Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 25
Ottobre 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 161
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195,
convertito in legge 9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
SOMMARIO
:
La legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e il decreto-legge 9.9.2002, n.
195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222, prevedono che chi ha occupato
alle proprie dipendenze, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore delle
norme, lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare,
entro l’11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la
presentazione di apposita dichiarazion, accompagnata dall’attestato di
versamento di un contributo forfettario pari, rispettivamente, a € 290,00
per lavoratori domestici o badanti e
ad € 700,00 per tutti gli altri lavoratori dipendenti da regolarizzare.
L’avvenuta presentazion della dichiarazione determina la non punibilità per
le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri
reati e le violazioni amministrative e counque afferenti all’occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione.
PREMESSA
L’art.
33 della legge 30.7.2002, n. 189 (1), recante modifiche al T.U. delle norme
in materia di immigrazione n. 286 del 1998, ha previsto disposizioni
finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale di origineextracomunitaria,
che sia stato occupato nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della
norma (10.9.2002) in attività di assistenza a componenti di famiglie affetti
da patologie o handicap (c.d. badanti) che ne limitano l’autosufficienza
ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), mediante
il versamento di un contributo forfettario pari a € 290,00 per ciascun
lavoratore da regolarizzare, determinato dal decreto ministeriale del
26.8.2002 (2). Con ordine del giorno del 11.7.2002, accolto dal Governo, il
Senato aveva inoltre impegnato quest’ultimo ad emanare un provvedimento che
prevedesse la possibilità di regolarizzare anche i lavoratori extracomunitari
che prestano lavoro subordinato non domestico. Ne è conseguita l’emanazione
del D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 9.10.2002, n. 222 (3), che prevede che
chiunque abbia occupato, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della
norma (10.9.2002), lavoratori extracomunitari in posizione irregolare (privi
del permesso di soggiorno per lavoro) può regolarizzare il rapporto di lavoro
mediante il versamento di un contributo forfettario pari a € 700,00 per
ciascun lavoratore occupato da regolarizzare.
In entrambe le fattispecie i datori di lavoro devono denunciare, entro
la data dell’11 novembre 2002 (4), la sussistenza del rapporto di lavoro alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione,
accompagnata, tra l’altro, dall’attestato di versamento del contributo
forfettario di cui sopra. Per entrambe le fattispecie l’avvenuta
presentazione della dichiarazione determina la non punibilità per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le
violazioni amministrative e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente al 10.9.2002.
DESTINATARI DELLA NORMA
a) Datori di lavoro
L’art. 33 della legge n.
189/2002 individua quali destinatari della procedura di regolarizzazione da
esso prevista i datori di lavoro domestico già individuati ai sensi del
D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni.
Ai sensi, invece, dell’art. 1,
co.1, del D.L. n. 195/2002, così come convertito in legge il 9.10.2002, la
possibilità di avvalersi della procedura di regolarizzazione è consentita a
chiunque, nell’esercizio di un’attività d’impresa, sia in forma individuale
che societaria, abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare. La norma non fornisce un elenco nel
dettaglio dei datori di lavoro destinatari e si riferisce in senso ampio
all’esercizio della tipologia di attività in forma di impresa, sia di tipo
individuale che societario. Pertanto si applica ai titolari di attività
d’impresa intesa come entità unitaria gestita da un soggetto qualificabile
come “imprenditore” ai sensi dell’ art. 2082 del codice civile e soggetto
alla relativa disciplina.
b) Lavoratori
Le norme riguardano personale esclusivamente di
nazionalità extracomunitaria che sia stato occupato in posizione irregolare,
intendendo fare riferimento a tutte le situazioni di impiego di tale
personale avvenute in violazione della disciplina vigente in materia di
permesso di soggiorno per lavoro.
Relativamente al rapporto di lavoro domestico si
precisa che è possibile regolarizzare una sola unità per nucleo familiare,
addetta al sostegno delle necessità familiari. Non è previsto alcun limite
per la regolarizzazione dei cosiddetti “badanti” né per la legalizzazione dei
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato in genere.
TIPOLOGIA
E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’art. 33 della legge n. 189/2002 non fornisce
precisazioni in merito alla durata minima del rapporto di lavoro da
regolarizzare.
Invece nell’art. 1, co. 3 del. D.L. n. 195/2002 è
precisato che il rapporto di lavoro da regolarizzare debba essere a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a un anno.
La formulazione di quest’ultima disposizione è idonea a ricomprendere
rapporti di lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato,
determinato, part-time (5).
Si precisa che devono ritenersi non
regolarizzabili rapporti di lavoro non aventi natura subordinata (quali le
collaborazioni coordinate e continuative), ovvero aventi natura incompatibile
con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurarsi del rapporto di
lavoro (per esempio, apprendistato, contratti di formazione e lavoro, ecc.).
Parimenti non si ritengono legalizzabili i rapporti di lavoro con soci di
cooperative.
Si precisa inoltre che possono
essere oggetto di regolarizzazione mediante la procedura di seguito
illustrata (della quale costituisce adempimento inderogabile il versamento
del contributo forfettario previsto dalle norme, a pena di irricevibilità
della dichiarazione) anche quelle situazioni nelle quali, nonostante
l’irregolarità della posizione del lavoratore extracomunitario come sopra
individuata, il datore di lavoro abbia ugualmente ottemperato agli obblighi
previdenziali. Anche in questa ipotesi dovrà essere versato il contributo
forfettario. Tuttavia con riferimento a tali situazioni all’esito della
procedura di regolarizzazione e dopo l’effettuazione del riparto del
contributo stesso ai sensi dell’art. 2 decreto ministeriale citato in
premessa e del co. 7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 si provvederà, con
modalità da determinarsi, alla restituzione degli importi contributivi che
dovessero risultare versati in eccedenza e quindi indebiti.
PRESUPPOSTI
APPLICATIVI
Fondamentale presupposto per
poter applicare la procedura in oggetto in entrambe le fattispecie è quello
di aver effettivamente occupato in posizione irregolare, nei tre mesi
antecedenti il 10.9.2002, data di entrata in vigore sia della legge n.
189/2002 che del D.L. n. 195/2002 (pertanto a far data almeno dal 10 giugno 2002), lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Si precisa che tutti i periodi di lavoro
denunciati devono essere stati effettivamente svolti senza interruzioni (6).
La procedura di regolarizzazione può comunque essere avviata anche nel caso
in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario che si
intende regolarizzare sia iniziato in data antecedente al 10 giugno 2002.
EFFETTI
PREVIDENZIALI
a) Periodi compresi tra
il 10.6.2002 e il 9.9.2002.
La procedura in questione, oltre che essere destinata a regolarizzare
la posizione del lavoratore extracomunitario sotto il profilo del rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno per lavoro
realizza anche l’adempimento degli obblighi previdenziali con riferimento al trimestre
antecedente la data di entrata in vigore delle norme indicato nella denuncia.
Infatti il D.M. 26.8.2002 citato, emanato in base al co. 6 dell’art. 33 della
legge n. 189/2002, ha fissato in € 290,00 la misura del contributo
forfettario trimestrale per la regolarizzazione di colf e badanti e ha
determinato i criteri di ripartizione dello stesso, destinando € 268,00 alla
copertura delle posizioni contributive dei lavoratori ed € 22,00 per la
copertura delle spese necessarie per far fronte allo svolgimento dei compiti
di cui al predetto art. 33, da assegnare per due terzi al Ministero
dell’Interno e per un terzo al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Parimenti il co. 7 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 dispone che il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali determina con proprio decreto,
in corso di emanazione, le modalità per l’imputazione del contributo
forfettario di cui al co. 3 , lett. b) (fissato in € 700,00 per ciascun
lavoratore) sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui allo stesso articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.
b)Periodi di lavoro
antecedenti il 10.6.2002 che siano denunciati dai datori di lavoro che si
avvalgono della procedura di regolarizzazione.
Per quanto attiene, invece,
all’adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro
irregolare svolti antecedentemente al trimestre oggetto di regolarizzazione
che siano eventualmente denunciati, è prevista sia dall’art. 33, co.6, ultimo
periodo, della legge n. 189/2002 che dal co. 7 dell’art. 1 del D.L. n.
195/2002 la definizione con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti, fermo restando che la misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base delle disposizioni
che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali.
Per quanto attiene, in
particolare, alla regolarizzazione di colf e badanti il già citato D.M. del
26.8.2002 all’art. 3 prevede che i datori di lavoro possano versare, previa
domanda, i contributi ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i
periodi antecedenti ai tre mesi regolarizzati in unica soluzione ovvero in
rate mensili di eguale importo, maggiorate fino a 24 mesi degli interessi
legali e fino a 36 mesi degli interessi di dilazione a decorrere dal 25esimo
mese. Al riguardo si fa riserva di successive istruzioni.
PROCEDURA
La procedura di
regolarizzazione prende avvio per entrambe le fattispecie con la
presentazione dell’apposita dichiarazione alla Prefettura – UTG competente
per territorio attraverso gli uffici postali, il cui timbro di ricevimento fa
fede agli effetti della data di presentazione della domanda (7).
Le domande di regolarizzazione
devono essere presentate per entrambe le fattispecie entro la data
dell’11.11.2002.
La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, quanto
indicato dal co. 2 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 per colf e badanti e dal
co. 2 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 per gli altri lavoratori (8) nonché, a
pena di irricevibilità, deve essere accompagnata dalla documentazione di cui
al co. 3 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e al co. 3 dell’art. 1 del D.L.
195/2002 (9).
La Prefettura che ha ricevuto
la domanda provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di
ammissibilità della stessa e ne dà comunicazione al Centro per l’Impiego
competente per territorio. La Questura provvede ad accertare che non
sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Dopo aver
ricevuto la predetta comunicazione di nulla osta, la Prefettura invita le
parti a presentarsi per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato di cui all’art. 5bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla
legge n. 189/2002 (10), e per il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno, purché permangano in capo al
lavoratore condizioni soggettive non
ostative al rilascio.
La mancata presentazione delle
parti determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento
relativo.
Il permesso di soggiorno
ottenuto attraverso la procedura descritta può essere rinnovato, in relazione
ai lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 33 della legge n. 189/2002, previo
accertamento da parte dell’organo competente della prova della continuazione
del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. In relazione ai lavoratori subordinati di cui al D.L. n. 195/2002
può essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore ad 1 anno,
nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.
Per maggiori dettagli sulla
procedura si rinvia alle circolari del Ministero dell’Interno n. 13 del
19.7.2002 (Dpt. per le libertà civili e l’immigrazione) e n.
300/C/2002/1704/P/12.222.7/3ADiv. del 27.7.2002 (Dpt. della Pubblica
Sicurezza).
Per quanto attiene invece la
stipula del contratto di soggiorno si rimanda alla circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del 20.9.2002.
CAUSE OSTATIVE
L’art. 33, co. 7, della legge
n. 189/2002 e l’art. art. 1, co. 8, del D.L. 195/2002, come modificati dalla
legge di conversione del D.L. n. 195/2002, individuano situazioni riferite
alla persona del lavoratore extracomunitario ostative alla procedura di
regolarizzazione (11).
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Il co. 6 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e il co. 6 dell’art. 1 del
D.L. n. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n.
195/2002, dispongono che i datori di lavoro che abbiano inoltrato la
dichiarazione di lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle
norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni
amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente
alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Fino alla data del rilascio del
permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si
applica l’art. 22, co. 12, del T.U. 286/1998 e successive modificazioni (12).
Si precisa che le norme
collegano l’operatività delle cause di esclusione dalla punibilità al
semplice inoltro della dichiarazione e non al buon fine della stessa e
riguardano tutte le violazioni compiute prima del 10.9.2002, incluse quelle
eventualmente commesse nel periodo antecedente i tre mesi presi in
considerazione ai fini della regolarizzazione, ove denunciato.
Si ricorda che le cause di non
punibilità operano solo con riferimento ai lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione presentata.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
DEI LAVORATORI DENUNCIATI IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
Come appare dalla sommaria
descrizione della procedura fin qui effettuata, il realizzarsi della
fattispecie finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario
si ha con la sottoscrizione del contratto di soggiorno (alla quale il datore
di lavoro richiedente la regolarizzazione si è impegnato con la dichiarazione
di regolarizzazione) e col contestuale rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro.
Si precisa a tale proposito che nel periodo che intercorre tra la data
del 10.9.2002 (data di entrata in vigore della legge) e data di conclusione
del contratto di soggiorno, con contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, la contribuzione previdenziale per i lavoratori interessati dalla
regolarizzazione è dovuta in base
alle regole ordinarie. Per le relative modalità di versamento si rimanda al
successivo paragrafo concernente gli
adempimenti procedurali.
Tuttavia, tenendo conto che la sussistenza di questo obbligo viene
evidenziata “a posteriori” dalla presentazione della dichiarazione di
regolarizzazione, e che quest’ultima può essere inoltrata per espresso
disposto normativo fino all’11 novembre 2002, non si ritiene configurabile in
queste ipotesi una fattispecie di ritardato adempimento e quindi non si dà
luogo all’applicazione delle relative sanzioni.
Si precisa inoltre che l’adempimento di tali obblighi previdenziali,
così come il versamento del contributo forfettario, deve essere effettuato a
prescindere dall’esito positivo della procedura di regolarizzazione.
Inoltre, ferma restando la non punibilità del datore di lavoro che
abbia presentato la propria dichiarazione con riferimento ai lavoratori per i
quali è stata presentata, si precisa che in caso di mancato rilascio del
permesso di soggiorno rimangono comunque acquisiti alle gestioni
previdenziali di pertinenza i versamenti effettuati, sia derivanti dalla
quota parte del contributo forfettario (secondo la ripartizione effettuata
dal Ministero del Lavoro), sia relativi ai periodi intercorrenti tra la data
di presentazione della dichiarazione e quella della comunicazione di non
concedibilità del permesso di soggiorno.
ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE A CURA DEL DATORE DI LAVORO CHE
HA PRESENTATO DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE A NORMA
DELL’ART. 1 DEL D.L. 195/2002
Come precisato al precedente paragrafo, il contratto di soggiorno decorre dal 10.9.2002, data di
entrata in vigore del D.L. 195/2002. Da tale data decorrono, pertanto, gli
obblighi contributivi previdenziali e assistenziali, che dovranno essere assolti nella
ordinaria misura prevista in base al settore di appartenenza
dell’impresa.
I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all'INPS,
avendo occupato solo lavoratori extracomunitari in posizione
irregolare, devono chiedere alla Sede dell'Istituto territorialmente
competente l'apertura di una posizione aziendale in tempo utile per l’assolvimento
degli obblighi contributivi entro i termini fissati nei paragrafi successivi.
La domanda di iscrizione deve
essere redatta sull'apposito modello DM68,
prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT
sezione modulistica. La domanda va corredata dell’apposita documentazione prevista che varia secondo
l’attività svolta dal datore di lavoro (certificato di iscrizione alla
C.C.I.AA, atto costitutivo, ecc.) nonché di fotocopia della ricevuta o delle ricevute (se si
tratta di più lavoratori ) di avvenuta presentazione della dichiarazione di
emersione (accettazione assicurata).
I datori di lavoro già in
possesso di una posizione aziendale INPS dovranno utilizzare, per la denuncia
dei lavoratori compresi nella dichiarazione di legalizzazione, la posizione contributiva in loro
possesso, senza necessità di recarsi presso la Sede INPS. Non è, infatti prevista, l’apertura di una
separata posizione per i lavoratori extracomunitari legalizzati, in quanto, la contribuzione per tali
lavoratori è dovuta nella misura
ordinaria prevista per la generalità dei
lavoratori. Ai soli fini dell’attribuzione del particolare codice di
autorizzazione di cui al paragrafo successivo, le aziende già in
possesso di posizione contributiva
dovranno comunicare alla sede INPS, con il sistema ritenuto più opportuno,
l’avvenuta presentazione di domanda di legalizzazione allegando fotocopia
della ricevuta (accettazione assicurata).
ADEMPIMENTI A CURA DELLE SEDI INPS
Le Sedi INPS, nel caso di
apertura di posizione contributiva da parte di imprese non conosciute, da utilizzare per la denuncia dei
contributi relativi al solo personale di origine extracomunitaria oggetto di
legalizzazione, provvederanno ad indicare nel campo “DATA COSTITUZIONE” la data convenzionale
10.09.2002
.
Le Sedi stesse, provvederanno ad attribuire, in aggiunta
agli eventuali codici di autorizzazione necessari ad altro fine, anche il
nuovo C.A.
“0U”
che assume il
significato di “Azienda che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ex D.L. 195/2002”.
Per le aziende già conosciute
dall’INPS le Sedi provvederanno ad attribuire il predetto codice di
autorizzazione
“0U”
all’atto
del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente da parte
dell’azienda, ovvero all’atto dell’acquisizione delle denunce DM10. La
procedura di controllo, infatti, all’atto dell’acquisizione dei particolari
codici di comunicazione dei lavoratori extracomunitari, di cui al paragrafo
successivo, provvederà a richiedere obbligatoriamente il predetto codice di
autorizzazione.
Tale codifica si rende
necessaria al fine di procedere, una volta
in possesso dei dati dei bollettini di versamento del contributo
forfettario di € 700,00, all’abbinamento degli stessi con la posizione
aziendale per i necessari controlli e per procedere, poi, all’aggiornamento
della posizione contributiva individuale del lavoratore, sulla base anche
delle informazioni pervenute dalla dichiarazione 770.
TERMINI PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DEI
CONTRIBUTI PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI OGGETTO DI LEGALIZZAZIONE
Secondo quanto illustrato nei paragrafi precedenti, e come anticipato
con il messaggio prot. 2002/0023/000353 del 16.10.2002 (allegato), tenuto
conto che il termine di presentazione della dichiarazione di emersione scade
l’11 novembre p.v., la prima denuncia utile per gli adempimenti contributivi è quella riferita al mese di
novembre p.v. da presentare entro il 16 dicembre successivo. Il versamento
dei contributi, deve essere effettuato con il mod. F24 entro la stessa data
del 16 dicembre.
Tuttavia, atteso il carattere
innovativo della materia ed i tempi ristretti per la divulgazione delle
presenti istruzioni, la regolarizzazione, riferita al periodo dal 10
settembre al 31 ottobre 2002, potrà essere effettuata, secondo le modalità di
seguito illustrate, entro il giorno 16 del terzo mese successivo
all’emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI E VERSAMENTO DEI
CONTRIBUTI
Ai fini della compilazione
delle denunce contributive di modello DM10/2, riferite al periodo di paga di
novembre 2002, i datori di lavoro in questione si atterranno alle
ordinarie modalità previste per la
denuncia dei contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11,
cod. O, Y, ecc.).
Ai soli fini statistici, i
lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere riportati ciascun mese
in un rigo contrassegnato dal codice
“XZ00”
preceduto dalla dicitura
“LAV. EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e
dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per l’individuazione, ai
fini statistici, degli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere
utilizzato il previsto codice “
X000
”.
Con la denuncia riferita
al mese di novembre, il cui termine di presentazione e di versamento dei
contributi scade il 16 dicembre, dovranno
essere versati anche i contributi
riferiti ai mesi di settembre (dal 10 settembre) e ottobre 2002, senza
aggravio di somme aggiuntive.
Al fine di semplificare
gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro e in deroga alle
disposizioni generali che prevedono la regolarizzazione dei periodi pregressi
attraverso il mod. DM10/V, si fa presente che la regolarizzazione dei
contributi pregressi in questione potrà avvenire con il mod. DM10/2. A tal
fine i datori di lavoro seguiranno le
seguenti particolari modalità :
- Calcoleranno i contributi previdenziali e
assistenziali, complessivamente dovuti
per i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31
ottobre 2002 e li esporranno in uno
dei righi in bianco del quadro
”B-C”del mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova istituzione
“C100”
avente
significato di “operai extracom. ctr. Arr.”e
“C200”
avente significato di “impiegati extracom. Ctr. Arr.”.
- In corrispondenza di tali
codici dovranno essere compilate le caselle “ numero dipendenti”,
“retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”; nessun dato sarà
riportato nella casella “numero giornate”.
Le eventuali
somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell’INPS dal
10.9.2002 saranno riportate nel quadro “D” utilizzando i previsti codici..
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZONI INDIVIDUALI (CUD e 770)
Nessuna
particolare modalità è richiesta per l’indicazione dei dati riferiti al
periodo dal 10 settembre 2002. Per quanto riguarda il trimestre dal 10 giugno
al 9 settembre 2002, oggetto di accredito contributivo, come detto in
precedenza, attraverso la ripartizione del contributo forfettario di €
700,00, si fa presente che i datori di lavoro dovranno riportare nella parte
C del CUD ovvero del mod. 770, nella sezione 2 “RETRIBUZIONI PARTICOLARI”,
nel punto 28 il codice
XZ
seguito nei punti 29 e 30 , rispettivamente dal periodo 10.06.2002 e
9.09.2002. Nessun dato dovrà essere indicato nei punti successivi.
ADEMPIMENTI A CURA DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO CHE HANNO
PRESENTATO DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI A NORMA DELL’ART. 33 DELLA L. n. 189/2002
I datori di lavoro
che presentano la domanda di regolarizzazione per colf e badanti devono
inoltrare all’INPS la denuncia del
rapporto di lavoro domestico attraverso il previsto modello LD09, prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione
modulistica.
Il termine di
presentazione di tale denuncia, di norma, scade entro il decimo giorno
successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione.
Come anticipato con il messaggio
protocollo n. 202/002/000353 del 16 ottobre u.s. (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione della
dichiarazione di regolarizzazione è
fissato all’ 11 novembre 2002, la denuncia del rapporto di lavoro
domestico (mod. LD09) potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio
2003.
Sul modello LD09
dovranno essere compilate anche le particolari caselle riferite alla
“emersione lavoro irregolare art. 33 L. 189”. Per quanto riguarda la data di
assunzione, si precisa che la stessa non potrà essere posteriore al
10.06.2002
.
Potranno, essere,
invece omesse, se non ancora in possesso del datore di lavoro, le seguenti
informazioni:
-
codice fiscale del lavoratore
-
dati relativi al permesso di soggiorno
-
indicazione dell’avvenuta denuncia all’INAIL
In ogni caso, al
modello LD09, dovrà essere allegata copia della ricevuta di avvenuta
presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (accettazione
assicurata).
Il versamento dei
contributi dovrà avvenire con gli appositi bollettini di conto corrente che
saranno recapitati all’indirizzo del datore di lavoro. Ai fini del calcolo dei contributi, da
determinare in relazione alle fasce di retribuzione ed alle ore di lavoro
effettuate, si rinvia alla circolare n. 56 del 22 marzo 2002.
L’importo dei contributi dovuti sarà calcolato a far tempo dal
10.09.
2002
.
Si fa riserva di
fornire istruzioni per l‘eventuale regolarizzazione dei periodi antecedenti al
10.06.2002
,
secondo le modalità fissate dal D.M.
del 26.8.2002 citato nei paragrafi precedenti.
Per quanto
riguarda, invece, la copertura contributiva in favore del lavoratore del periodo dal
10.06.2002
al
9.09.2002
, la stessa sarà effettuata d’ufficio
dall’Istituto sulla base dei dati dei bollettini di versamento del contributo
forfettario di € 290,00 e delle
informazioni presenti sul mod. LD09.
ADEMPIMENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE DEI DATORI DI LAVORO AGRICOLO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEI
MODELLI DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DMAG-UNICO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA
DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE AI SENSI DELL’ART. 1 del D.L. 195/2002
Come
già precisato con messaggio n° 2002/0088/000054 del 21 ottobre 2002 i datori di lavoro agricolo, tenuti alla
presentazione del modello di dichiarazione trimestrale modello DMAG-UNICO,
possono presentare la domanda di legalizzazione ai sensi del comma 1 art 1
del D.L. 195/2002 del 9 settembre 2002 entro la data dell’11 novembre 2002.
La
normativa prevede la legalizzazione dei rapporti di lavoro consentendo la
stipula dei contratti di soggiorno a tempo indeterminato ovvero di contratti
non inferiori ad un anno, questi ultimi intesi nell’arco dei 12 mesi.
In
entrambi i casi l’orario di lavoro dovrà essere quello previsto dai contratti
e non dovrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.
I
datori di lavoro agricolo che si iscrivono per la prima volta all’INPS devono
presentare la denuncia aziendale (DA), apponendo sul frontespizio la dicitura
“regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge 222/2002”, entro la data
dell’11 novembre 2002, allegando anche la o le ricevute di avvenuta
presentazione della dichiarazione di emersione.
I
datori di lavoro agricolo già noti all’Istituto non dovranno presentare una
nuova dichiarazione aziendale ma dovranno trasmettere alla Sede competente
INPS la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di
emersione.
Entrambe
le tipologie di datori di lavoro, cioè quelli sconosciuti e no all’Istituto,
devono effettuare i seguenti adempimenti:
Registro d’impresa –
il registro d’impresa
dovrà essere presentato entro i cinque giorni successivi al termine
ultimo previsto per la regolarizzazione ( 11 novembre 2002).
Per il periodo
intercorrente tra il 10 settembre e la data dell’11 novembre 2002 sarà
considerato quale denuncia di avviamento al lavoro la dichiarazione
presentata agli uffici postali;
Dmag-unico-
per le giornate di lavoro
prestate dal 10 al 30 settembre 2002 le aziende presenteranno il modello
di dichiarazione trimestrale entro le scadenze previste per il quarto
trimestre 2002 (25 gennaio 2003 su modelli cartacei e 25 febbraio 2003
per i modelli trasmessi in via telematica) .
I lavoratori
extracomunitari emersi dovranno essere contraddistinti dal codice contratto “
078
”,
tale codice è attivo dal quarto trimestre 2002 anche per la competenza
pregressa relativa al terzo trimestre 2002.
La data di
presentazione del modello per il terzo trimestre dovrà essere congruente con
la data del 25 novembre 2002 per i modelli cartacei e 23 dicembre 2002 per
quelli provenienti in via telematica secondo quanto previsto dal messaggio
2002/0088/00053 del 21 ottobre 2002.
Qualora per
il terzo trimestre 2002 l’azienda abbia
già presentato un modello di dichiarazione trimestrale nella casella
tipo dichiarazione dovrà essere indicata la lettera “V”
ADEMPIMENTI
DELLE SEDI
Le Sedi, con riferimento alla circolare del
Ministero dell’Interno n. 13 del 19.7.2002, la quale, nel prevedere la
composizione dello sportello polifunzionale, contempla anche un’apposita
postazione INPS, e previo contatti da
prendere in sede locale con gli U.T.G. al fine di individuare il punto fisico
dello sportello polifunzionale,
cureranno ed assicureranno la presenza di personale INPS , al fine di
ottemperare, ad avvenuta conclusione del contratto di soggiorno, agli adempimenti di natura prettamente
previdenziale e contributiva ove gli stessi non siano stati già assolti dai
datori di lavoro sulla base delle istruzioni impartite con la presente
circolare.
Al riguardo si
richiamano i messaggi n. 59 del 27.7.2002 e n. 78 del 6.9.2002 dell’Ufficio
di Segreteria del Direttore Generale.
Per il DIRETTORE
GENERALE
PRAUSCELLO
NOTE
(1) Pubblicato i
n supplemento n. 173/L
alla G.U. n. 199 del 26.8.2002.
(2) In G.U. n. 227 del 27.9.2002.
(3)
Rispettivamente pubblicati in G.U. n. 211 del 9.9.2002 e in G.U. n. 240 del
12.10.2002.
(4) Il
termine è stato così stabilito dall’art. 33, co. 1, della legge n. 189/2002
per colf e badanti mentre per i lavoratori subordinati in genere era
inizialmente fissato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n.
195/2002 ed è stato ridefinito dalla legge di conversione n. 222/2002.
(5) Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato nella circolare
n. 50 del 20.9.2002 che, in questa ipotesi, deve essere assicurato un orario
di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.
(6) Cfr circ. 14 del 9.9.2002
del Ministero dell’Interno, Dpt. per le libertà civili e l’immigrazione, e
circolare n. 50 citata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
(7) La dichiarazione di
emersione è contenuta nell’apposito plico (di due tipi distinti, uno relativo
al rapporto di lavoro domestico, l’altro relativo al rapporto di lavoro
subordinato in genere) disponibile presso qualsiasi ufficio postale,
contenente tutto il necessario per la presentazione delle dichiarazioni, con
le relative istruzioni.
(8) Si riporta il testo dell’art. 33, co. 2, della legge n. 189/2002:
“La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: a) le
generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in
Italia; b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori
occupati; c) l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d)
l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
Ai sensi dell’art. 1, co.3, del
D.L. n. 195/2002… ”La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:a) i
dati identificativi dell’imprenditore o della società e del suo legale
rappresentante; b)l’indicazione delle generalità e della nazionalità del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
(9) Si riporta il testo
dell’art. 33, co. 3, legge n. 189/2002: “Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono
allegati: a) attestato di pagamento di un contributo forfetario, pari
all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato,
senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali e interessi; b) copia di
impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al co. 5,
il contratto di soggiorno previsto dall’art. 5 bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998; c) certificazione medica della patologia
o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il
lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare”.
Ai sensi dell’art. 1, co. 3,
del D.L. n. 195/2002…”Ai fini della ricevibilità della dichiarazione sono
allegati: a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare,
nei termini di cui al co. 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo indeterminato ovvero per un contratto di di lavoro di durata non
inferiore a un anno nelle forme di cui all’art. 5 bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286,
introdotto dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189; b) attestato di
pagamento di un contributo forfetario pari a 700 Euro per ciascun
lavoratore”.
(10) La norma
è stata introdotta dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189 di riforma del
T.U. n. 286 del 1998. Essa collega la durata del permesso di soggiorno alla
durata del
contratto di soggiorno
, nel caso in cui l’ingresso del
cittadino extracomunitario avvenga per motivi di lavoro, essendo negli altri
casi definita dal visto di ingresso. La stipula di questo particolare
contratto costituisce condizione necessaria e imprescindibile per il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e avviene in forma
scritta tra datore di lavoro italiano (o straniero regolarmente soggiornante)
e prestatore di lavoro presso l’istituendo Sportello Unico per l’immigrazione
della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro.
Esso deve contenere obbligatoriamente le indicazioni di cui allo stesso
articolo 5
bis
del testo unico.
Il contratto di soggiorno
decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002 e del D.L. n.
195/2002, cioè dal 10.9.2002. Dalla stessa data decorrono tutti gli obblighi
di legge connessi alla sottoscrizione del contratto nonché, per i datori di
lavoro che ne fossero sprovvisti, l’obbligo di tenuta dei libri paga e
matricola. Per una compiuta illustrazione delle novità introdotte dalla legge
n. 189 del 2002 si rinvia ad ulteriore circolare in corso di predisposizione
sulla materia.
(11) Si riporta il testo del
co. 8 dell’art. 1 del decreto legge n. 195 del 2002, come modificato dalla
legge di conversione approvata il 9.10.2002, il quale dispone:
“Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari:
a)nei confronti dei
quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal
mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni
per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di
esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni
caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia
stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e
si trovi nelle condizioni di cui all’art. 13, co. 13, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all’art. 3, co. 4, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di
permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di
provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera ovvero un
provvedimento restrittivo della libertà personale;
b)che risultino segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c)che risultino denunciati per
uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento
che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall’art. 411 del codice di procedura penale ovvero che risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione”.
Per quanto attiene alla regolarizzazione
di colf e badanti, analoghe previsioni si trovano nell’art. 33 della legge n.
189/2002, come modificata dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002.
(12) Questa norma dispone che
il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia
stato revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e
con l’ammenda di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.