940611
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Circolare n. 182.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Gestioni Art/Com.
- Contributi eccedenti il minimale: possibilita' di
autoconguaglio.
- Questioni varie
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Roma, 10 giugno 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 182. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Gestioni Art/Com.
- Contributi eccedenti il minimale: possibilita' di
autoconguaglio.
- Questioni varie
1) CONTRIBUTI ECCEDENTI IL MINIMALE. POSSIBILITA' DI
AUTOCONGUAGLIO
L'art. 3 bis della legge 14.11.92, n. 438 ha disposto
che, a decorrere dall'anno 1993, il contributo in oggetto:
- e' calcolato sulla totalita' dei redditi d'impresa denun-
ciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante
dall'attivita' che da' titolo all'iscrizione alla gestione
assicurativa);
- e' rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno al
quale i contributi si riferiscono e non piu' a quelli
dell'anno precedente.
- e' versato in via provvisoria e a titolo di acconto, alle
scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ogni anno, sulla
base dei redditi dell'anno precedente; qualora i redditi
dell'anno al quale i contributi si riferiscono siano
superiori a quelli presi a base per la determinazione
dell'acconto, il saldo sulla differenza e' dovuto entro un
mese dalla scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF relativa all'anno al
quale i contributi stessi si riferiscono.
In relazione a quanto sopra, gli assicurati sono stati
chiamati a pagare
- entro le scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre 1993 un
acconto in misura percentuale del reddito d'impresa ecce-
dente il minimale, maturato nel 1992;
- entro il 30 luglio prossimo l'eventuale saldo sulla base
della totalita' dei redditi d'impresa conseguiti nel 1993.
Qualora invece il contributo dovuto sulla totalita' dei
redditi 1993 sia inferiore a quanto pagato a titolo di
acconto sui redditi 1992, si determina un credito a favore
dell'assicurato.
Al riguardo, si osserva che la legge non fornisce
chiarimenti sulle modalita' di determinazione dell'acconto
nell'ipotesi in cui il reddito dell'anno precedente sia
superiore a quello dell'anno al quale si riferiscono i
contributi, ma - trattandosi di un acconto - la somma da
versare non puo' essere superiore a quella dovuta sulla base
del reddito dell'anno al quale i contributi si riferiscono.
In senso conforme sono state, tra l'altro, interpretate le
norme fiscali sulle quali e' stata modellata la disposizione
in esame. Una diversa e contraria interpretazione porterebbe
a conseguenze paradossali sul piano giuridico, visto che
l'Istituto si vedrebbe costretto ad applicare sanzioni sul
mancato versamento di contributi che, a seguito della
dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, sarebbero da
considerare non dovuti e a liquidare prestazioni che poi
diverrebbero indebite.
D'altra parte, la determinazione dell'acconto sul
reddito che si presume di ottenere nell'anno in corso, se
puo' ridurre notevolmente l'incidenza del problema, non e'
tuttavia idonea ad eliminarlo completamente, cio' in quanto,
alla data del 20 ottobre - scadenza del secondo acconto -
l'interessato non e' ancora in grado di conoscere l'importo
effettivo del reddito dell'anno stesso.
Per la realizzazione dell'eventuale credito a favore
dell'assicurato, possono presentarsi due soluzioni: la
presentazione di una formale domanda di rimborso o l'ef-
fettuazione di un conguaglio, ad opera dello stesso assicu-
rato, sui contributi dovuti a titolo di acconto sui redditi
eccedenti il minimale relativi all'anno successivo.
Ovviamente, la prima ipotesi non presenta difficolta'
di applicazione normativa od operativa. Quanto alla seconda
ipotesi, essa appare giuridicamente conforme ai principi
normativi in materia fiscale.
Per quanto concerne gli aspetti operativi, l'operazione
dovra' svolgersi secondo le modalita' di seguito esposte.
a) Adempimenti degli interessati.
I contribuenti che chiedono di effettuare l'autocon-
guaglio dovranno comunicare alla Sede INPS di appartenenza:
a.1) di aver effettuato l'operazione di conguaglio sull'im-
porto delle rate relative al contributo eccedente il mini-
male in scadenza nel 1994 (contributi dovuti per il 1994, da
calcolare in via provvisoria sui redditi denunciati ai fini
IRPEF per il 1993);
a.2) l'importo del reddito assoggettato a contribuzione nel
1993;
a.3) l'importo dei contributi pagati a titolo di acconto
alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre 1993, sui
redditi del 1992;
a.4) la somma dovuta sui redditi maturati nel 1993;
a.5) la somma risultante a credito;
a.6) la somma detratta dalla rata del 20 luglio 1994 e
quella detratta o da detrarre dalla rata del 20 ottobre
1994.
Per la comunicazione dei dati di cui sopra e' stato
predisposto lo schema di lettera - all. 1 - da riprodurre
localmente.
b) Adempimenti delle Sedi INPS.
In relazione alle comunicazioni di cui sopra, la Sede
ricevente provvedera':
b.1) ad acquisire l'importo del credito del contribuente;
b.2) ad accreditare tale importo alle rate del contributo
eccedente il minimale in scadenza nel 1994.
Qualora l'importo dovuto alle scadenze sopra indicate
non consenta l'integrale realizzazione del credito vantato
dall'assicurato, la somma restante potra' essere recuperata
attraverso una normale domanda di rimborso.
Ovviamente, saranno richieste agli interessati, secondo
lo schema di cui all'allegato 1, le notizie e le necessarie
dichiarazioni di responsabilita' circa l'importo dei redditi
denunciati ai fini IRPEF per gli anni da prendere a riferi-
mento per il calcolo dei contributi. Ai medesimi verra'
fatto altresi' presente che l'operazione viene realizzata
sulla base delle dichiarazioni rese dal singolo soggetto e
che, in conseguenza, qualora venga accertato, a seguito dei
normali controlli che l'Istituto si riserva di effettuare,
che il credito vantato non sussisteva in tutto o in parte,
saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
Per quanto riguarda i controlli, si fa presente che il
riscontro sulla congruita' del versamento dei contributi
dovuti sui redditi eccedenti il minimale relativi all'anno
1993 - da calcolare, come si e' detto, sui redditi conse-
guiti nell'anno stesso - e quello relativo agli acconti
dovuti nel corso dell'anno 1993 sui redditi del 1992 saranno
effettuati con procedura automatizzata non appena il Fisco
trasmettera' i nastri contenenti i redditi stessi.
Le Sedi dovranno invece esaminare il piu' presto
possibile la posizione contributiva di coloro che hanno
comunicato di aver effettuato il conguaglio, per controllare
che la somma conguagliata sussista effettivamente come
credito. Qualora dal riscontro di cui sopra emerga una
situazione non conforme a quella evidenziata dal soggetto
interessato, le Sedi negheranno l'accredito oppure lo
effettueranno nei limiti dell'importo realmente risultante
a favore del richiedente. Ovviamente quest'ultimo deve
essere avvertito con ogni possibile sollecitudine del
provvedimento preso, soprattutto se si tratta di una deci-
sione diversa dalla richiesta del medesimo.
2) CALCOLO DEI CONTRIBUTI IVS NELL'IPOTESI DI PRESTAZIONI
LAVORATIVE SVOLTE PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO SOLARE
Sono stati formulati quesiti sulle modalita' di calcolo
dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e dagli esercenti
attivita' commerciali nell'ipotesi di prestazioni lavorative
svolte per periodi inferiori all'anno solare.
Come si e' detto - v. precedente punto 1) - l'art. 3
bis della legge n. 438/1992 ha cambiato i criteri relativi
all'individuazione del reddito imponibile ai fini contribu-
tivi: dal 1993 non e' piu' quello relativo all'anno prece-
dente, ma quello dell'anno al quale i contributi si riferi-
scono.
Ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 2 agosto
1990, n. 233, in caso di assicurazione per periodi inferiori
all'anno solare, i contributi IVS debbono essere pagati
solamente per i periodi di effettivo lavoro.
Pertanto, nell'ipotesi di cessazione dell'attivita' nel
corso dell'anno 1993, il saldo previsto dal comma 3
dell'art. 3 bis della citata legge n. 438/1992 deve essere
calcolato sulla somma totale dei redditi d'impresa prodotti
nel 1993, senza effettuare l'operazione - suddivisione di
tali redditi per 12 e successiva moltiplicazione del quo-
ziente per il numero dei mesi di effettiva attivita'
nell'anno - che si rendeva necessaria quando i redditi da
prendere a base del calcolo erano quelli dell'anno prece-
dente.
3) TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO RELATIVO AI CONTRIBUTI
IVS ECCEDENTI IL MINIMALE DOVUTI PER L'ANNO 1993
L'art. 1 del D.L.31 maggio 1994, n.330 ha fissato al
30 giugno prossimo il termine per la presentazione della
denuncia, ai fini IRPEF, dei redditi prodotti nel 1993.
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3,
della legge n. 438/1992 gia' citata, i contributi IVS
eventualmente dovuti a saldo sui redditi prodotti nel 1993
debbono essere versati entro un mese dalla scadenza del
termine per la presentazione della denuncia suddetta, il
pagamento deve essere effettuato entro il 30 luglio prossi-
mo.
o
o o
Le Sedi porteranno il contenuto della presente circo-
lare a conoscenza degli interessati, delle associazioni di
categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i con-
sueti canali di informazione.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
Allegato 1
ALLA SEDE INPS
di
Oggetto: conguaglio contribuzione sul reddito superiore al
minimale, versata in eccedenza per l'anno 1993.
Il sottoscritto.............................................
nato il.............residente a.............................
matricola INPS n............................................
codice fiscale..............................................
COMUNICA CHE
il medesimo/ il proprio familiare collaboratore
sig.................................. nato il.............
1) ha denunciato per l'anno 1992 un reddito d'impresa pari a
L..................................................
2) ha pagato, nell'anno 1993, sulla base del reddito del
1992, a titolo di acconto per contributi sul reddito ecce-
dente il minimale dovuti per l'anno 1993, contributi IVS
pari a L....................................................
3) ha denunciato per l'anno 1993 redditi d'impresa pari a
L...................................................
4) ha versato un contributo superiore al dovuto pari a
L........................................
5) ha detratto la somma di cui al punto 4) da quanto dovuto
a titolo di acconto sui contributi eccedenti il minimale, da
versare nel 1994, come sotto specificato:
lire.............. dalla rata in scadenza il 20 luglio 1994
lire..............dalla rata in scadenza il 20 ottobre 1994
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e
penali derivanti da false attestazioni, dichiara sotto la
propria responsabilita' che le cifre sopra riportate ai
punti 1) e 3) corrispondono a quelle denunciate ai fini
IRPEF.
data........... firma....................
Allegati n.
N.B. compilare una domanda per ogni soggetto