Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 191 del 12-12-2003.htm
Rinnovo delle pensioni per l’anno 2004.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 12
Dicembre 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 191
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 15
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Rinnovo delle pensioni per l’anno 2004.
SOMMARIO
:
E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle
pensioni per l’anno 2004. Il rinnovo degli ordinativi è stato effettuato
applicando la perequazione automatica previsionale nella misura del 2,5 per
cento.Vengono descritte le modalità di ricalcolo delle pensioni, di
tassazione e perequazione cumulata, di determinazione, di memorizzazione e di
gestione dei conguagli derivanti dal rinnovo.Il ricalcolo è stato effettuato
considerando sia i redditi memorizzati sul’archivio reddituale che i redditi
delle pensioni presenti sul Casellario.Si descrivono inoltre i contenuti e le
nuove modalità di emissione dei Mod. ObisM, del Mod. CUD e dei modelli
reddituali.
Sono state completate le
operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno
2004.
1 –
Perequazione
automatica
Il decreto del 20 novembre 2003,
emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2003 fissa nella misura del 2,5 per cento
l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via
previsionale per l'anno 2004.
Il predetto decreto conferma inoltre
nella misura del 2,4 per cento l’aumento di perequazione automatica per
l’anno 2003 già applicato in via previsionale.
Gli importi dei trattamenti minimi per
gli anni 2003 e 2004 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti
di perequazione sono riportati nell’allegato 1.
Anche per il rinnovo
dell’anno 2004 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che prevedono il calcolo dell'aumento di
rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall’INPS che
da Enti diversi, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che vengono
prese in considerazione per la determinazione dell’importo complessivo su cui
calcolare la perequazione le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa
da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST,
INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario
per le quali l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nell’applicazione
dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’informazione relativa
alla cumulabilità ai fini della perequazione è memorizzata in GP1AV35N con il
codice 2.
L’importo di perequazione spettante sul
trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle
pensioni.
La perequazione nella misura del 2,5
per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni
memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal
pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o
disgiunti”:
M4
Assegno divorzile per ex
coniuge superstite
M5
Assegno
alimentare per figli
M6
Assegno alimentare per ex
coniuge
Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,5 per
cento l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di
recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con
il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003 (allegato 2).
2 –
Rinnovo delle prestazioni
a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)
Le pensioni, gli assegni e le indennità
in pagamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti
(categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l’anno 2004 applicando dal 1°
gennaio 2004 le seguenti percentuali di perequazione, come da comunicazione
del Ministero dell’Interno:
Ø
le pensioni e gli assegni sono stati aumentati del
2,5 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di impiegati ed operai tra agosto 2001 – luglio 2002
e agosto 2002 – luglio 2003;
Ø
la quota perequabile delle indennità è stata
aumentata del 2,44 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice
delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, calcolato
al netto delle variazioni del volume di lavoro, per il periodo agosto 2002 –
luglio 2003 rispetto al periodo agosto 2001 – luglio 2002;
Ø
i limiti di reddito per il diritto alla pensione in
favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti sono stati
aumentati del 2,5 per cento.
Dal 1° gennaio 2004 è stato inoltre attribuito l’aumento
di 41,00 euro mensili previsto dal comma 6, dell’articolo 39, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per l’indennità speciale istituita dall’articolo 3,
comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini
riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione. L’importo in pagamento dal 1°
gennaio 2004 per le prestazioni INVCIV di fascia 9 (ciechi ventesimisti) è di
euro 157,69.
2.1 –
Indennità di frequenza
Come per l’anno 2003 le indennità di frequenza sono state
rinnovate con modalità differenti a seconda della fascia memorizzata.
Le indennità di frequenza sono
state calcolate con le seguenti regole:
Ø
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49,
l’indennità viene disposta per i mesi da gennaio a giugno, interrotta
automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in
poi;
Ø
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50,
l’indennità viene disposta per l’intero anno;
Ø
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97,
l’indennità viene rinnovata con importo zero.
3 –
Rinnovo delle indennità a
favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e
drepanocitosi (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major
(morbo di Colley) e drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria
INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per l’anno 2004 adeguandone
l’importo al trattamento minimo.
4 –
Trasformazione in assegni
sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il
sessantacinquesimo anno di età
In occasione del rinnovo sono
state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal
mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi
civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 30 novembre 2004
e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali
necessarie all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
Le prestazioni per le quali le
Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere
ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati
viene attribuito, a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno,
l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della
legge 23 dicembre 1998 n.448 (lire 100.000 perequate) e all’articolo 52 della
legge 27 dicembre 1999 n.488 (lire 18.000 perequate).
Le Sedi dovranno provvedere
alla ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali
aggiornati del titolare e, nel caso di soggetti coniugati, anche del coniuge.
5 –
Prestazioni INVCIV con
revisione sanitaria scaduta
Anche in occasione delle operazioni di
rinnovo per l’anno 2004, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi
delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di
scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in
pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione
sanitaria è prevista dopo il compimento del 65mo anno di età.
Per le prestazioni che a seguito della
revisione sanitaria devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi
provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura
REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il
pagamento della prestazione.
6 –
Rinnovo degli assegni di
invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e non
confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di
scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti
dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di
vecchiaia.
Per gli assegni che, a seguito di
ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi
provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e
ad attivare la ricostituzione.
Si ricorda che a partire dall’anno 2003
la tassazione è comunque effettuata con riferimento all’importo annuo.
7 –
Rinnovo degli assegni
straordinari di sostegno all’esodo (VOCRED, VOCOOP, VOESO)
Gli assegni straordinari di sostegno al
reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le
particolari regole previste per le prestazioni in argomento.
Come indicato nella circolare n. 55
dell’8 marzo 2001 e n. 94 del 3 giugno 2003, nessuna perequazione è stata
attribuita all’importo in pagamento, che rimane invariato dalla decorrenza
originaria.
La tassazione è stata effettuata
secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle Entrate
del 29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003
(allegato 3).
8 –
Rinnovo delle pensioni ex
INPDAI
L’articolo 42 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, ha previsto la confluenza dell’INPDAI nell’INPS.
Nel corso dell’anno 2003 sono stati
disposti da INPS i pagamenti mensili delle pensioni sulla base di dati
elaborati e comunicati dalla struttura ex INPDAI.
Per l’anno 2004 la gestione delle
pensioni in argomento viene effettuata dall’INPS.
8.1 –
Caricamento delle pensioni
ex INPDAI
Nel corso dei mesi di ottobre e
novembre 2003 si è provveduto all’inserimento, sul data base delle pensioni,
dei dati inviati dall’ex INPDAI a completamento delle posizioni.
Sono stati inseriti i dati dei
familiari, i dati della certificazione fiscale relativa all’anno 2003, i dati
reddituali e i dati degli importi mensili dalla decorrenza originaria al
dicembre 2003.
Per il momento non sono stati memorizzati
i dati relativi alle informazioni contributive e retributive (GP2BB, GP2BC,
GP2BE); a tale aggiornamento si provvederà dopo aver completato le operazioni
di rinnovo.
Sono stati inoltre memorizzate
sull’archivio CONGUAGLI le informazioni relative ai pagamenti disgiunti e ai
recuperi. Sono stati memorizzati i piani centrali con la tipologia di seguito
indicata:
Piano
Descrizione
L1
Legge 29/1979 GPA 52/099
B3
Accantonamento
somme GPA 10/099
Z9
Quota pensione a contitolare
M4
Assegno divorzile per ex
coniuge superstite
M5
Assegno alimentare per figli
M6
Assegno alimentare per ex
coniuge
P3
Pignoramento non privilegiato a favore di persone fisiche
Y5
Trattenute varie
In particolare per quanto riguarda i
recuperi vari (piano Y5) saranno a breve inviate alle Sedi le informazioni
necessarie per la sistemazione degli stessi.
Al momento del caricamento della
pensione ex INPDAI (categoria 082, 083 e 084), le procedure hanno eliminato,
con codice 3 e con decorrenza gennaio 2003, la corrispondente pensione a
carico dell’Ente 9932 (ex INPDAI).
8.2 –
Rinnovo per l’anno 2004
delle pensioni ex INPDAI
Il rinnovo dei mandati di pagamento
delle pensioni ex INPDAI per l’anno 2004 viene effettuato con le modalità
utilizzate per la generalità delle pensioni.
9 –
Aumento delle
pensioni a 516,46 euro (un milione di lire) e successivi incrementi
L’articolo 38 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, prevede l’interpretazione autentica dell’articolo 38 della legge
finanziaria 2002 relativo all’incremento delle pensioni in favore dei
soggetti disagiati.
In particolare la nuova norma recita “
Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle
pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale
maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla
differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo,
ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai
ciechi civili titolari della relativa pensione.
La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli
anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1
del predetto articolo”
.
Il calcolo degli importi per l’anno
2004 è stato effettuato tenendo conto di tale interpretazione. Gli importi
aggiornati sono riportati nell’allegato 1.
L’incremento di cui all’articolo 38
della legge finanziaria 2002 è stato attribuito anche ai soggetti che
compiono l’età prevista nel corso dell’anno 2004 e che al 31 dicembre 2003
hanno titolo alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno sociale o
della pensione sociale utilizzando, per la determinazione dell’importo, le
informazioni reddituali e, per la determinazione della decorrenza, le
informazioni contributive memorizzate sugli archivi.
10 –
Aumento dell’assegno di accompagno
A decorrere dal 1° luglio 2003, è stato
elevato da euro 389,32 a euro 398,66 l’importo dell’assegno per l’assistenza
personale continuativa erogato ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno
1984, n. 222, in favore dei pensionati per inabilità. Il nuovo importo è
fissato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31
luglio 2003, pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2003, n. 248.
La nuova misura dell’assegno viene
erogata dal 1° gennaio 2004; sulla prima rata di pensione dell’anno 2004
viene corrisposto il conguaglio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
2003.
11 –
Cumulo tra
pensioni e redditi da lavoro
Non sono intervenute ulteriori
innovazioni normative in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.
In occasione delle operazioni di rinnovo sono state applicate le disposizioni
da ultimo riportate nella circolare n. 16 del 27 gennaio 2003.
Per i pensionati di anzianità
che hanno effettuato il versamento per ottenere i benefici previsti dal comma
2, dell’articolo 44, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sul Mod ObisM non
vengono più evidenziate quote incumulabili,
essendo
prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità sia con il
lavoro autonomo che con il lavoro dipendente
.
Si ricorda che sulla rata di
gennaio 2004 è prevista la trattenuta della terza rata per i pensionati che
hanno scelto di effettuare il versamento per l’applicazione del secondo e del
terzo comma dell’articolo 44, con rate trimestrali.
12 –
Verifica dei dati
reddituali
Nel contesto delle operazioni di
rinnovo si è provveduto all’aggiornamento dei dati reddituali utilizzando le
funzioni della procedura QRED (circolare n.182 del 16 dicembre 2002).
La procedura, in funzione delle
“rilevanze” relative all’importo della pensione in pagamento, ha individuato
tra i redditi analitici memorizzati sull’archivio reddituale e le pensioni in
pagamento (sia INPS che altri Enti), quelli influenti.
In assenza di redditi analitici
sull’archivio reddituale la procedura QRED ha preso in esame le pensioni
influenti presenti nel Casellario e ha memorizzato tale reddito nei casi in
cui è risultato superiore a quello già presente.
In allegato 4 sono riportati i codici
memorizzati nel campo “Tipo reddito”; tale informazione, in precedenza
prevista soltanto per il reddito da utilizzare per l’integrazione al minimo,
a partire dal rinnovo 2004 risulta memorizzata per tutti i redditi presenti
sul settore GP2.
A seguito della verifica reddituale in
argomento alcune pensioni vengono poste in pagamento a gennaio 2004 con un
importo inferiore rispetto a quello di dicembre 2003, mentre altre vengono
poste in pagamento con un importo superiore per effetto della diminuzione dei
redditi. Per i pensionati titolari delle pensioni ricalcolate con un importo
più basso verrà inviata nel corso del mese di dicembre una apposita
comunicazione, che indicherà i redditi utilizzati per il ricalcolo ed
inviterà i pensionati a verificare e a comunicare immediatamente eventuali
variazioni.
13
–
Situazioni
particolari
Si riportano le attività svolte dalle
procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2004 per le
situazioni particolari riportate di seguito.
13.1
–
Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali al rinnovo le procedure
hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2003 sono
state poste in pagamento per l’anno 2004 con l’importo aggiornato e
contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del campo
GP1AF05R al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione
d'ufficio per determinare i relativi conguagli.
Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della
procedura per le ricostituzioni d’ufficio individuate dal rinnovo.
In proposito sono state rilevate
situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama
l’assoluta esigenza di provvedere alla sistemazione di tutte le pensioni
evidenziate come “ricostituzioni d’ufficio”: si tratta di pensioni per le
quali, pur essendo in pagamento con l’importo aggiornato, devono essere
determinati conguagli a credito dei pensionati (valore 4 nell’ultimo byte del
campo GP1AF05R) o conguagli a debito dei pensionati (valore 7 nell’ultimo
byte del campo GP1AF05) o di pensioni per le quali sono assenti in archivio
dati essenziali per il calcolo (valore 5 nell’ultimo byte del campo GP1AF05)
e che sono quindi in pagamento con un importo non aggiornato.
Non appena sarà disponibile la
procedura di ricostituzione le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione
delle pensioni in argomento.
Con messaggio a parte sarà comunicato
per ogni Sede il numero delle pensioni per le quali risulta memorizzato il
flag di ricostituzione d’ufficio.
13.2
–
Pensioni localizzate a
particolari uffici pagatori
Le
procedure non prevedono più, nel contesto delle operazioni di rinnovo,
l’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulta
sospeso.
Si
raccomanda in particolare di provvedere con ogni tempestività agli
adempimenti indicati nella circolare n. 59 del 14 marzo 2001 per quanto
riguarda le pensioni il cui pagamento è stato sospeso a seguito della
segnalazione di decesso del pensionato da parte dell’ente pagatore, nonché
all’accertamento dell’eventuale decesso dei titolari delle prestazioni i cui
pagamenti vengono rendicontati come non riscossi.
In
proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in
ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di intervenire
tempestivamente.
Con messaggio a parte sarà comunicato
per ogni Sede il numero e l’elenco delle pensioni localizzate ad ufficio
pagatore ex ELI, ora ABI 99999 e CAB 3300009 e tuttora vigenti. Le Sedi
avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere
all’eliminazione delle stesse in tutti i casi in cui il titolare è deceduto.
13.3
–
Pensioni con importo pari
a zero
Con messaggio a parte sarà comunicato
per ogni Sede il numero e l’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2004
con importo pari a zero. Le Sedi avranno cura di disporre le necessarie
verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
13.4
–
Pensioni ai superstiti
intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2004
Le pensioni ai superstiti intestate ad
unico titolare che scade nell’anno 2004 sono state rinnovate con l’importo
mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e
con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le Sedi devono provvedere
all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto
alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione
nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o
inabile.
Nel caso di eliminazione per cessazione
del diritto dovranno inoltre essere corrisposti a cura delle Sedi i ratei di
tredicesima maturati.
14
–
Tassazione delle
pensioni per l’anno 2004
Le ritenute IRPEF sono state
determinate sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nelle relative circolari applicative emanate
dall’Agenzia delle Entrate; in particolare la circolare n. 2/E del 15 gennaio
2003 e la circolare n.15/E del 1° febbraio 2002.
Come previsto dalla citata circolare n.
2/E dell’Agenzia delle Entrate e come ribadito dal Ministero dell’Economia e
delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo – Finanze, con nota n.
3-16431 del 20 novembre 2003, la deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione spettante sulla base dell’importo complessivo annuo, è stata
ripartita su dodici mensilità. Per l’anno 2004 è stato pertanto determinato
il conguaglio fiscale sulla tredicesima con le modalità utilizzate per la
generalità dei redditi da lavoro dipendente e da pensione.
Le tabelle con gli scaglioni
aggiornati, le deduzioni e le detrazioni sono riportate in allegato 1.
Per l’anno 2004 la tassazione
delle pensioni è stata effettuata considerando i codici memorizzati in
GP3CDTI relativi sia alla deduzione che alle detrazioni.
In allegato 5 è riportato il
messaggio n.196 del 4 giugno 2003 con il quale è stato comunicato l’aggiornamento
dell’archivio con i nuovi codici.
La deduzione di 7.000,00 euro è
stata attribuita ai pensionati per i quali risulta memorizzato il codice 1
nel terzo byte della stringa dei codici. Le pensioni di importo annuo
inferiore ai 7.500,00 non sono state tassate così come è stata applicata la
salvaguardia per i redditi compresi tra 7.500,00 e 7.800,00 euro, se il
reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un
reddito non superiore a euro 185,92; l’informazione è rilevata dalla presenza
del codice 1 nel 13mo byte dei codici deduzione e detrazioni.
Le informazioni necessarie per
la compilazione del Mod. CUD 2004 (consuntivo 2003) con i nuovi dati sono
memorizzate nei sottoelencati campi .
GP3EIMP
imponibile
al netto
degli oneri deducibili e
al lordo
della deduzione;
GP3EONR
oneri deducibili
già dedotti
dall’imponibile;
GP3EDTZRCN
deduzione, se spettante
GP3T35EDTI
detrazioni d’imposta
applicate
;
GP3EDTICGF
detrazioni d’imposta per
coniuge, figli e familiari a carico;
GP3EDTILD
detrazioni d’imposta per
pensionati;
GP3FINDCPL
codice di presenza di
pensione complementare.
In allegato 6 sono riportati alcuni
esempi di calcolo di ritenute IRPEF in competenza 2004.
14.1
–
Tassazione congiunta (articolo 8 decreto
legislativo n. 314 del 1997)
E’ stata effettuata la tassazione congiunta per tutti i
titolari di più prestazioni. Al fine di evitare disagi derivanti da conguagli
operati in corso d’anno dai diversi Enti, si è provveduto ad effettuare per
tutti i titolari di più pensioni la ripartizione dell’imposta dovuta in
proporzione agli imponibili di ogni prestazione.
Sono state disabbinate ai fini della tassazione le
pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono pervenuti al
Casellario centrale dei pensionati gli importi relativi all’anno 2002 e
quelle per le quali sono state effettuate variazioni anagrafiche.
Con messaggio a parte sarà comunicato per ogni
Sede
l’elenco delle pensioni
disabbinate. Le Sedi avranno cura di verificare e sistemare le situazioni
segnalate.
14.2 -
Modalità di tassazione delle quote
corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge e di
assegno divorzile all’ex coniuge superstite
La tassazione della quota
corrisposta al beneficiario dell’assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e
dell’assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4) è effettuata tenendo
conto della disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
In allegato 7 è riportato il
messaggio n. 84 del 12 marzo 2003 con il quale, al punto 2, sono state
portate a conoscenza delle Sedi le particolari modalità di tassazione delle
quote in argomento.
15
–
Addizionale regionale e
comunale all’IRPEF
Sono state aggiornate le aliquote per
l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, tenendo conto che l’articolo 3,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto la sospensione
delle maggiorazioni delle aliquote deliberate dalle Regioni o dai Comuni dopo
il 29 settembre 2002.
15.1
–
Addizionale regionale all’IRPEF
L’importo dell’addizionale regionale
dovuta per l’anno 2003 è stato determinato sulla base dei dati della
certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno
2004 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore
a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
Ai pensionati residenti nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle D’Aosta e nelle province
autonome di Bolzano e di Trento che non hanno adottato provvedimenti di
modifica dell’aliquota, è stata applicata l’aliquota dello 0,9 per cento.
Ai pensionati residenti nelle Regioni
Calabria, Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria sono state
applicate le disposizioni previste dalle rispettive leggi regionali. Per la
regione Puglia in particolare è stata applicata l’aliquota dello 0,9% ai
pensionati residenti al 31 ottobre 2002 nei Comuni della zona terremotata.
In allegato 8 è riportata una sintesi
delle disposizioni delle singole Regioni; il prospetto con le modalità di
calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione è riportato in allegato
1.
15.2
–
Addizionale comunale all’IRPEF
L’elenco dei Comuni e delle aliquote da
applicare per l’anno 2003 è riportato nell’allegato 9.
Come per l’addizionale regionale anche
l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2003 è stato
determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e
sarà trattenuto nel corso dell’anno 2004 in 11 mensilità. Nel caso in cui
l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene
effettuato in unica soluzione.
Sul data base delle pensioni è
memorizzato
-
nel campo GP3CADDCMN del CUD 2003
consuntivo, il codice catastale del Comune;
-
a destra del codice, fra parentesi, la
denominazione del Comune e la sigla automobilistica della provincia;
-
nella riga successiva l’aliquota
percentuale approvata.
16
–
Determinazione
dei dati fiscali a consuntivo
Come di consueto i dati fiscali a consuntivo sono
stati rideterminati sulla base
:
-
delle rettifiche apportate dalle Sedi
nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5
maggio 1995;
-
delle variazioni dei codici di
detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA per i casi
in cui la pensione non fosse stata ricostituita nel corso dell’anno;
-
delle variazioni dei codici di
detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari
anche di pensioni INPS;
-
delle rettifiche operate in via
automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli.
16.1
–
Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli
Le procedure hanno rideterminato i dati
fiscali per le diverse situazioni con le modalità descritte nell’allegato 9
alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002, al quale si rinvia.
16.2 –
Codici di
destinazione delle certificazioni fiscali
Sono stati memorizzati i seguenti
"codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni
fiscali:
a)
pensioni abbinate
fiscalmente
:
pensioni per le quali viene emessa la certificazione
:
M
se non è stata richiesta la localizzazione in sede della
certificazione fiscale;
P
se è stata richiesta la localizzazione in sede della
certificazione fiscale;
R
per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori
di sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI),
3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
pensioni per le quali non
viene emessa la certificazione:
A
se non è stata richiesta la localizzazione in sede della
certificazione fiscale ovvero per le pensioni che risultavano localizzate
agli uffici pagatori di sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex
RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
B
se è stata richiesta la localizzazione in sede della
certificazione fiscale.
b)
pensioni non
abbinate fiscalmente:
0
se non è stata richiesta la localizzazione in sede della
certificazione fiscale;
1
se è stata richiesta la localizzazione in sede della
certificazione fiscale;
5
per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori
di sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI),
3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);
2
per le quote di pensione ai superstiti;
E
per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico
del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito
cooperativo.
17 –
Conguagli da
rinnovo
Con il rinnovo dell’anno 2004 le
procedure centrali hanno provveduto a calcolare i seguenti conguagli:
-
conguagli IRPEF a debito o a credito
del pensionato;
-
conguagli a debito per recupero
richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali;
-
conguagli per addizionale regionale e
comunale.
I conguagli sono memorizzati
sull’archivio CONGUAGLI e vengono gestiti al momento dell’estrazione della
rata mensile.
Di seguito si precisano le modalità di
gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle
pensioni.
17.1
–
Conguagli
da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato e conguagli per
recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF
Sono stati memorizzati sull’archivio
CONGUAGLI come “validati” e verranno gestiti al momento dell’estrazione delle
rate mensili di pensione:
-
conguagli IRPEF a debito o a credito
del pensionato;
-
conguaglio a debito per recupero
richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF.
I conguagli IRPEF a credito del
pensionato vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2004 e sono
memorizzati nel campo GP8MD53E e individuabili dal codice 139 presente nel
campo GP8MD52.
I conguagli IRPEF a debito del
pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e
febbraio 2004, sono memorizzati nel campo GP8MD53E e individuabili dal codice
140 presente nel campo GP8MD52. Il recupero viene effettuato in unica
soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Il conguaglio a debito per recupero sui
rimborsi IRPEF è trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio
2004, è memorizzato nel campo GP8MD53E e individuabile dal codice 141
presente nel campo GP8MD52. Il recupero sui rimborsi IRPEF può essere stato
richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con procedura on line di
rettifica della certificazione fiscale a preventivo oppure può derivare da
conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare.
17.2
–
Conguagli
da rinnovo per pensione e relative ritenute IRPEF
Sono stati inoltre memorizzati, al
momento del ricalcolo della pensione, i conguagli con i seguenti codici in
GP8MD52:
194
Conguaglio di pensione a credito da rinnovo
500
Conguaglio di pensione a debito da rinnovo
501
IRPEF a debito su conguaglio di pensione da rinnovo
502
IRPEF a credito su conguaglio di pensione da rinnovo
E’ stato inoltre registrato l’importo
netto con codice 133. Gli importi relativi ai codici 501 e 502 non sono stati
sommati in GP8MD04E.
17.3 –
Addizionale
regionale e comunale per l’anno 2003
I conguagli relativi all’addizionale
regionale e comunale per l’anno 2003 sono stati memorizzati sull’archivio
CONGUAGLI e verranno recuperati in 11 mensilità.
Al momento dell’estrazione della rata
mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali vengono memorizzati
al campo GP8MD52 con i seguenti codici:
498
Trattenuta addizionale regionale
IRPEF
499
Trattenuta addizionale comunale IRPEF
18 –
Periodicità di pagamento delle pensioni
I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la
corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni sono
stati rideterminati con l’applicazione della perequazione.
In particolare:
·
vengono corrisposti in rate annuali
anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro;
·
vengono corrisposti in rate semestrali
anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a
60,00 euro;
·
vengono corrisposti in rate mensili
anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 60,00 euro.
19
–
Comunicazione ai pensionati
In occasione del rinnovo per l’anno 2004
si è provveduto a rivedere e integrare il “pacchetto” comunicazione ai
pensionati.
E’ previsto l’invio in unico plico del
Mod. ObisM, della richiesta di dichiarazione reddituale, del Mod. CUD 2004,
della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV.
19.1
–
Certificato di
pensione per l’anno 2004 – Modello Obis M
Viene emesso per ogni soggetto
pensionato un unico Mod. ObisM (allegato 10) contenente le informazioni di
tutte le sue pensioni.
Il modello riporta una sola volta le
informazioni relative al pensionato (indirizzo, dati del delegato o del
tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni
d’imposta, quote in cumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con
l’indicazione degli importi mensili per ognuna delle pensioni.
Sul modello sono riportate le
informazioni relative alla perequazione automatica previsionale.
E’ previsto un apposito riquadro nel
quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per
addizionale regionale e comunale.
Il modello ObisM viene inviato al
domicilio del pensionato; in presenza di tutore viene inviato all’indirizzo
del tutore.
Per poter anticipare la consegna dei
Modelli ai pensionati si è provveduto ad anticipare la predisposizione dei
dati da fornire a POSTEL: anziché preparare i dati in occasione della prima
estrazione degli ordinativi di pagamento, si è provveduto alla
predisposizione degli stessi al momento del ricalcalo della pensione.
19.1.1 –
Informazioni
relative ai redditi
Considerato che le prestazioni o le quote
delle stesse legate ai redditi sono sempre più significative, nell’ottica di
fornire informazioni sempre più complete, è stato inserito sul Mod. ObisM un
apposito riquadro che riporta i dati reddituali utilizzati per il ricalcolo
in occasione del rinnovo per il 2004.
Viene inoltre riportato un ulteriore
specifico riquadro per le pensioni per le quali la memorizzazione dei redditi
relativi agli anni 1999, 2000 e 2001 non ha comportato alcuna variazione
degli importi in pagamento.
Per i pensionati che non hanno ancora
provveduto a restituire le dichiarazioni reddituali richieste negli anni
scorsi, è inserita una apposita nota che ricorda l’impegno e prevede il
ricalcolo in diminuzione se le dichiarazioni non perverranno entro il 31
maggio 2004.
E’ previsto uno specifico riquadro (che
indica che l’attribuzione è stata fatta in via provvisoria sulla base dei
redditi memorizzati) per le pensioni per le quali è stato corrisposto a
dicembre 2003 l’importo aggiuntivo di euro 154,94.
19.2 –
Comunicazione dell’importo
della rata di gennaio 2004
Per l’anno 2004 il Mod. ObisM non
riporterà le informazioni relative al pagamento di gennaio, tali informazioni
seguiranno le regole “normali”: saranno stampate dagli Enti pagatori nei soli
casi in cui sono presenti conguagli da corrispondere.
19.3 –
Richiesta della
dichiarazione reddituale
Unitamente al Mod. ObisM viene inviata
all’interessato, nel caso in cui percepisca una prestazione legata al
reddito, la richiesta per la dichiarazione dei redditi relativi all’anno
2003.
Considerato che, sul Mod. ObisM,
vengono comunicati al pensionato i redditi sulla base dei quali è calcolata
la pensione in pagamento, è stata prevista la nuova dichiarazione Mod.
REDNONVAR che dovrà essere utilizzata in tutti i casi in cui i dati
reddituali del pensionato non risultano variati rispetto alla precedente
dichiarazione. Tale modello debitamente firmato potrà essere consegnato ad un
CAF o a un professionista abilitato o a una Sede INPS.
Come già previsto per le precedenti
richieste, non devono essere dichiarati i redditi derivanti da pensioni in
quanto presenti sul Casellario centrale dei pensionati.
19.4 –
Certificazione dei redditi (modello CUD)
Con provvedimento dell’AGENZIA DELLE
ENTRATE, è stato approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2004” con
le relative istruzioni (allegato 11) ed è stato previsto che la
certificazione debba essere consegnata agli interessati entro il 15 marzo
2004.
Per le sole situazioni, per le quali
sono memorizzate detrazioni per familiari a carico (diversi dal coniuge) e
vengono operate ritenute IRPEF, unitamente al Mod. CUD, verrà spedito il Mod.
DETR04 (allegato 10).
19.5 –
Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di
responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996
Agli invalidi civili
titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che
sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di
responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in
Istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01 (allegato
12)
Agli invalidi civili
titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai
sensi dell’articolo 1, commi 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a
presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità
relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene
inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICINC01 (allegato 12).
Gli interessati
restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL, se
residenti nelle Regioni a statuto speciale che non hanno ancora approvato le
leggi regionali di passaggio delle competenze, (Sicilia e Sardegna), alle Sedi
INPS, ai Comuni o alle ASL, negli altri casi.
Le dichiarazioni non
vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e
minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi
dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662/96 per i quali è
memorizzato sul data base delle pensioni, al campo GP1AJ11, il codice 4.
20 –
Mandati di pagamento
I mandati di pagamento
per gennaio 2004 sono stati resi disponibili per Poste Italiane Spa e per gli
Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la
procedura AGENDA1 con le consuete modalità.
***
In considerazione degli elementi
nuovi che hanno caratterizzato l’operazione di rinnovo, con particolare
riguardo alle nuove modalità di verifica dei dati reddituali, della
tassazione e di invio delle comunicazioni, si invitano le Sedi ad adottare
tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a
conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali,
periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli
illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando
specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.
IL DIRETTORE GENERALE
f.f.
TOMASSINI
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11
Allegato N.12
Allegato N.13
Allegato N.14
Allegato N.15