 1992, l'applicazione
dell'art. 3 della legge n. 223/91 (trattamento straordinario
per le procedure concorsuali).
Qualora, invece, le societa' anzidette sono escluse
dalla disciplina del trattamento di integrazione salariale
straordinaria, ai dipendenti delle stesse compete una
indennita' di importo pari al trattamento straordinario di
integrazione salariale per un periodo non superiore ai 24
mesi.
Tale indennita' risulta equiparata, soltanto per
quanto riguarda l'importo, al trattamento straordinario di
integrazione salariale.
Ne deriva che sono applicabili le disposizioni
concernenti la misura del trattamento straordinario di
integrazione salariale, comprese quindi quelle relative al
limite massimo mensile e quelle relative alla incumulabilita'
o incompatibilita' con altre prestazioni previdenziali ovvero
con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si estendono
invece a tale prestazione le disposizioni relative ai benefici
accessori (accreditamento figurativo ai fini pensionistici,
assegni per il nucleo familiare) e al trattamento di fine
rapporto.
Nel fare riserva di fornire le istruzioni operative
e contabili, si precisa che la concessione e' comunque
subordinata alla emanazione dei relativi decreti ministeriali.
2.2) Imprese di spedizione internazionale, magazzini generali,
spedizionieri doganali
Il decreto legge 26 febbraio 1994, n. 134, reiterato
con decreto legge 29 aprile 1994, n. 257, all'art. 8, co. 2,
ha stabilito che il periodo massimo di fruizione del
trattamento di cui all'art.1, comma 3, del decreto legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 1993, n. 293, nei confronti dei lavoratori che
risultino percettori di tale trattamento alla data di entrata
in vigore del decreto n. 134 anzidetto, e' prorogato per la
durata di 1 anno.
Al riguardo si richiamano le istruzioni impartite
con la circolare n. 200 dell'11 agosto 1993.
Possono usufruire di detta proroga, entro il limite
di 1500 unita', i lavoratori che alla data del 28 febbraio
1994, giorno di entrata in vigore del decreto legge n. 134
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48, risultano in
godimento del trattamento predetto; nel contingente sono da
ricomprendere anche i beneficiari della indennita' ai
lavoratori licenziati dalle imprese in parola di cui all'art.
2, comma 1, del decreto legge n. 134.
Nel precisare che le domande relative non sono
comunque piu' proponibili a decorrere dal 30 dicembre 1993, si
conferma che per l'erogazione delle prestazioni in questione
e' necessaria l'emanazione di apposito decreto ministeriale.
2.3) Imprese marittime
Il decreto legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato
dal decreto legge 14 aprile 1994, n. 231, all'art. 1, comma 8,
ha stabilito che le domande intese ad ottenere la indennita'
pari al trattamento massimo di integrazione salariale prevista
per i dipendenti di imprese di spedizione di cui al precedente
paragrafo 2.2, gia' estesa ai marittimi dall'art. 6, comma 15,
del decreto legge n. 148, convertito nella legge n. 236/93,
(v. circ. n. 200 dell'11 agosto 1993, paragr. 10) possono
essere presentate fino al 31 dicembre 1996.
Resta confermato che tali domande devono essere
inoltrate al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2.4) Lavoratori portuali
La concessione della indennita' ex art. 8 del
decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito dalla legge
13 febbraio 1987, n. 26, e' stata estesa, dall'art. 1, co. 9,
del decreto legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con
decreto legge 14 aprile 1994, n. 231, all'anno 1994 entro i
limiti di ulteriori 1800 unita', ivi comprese le eccedenze
dell'anno 1993.
Al riguardo va tenuto presente che l'art. 24, quinto
comma, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il
riordino della legislazione in materia portuale, ha confermato
la proroga della indennita' anzidetta sino al 31 dicembre
1993, estendendo il beneficio per ulteriori 1000 unita'.
Peraltro, il citato art. 24, al sesto comma, dispone
che al termine della proroga, ai lavoratori, soci o dipendenti
delle imprese operanti in porto, ai sensi dell'art. 9, comma
6, del decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, saranno
applicabili gli interventi di cui alla legge n. 164/75.
Di conseguenza, esaurito il regime speciale relativo
alla indennita' pari al trattamento massimo di integrazione
salariale in favore dei lavoratori posti fuori produzione,
dovranno applicarsi le disposizioni comuni sugli interventi
ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni
secondo le modalita' particolari che saranno determinate con
apposito Decreto Ministeriale.
3) INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
3.1) Estensione dei piu' ampi limiti temporali alle imprese
sino a 50 dipendenti
L'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 40/94,
reiterato dal decreto legge n. 185/94 (art. 5, co. 2),
modificando il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge n.
236/93 ha esteso l'ampliamento dei limiti temporali degli
interventi di integrazione salariale ordinaria previsti
dall'art. 6 della legge n. 164/75 alle imprese che occupano
sino a 50 dipendenti.
Nel richiamare in proposito le istruzioni di cui
alla circolare n. 210 del 16 settembre 1993, paragrafo II,
lett. B, si precisa che l'ammissione al beneficio anzidetto
opera nei confronti delle imprese industriali non edili che
occupano un numero di lavoratori compreso tra 16 e 50 a far
tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.
40/94 e cioe' dal 20 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1995 e
si applica sia alle domande presentate a partire da tale data
sia a quelle presentate in precedenza, contenenti richieste
relative a periodi di sospensione o riduzione di attivita'
lavorativa in corso alla stessa data.
3.2) Individuazione della settimana
Ai fini dell'applicazione dei limiti temporali di
godimento stabiliti per la erogazione delle integrazioni
salariali ordinarie, comprese quindi quelle ai lavoratori
edili e del settore lapideo, l'art. 5, comma 1, del decreto
legge n. 40/94, reiterato dal decreto legge n. 185/94, ha
stabilito che per settimana computabile deve intendersi quella
per la quale il numero di ore di integrazione salariale
autorizzate risulti non inferiore al 10% del numero delle ore
lavorative complessive degli addetti all'unita' produttiva
interessata dalla richiesta di autorizzazione.
Si precisa che il calcolo va effettuato tenendo
conto, da un lato, dell'orario di lavoro contrattuale e,
dall'altro, del numero complessivo dei lavoratori soggetti
alla normativa sulle integrazioni salariali.
Qualora il numero delle ore di integrazione
salariale autorizzate non raggiunga il limite del 10% del
monte ore lavorative, la settimana non e' computabile, ma il
numero delle ore autorizzate slitta sulla prima settimana
compresa nello stesso periodo autorizzato ovvero in periodi
autorizzati successivamente in cui non si raggiunga il limite
del 10% e si cumula con il numero delle ore autorizzate nella
settimana stessa; se il risultato non e' almeno pari al
parametro minimo di utilizzazione delle integrazioni
salariali, si opera un ulteriore slittamento sulla successiva
settimana con un numero di ore di integrazioni salariali
inferiore alla predetta aliquota del 10 per cento.
Si precisa che il calcolo viene effettuato sulla
base delle ore autorizzate; resta in facolta' della ditta
interessata, qualora il numero delle ore usufruite sia
inferiore rispetto a quello autorizzato, di chiedere la
revisione del calcolo in argomento.
La disposizione in esame ha validita' sino al 31
dicembre 1996.
4) DISPOSIZIONI COMUNI
Importo massimo mensile del trattamento di integrazione
salariale.
Si allega in proposito il messaggio n 10668 del
7.2.94 (all. 3), e, a scioglimento della riserva in esso
contenuta, si forniscono le seguenti istruzioni.
a) Il limite, maggiorato, di œ. 1.500.000 previsto per i
lavoratori la cui retribuzione sia superiore a œ. 2.700.000
mensili si applica anche alle indennita' speciali il cui
ammontare e' determinato con riferimento all'importo massimo
del trattamento straordinario di integrazione salariale,
stante il rinvio ricettizio a tutte le disposizioni che
regolano la materia.
b) Il limite maggiorato va applicato anche ai lavoratori con
rapporto di lavoro part-time, rapportando il relativo importo
all'orario del part-time.
In pratica, occorre in via pregiudiziale verificare che,
l'importo orario ottenuto suddividendo la retribuzione di
riferimento del lavoratore part-time per il numero delle ore
ridotte sia pari o superiore all'importo che si ottiene
suddividendo l'ammontare di 2.700.000 per il numero mensile
delle ore previste per i lavoratori a tempo pieno della
categoria di appartenenza. In caso affermativo si fa luogo
all'applicazione del tetto piu' elevato e, quindi, l'importo
orario previsto per i lavoratori a tempo pieno va moltiplicato
per il numero delle ore autorizzate.
c) Il massimale del trattamento straordinario di integrazione
salariale sara' annualmente aggiornato sulla base delle
variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle
famiglie degli operai e degli impiegati. In tal senso il d.l.
n. 185/94 (art. 1, co. 5) ha modificato il disposto
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,
innovando la disciplina introdotta dal d.l. n. 40/94 secondo
cui l'aggiornamento poteva riguardare soltanto l'importo
massimo riferito ai lavoratori con retribuzione mensile pari o
superiore a 2.700.000 lire.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.TO TRIZZINO
ALL.1
I.N.P.S. MESSAGGIO T.P.N. 26951
Direzione Centrale DEL 14.10.93
Prestazioni Temporanee
Uff. V
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori dei Centri operativi e
delle Agenzie Urbane
e, per conoscenza,
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati
provinciali
OGGETTO: Decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286. Interventi
urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della
GEPI e dell'INSAR.
Il decreto-legge n. 286/93 ha disposto, con le
limitazioni sotto specificate, una ulteriore proroga della
durata di sei mesi, del trattamento straordinario di
integrazione salariale, con pari riduzione della durata del
trattamento economico di mobilita', in favore dei dipendenti
delle societa' non operative costituite dalla GEPI nei
territori del Mezzogiorno - gia' beneficiari dei trattamenti
di proroga di cui al 6' comma dell'art. 22 della legge n.
223/91 - nonche' dei dipendenti dell'INSAR alla data del 31
dicembre 1991.
Nel fare riserva di trasmettere a parte il relativo
decreto concessivo della proroga, si precisa, in relazione al
disposto del co. 2 dell'art. 1 del decreto-legge in esame, che
sono esclusi dalla stessa i lavoratori che alla data di
entrata in vigore del provvedimento o successivamente hanno
maturato o matureranno i requisiti per beneficiare delle
disposizioni di cui all'art. 7, co. 5 e 7, della legge n.
223/91, per le quali i termini di applicazione sono stati
differiti al 31 dicembre 1993 dall'art. 6, co. 10, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Piu' in particolare, tenuto conto del contenuto
dell'art. 7 su richiamato, non possono beneficiare della
proroga, oltre i lavoratori che hanno fatto o faranno
richiesta di liquidazione della indennita' di mobilita' in
unica soluzione, i lavoratori aventi i requisiti, ai sensi del
co. 7 dell'art. 7 citato, per beneficiare della indennita' di
mobilita' "lunga".
Pertanto, stante il disposto del co. 10-bis
dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 148, secondo cui il
requisito dell'eta' va determinato con riferimento alle
disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia
in vigore al 31 dicembre 1992, sono esclusi dalla proroga, i
lavoratori che hanno maturato alla data di entrata in vigore
del D.L. n. 286/93 l'eta' di 45 anni, se donne, o 50 anni se
uomini.
Per coloro i quali non avessero ancora raggiunto
l'eta' alla data anzidetta, ma la raggiungeranno nel semestre
successivo, il trattamento di integrazione salariale potra'
essere corrisposto, in regime di proroga, sino al compimento
della stessa eta'.
In applicazione di tali disposizioni, le societa'
GEPI, sia per le richieste di pagamento diretto sia per le
anticipazioni a conguaglio, provvederanno ad escludere i
lavoratori gia' collocati in mobilita' alla data dell'8 agosto
1993 (scadenza della precedente proroga) per avere maturato il
requisito di eta' previsto per l'indennita' di mobilita' ed a
limitare la richiesta del trattamento di proroga alla data di
compimento eta', per coloro che la matureranno nel semestre
successivo e cioe' dal 9 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.
Per quanto attiene gli adempimenti operativi delle
SAP, si richiama l'attenzione sulla necessita' di verificare
che le richieste di pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale inoltrate dalle
societa' GEPI del Mezzogiorno ovvero l'inclusione negli
elenchi dei beneficiari delle anticipazioni effettuate dalle
societa' medesime, riguardino esclusivamente lavoratori che
non hanno compiuto i 45 anni, se donne, e i 50 anni, se
uomini.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA
ALL. 2
I.N.P.S. MESSAGGIO T.P. N. 41478
Direzione Centrale DEL 10.12.93
Prestazioni Temporanee
Uff. V
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori dei Centri operativi e
delle Agenzie Urbane
e, per conoscenza,
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286, reiterato con
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404. Interventi urgenti
in favore dei dipendenti delle Societa' della GEPI e
dell'INSAR.
In riferimento alle istruzioni impartite con il
messaggio n. 26951 del 14 ottobre c.m., concernenti la proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale
disposta dal decreto-legge n. 286/93, reiterato con
decreto-legge n. 404/93, in favore dei dipendenti delle
societa' non operative costituite dalla GEPI nei territori del
Mezzogiorno, e' stato segnalato che fra i predetti dipendenti
figurano lavoratori i quali, pur avendo il requisito di eta'
per accedere alla indennita' di mobilita' "lunga", non ne
possono beneficiare in quanto titolari di trattamento
pensionistico di invalidita' (art. 5 del D.L. n. 478/92, v.
circ. n. 9 del 12 gennaio 1993).
Al riguardo, atteso che il disposto dell'art. 1, co.
2, del D.L. n. 286/93, stabilisce espressamente che la
esclusione dalla proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale opera per i lavoratori aventi diritto
"a percepire l'indennita' di mobilita'", si precisa che i
titolari di pensione e assegno di invalidita' possono
beneficiare della proroga in questione pur avendo raggiunto
l'eta' prevista dall'art. 7, co. 7, della legge n. 223/91 in
quanto, ove collocati in mobilita', non avrebbero diritto a
percepire la relativa indennita'.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA
ALL. 3
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
MESSAGGIO T.P. N. 10668
DEL 07.02.94
AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
AI DIRIGENTI LE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Decreto - legge 18 gennaio 1994, n. 40; importo
massimo mensile del trattamento di integrazione salariale.
L'art. 1, comma 6, del Decreto - Legge indicato in
oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 19 gennaio 1994 ed
entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto, tra
l'altro, con effetto dal primo gennaio 1994, un importo
differenziato del tetto massimo mensile - di cui alla legge
13.8.1980, n. 427 - applicabile ai trattamenti di integrazione
salariale spettanti ai lavoratori, compresi quelli agricoli,
la cui retribuzione lorda mensile sia superiore a lire
2.700.000.
Posto che, in via generale, l'importo massimo di
integrazione salariale rimane fissato in lire 1.248.021
mensili, al lordo dell'aliquota del 5,84%, tale importo,
sempre al lordo delle detrazioni, e' elevato a lire 1.500.000
quando la retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione salariale - rapportata al mese e comprensiva
dei ratei di mensilita' aggiuntive - supera la predetta cifra
di lire 2.700.000.
Si forniscono di seguito le prime, piu' urgenti,
istruzioni volte a consentire l'applicazione della
disposizione in argomento.
A - ISTRUZIONI PER I SETTORI NON AGRICOLI.
Il beneficio in parola deve intendersi operante a
partite dal lunedi' successivo al primo gennaio e precisamente
dal 3 gennaio.
Per ragguagliare il limite massimo - anche nella
misura maggiorata - alle ore mensilmente autorizzate, si
ribadisce il criterio di calcolo gia' enunciato nella
circolare n. 50 GS del 21 gennaio 1982 secondo il quale
l'importo massimo deve essere diviso per il numero di ore
lavorative ricadenti nel mese considerato ed il risultato,
cosi' ottenuto, deve essere moltiplicato per le ore di lavoro,
perse nello stesso mese, per le quali e' autorizzato
l'intervento di integrazione salariale.
Ai fini dell'applicazione del tetto massimo
differenziato e' necessario conoscere, per ogni singolo
lavoratore, il dato relativo alla retribuzione mensile
maggiorata delle pertinenti quote di emolumenti aventi
periodicita' ultramensile (ad esempio: tredicesima e
quattordicesima mensilita').
Di conseguenza si trasmette a parte un nuovo
tracciato del Mod. I.G.STR/AUT ove e' prevista
l'evidenziazione di tale dato, da utilizzare in caso di
pagamento diretto della prestazione e si precisa che sono in
fase di attuazione le necessarie modifiche procedurali al
programma 6040 di liquidazione.
Inoltre, ai fini di verificare l'esatta applicazione
delle norme sul tetto massimo integrabile da parte delle
imprese per le quali non ' autorizzato il pagamento diretto, i
prescritti elenchi dei percettori di trattamento di
integrazione salariale dovranno essere completati con gli
importi lordi mensili della retribuzione che sarebbe loro
spettata, comprensivi dei pertinenti ratei di mensilita'
aggiuntive.
Si interessano, pertanto, le SAP a rappresentare
alle aziende soggette alla disciplina dell'intervento
straordinario l'esigenza di integrare tale elenco con le
predette informazioni.
Si fa riserva di ulteriori precisazioni in ordine
alla applicabilita' del massimale maggiorato a quei
trattamenti economici - previsti in favore di particolari
tipologie di beneficiari quali, ad esempio, i lavoratori
portuali - commisurati direttamente all'importo massimo di
integrazione salariale.
B - ISTRUZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO.
Per il ragguaglio a giornata del tetto massimo
differenziato nei confronti dei lavoratori agricoli, valgono
le istruzioni impartite con circolare n. 256 del 7.11.1991,
paragrafo 3.
Il massimale mensile deve, pertanto, essere diviso
per il numero di giornate lavorative nonche' delle festivita'
infrasettimanali, ricadenti nel mese considerato, ed il
risultato deve essere moltiplicato per il numero di giornate
per le quali e' stata concessa l'integrazione salariale.
Naturalmente anche per tale settore e' necessario
conoscere, per lo specifico fine, la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo delle integrazioni del salario,
comprensiva dei ratei delle mensilita' aggiuntive. Un nuovo
tracciato del modello I.S.Agr. 1 bis - in due versioni
distinte per operai ed impiegati o quadri - che preveda
l'indicazione di tale dato, verra' trasmesso a parte.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA