Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 178 del 12-12-2002.htm
Conguaglio di fine anno 2002 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 12
Dicembre 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 178
e,
per conoscenza,
Al
Commissario straordinario
dell’INPS
Al
Vice Commissario
straordinario dell’INPS
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Conguaglio di fine anno 2002 dei contributi previdenziali e
assistenziali.
SOMMARIO
:
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine
anno per i datori di lavoro che operano con il DM10.
Premessa
Con
l'approssimarsi della fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie, per
i datori di lavoro, alcune operazioni di conguaglio relative ai contributi
previdenziali e assistenziali. Tali operazioni sono generalmente determinate
dalle seguenti necessità:
-
pervenire alla esatta quantificazione dell'imponibile
contributivo (art. 6 del D.LGS. n. 314/1997);
-
applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile
stesso;
-
imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili
della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi
vengono assolti con la denuncia del mese di GENNAIO 2003.
Al fine di
agevolare l'operato dei datori di lavoro, si elencano di seguito le
fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno con
l'indicazione delle circolari di riferimento e dei codici da utilizzare:
1)
decontribuzione
dei premi di risultato (art. 2, DL n. 67/1997, convertito con modificazioni
nella legge n. 135/1997);
2)
massimale
art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
3)
contributo
aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4)
elementi
variabili della retribuzione DM 7 ottobre 1993;
5)
erogazioni
liberali esenti fino all'importo di € 258,23 nel periodo di imposta (art. 48,
c. 2, lett. b) del T.U.I.R.);
6)
fringe
benefit esenti se non superiori a € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 48, c.
3 del T.U.I.R.);
7)
operazioni
societarie.
In attuazione a quanto disposto
dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993,
approvata con D.M. 7.10.93 (circolare. n. 292 del 23.12.1993, punto 2), i
datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in
argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di DICEMBRE 2002
(scadenza 16/1/2003), anche con quella di competenza del mese di GENNAIO 2003
(scadenza 17/2/2003), senza aggravio di oneri accessori, attenendosi alle
modalità indicate in relazione alle singole fattispecie.
1. Decontribuzione dei premi di risultato (art. 2, D.L.
n. 67/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997).
1.1 Sintesi normativa
L'art. 2 del
decreto legge 5/3/1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge
23/5/1997, n. 135 (norma espressamente richiamata dall'art. 6, lett. e) del
D.LGS. n. 314/1997) ha stabilito un particolare regime di decontribuzione
degli importi, previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di
secondo livello, la cui erogazione sia incerta e la cui struttura sia
correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri
elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati.
Detto
regime prevede che gli importi delle erogazioni in questione, in luogo della
contribuzione ordinaria, siano assoggettati al contributo di solidarietà del
10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche di
legge cui sono iscritti i lavoratori. Tale regime contributivo trova
applicazione entro il tetto fissato, a regime, a decorrere dall'anno 2002,
nella misura pari al
3%
della
retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di
riferimento (1 gennaio/31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta l'erogazione).
Al riguardo si veda l’art. 60 della legge 15.5.1999 n. 144, l’art. 49 comma 3
della legge 23.12.1999 n.488, la circolare n.12 del 20/1/2000 punto 2, l’art.
43 co.2 lett. b) legge 29.12.2001 n. 448 e la circolare n. 36 dell’8.2.2002.
Il contributo di
solidarietà non è dovuto quando le erogazioni in questione siano destinate
alla previdenza complementare di cui al D.LGS. n. 124/1993. Se è destinata a
tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si
applica sulla parte residua. Si precisa inoltre che sull’importo
dell’erogazione destinata a previdenza complementare non si applica il
contributo di cui all’art. 12 del predetto decreto legislativo.
Per poter
usufruire dello speciale regime contributivo in questione, i datori di lavoro
o le associazioni a cui gli stessi aderiscono devono depositare i contratti
in epigrafe presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima
Occupazione, entro 30 giorni dalla data della loro stipula (art. 2 comma 6
del D.L. 5/3/1997 n. 67 - circolare del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 139 del 24/10/1996 - circolare INPS n. 17 del
24/01/2001).
Il regime di
decontribuzione attiene alla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della
legge 153/1969, nel testo novellato dall'art. 6 del D. LGS. n. 314/1997, e,
quindi, riguarda il complesso delle contribuzioni previdenziali e
assistenziali, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella
a carico del lavoratore. Si precisa che la retribuzione alla quale fare
riferimento per il calcolo del tetto è quella corrisposta dal singolo datore
di lavoro che effettua l'erogazione. È ininfluente la retribuzione
eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto (simultaneo,
anteriore o successivo) con altro datore di lavoro, salvo quanto precisato al
punto 7.
Il datore di
lavoro può operare la decontribuzione al momento della erogazione dei
compensi (determinando in via presuntiva l'importo del tetto) oppure rinviare
tale operazione alla fine dell'anno. In questa seconda ipotesi si renderà
necessaria anche la rideterminazione delle prestazioni a conguaglio
(malattia, maternità, ecc.).
1.1.2 Casi particolari.
A)
Anticipazioni su erogazioni contrattuali
In merito alle
anticipazioni effettuate su erogazioni contrattuali (prima della verifica dei
parametri presi a riferimento dal contratto stesso) si richiama il principio
secondo il quale le anticipazioni in questione possono essere soggette, al
momento della corresponsione, al regime di decontribuzione, purché sia
prevista la verifica (e quindi l'erogazione potrebbe anche non spettare ove
non si realizzino gli obiettivi) e la stessa intervenga sia pure in un
momento successivo.
B) Erogazioni
mensili
Anche in caso di
corresponsione in quote mensili od orarie, come avviene per l'elemento
economico territoriale (EET) definito dai contratti provinciali
dell'edilizia, integrativi del C.C.N.L. 5/7/1995, la decontribuzione può
essere applicata per ciascun mese, salvo conguaglio a fine anno e ferma
restando la verifica dei risultati come precisato al punto precedente. Le
singole quote di erogazione, comunque corrisposte in ciascun mese, vanno
sommate fra di loro e costituiscono l'ammontare complessivo dell'erogazione
da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione dell'istituto della decontribuzione
nell'anno considerato.
Il conguaglio può
risultare necessario allorché la retribuzione annua di riferimento per il
calcolo del 3% sia diversa rispetto a quella considerata in via presuntiva
per l'applicazione mensile della decontribuzione, oppure sia variato
l'importo totale annuo dell'elemento territoriale rispetto alla somma degli
importi gia mensilmente decontribuibiti.
C) Erogazioni
nell’anno successivo al dipendente cessato
Nel caso di
erogazioni effettuate nell'anno successivo a quello di cessazione del
rapporto di lavoro, ai soli fini della determinazione del tetto, si assume
quale retribuzione di riferimento quella contrattuale percepita nell'anno
precedente. La percentuale del tetto sarà, invece, applicata con riferimento
al momento in cui avviene l'erogazione.
1.2 Modalità per il conguaglio
Alla fine
dell'anno (ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro) si
rendono necessarie operazioni di conguaglio. L'importo delle erogazioni
soggette a decontribuzione, per effetto del tetto è, infatti, strettamente
correlato all'imponibile contributivo, il cui ammontare é incerto, per le
componenti variabili della retribuzione, fino al termine del periodo di
riferimento.
Si rammenta che,
ai fini delle operazioni di conguaglio, la decontribuzione da operare è
quella riferita al regime contributivo (aliquote ed agevolazioni
contributive) vigente al momento in cui è avvenuta l'erogazione.
Il conguaglio
annuale non sarà, ovviamente, necessario ove l'erogazione, interamente
decontribuita al momento della effettuazione, sia risultata pari o inferiore
al tetto del 3% della retribuzione di riferimento.
1.2.1 Decontribuzione operata in corso d'anno.
In tale ipotesi il datore di
lavoro, nel periodo di paga nel quale ha erogato i compensi soggetti a
decontribuzione, avrà determinato il tetto del 3% su una "RETRIBUZIONE
ANNUA PRESUNTA".
Qualora l'importo dell'erogazione
soggetta a decontribuzione sia risultato pari o inferiore al tetto, lo stesso
importo sarà stato escluso dalla base imponibile e assoggettato al contributo
di solidarietà (IMPORTO DELL'EROGAZIONE x 10% da indicare con il codice
M930).
Qualora l'importo della suddetta
erogazione sia risultato superiore al tetto, il datore di lavoro avrà
versato:
-
sulla quota pari al tetto, il contributo di solidarietà
nella misura del 10 % (codice M930);
-
sulla restante quota, la contribuzione ordinaria.
Esempio
Retribuzione annua PRESUNTA del
lavoratore: € 24.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su €
24.000,00 = € 720,00
Importo dell'erogazione = €
1.000,00
Poiché l'importo dell'erogazione è
maggiore del tetto di decontribuzione, occorre determinare l'ammontare della
decontribuzione tenendo presente tale eccedenza, così come precisato nella
circ.n.213 del 6.11.1996, applicando la seguente formula matematica (da
ultimo riportata nella nota 1 della circolare n. 12 del 20/01/2000):
dato X = importo soggetto a
decontribuzione;
dato R = retribuzione imponibile;
dato E = erogazione alla quale
applicare il tetto
si
ha:
X = (R + E) diviso 34 (tetto della
decontribuzione pari al 3%)
Pertanto :
X = (24.000 + 1.000) diviso 34 = € 735,29.
Decontribuzione = € 735,00 x 10 % = € 74,00
da versare con il codice M930;
€ 265,00 da assoggettare a
contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.
A fine anno o alla cessazione del
rapporto di lavoro, per stabilire l'esatto ammontare della decontribuzione
spettante, il datore di lavoro dovrà confrontare la "RETRIBUZIONE
PRESUNTA" con la "RETRIBUZIONE EFFETTIVA". Si possono
verificare tre casistiche:
RETRIBUZIONE PRESUNTA =
RETRIBUZIONE EFFETTIVA:
in questo caso non dovrà essere effettuata
nessuna operazione di conguaglio.
RETRIBUZIONE PRESUNTA MINORE
DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA:
in questo caso, in considerazione della
variazione in aumento del tetto di decontribuzione dipesa dal maggiore valore
della retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di lavoro
opereranno nel seguente modo:
-
porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia l'importo della ulteriore quota della
erogazione soggetta a decontribuzione;
-
assoggetteranno al contributo di solidarietà del 10% la
quota stessa con il codice
M931
preceduto
dalla dicitura“CONG. CONTRIB.
SOLID. 10%”. Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "NUMERO
DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI";
-
rimborseranno al lavoratore la differenza dell'importo della
quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura superiore nel
corso dell'anno.
Esempio
Retribuzione annua PRESUNTA del
lavoratore: € 24.000,00
Retribuzione annua EFFETTIVA del
lavoratore: € 27.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su
24.000,00 = € 720,00
Nuovo tetto di decontribuzione: 3%
su 27.000,00 = € 810,00
Importo dell'erogazione = €
1.000,00
Decontribuzione operata =€ 735,00 x 10 % = € 74,00 versata con il
codice M930;
€ 265,00 assoggettata a
contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.
Decontribuzione da operare :
X=
(27.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 823,53
€
824,00 – 735,00 = € 89,00
€
89,00 x 10 % = € 9,00 da versare con
il codice M931.
€ 89,00 da portare in diminuzione
dall'imponibile contributivo del mese di conguaglio.
Per la
restituzione delle prestazioni di malattia e di maternità conguagliate in
misura superiore saranno utilizzati i previsti codici
E775
ed
E776
(circ.
182 del 4/8/97 punto 9).
Nell’ipotesi in
cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di GENNAIO 2003, i
datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in diminuzione
dell’imponibile contributivo del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a
€ 89,00) utilizzando il previsto codice
D000
(quadro B/C del modello DM10/2).
RETRIBUZIONE PRESUNTA MAGGIORE
DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA:
in questo caso, in considerazione della
variazione in diminuzione del tetto di decontribuzione dipesa dal minor
valore della retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di
lavoro opereranno nel seguente modo:
-
sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si
riferisce la denuncia l'importo della erogazione non soggetta a
decontribuzione, da assoggettare, quindi, a contribuzione ordinaria;
-
recupereranno il contributo di solidarietà già versato sulla
quota stessa utilizzando il codice
L931
preceduto dalla dicitura“REC.
CONTRIB. SOLID. 10%”;
-
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza
dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura
inferiore nel corso dell'anno.
Esempio
Retribuzione annua PRESUNTA del
lavoratore: € 24.000,00
Retribuzione annua EFFETTIVA del
lavoratore: € 21.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su €
24.000,00 = € 720,00
Nuovo tetto di decontribuzione: 3%
su 21.000,00 = € 630,00
Importo dell'erogazione = € 1.000,00
Decontribuzione operata =€ 735,00 x 10 % = € 74,00 versata con il
codice M930;
€ 265,00 assoggettata a
contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.
Decontribuzione da operare :
X=
(21.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 647,06
€
735,00 – 647,00 = € 88,00
€ 88,00 da sommare all'imponibile
contributivo del mese di conguaglio.
€
88,00 x 10 % = € 9,00 da recuperare
con il codice L931.
Nell’ipotesi in
cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di GENNAIO 2003, i
datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in aumento
dell’imponibile contributivo del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a
€ 88,00) utilizzando il previsto codice
A000
(quadro B/C del modello DM10/2).
1.2.2 Decontribuzione operata a fine d'anno o alla cessazione del
rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro che ha
assoggettato le erogazioni in questione a contribuzione piena nel periodo di
paga nel quale sono state effettuate, dovrà determinare (nel periodo di paga
di DICEMBRE 2002 ovvero GENNAIO 2003 ovvero nel periodo di paga nel quale
cessa il rapporto di lavoro) il tetto della decontribuzione calcolando il 3%
sulla RETRIBUZIONE ANNUA del lavoratore.
Qualora l'importo dell'erogazione
soggetta a decontribuzione risulti pari o inferiore al tetto, lo stesso
importo sarà portato in diminuzione della retribuzione imponibile del mese e
sarà assoggettato al contributo di solidarietà (codice M930).
Qualora l'importo della suddetta
erogazione risulti superiore al tetto, l’importo corrispondente al tetto sarà
portato in diminuzione della retribuzione imponibile del mese e sarà
assoggettato al contributo di solidarietà (codice M930).
Ove le operazioni
di conguaglio vengano effettuate nel mese di GENNAIO 2003, i datori di lavoro
dovranno osservare anche le disposizioni riguardanti l'indicazione delle
partite che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile
contributivo del mese di GENNAIO, osservando le modalità di cui al punto 2)
della gia citata circolare n. 292 del 23.12.93, analizzate successivamente al
punto 4 della presente circolare.
Ove il regime contributivo
(aliquote ed agevolazioni contributive) operante nel mese in cui è effettuato
il conguaglio sia diverso, per ciascun lavoratore, rispetto a quello vigente
nel mese in cui é avvenuta l'erogazione, per le operazioni di conguaglio
potranno essere utilizzati i seguenti codici:
CODICI
QUADRO "B/C"
CODICI
SIGNIFICATO
M186
Differenze
agevolazioni contributive
M187
Differenze
contributive (eventuali differenze di aliquote)
M204
Restituzione
sgravio totale art. 3 co.5 e 6 L.448/98
Nessun dato deve
essere riportato nelle caselle "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO
GIORNATE" e "RETRIBUZIONI".
CODICI
QUADRO "D"
CODICI
SIGNIFICATO
L320
Conguaglio
agevolazioni contributive
L321
Conguaglio
contributi (eventuali differenze di aliquote)
L381
Conguaglio
sgravio totale triennale L.448/98
Per tutto ciò che attiene
all’istituto della decontribuzione e ai quesiti pervenuti sull’argomento si
fa rinvio alle circolari di seguito elencate:
n. 152 del
22/7/1996 - n. 213 del 6/11/1996 - n. 251 del 13/12/1996 – n. 95 del
17/4/1997 - n. 129 del 10/6/1997 - n. 263 del 24/12/1997 (punto 2, lett. e) -
n. 19 del 29/1/1998 – n. 21 del 30/1/1998 (punto 11) - n. 113 del 28/5/1998
(trasmissione circolare INPDAP n. 1 del 14/1/1998) - n. 114 del 1/6/1998 – n.
260 del 18/12/1998 – n. 15 del 29/1/1999 - n. 228 del 28/12/1999 - n. 12 del
12/01/2000 – n. 17 del 28/1/2000 - n. 219 del 27/12/2000 – n. 17 del
24/1/2001 - n. 33 del 8/2/2001 – n. 224 del 20/12/2001 - n. 36 del 8/2/2002).
2. Massimale art. 2, comma 18 della legge
8/8/1995, n. 335.
Come è noto
l'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 (circolare n. 177 del 7/9/1996),
ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli
iscritti successivamente al 31.12.95 a forme pensionistiche obbligatorie
privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo
della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23
della legge n.335/95, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28
settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417 (vedi
circolare n. 181 dell’11/10/2001). Tale massimale deve essere rivalutato ogni
anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Per l'anno 2002
tale massimale è pari a
€ 78.507,00
- circolare n. 36 del 8/2/2002. Il massimale trova applicazione per la sola
aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Per il
trattamento contributivo i datori di lavoro dovranno attenersi alle
istruzioni contenute nella già citata circ. n. 177/1996. In base a tali
istruzioni i datori di lavoro devono sottoporre a tutte le contribuzioni,
mese per mese, l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale
annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte eccedente, saranno versate solo le
contribuzioni minori (esposte con il codice tipo contribuzione "
98
").
Si rammenta che:
-
il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre
fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
-
nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni
percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della
applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai
datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal
precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
-
in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai
due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di
lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire,
provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta
mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il
massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la
quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i
due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
-
nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro
subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai
fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti
di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di
collaborazione coordinata e continuativa.
Nel caso in cui i
datori di lavoro, per effetto di inesatta determinazione dell'imponibile nel
corso dell'anno, abbiano versato il contributo IVS sulla parte eccedente il
massimale di € 78.507,00, provvederanno, in sede di conguaglio di fine anno,
al recupero del contributo IVS utilizzando il codice del quadro D “
L952
” preceduto dalla dicitura
“RECUPERO CONTRIBUZIONE IVS SU MASSIMALE”. Lo stesso codice deve essere
utilizzato anche per il recupero della contribuzione IVS dovuta ai Fondi
sostitutivi o gestioni speciali INPS.
Come già
precisato, in attuazione della citata delibera n.5 del 26.3.93, le aziende
potranno effettuare il conguaglio del maggior contributo IVS versato e della
relativa retribuzione con la denuncia del mese di DICEMBRE 2002 (scadenza
16/1/2003), ovvero con quella del mese di GENNAIO 2003 (scadenza 17/2/2003).
Per effetto del
predetto recupero viene meno anche la correlata quota di retribuzione
imponibile eccedente il massimale in questione.
Pertanto, ai fini
della quadratura dei monti retributivi, qualora i datori di lavoro opereranno
il recupero del contributo IVS nella denuncia di DICEMBRE 2002, la
retribuzione cui si riferisce tale recupero andrà indicata in una dei righi
liberi del quadro B/C del modello DM10/2 con il codice “
H400
”, preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO
GIORNATE” E “CONTRIBUTI DOVUTI”.
Nell’ipotesi in
cui i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo IVS nella
denuncia di GENNAIO 2003, la retribuzione cui si riferisce tale recupero
andrà indicata in una dei righi liberi del quadro B/C del modello DM10/2 con
il codice “
H500
” preceduto dalla
dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”. Nessun dato dovrà essere
riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E “CONTRIBUTI
DOVUTI”.
In relazione alle modalità
operative sopra illustrate, si ribadisce che, ove gli adempimenti contributivi
sulle componenti variabili della retribuzione siano assolti con la denuncia
del mese di GENNAIO 2003, le stesse non hanno incidenza ai fini della
determinazione del massimale dell’anno precedente. Ciò, in quanto, ai fini
del regime contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione
del mese di GENNAIO con incidenza sul nuovo massimale.
Nella fattispecie in esame,
peraltro, in caso di superamento del massimale per l’anno 2002, ai fini della
collocazione degli elementi variabili che determinano un aumento della
retribuzione del mese di GENNAIO 2003 (es. compenso per lavoro
straordinario), nella posizione individuale del lavoratore, gli stessi
saranno considerati di competenza dell’anno 2003, anziché nella competenza
dell’anno 2002.
Per tutto ciò che
attiene all’istituto in argomento si fa rinvio alle circolari di seguito
elencate:
n. 177 del
7/9/1996 - n. 23 del 30/1/97 - n. 263 del 24/12/1997 - n. 21 del 30/1/1998
(punto 10) - n. 18 del 29/1/99 - n. 228 del 28/12/99 - n. 17 del 28/01/2000 -
n. 219 del 27/12/2000 – n. 33 del 8/2/2001 – n. 224 del 20/12/2001 - n. 36
del 8/2/2002.
2.1 Disciplina del trattamento fiscale e
contributivo della parte eccedente l’importo del massimale annuo destinata al
finanziamento della previdenza complementare. Contributo di solidarietà del
2% a carico del lavoratore.
Il D.Lgs.
14.12.1995, n. 579 prevede all’art. 1, co.1 una particolare disciplina del
trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l’importo del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, co.
18, della legge 3.8.1995, n. 335, ove destinata al finanziamento di fondi
pensione di cui al D.Lgs. 21.4.1993, n. 124 e successive modificazioni e
integrazioni (circolare n. 177/96, punto 2).
Infatti il predetto art.
1 del D.Lgs. n. 579/1995 stabilisce al co.2 che i contributi eccedenti i
limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti
dall’art 13, co. 2 e 3, del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124, che siano versati agli
stessi fondi dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi
pensionistici in precedenza privi di massimale contributivo, sono deducibili
ai fini fiscali in misura complessivamente non superiore al 10% del reddito
annuo eccedente il massimale della base contributiva di cui al co. 1, e
comunque per un ammontare non superiore a € 8676,48, rivalutabili con gli
stessi criteri del predetto massimale.
La norma è
stata quindi emanata in vigenza del vecchio testo dell’art. 13, co. 1 e 2 del
D.Lgs. n. 124/1993, aggiungendo una ulteriore deduzione ai fini fiscali a
quella che era contemplata dallo stesso articolo nel previgente testo.
Lo stesso D.Lgs. n.
579/1995 ha stabilito inoltre, al co.5 dell’art. 1, che alla predetta
contribuzione nei confronti della quale viene ad operare la ulteriore
deduzione fiscale si applica, tra l’altro, ove a carico del lavoratore, un
contributo di solidarietà nella misura del 2% in favore della gestione
pensionistica obbligatoria alla quale il lavoratore medesimo è iscritto.
Il D.Lgs. 18.2.2000, n. 47, a sua volta, nel riformare
la disciplina fiscale della previdenza complementare, ha altresì modificato
il dettato del Testo Unico delle imposte sui redditi 22.12.1986, n. 917,
attraendo nel generale regime degli oneri deducibili i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle
forme pensionistiche individuali, previste dal D.Lgs. n. 124/1993.
Tale provvedimento ha infatti, tra l’altro, sostituito la
lett.
e-bis)
del co. 1 dell’art. 10
dello stesso TUIR, relativo agli oneri deducibili, e ha previsto che, in caso
di concorso alla formazione del reddito complessivo di redditi da lavoro
dipendente, le predette contribuzioni siano deducibili per un importo non
superiore al doppio della quota di TFR destinata alle indicate forme
pensionistiche collettive e comunque per un importo complessivamente non
superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a €
5.164,57 (la modifica si applica ai contributi e premi versati
dall’1.1.2001).
Ai fini del computo del
predetto limite di € 5.164,57, la nuova norma ha previsto, in particolare,
che debba tenersi conto anche dei
contributi versati ai sensi dell’art. 2 della legge 8.8.1995, n. 335,
eccedenti il massimale contributivo stabilito dal D.Lgs. n. 579/1995.
Il legislatore ha
contestualmente abrogato nell’art. 48, co. 2, lett.a) lo speciale regime
fiscale previsto per i versamenti alla previdenza complementare, in tal modo
facendo confluire nel generale regime di deducibilità ai fini fiscali i
contributi alla previdenza complementare versati in relazione alla parte
eccedente l’importo del massimale annuo della base e contributiva
pensionabile. Tuttavia non ha contestualmente abrogato le previsioni del
D.Lgs. n. 579/1995, in particolare quella relativa al contributo di
solidarietà pari al 2% di cui al co. 5 dell’art. 1 dello stesso a carico del
lavoratore, né l’analogo disposto dell’art. 6, co.4, lett. f) del D.Lgs. n.
314/1997.
Ha invece mantenuto nel
disposto della richiamata lett. e-bis) del co.1 dell’art. 10 del TUIR il
riferimento allo stesso decreto legislativo ai fini della individuazione dei
contributi versati in eccedenza sul massimale.
Sono in corso
approfondimenti ministeriali al fine di stabilire se sia tutt’ora sussistente
l’obbligo di versamento del contributo in oggetto a carico del lavoratore, e,
nel caso positivo, per individuare come debba esserne identificata la base
imponibile.
Peraltro, in attesa che
il Dicastero interessato faccia pervenire le proprie considerazioni, le
aziende interessate provvederanno all’applicazione dello stesso contributo
del 2% (codice
M921
) con
riferimento alle nuove norme sui limiti di deducibilità fiscale, fermo
restando il diritto alla restituzione qualora detta interpretazione debba rivelarsi, in seguito agli attesi
chiarimenti, non corretta.
3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art.
3-ter della legge 14/11/1992 n. 438).
L'art. 3-ter
della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici
che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%,
un contributo nella misura dell'
1%
(a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21,
c. 6 della legge 11.3.1988 n. 67 (circolare n. 298 del 30/12/1992).
Tale limite, per l'anno 2002, è
risultato pari a
€ 36.093,00
annui
, corrispondenti a
€ 3.008,00
mensili (circolare n. 36 del 8.2.2002).
Si ribadisce che
ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione deve essere
osservato il criterio della mensilizzazione.
Le aziende aventi
alle proprie dipendenze lavoratori per i quali, nel mese in cui si riferisce
la denuncia abbiano superato la retribuzione imponibile di € 3.008,00, hanno
già versato sulla parte eccedente detto importo il contributo dell'1%,
utilizzando i seguenti codici:
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE DI LAVORO
M950
Contributo
aggiuntivo 1%
Generalità delle
Aziende
B980
Contributo
aggiuntivo 1%
Banche, enti
pubblici creditizi
X950
Contributo
aggiuntivo 1%
Fondo per il
personale Ferrovie dello Stato S.p.a.
X960
Contributo
aggiuntivo 1%
Ex fondo
elettrici
X970
Contributo
aggiuntivo 1%
Ex fondo
telefonici
X980
Contributo
aggiuntivo 1%
Ex fondo autoferrotranviari
X990
Contributo
aggiuntivo 1%
Fondo per le
abolite imposte di consumo
Per quanto
attiene al versamento del contributo aggiuntivo dell' 1% dovuto dai datori di
lavoro esercenti l'attività di pubblici servizi di trasporto, si precisa che,
dal 1.1.2001, a seguito delle modifiche apportate dall' art 49, comma 4 della
legge n. 488/99 (armonizzazione delle aliquote contributi dovute dai datori
di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art 1 del D.LGS.
414/96), tale contribuzione trova applicazione anche nei confronti del
personale iscritto al soppresso fondo ante 31.12.1995 precedentemente escluso
(circ. 13 del 24.1.2000)
Il sistema della
mensilizzazione del limite della retribuzione può rendere necessario
procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore,
degli importi dovuti a titolo di contributo aggiuntivo. Le operazioni
potranno essere effettuate, oltre che con la denuncia relativa al mese di
DICEMBRE 2002 (scadenza 16/1/2003), anche con quella relativa al mese di
GENNAIO 2003 (scadenza 17/2/2003), utilizzando i codici appresso indicati:
CODICI
QUADRO "B/C"
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE DI LAVORO
M951
Cong. Contributo
aggiuntivo 1%
Generalità delle
Aziende
B981
Cong. Contributo
aggiuntivo 1%
Banche, enti
pubblici creditizi
X951 (*)
Cong. Contributo
aggiuntivo 1%
Fondo per il
personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
X961
Cong. Contributo
aggiuntivo 1%
Ex fondo
elettrici
X971
Cong. Contributo
aggiuntivo 1%
Ex fondo
telefonici
X981
Cong. Contributo
aggiuntivo 1%
Ex fondo
autoferrotranvieri
X991
Cong. Contributo
aggiuntivo 1%
Fondo per le
abolite imposte di consumo
(*) Codice di
nuova istituzione per le operazioni di conguaglio del personale iscritto al
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a.
CODICI
QUADRO "D"
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE DI LAVORO
L951
Rec. Contributo
aggiuntivo 1%
Generalità delle
Aziende
L981
Rec. Contributo
aggiuntivo 1%
Banche, enti
pubblici creditizi
L941 (*)
Rec. Contributo
aggiuntivo 1%
Fondo per il
personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
L961
Rec. Contributo
aggiuntivo 1%
Ex fondo
elettrici
L971
Rec. Contributo
aggiuntivo 1%
Ex fondo
telefonici
L981
Rec. Contributo
aggiuntivo 1%
Ex fondo
autoferrotranvieri
L991
Rec. Contributo
aggiuntivo 1%
Fondo per le
abolite imposte di consumo
(*) Codice di
nuova istituzione per le operazioni di conguaglio del personale iscritto al
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a.
Ai fini delle
operazioni di conguaglio si precisa che gli elementi variabili della
retribuzione, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la
denuncia del mese di GENNAIO 2003, non incidono sulla determinazione del
tetto 2002 di € 36.093,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, le
componenti variabili vengono considerate retribuzione di GENNAIO 2003. Le
operazioni di conguaglio, come illustrato con la citata circolare n.
298/1992, si rendono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro che si
susseguono nell'anno, ovvero nel caso di rapporti di lavoro simultanei.
Nel caso di
diversi rapporti di lavoro che si succedono nell'anno, le retribuzioni
percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento
della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Pertanto, il
dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la
prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni
gia percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno
(ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le
retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro),
tenendo conto di quanto gia trattenuto al lavoratore a titolo di contributo
aggiuntivo. Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore
di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della
dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di
conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a
DICEMBRE 2002 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà
quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati
retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori
interessati.
3.1 Dipendenti per i quali durante l'anno si determinano le
condizioni per una modifica del regime pensionistico obbligatorio.
Nel caso in cui, durante l'anno, si
determinino le condizioni per una modifica del fondo pensionistico cui il
lavoratore risulti obbligatoriamente iscritto (esempio: impiegato divenuto
dirigente d'azienda industriale ovvero dirigente d'azienda industriale
assunto da azienda commerciale) dovranno essere osservate le istruzioni che
seguono.
Il datore di lavoro, nel momento in
cui si determina la modifica del regime pensionistico obbligatorio del
lavoratore, provvederà alle operazioni di conguaglio relativamente al regime
pensionistico cessato, operazioni che possono determinare, in caso di mancato
superamento del tetto annuo, il rimborso al lavoratore della contribuzione
aggiuntiva trattenuta con conseguente recupero della stessa contribuzione nei
confronti dell’Ente previdenziale cui il lavoratore risultava iscritto.
Il datore di lavoro per i periodi
successivi, al superamento della soglia mensile, verserà alla gestione
pensionistica di appartenenza del lavoratore l'aliquota aggiuntiva del 1%.
Alla fine dell’anno, effettuerà il conguaglio tenendo conto del coacervo
delle retribuzioni percepite dal dipendente, conguaglio che interesserà il
Fondo pensionistico cui è iscritto il lavoratore.
4. Elementi variabili delle retribuzione
(DM 7/10/1993).
La più volte
citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993,
approvata con decreto ministeriale 7/10/1993 (cfr. circ. n. 292 del
23/12/1993), ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano
elementi o eventi che comportano variazioni nella retribuzione imponibile,
può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in
occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi
al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori,
fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la
retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a
contribuzione.
Gli eventi o
elementi considerati sono:
-
compensi per lavoro straordinario;
-
indennità di diaria o missione;
-
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal
datore di lavoro per conto dell'INPS;
-
indennità riposi per allattamento;
-
giornate retribuite per donatori sangue;
-
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro
indennizzabili dall'INAIL;
-
permessi non retribuiti;
-
astensioni dal lavoro;
-
indennità per ferie non godute;
-
congedi matrimoniali;
-
integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli eventi di
cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa
(circ. n. 15 del 29.1.1999 – punto 12) e i prestiti ai dipendenti (circ. 84
del 26.4.2000).
Relativamente
alla ferie non godute e ai compensi per lavoro straordinario tali elementi
devono essere riconsiderati alla luce dei chiarimenti forniti rispettivamente
dalla circolare n. 15 del 15/1/2002 (compenso per ferie non godute) e dalla
circolare n. 39 del 17/2/2000 e n.95 del 16/5/2000 (istituto contrattuale
della banca ore).
Gli eventi o
elementi, che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni
imponibili, di competenza del mese di DICEMBRE 2002 i cui adempimenti
contributivi sono assolti nel mese di GENNAIO 2003 vanno evidenziati sulla
denuncia di detto mese utilizzando i codici di seguito indicati:
CODICI QUADRO
"B/C"
CODICI
VOCI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE
DATORE DI LAVORO
A000
Aumento della
retribuzione imponibile
Generalità delle
Aziende
D000
Diminuzione
della retribuzione imponibile
Generalità delle
Aziende
F000
Aumento della
retribuzione imponibile
Fondi speciali
di previdenza
G000
Diminuzione
della retribuzione imponibile
Fondi speciali
di previdenza
F010
Aumento della
retribuzione imponibile
Prestazioni in
c/capitale
G010
Diminuzione
della retribuzione imponibile
Prestazioni in
c/capitale
Si annota che gli
elementi variabili della retribuzione sopra indicati, ai fini della
imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, si
considerano secondo il principio della competenza (DICEMBRE 2002), mentre ai
fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali,
agevolazioni, ecc.) si considerano retribuzione del mese di GENNAIO 2003.
Pertanto, si dovrà tener conto dei suddetti elementi nella certificazione
CUD/2003 e nella dichiarazione dei sostituti modello 770/2003.
Si ribadisce che
la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione deve
avvenire necessariamente nel mese successivo a quello cui gli stessi si
riferiscono. Tuttavia, fermo restando l'obbligo del versamento o del recupero
delle componenti variabili della retribuzione nel mese di GENNAIO 2003, le
aziende potranno comunicare le partite in questione, con i codici sopra
menzionati, anche con le denunce del mese di FEBBRAIO 2003.
5. Erogazioni liberali (art. 48, comma 2,
lett. b) del T.U.I.R.).
L'art. 48, comma
2, lett. b) del T.U.I.R. n. 917/1986 (nel testo sostituito dall'art. 3 del D.
LGS. 314/1997) dispone che non concorrono a formare il reddito le "
erogazioni liberali concesse in occasione
di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non
superiori nel periodo di imposta a € 258,23”
. Tale disposizione, a
seguito della unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale
(art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997), trova applicazione anche ai
fini della determinazione dell'imponibile previdenziale.
Mentre si fa
rinvio, per l'illustrazione della norma, alla circolare del Ministero delle
Finanze n.326/1997 (allegata alla circolare n. 263 del 24/12/1997) si fa
presente che a fine anno, ove si renda necessario procedere ad operazioni di
conguaglio, anche per effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori
di lavoro, le stesse potranno essere eseguite con la denuncia relativa al
mese di DICEMBRE 2002 , ovvero con quella relativa al mese di GENNAIO 2003.
I datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
-
porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese
cui si riferisce la denuncia la parte della erogazione eccedente il predetto
importo di lire € 258,23 non assoggettata a contribuzione;
-
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza
dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura
inferiore.
Ove nel corso
dell'anno l'erogazione in questione sia stata assoggettata a contribuzione i
datori di lavoro si atterrano alle seguenti modalità:
-
porteranno in diminuzione della retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione non imponibile
fino al tetto di € 258,23, assoggettata a contribuzione;
-
provvederanno a rimborsare al lavoratore la differenza
dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura
superiore.
6. Fringe benefit (art. 48, comma 3 del T.U.I.R.).
L'art. 48 c. 3
del TUIR n. 917/1986 (nel testo modificato dall'art. 3 del D. LGS. 314/1997)
stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di
importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore
in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a
formare il reddito (circ. n. 263 del 24/12/1997 - circ. Ministero delle
Finanze n. 326 del 23/12/1997).
Nel caso in cui,
in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti
superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione
il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione
del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti
da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini
previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, l’Azienda che
opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore
dei fringe benefit da essa erogati.
Per le operazioni
di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
-
porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese
cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi
corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal
precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23
nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso
dell'anno;
-
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza
dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta
nel corso dell'anno.
Si rammenta che ai fini della
determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati
ai dipendenti (art. 48, c. 3, lett. b) del T.U.IR.) si deve assumere quale
parametro di riferimento il tasso ufficiale di riferimento (TUR)
vigente al termine di ciascun anno
(circolare n. 84 del 26/4/2000).
7. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.
Nelle ipotesi di operazioni
societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112
c.c. e, quindi, senza soluzione di continuità, il datore di lavoro
subentrante potrà effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi
previdenziali sulle retribuzioni complessivamente erogate nell'anno al
lavoratore, relativamente a tutti gli istituti in trattazione, comprese le
ipotesi di "decontribuzione", "erogazioni liberali" e
"fringe benefit".
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO