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960904
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 174
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Contributo sul lavoro straordinario. Art. 2, commi
18, 19, 20 e 21 legge 28 dicembre 1995, n. 549.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 28 agosto 1996   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 174       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                          PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                          CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegato 1.
OGGETTO:  Contributo sul lavoro straordinario. Art. 2, commi
          18, 19, 20 e 21 legge 28 dicembre 1995, n. 549.
SOMMARIO:
     Circolare n. 40 del 20 febbraio 1996 sulla disciplina
dell'obbligo contributivo per lavoro straordinario.
     Precisazioni contenute nella circolare del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale n. 100/96 del 10
luglio 1996.
     Istruzioni operative.
     1) Con la circolare n. 40 del 20 febbraio 1996, inte-
grata dal messaggio n. 12111 del 24 febbraio 1996, sono
state impartite le istruzioni relative alla disciplina del
lavoro straordinario dettata dall'art. 2, commi 18, 19, 20 e
21 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
     Con sucessivo messaggio (cfr. n. 16402 del 19.3.1996)
e' stata comunicata la posizione ministeriale attinente
l'opportunita' di sospendere la richiesta del contributo,
essendo in corso di completamento l'iter di emanazione del
decreto ministeriale di cui al comma 21.
     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
ora intervenuto di nuovo sull'argomento con la circolare n.
100/96 del 10 luglio 1996, che si allega.
     Nella predetta circolare il Ministero comunica che il
decreto ministeriale, da emanare di concerto con il Mini-
stero del Tesoro, e' in corso di perfezionamento e che,
comunque, non e' opportuno ulteriormente rinviare l'appli-
cazione della disciplina contributiva prevista dalla legge
di accompagno della finanziaria per tutte le attivita' non
contemplate nello schema del decreto medesimo.
     Pertanto le aziende, per le attivita' non contemplate
nello stesso, dovranno provvedere al versamento del contri-
buto, secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 40.
     2) Peraltro, un elemento di rilievo contenuto nella
circolare ministeriale, rispetto alle disposizioni emanate
con la circolare n. 40, e' rappresentato dall'interpreta-
zione data della locuzione "retribuzione relativa alle ore
di straordinario compiute".
     Ritiene, infatti, il Ministero che nella determinazione
della base contributiva devono essere escluse le maggiora-
zioni previste per le ore di lavoro supplementare o straor-
dinario, mantenendo la consolidata interpretazione secondo
la quale il contributo va calcolato sulla retribuzione
prevista per le ore di lavoro normali.
     Pertanto, e' su tale base che va calcolato il contri-
buto.
ISTRUZIONI OPERATIVE.
     Nel richiamare le disposizioni gia' impartite con
circolare n. 40, si rammenta che la disciplina dell'obbligo
contributivo sulla retribuzione relativa alle ore (o fra-
zioni) eccedenti le 40 settimanali rientra, stante gli
aspetti innovativi che presenta, nel campo di applicazione
della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione
del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993 (cfr.
circ. n. 292 del 23 dicembre 1993). Le imprese interessate,
che non hanno provveduto al versamento del contributo in
argomento, dovranno pertanto adeguarsi alle nuove disposi-
zioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello
di emanazione della presente circolare, maggiorando le somme
dovute a titolo di contributo sul lavoro straordinario, per
i mesi pregressi (da gennaio 1996), degli interessi legali
in ragione del 10% annuo, computati dal 21 del mese succes-
sivo a quello per il quale il contributo e' dovuto, sino
alla data del versamento.
     Le imprese, entro lo stesso termine, potranno recupe-
rare l'eventuale importo versato a titolo di contributo di
cui trattasi sulle maggiorazioni retributive previste per le
ore di lavoro supplementare o straordinario.
     Per la sistemazione contributiva dei periodi pregressi
dovranno essere osservate le seguenti istruzioni:
- per il versamento del contributo sul lavoro straordinario
del 5 per cento,  le imprese indicheranno in uno dei righi
in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 l'importo del
contributo stesso preceduto dal codice di nuova istituzione
"S905" e dalla dicitura "ARR. CTR. STR. 5%". Nelle caselle
"N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni" le aziende
stesse indicheranno il numero dei dipendenti, il numero
delle "ore" e l'importo delle retribuzioni cui si riferisce
il contributo;
- per il versamento del contributo sul lavoro straordinario
del 10 per cento, le imprese industriali indicheranno in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 l'im-
porto del contributo stesso preceduto dal codice di nuova
istituzione "S910" e dalla dicitura "ARR. CTR. STR. 10%".
Nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzio-
ni" le aziende stesse indicheranno il numero dei dipendenti,
il numero delle "ore" e l'importo delle retribuzioni cui si
riferisce il contributo;
- per il versamento del contributo sul lavoro straordinario
del 15 per cento, le imprese industriali indicheranno in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 l'im-
porto del contributo stesso preceduto dal codice di nuova
istituzione "S922" e dalla dicitura "ARR. CTR. STR. 15%".
Nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzio-
ni" le aziende stesse indicheranno il numero dei dipendenti,
il numero delle "ore" e l'importo delle retribuzioni cui si
riferisce il contributo.
     L'importo degli interessi dovra' essere indicato in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dal codice
"Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". Nessun dato
dovra' essere riportato nelle caselle "N. dipendenti", "N.
giornate" e "retribuzioni".
     Eventuali sistemazioni successive al termine assegnato
dovranno essere effettuate con la procedura delle regola-
rizzazioni contributive e ricadranno sotto la disciplina
sanzionatoria prevista in materia.
     Per il recupero dell'importo versato a titolo di
contributo di cui trattasi sulle maggiorazioni retributive
previste per lavoro supplementare o straordinario, le
aziende indicheranno  l'importo del contributo in questione
in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2
preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. STR." e dal codice di
nuova istituzione "S900".
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
                                           Allegato
Circolare n. 100/96                Roma 10 luglio 1996
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale dei Rapporti
          di Lavoro
            - V -
Prot. N. 5/26357/70/ORA
                              AGLI ISPETTORATI REGIONALI E
                                   PROVINCIALI DEL LAVORO
                                             LORO SEDI
                              AGLI UFFICI REGIONALI E
                                   PROVINCIALI DEL LAVORO E
                                   M.O.      LORO SEDI
                              ALLA REGIONE SICILIANA
                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                   LAVORO E PREVIDENZA
                                   SOCIALE
                              ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
                                   TRENTO DIPARTIMENTO PER
                                   LE ATTIVITA' ECONOMICHE E
                                   LAVORO
                                   SERVIZIO LAVORO
                              ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
                                   BOLZANO
                                   ASSESSORATO PER GLI
                                   AFFARI SOCIALI
                              ALL' I.N.P.S.
                                   Direzione Generale
                                   Via Ciro il Grande, 21
                                   00100- ROMA
OGGETTO:  Versamento all'INPS di contribuzioni aggiuntive
          per le prestazioni di lavoro straordinario (art.
          2, commi 18, 19 e 21 della legge n. 549/1995).
     Le disposizioni in oggetto prevedono che siano gravate
da una contribuzione aggiuntiva, a favore del Fondo presta-
zioni temporanee dell'INPS, quelle prestazioni che:
a) eccedono le 40 ore nel caso di regime di orario
   settimanale;
b) eccedono la media di 40 ore settimanali nel caso di
   regime di orario plurisettimanale (che comunque non puo'
   essere superiore a 12 mesi) previsto dai C.C.N.L. ovvero,
   in applicazione di questi, dai contratti collettivi
   aziendali o di 2 livello.
     Tale maggiorazione non trova applicazione per le
imprese con meno di 16 dipendenti. Non trova applicazione,
inoltre, nei confronti del personale che svolge funzioni
direttive, nonche' per specifiche attivita' da individuare
con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il
Ministero del Tesoro.
     L'obbligo della contribuzione aggiuntiva viene escluso
anche nel caso in cui lo svolgimento di lavoro straordinario
crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti
dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corri-
spondente riduzione dell'orario normale di lavoro (alla
condizione che tale riduzione venga effettivamente goduta).
     Le predette disposizioni vanno lette tenendo conto di
due elementi.
     Da un lato, si deve tenere conto che intenzione del
legislatore e' stata quella di non innovare il quadro
precedente in materia di orario di lavoro se non
limitatamente alla materia della contribuzione aggiuntiva
posta sulle ore di lavoro straordinario. Ed in effetti la
disposizione in oggetto ha un'efficacia implicitamente
abrogativa dell'articolo 5 bis, comma 4, del R.D. n.
692/1923. Piu' precisamente, intenzione del legislatore,
come risultante dei lavori preparatori, e' stata quella di
estendere il preesistente meccanismo di penalizzazione delle
ore di lavoro straordinario - in precedenza operante solo
nei confronti delle ore successive alle 48 e solo nel
settore industriale - ma senza innovarne radicalmente tutti
gli elementi costitutivi.
     Dall'altro lato, si deve tener conto che la finalita',
perseguita dal legislatore, e' quella di disincentivare il
ricorso al lavoro straordinario e di incentivare la flessi-
bilita' dell'orario, sul presupposto che da una riduzione
del ricorso al lavoro straordinario e da un aumento della
flessibilita' dell'orario possano conseguire riflessi posi-
tivi sui livelli occupazionali.
     Dalle predette considerazioni si ricava che la lettura
della norma va compiuta riconfermando tutti gli elementi
della precedente prassi applicativa, ovviamente nella misura
in cui non entrino esplicitamente in contrasto, sul piano
sistematico, con i contenuti della nuova disciplina.
A) Ambito di applicazione della disciplina
a1)
     La nuova disciplina, a differenza della precedente, che
trovava applicazione solo nei confronti delle imprese
industriali, trova applicazione nei confronti delle imprese
di tutti i settori produttivi.
a2)
     La nuova disciplina trova applicazione alle imprese che
occupano piu' di 15 dipendenti. Trova inoltre applicazione
alle imprese industriali che occupano meno di 16 dipendenti,
relativamente alle ore di lavoro effettuate oltre la 48.
     Per quel che riguarda le modalita' di computo dei
dipendenti dell'impresa si rinvia ai noti criteri in materia
di dimensione aziendale.
B) Nozione di lavoro straordinario
b1)
     A differenza della precedente disciplina, che configu-
rava come ore di lavoro straordinario quelle prestate oltre
le 48, la nuova disciplina configura come ore di straordi-
nario quelle prestate oltre le 40.
     E' da avvertire che questa modifica rileva unicamente
ai fini della contribuzione aggiuntiva, rimanendo invariata
quindi la nozione legale di lavoro straordinario prevista
dall'art. 5 del R.D. 692/23.
b2)
     Per quel che riguarda le modalita' di computo della
soglia oraria, oltrepassata la quale si configura il lavoro
straordinario, si chiarisce che tale soglia va individuata
con riferimento ai criteri di computo dell'orario stabilito
dalle parti in sede di contrattazione collettiva ai fini del
pagamento della maggiorazione prevista per le ore eccedenti
quelle ordinarie.
     Sono comunque da non calcolare, ai fini del computo
della predetta soglia, i periodi di non lavoro che siano
stati concordati a livello collettivo con la finalita' di
ridurre l'orario (ad esempio, sotto forma di ferie aggiun-
tive o permessi) o tutelare la salute (ad es. pausa per
refezione o riposi intermedi).
C) Contribuzione aggiuntiva - Modalita' di computo
     Nell'interpretare la disposizione in oggetto si deve
tenere presente che intenzione del legislatore non era
quella di apportare modifiche alla nozione di retribuzione
con riferimento alla quale computare il contributo. Questo
e' peraltro comprovato dal fatto che nella formulazione
della nuova disposizione si sono testualmente riprodotte le
parole contenute nell'articolo 5 bis, comma 4, del R.D.L. 15
marzo 1923, n. 692, come integrato dalla legge 30 ottobre
1955, n. 1079; e' inoltre comprovato dal fatto che le
maggiori entrate prodotte dalla nuova normativa sono state
computate con riferimento al parametro rappresentato dalla
entrate prodotte dalla vecchia disposizione. Deve quindi
essere mantenuta la consolidata interpretazione secondo la
quale il contributo va calcolato sulla retribuzione prevista
per le ore di lavoro normali. Nella determinazione della
base contributiva devono pertanto essere escluse le maggio-
razioni retributive previste per le ore di lavoro supple-
mentare o straordinario.
D) Contribuzione aggiuntiva. Misura
     La maggiorazione contributiva e' dovuta da tutte le
imprese con piu' di 15 dipendenti nella misura del 5% della
retribuzione relativa alle ore effettivamente lavorate oltre
le 40. Le sole imprese industriali che abbiano piu' di 15
dipendenti sono assoggettate ad una maggiorazione del
prelievo contributivo pari al 10% per le ore successive alla
44 e fino alla 48, indipendentemente dal numero dei dipen-
denti, le imprese industriali stesse sono assoggettate ad
una maggiorazione contributiva del 15% per le ore effet-
tivamente prestate oltre la 48.
     E' appena il caso di chiarire che il prelievo del 15%
gravante sulle imprese industriali per le prestazioni
eccedenti al 48 ora non si aggiunge a quello previsto
dall'articolo 5 bis, comma 4 del R.D. n. 692/23 poiche'
quest'ultima disposizione e' stata implicitamente abrogata.
E) Prestazioni di lavoro non assoggettate a contribuzione
   aggiuntiva.
e1)
     Anche se la legge nulla dice al riguardo, e' appena il
caso di far presente che le disposizioni in oggetto non
trovano applicazione, per la natura del rapporto e le
modalita' di esecuzione della prestazione, ai lavoratori a
domicilio.
e2)
     Le disposizioni in oggetto ribadiscono la esclusione
del personale con funzioni direttive dalla contribuzione
aggiuntiva. La esclusione si giustifica con la considera-
zione che si tratta di categoria di lavoratori ai quali non
trova applicazione la legge in materia di orario di lavoro.
In materia ci si deve quindi riferire alla prassi interpre-
tativa inerente alla configurazione della nozione relativa
al predetto personale.
e3)
     L'obbligo della contribuzione aggiuntiva non sorge con
riferimento a specifiche attivita' che la legge prevede
vengano individuate con decreto del Ministro del lavoro di
concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto e' in corso
di perfezionamento.
     Poiche', dato il tempo trascorso, non e' opportuno
ulteriormente rinviare al momento del perfezionamento del
predetto decreto la applicazione della normativa, si allega
lo schema di decreto affinche' la predetta normativa possa
trovare applicazione immediata per tutte le attivita' in
esso non contemplate.
F) Svolgimento di lavoro straordinario e riduzione di
   orario.
     Il primo periodo del comma 21 prevede che, nei casi in
cui lo svolgimento del lavoro straordinario crei in capo al
lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione
collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione
dell'orario normale di lavoro, la contribuzione aggiuntiva
non sia dovuta a condizione che la riduzione di orario venga
effettivamente goduta. L'applicazione di questa disposizione
non presenta particolari problemi qualora venga definito un
recupero certo ed in termini stabiliti, con possibilita' di
riscontro. Quando invece non venga predefinito l'effettivo
godimento, l'azienda dovra' comunque corrispondere all'INPS
la contribuzione aggiuntiva e potra' compensarla sui versa-
mento successivi solo quando sia intervenuta la fruizione
della riduzione.
                                   IL MINISTRO
                                    Firmato
La contribuzione di cui all'art. 2, comma 20, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non e' dovuta:
a - per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo
o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella
approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive
modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste;
b - per i valori di cui alla tabella allegata al R.D. 10
settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni ed
integrazioni, nei periodi ed alle condizioni ivi previste,
nei casi in cui vengano effettuati sulla base di contratto
di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo parziale
verticale;
c - per i commessi vaggiatori o piazzisti;
d - per il personale navigante impiegato nella navigazione
marittima, aerea e interna nonche' per il personale viag-
giante dei servizi pubblici di trasporto;
e - per gli operai agricoli a tempo determinato;
f - per i giornalisti professionisti dipendenti da aziende
editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa nonche'
per quelli dipendenti da aziende pubbliche e private eser-
centi servizi radiotelevisivi;
g - per il personale poligrafico (operai ed impiegati)
addetto alle attivita' di composizione, stampa e spedizione
di quotidiani e agenzie di stampa;
h - per il personale addetto ai servizi di informazione
radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
i - per i lavori di cui all'articolo 10 del R.D. 10 settem-
bre 1923, n. 1955.
                            Art. 2
La contribuzione non e' altresi' dovuta nei casi di straor-
dinario reso, dal personale addetto alle aree operative, per
assicurare la continuita' del servizio nei settori sotto
indicati:
a - per il personale dipendente da imprese concessionarie di
servizi nei settori delle telecomunicazioni, delle auto-
strade, dei servizi portuali ed aeroportuali nonche' per il
personale dipendente da aziende che gestiscono servizi
pubblici di trasporto;
b - per il personale dipendente da aziende pubbliche e
private di produzione, trasformazione, distribuzione,
trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore
ed acqua nonche' per il personale dipendente da quelle di
raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto dei rifiuti
solidi urbali.
                            Art. 3
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano
applicazione al 1 gennaio 1996, in conformita' al disposto
dell'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e'
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
IL MINISTRO DEL LAVORO E                IL MINISTRO
DELLA PREVIDENZA SOCIALE                DEL TESORO