971112 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 971015 Circolare n. 206 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI E, PER CONOSCENZA, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMMINISTRA- TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI COMITATI PROVINCIALI 97-206. DECRETO- LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 184 - RIFORMA DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 15 ottobre 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 206 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI E, PER CONOSCENZA, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMMINISTRA- TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: 97-206. DECRETO- LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 184 - RIFORMA DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA SOMMARIO: 1 - PREMESSA 2 - DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA 3 - REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI 4 - PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE 5 - IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI 6 - RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO IN CASO DI RIOCCUPAZIONE 7 - INSERIMENTO NELLA NUOVA DISCIPLINA DEI PROSECUTORI VOLONTARI GIA' AUTORIZZATI 8 - MODALITA' DI VERSAMENTO 9 - NORME FINALI 1 - PREMESSA Il D.Lg.vo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attua- zione della delega contenuta nell'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene, al capo III, dispo-sizioni di riordino della normativa in materia di prosecu-zione volontaria coordinando ed armonizzando le diverse discipline dei vari regimi previdenziali alle norme conte-nute nella legge delegante (v. all. N.1). Il decreto estende, all'art. 5, comma 1, le disposi- zioni di cui al D.P.R. n.1432/71 e alla legge n. 47/1983, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come modifi- cate dal decreto stesso, ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria nonche' agli assi- curati alla "gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, introducendo, in tal modo, la prosecuzione volontaria per le categorie di lavoratori finora escluse. Il decreto legislativo e' entrato in vigore il 12.7.1997. Si applica, pertanto, alle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, ivi comprese quelle contenute nelle domande di pensione, presentate da tale data. Per espressa previsione contenuta nell' art. 9, non trova applicazione alle domande di prosecuzione volontaria presen-tate prima di tale data nei regimi dove l'istituto della contribuzione volontaria era previsto, domande queste per le quali continueranno ad applicarsi - quindi - le precedenti disposizioni che disciplinavano la materia. 2 - DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA Come sopra precisato la norma estende le disposizioni contenute nel DPR n.1432/1971 e nella legge n.47/1983 ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria nonche' alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Destinatari della nuova normativa sono tutti gli iscritti ai regimi pensionistici del sistema obbligatorio. I Fondi speciali amministrati dall' Istituto che, in quanto sostitutivi dell' A.G.O., sono interessati dal nuovo decreto sono quelli dei "Telefonici", degli " Elettrici ", del " Personale di volo " e degli " Addetti alle ex imposte di consumo ". Per le disposizioni in vigore nei Fondi " Telefonici " ed " Elettrici ", che si ripete continueranno ad appli-carsi relativamente alle domande di prosecuzione volontaria validamente presentate prima della entrata in vigore del nuovo decreto e sempre che non sia intervenuta la decadenza per il mancato versamento del contributo nei termini previ- sti, si rinvia alla circolare del 28.6.1994 n. 196 e suc- cessive disposizioni. Inoltre, per il Fondo " Telefonici " in particolare, in relazione al nuovo contesto normativo di armonizzazione e alla luce delle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria contenute nel decreto legislativo in oggetto, deve ritenersi non piu' operante il principio del trasferi- mento d'ufficio nell'AGO, qualora l'assicurato non si sia avvalso della facolta' di proseguire volontariamente nel Fondo stesso, nell'A.G.O. delle posizioni costituite nel Fondo stesso per periodi che non diano titolo a pensione. Pertanto, a modifica di quanto riportato nella circo- lare 14 del 18.1.1994, i trasferimenti in parola verranno effettuati sempre a domanda degli assicurati. A far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto leg.vo (12 luglio 1997) devono, pertanto, ritenersi abrogate le disposizioni previste, in materia di prosecuzione volon- taria, per specifiche categorie di lavoratori iscritti a fondi di previdenza diversi dall'assicurazione generale obbligatoria. 3 - REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI - L'art. 5, comma 2, della norma in esame stabilisce che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari in tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e salve le eccezioni di cui si dira', l'assicurato deve far valere, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda nella gestione in cui chiede di essere auto- rizzato, in via alter-nativa: a) 36 contributi mensili; b) 156 contributi settimanali; c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini; d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani; e) 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli art. 40, n. 9, e 76 del R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. La norma riproduce sostanzialmente il disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1983, n. 47; innova, peraltro, rispetto alla pregressa normativa in quanto elimina il requisito alternativo dei 5 anni di contribuzione in qualsiasi epoca versato. La norma in esame fa, infine, salvi i requisiti ridotti (un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, per gli iscritti all'assicura- zione generale obbligatoria per l'I.V.S., o a forme di previdenza sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, ovvero con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico. Detti requisiti ridotti vengono estesi anche per il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. I requisiti sopraindicati devono essere perfezionati mediante una contribuzione effettiva (obbligato-ria, da riscatto, da integrazione volontaria dei contributi obbli- gatori agricoli versati in numero inferiore al limite annuo di 270) acquisita anche a seguito di ricongiun-zione o trasferimento e, quindi, con esclusione della contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata o pervenuta alla gestione pensionistica interessata. Il comma 3 dell'articolo in esame conferma le disposi- zioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni e integrazioni, relative ai periodi da considerare neutri ai fini del computo del quinquennio entro il quale devono essere fatti valere i requisiti soprariportati. Restano confermati, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari, i criteri, previsti dalla norma- tiva previgente (D.P.R. n 1432/71 e legge n. 47/1983), - non modificata dal decreto in esame, - in materia di computo dei contributi dovuti, ma non versati, purche' non prescritti. Per la pratica applicazione delle disposizioni di cui sopra, si rinvia alle istruzioni, impartite in materia sotto la previgente normativa, che dovranno applicarsi anche ai Fondi speciali interessati dal decreto legislativo in esame. L'art. 5, comma 2 del decreto legislativo in esame stabilisce che l'assicurato deve far valere il requisito dei tre anni nel quinquennio precedente l'autorizzazione nella gestione nella quale l'assicurato chiede di essere autorizzato. Al riguardo sono in corso approfondimenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla possibilita', prevista dalla previgente normativa, di perfezionare il requisito di cui sopra mediante il cumulo di contributi versati nelle diverse gestioni dell'assicura- zione obbligatoria gestita dall'Inps e nelle gestioni dei lavoratori autonomi. Si fa, pertanto, riserva di ulteriori precisazioni in materia. 3.1 - GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2,COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335. Come si e' detto, l'autorizzazione ai versa- menti volontari e' concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda, puo' far valere un anno di effettiva contribuzione. Vengono pertanto superate le disposizioni contenute nell'art.2 del D.M. 2 maggio 1996, n, 282 e quelle contenute nella circolare n. 112 del 25 maggio 1996, parte II, punto 6.1. 4 - PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE L'art. 6, al comma 1, introduce un' importante innova- zione rispetto alla preesistente disciplina, in base alla quale era fatto divieto di effettuare versamenti volontari per periodi pregressi rispetto alla domanda, prevedendo la possibilita' di chiedere l'autorizzazione a versare contri- buti volontari anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tenuto conto che il successivo comma 2 ribadisce l'incompatibilita', prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 1432/1971 e dall'art. 3 della legge n. 47/1983, della contribuzione volontaria con l'iscrizione, o il pensiona- mento, a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, l'au- torizzazione di cui sopra puo' essere concessa ove non sussista alcuna causa ostativa. A tal riguardo si ritiene opportuno ribadire che costituisce causa ostativa l'accreditamento, nel semestre sopraindicato, di contributi, ivi compresi i figurativi, a qualsiasi titolo riconosciuti. 5 - IMPORTO DEI CONTRIBUTI L'art. 7 del decreto legislativo detta i criteri per la determinazione dell'importo di contribuzione volontaria che ciascun prosecutore volontario deve versare. Il primo comma dell'articolo in esame innova rispetto alla pregressa disciplina che prevedeva la determinazione dell'im-porto del contributo volontario sulle base delle retribuzioni medie settimanali, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente, percepite dall'assicurato nei tre anni precedenti la data della domanda di prosecuzione volontaria applicando l'aliquota contributiva, vigente pro tempore per ciascuna categoria di assicurati, alla retribuzione media delle singole classi di contribuzione. La nuova normativa stabilisce che tale importo si determina applicando l'ali-quota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria, all'importo medio della retribuzione imponi-bile percepita nell'anno precedente la data della domanda. Per effetto di tale disposizione vengono abolite le classi di contribuzione volontaria e il limite massimo di retribuzione entro il quale era determinato il contributo volontario. Per quel che concerne l'aliquota di finanziamento da applicare, si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 103 del 30 aprile 1997, in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 27, commi 2 bis e 2 ter, della legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il secondo e il terzo comma dell'articolo in esame stabiliscono, rispettivamente, che l'importo minimo della retri-buzione settimanale, sulla quale sono commisurati i versa-menti volontari, non puo' essere inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1) del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni e integrazioni, e che l'importo minimo del contributo volon- tario per tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma 2, per i lavoratori comuni. Per le categorie per le quali e' previsto il versamento del contri- buto mensile, l'importo di cui al precedente paragrafo e' ragguagliato a mese. Per la pratica applicazione di tali disposizioni si rinvia alle istruzioni emanate sotto la previgente normati- va, facendo presente, peraltro, che la disposizione di cui al terzo comma, prima parte, nella formulazione attuale, comporta un aumento significativo degli attuali importi dovuti dai prosecutori volontari con qualifica diversa da quella di lavoratore dipendente comune ed autonomo (ad es. agricoli, lavoratori domestici, pescatori della piccola pesca ecc..) e' attualmente all'esame, per una eventuale modifica, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al riguardo si fa riserva di ulteriori precisazioni e, pertanto, le Sedi dovranno soprassedere dal determinare l'importo dei contributi dovuti dai prosecutori volontari nei confronti dei quali si verificherebbe l'aumento so- praindicato. L'ultima parte del comma in esame prevede una salva- guardia per gli iscritti a fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione obbligatoria nei quali sussistono minimi retributivi superiori a quelli vigenti, pro tempore, nell'assicurazione obbligatoria stessa. In tali casi l'importo minimo del contributo volontario dovra' essere commisurato al minimo retributivo previsto per il fondo presso il quale viene inoltrata la domanda di prosecuzione volontaria. La retribuzione sulla quale e' determinato l'importo del contributo volontario dovuto da ciascun assicurato, e' rivalutata annualmente, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo in esame, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente. 5.1 - ARTIGIANI E COMMERCIANTI L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 184 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'importo dei contributi da versare, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per la determinazione dell'importo del contributo volontario si dovra' pertanto continuare a tener presente la media dei redditi conseguiti negli ultimi 36 mesi di con- tribuzione precedenti la data della domanda. Per quanto riguarda le tabelle contenenti le classi di reddito, il reddito medio imponibile e le aliquote contri- butive, si rinvia al punto 5) della circolare n. 103 del 30 aprile 1997. 5.2 - GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335 L'importo del contributo da versare deve essere determinato in base alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto n.184: per i lavoratori di cui trattasi, per- tanto, l'importo del contributo volontario sara' pari al 10 per cento del reddito, assoggettato a contribuzione, degli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda. 5.3 - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI L'art.5, comma 2, del D.Lg.vo n.184 del 30 aprile 1997 trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, i quali, pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari, richiesta successivamente all'entrata in vigore del citato decreto, debbono far valere -nel quinquennio precedente la data di presentazione della relativa domanda - n. 279 contributi giornalieri, se uomini, oppure n. 186 contributi giornalieri, se donne o giovani. Il requisito alternativo previsto dalla normativa precedentemente in vigore (465 contributi giornalieri per gli uomini e 310 contributi giornalieri per le donne ed i giovani, in qualsiasi epoca versati), come sopra detto, e' stato eliminato anche nei confronti dei lavoratori autonomi dell'agricoltura. Per quanto concerne la determinazione dell'importo del contributo volontario dovuto dai lavoratori in epigrafe, l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 184/1997 conferma espressamente le disposizioni dell'art.10 della legge 2 agosto 1990, n.233, cosicche' i coltivatori diretti, mezzadri e coloni: -continueranno ad essere assegnati, ai fini della prosecuzione volontaria, a quella delle quattro classi di reddito, di cui alla tabella E allegata a detta legge, il cui reddito medio settimanale e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni (e cioe' delle ultime 156 settimane) di lavoro, determinati ai sensi dell'art.7 della stessa legge n. 233/1990 (secondo tale art.7, il reddito annuo e' pari al prodotto del reddito medio giornaliero stabilito annualmente con decreto mini- steriale per il numero delle giornate proprio della fascia in cui e' inserita l'azienda di appartenenza); -continueranno a versare l'importo del contributo volontario calcolato applicando al reddito medio settimanale della classe di assegnazione l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria IVS nella Gestione dei CD/CM, fermo restando che detto importo non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni (si confermano, pertanto, gli importi gia' previsti, per l'anno 1997, nell'allegato n.17 della circolare n.103 del 30 aprile 1997). 5.4 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O. Nella circolare n.103 del 30 aprile 1997 (v.punto 4) e' stata fatta riserva di comunicare gli importi dei contributi volontari dovuti per l'anno 1997 dai coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. Tale riserva sara' sciolta con circolare di prossima emanazione, nella quale saranno illustrati -ovviamente- pure i riflessi che l'entrata in vigore del D.Lg.vo n.184/1997 comporta nei confronti della specifica categoria di pros- ecutori volontari indicata in epigrafe. 6 - RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN CASO DI RIOCCUPAZIONE. Il 6 comma dell'art. 7, nel confermare, in pratica, il disposto dell'art. 2 della legge n. 47/1983, stabilisce che, in caso di rioccupazione alle dipendenze di terzi, succes- sivamente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato puo' richiedere la rideterminazione del contributo volontario assegnato. In tale ipotesi l'importo deve essere calcolato sulla base delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti volontari. La norma ribadisce la volontarieta' della richiesta rimettendo alla discrezionalita' del prosecutore volontario richiedere tale rideterminazione. La domanda deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, ove l'assicurato non si avvalga della facolta' concessa dal comma 6 entro il termine sopraindicato, allo stesso restera' assegnato l'importo determinato all'atto del rilascio dell'autorizzazione. 7 - INSERIMENTO NELLA NUOVA DISCIPLINA DEI PROSECUTORI VOLONTARI GIA' AUTORIZZATI. I commi 7 e 8 dell'art. 7 contengono norme di raccordo tra la nuova e la vecchia normativa. Il comma 7, a seguito dell'abolizione delle classi di contribuzione volontaria, stabilisce che, per i prosecutori volontari, autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, l'importo del contributo e' commisurato alla retribuzione media della classe preceden- temente assegnata. Per effetto di tale disposizione, tenuto conto che, anche in base alla previgente normativa, il contributo da versare era calcolato applicando l'aliquota contributiva sulla retribuzione media di ciascuna classe, si confermano gli importi gia' previsti per l'anno 1997. Per i prosecutori di che trattasi, in attesa che vengano modificati i dati esposti nei bollettini di c/c postale, il versamento dei contributi relativi al 2 , 3 e 4 trimestre saranno effettuati con riferimento alle sop- presse classi di contribuzione volontaria, tenuto conto che gli importi richiesti sono quelli dovuti. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede, in considerazione della soppressione del limite massimo di retribuzione da prendere in considerazione per la determi- nazione del contributo volontario, la facolta', per coloro ai quali era stata assegnata, per effetto del limite so-prain- dicato, la classe massima di contribuzione, di richie-dere la determinazione del contributo volontario sulla base della retribuzione effettivamente percepita in costanza di rap- porto di lavoro nell'anno precedente la decorrenza dell'au- torizzazione ai versamenti volontari. La domanda per avvalersi della facolta' di cui sopra deve essere presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184, cioe' entro il 12 luglio 1998. Gli assicurati, che si avvarranno di tale facolta', devono integrare, nella nuova misura, gli importi dei contributi volontari versati per i periodi successivi alla domanda di cui sopra. 8 - MODALITA' DI VERSAMENTO L'articolo 8 del decreto in esame disciplina, al 1 e 2 comma, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti volontari secondo le modalita' che ciascun ente intende adottare. La norma conferma che il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello cui si riferisce la contribuzione e che i contributi relativi al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda, o per il semestre precedente di cui all'art. 6, comma 1) del decreto in esame, e la data di rilascio dell'autorizzazione devono essere versati nel trimestre successivo a tale data. Per quanto concerne le modalita' di versamento dei contributi dovuti dai prosecutori volontari iscritti presso questo Istituto nessuna innovazione, alle modalita' vigenti, viene allo stato introdotta. L'ultimo comma dell'art. 8 ribadisce la perentorieta' dei termini di versamento e che il mancato rispetto degli stessi determina l'annullamento dei contributi versati in ritardo con conseguente rimborso senza maggiorazione di interessi. Il comma di che trattasi fa, comunque, salva al pro secutore volontario la possibilita' di richiedere che le somme risultate come sopra indebite siano attribuite, ove possibile, al trimestre solare precedente la data di versa- mento. 9) NORME FINALI Il capo IV del decreto n. 184/1997 agli articoli 9 e 10, nel dettare norme transitorie e finali, dispone che, per le domande presentate anteriormente la data di entrata in vigore del decreto stesso (12 luglio 1997), continua a trovare applicazione la previgente normativa e che, a far tempo dalla citata data del 12 luglio 1997, sono abrogate le disposizioni, precedentemente in vigore, che risultino in contrasto con le norme contenute nel decreto legislativo stesso. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO