Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 181 del 16-12-2002.htm
Articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Riduzione degli oneri di maternità. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 16
Dicembre 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 181
e,
per conoscenza,
Al
Commissario straordinario
Al
Vice Commissario
straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Riduzione degli oneri
di maternità. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Riduzione degli oneri di
maternità. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
Premessa.
L’articolo 78 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla
maternità e sulla paternità – allegato 1), sostituendo la previsione di cui
all’articolo 49, commi 1, 4 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha
dettato disposizioni per la riduzione degli oneri della maternità.
In particolare,
ha previsto che gli oneri per le prestazioni di maternità dovute per i parti,
le adozioni o gli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 e
per i quali è prevista dal vigente ordinamento la tutela previdenziale
obbligatoria,siano posti a carico
del bilancio dello Stato entro i complessivi importi massimi, rivalutati al 1
gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT:
Anno
Importo
2000
£ 3.000.000 (€
1.548,58)
2001
£ 3.078.000 (€
1.589,65)
2002
€ 1.632,58
Tale prestazione
è, ovviamente, distinta dall’assegno di maternità previsto a carico dello
Stato dall’art. 75 del T.U., per il
pagamento diretto del quale sono state fornite disposizioni con la
circolare n. 143 del 16
luglio 2001.Con la presente
circolare si illustrano le modalità che dovranno essere seguite dai datori di
lavoro che operano con il sistema del mod. DM10/2, per il conguaglio degli
importi anticipati per conto dell’Istituto a titolo di
indennità di maternità obbligatoria
in conseguenza di
eventi che si verificheranno
a decorrere dal 1 gennaio 2003 ovvero di
eventi anteriori a tale data, in relazione ai quali è ancora in corso la
corresponsione della relativa indennità.
1. Adempimenti a cura
dei datori di lavoro.
In sede di
conguaglio dovranno essere distinte, per ciascun dipendente in congedo per
maternità obbligatoria, le somme rientranti nel tetto di cui all’articolo 78
del D.lgs n. 151/2001, da quelle eccedenti tale limite.
A tal fine i datori di lavoro
opereranno come segue:
-
esporranno le indennità di maternità obbligatoria che
rientrano nel limite annualmente determinato in forza della previsione di cui
al già citato articolo 78, in uno dei righi in bianco del quadro “D”del modello DM10/2,facendone precedere l’importo dalla
dicitura
“ind. maternità ex art. 78
D.lgs. 151/2001”
e dalcodice
di nuova istituzione “
M053”
;
-
continueranno ad indicare le somme eccedenti il sopra
menzionato tetto, secondo le consuete modalità (rigo 53 del quadro “D”).
Si evidenzia che, nella
determinazione del tetto, si dovrà tener conto anche delle somme corrisposte
nel corso dell’anno precedente in relazione allo stesso evento.
Per l’eventuale restituzione di
somme a titolo di maternità, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti
modalità:
-
per le indennità pario inferiori al limite di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001
,
utilizzeranno uno dei righi in
bianco dei quadri “B/C” del mod. DM10/2, facendo precedere il relativo
importo dalla dicitura
“
rec.ind. mat. ex art. 78 D.lgs 151/2001”
e
dal codice di nuova istituzione “
E780”
;
-
per le indennità superiori al predetto limite, indicheranno
l’importo fino a concorrenza della quota eccedente il tetto di cui al più
volte richiamato art.78, utilizzando il previsto codice
“E776”
secondo le consuete modalità e riporteranno
l'eventuale rimanente somma con il
codice “
E780”
.
Le
aziende che nella denuncia contributiva relativa al mese di
“gennaio 2003”
non fossero nelle
condizioni di operare secondo le disposizioni sopra illustrate, potranno
provvedere alle relative sistemazioni ai sensi della deliberazione n. 5 del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M.
7/10/1993 (cfr.
circolare
n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Dette regolarizzazioni dovranno essere
effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare.
A tal
fine i datori di lavoro:
-
per la restituzione degli importi rientranti nei limiti del
tetto, di cui all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001, i datori di lavoro
interessati utilizzeranno il codice dei quadri “B-C” del mod. DM10/2
“E776”
secondo le consuete modalità;
-
per il conguaglio dei medesimi importi utilizzeranno il
sopraccitato codice
“M053”
.
2. Modalità di compilazione
dei modelli CUD e 770.
Nulla
è innovato per quanto riguarda la compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C -
Dati previdenziali e assistenziali INPS).
3. Istruzioni contabili.
Gli importi per le indennità di
maternità, contraddistinti nei modelli DM 10/2 dai datori di lavoro con il
codice "M053", devono essere imputati al conto GAX 30/12, se di
competenza degli anni precedenti, ovvero al conto GAX 30/72, se di competenza
dell'anno in corso.
I recuperi relativi a tali importi,
esposti nei modelli DM 10/2 con il codice "E780", vengono imputati
al conto GAX 24/31, già istituito con messaggio 2001/0014/000174 e successive
integrazioni come da messaggio 2001/0014/000245.
Le somme eccedenti il limite annuo
stabilito dalla norma di che trattasi, indicate al rigo 53 del quadro D di
detti modelli, vengono rilevate ai conti esistenti PTP 30/11, se di
competenza degli anni precedenti, e PTP 30/71, se di competenza dell'anno in
corso, ed il loro eventuale recupero, evidenziato con il codice
"E776", viene imputato al conto PTP 24/31, anch'esso già esistente.
Nell'allegato n. 2 vengono
riportati i conti GAX 30/12, di nuova istituzione, e GAX 30/72, il quale, già
istituito da questa Direzione Generale, viene reso movimentabile da parte
delle Sedi.
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Allegato 1
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53.
- Stralcio –
Art. 78
(Riduzione degli oneri di
maternità)
(Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, art. 49, commi 1, 4 e 11)
1. Con riferimento ai
parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1
luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela
previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta
se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il
predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto
a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni
successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma
2 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri
contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti
percentuali.
2. Gli oneri contributivi
per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi
di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57%.
3. L'importo della quota
di cui al comma 1 è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT.
Allegato 2
VARIAZIONI
AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
:
I
Codice conto
:
GAX 30/12
Denominazione
completa
:
Prestazioni di
maternità di cui all'art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 ai
dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti
Denominazione
abbreviata
:
PREST.MATERN.ART.49
C.1 L.488/99 EX DM 5.2.69-A.P.
Tipo variazione
:
M
Codice conto
:
GAX 30/72
Denominazione
completa
:
Prestazioni di
maternità di cui all'art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 ai
dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso
Denominazione
abbreviata
:
PREST.MATERN.ART.49
C.1 L.488/99 EX DM 5.2.69-A.C.