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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 36 del 8-2-2002.htm
  
1. minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;2. retribuzioni convenzionali in genere;3. rapporti di lavoro a tempo parziale;4. quota di retribuzione soggetta nell'anno 2002 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;5. aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;6. limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;7. valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;8. regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314);9. contributo apprendisti per l'anno 2002;10. regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2002.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
08 Febbraio 2002
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 36
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Determinazione per l'anno 2002 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti .
SOMMARIO
:
minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;
retribuzioni convenzionali in genere;
rapporti di lavoro a tempo parziale;
quota di retribuzione soggetta nell'anno 2002 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;
aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314);
contributo apprendisti per l'anno 2002;
regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2002.
 
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, , sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:
"
l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria
." (1)
La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2002, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,7% nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2002 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 37,31 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2002, pari a € 392,69 mensili) (3). I criteri utilizzati per l’individuazione di tali importi sono indicati nella circolare n. 225 del 20.12.2001 (tabella B).
anno 2002
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
392,69
Minimale giornaliero (9,5%)
37,31
2. Retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (4). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,17 (5) é pari, per l’anno 2002, a € 20,72
anno 2002: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
20,72
2.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
L’art. 4 co. 3 della legge n. 142 del 2001, ha delegato il Governo ad emanare, sentite le parti sociali interessate, uno o più decreti legislativi mirati a riformare la disciplina recata dal D.P.R. n. 602 del 1970, e successive modificazioni al fine di giungere all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle predette cooperative a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. La delega ha ricevuto attuazione con il D.Lgs. 6.11.2001, n. 423.
Questo decreto legislativo disciplina un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni "convenzionali" fissato ai fini dell’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali da parte delle cooperative esercenti le attività di cui al D.P.R. in questione, senza modificare le forme di previdenza ed assistenza attualmente previste. Per una compiuta illustrazione delle novità recate dal decreto si veda la circolare n. 33 del 4.2.2002.
Nella prima fase del percorso di adeguamento (gennaio-dicembre 2002) l’art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 prevede l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per la contribuzione IVS dal decreto ministeriale del 3.12.1999 operante dal 1° gennaio 2000 (6).
2.1.1. Imponibile giornaliero ai fini della assicurazione IVS e ai fini delle assicurazioni minori ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 anche l’imponibile giornaliero in precedenza fissato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970 valido ai fini del computo delle contribuzioni minori si adegua a partire dall’1.1.2002 a quello vigente per l’IVS. Rimane invece confermato, limitatamente all’anno 2002 il parametro fissato dal decreto ministeriale più volte citato per l’ assicurazione IVS.
Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2002 ammonta a € 392,69, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 157,08. Pertanto il predetto imponibile giornaliero convenzionale è determinato per l'anno 2002 in € 26,18 .
 
 
Anno 2002 : retribuzione giornaliera ai fini IVS e ai fini delle assicurazioni minori
Euro
limite settimanale per l'accredito dei contributi
157,08
imponibile giornaliero convenzionale
26,18
imponibile mensile convenzionale (18 gg)
471,00
imponibile mensile convenzionale (26 gg)
681,00
Restano salve le determinazioni, se di miglior favore, adottate con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970.
Il nuovo imponibile giornaliero, come fissato in base all’art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 rileva altresì ai fini di quanto disposto dal co. 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970 in materia di determinazione della classe iniziale di contribuzione.
2.1.2. Periodi di occupazione media mensile.
L'art. 4, co.1, del D. L.gs. n. 423 del 2001 conferma, sino al 31.12.2006, in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Il co. 2 della stessa norma ha invece modificato il percorso di graduale elevazione alle 26 giornate lavorative (7) per i territori del Mezzogiorno e delle regioni Campania e Basilicata.
Anno
Numero giornate
2002
18
2003
20
2004
22
2005
24
2006
26
 
E' lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante territorio nazionale.
2.2. Cooperative sociali.
Come noto, in assenza dei decreti ministeriali adottati in base all’art. 35 del T.U. approvato con D.P.R.. n. 797 del 1955, l’obbligo contributivo deve essere assolto da tali organismi sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto, applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (8).
2.2.1. Imponibile giornaliero.
Il D.M. 22.9.2000, ha stabilito (art. 2) che dall’ 1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi, l’imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (9). Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2002 ammonta a € 392,69, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 157,08. Pertanto il predetto imponibile giornaliero convenzionale è determinato per l'anno 2002 in € 26,18 .
 
anno 2002: retribuzione giornaliera ex art. 2 D.M. 22/9/2000
Euro
limite settimanale per l'accredito dei contributi
157,08
imponibile giornaliero convenzionale
26,18
imponibile mensile convenzionale (26 gg)
681,00
Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del 1955.
2.2.2 Periodi di occupazione media mensile.
Lo stesso D.M. 22.9.2000, ha stabilito all’art. 1 che dall’ 1.1.2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative.
I periodi di occupazione media mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 797 del 1955, sono elevati a 26 giornate.
 
2.3. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).
Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rimanda alla apposita circolare in corso di emanazione.
 
2.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2002 è fissata in € 518,00 mensili (20,72*25gg.) (€ 518,00).
 
anno 2002: soci delle cooperative della piccola pesca
retribuzione convenzionale mensile
Euro
518,00
 
 
2.5. Lavoratori a domicilio.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che i predetto indice è pari per l’anno 2002 al 2,7%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già fissato in € 20,17 è pari per il 2002 a € 20,72. Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 37,31 (10).
Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione l’art.1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.
3. Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (12), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve adeguarsi, se a tali minimali inferiore (13).
L’art. 1, co. 4 del D.L. n. 338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000 stabilisce, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (14).
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 37,31) x (6) / (40) = € 5,60
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.
3.1. Settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.
L’art. 11 del D.Lgs. n. 61 del 2000 ha eliminato la particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore alle quattro ore giornaliere) senza un formale contratto di lavoro a tempo parziale per le attività contemplate nel co.17 ed il particolare limite minimo di retribuzione giornaliera ("
minimo dei minimi
") fissato dal co.16 (15).
4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2002 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
In base alla norma in epigrafe a decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (16) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Si ricorda inoltre che la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31.12.1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale in precedenza escluso (17).
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2002 in € 36.093,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2002 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 36.093,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3008,00.
anno 2002
Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
36.093,00
Importo mensilizzato
3008,00
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (18).
5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (19), rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,7
%
, è pari, per l'anno 2002, a € 78.507,00.
anno 2002
Euro
Massimale annuo della base contributiva
78.507,00
6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (20) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 392,69 per l'anno 2002 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 157,08.
anno 2002
Euro
trattamento minimo di pensione
392,69
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
157,08
Limite annuale per l’accredito dei contributi
8168,16
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (21). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda ad apposita circolare in corso di emanazione.
7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2002 (22) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
anno 2002
Lire
Euro
Erogazioni liberali (tetto)
500.000
258,23
Valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa
10.240
5,29
Fringe benefit (tetto)
500.000
258,23
Indennità di trasferta intera Italia
90.000
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
60.000
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
30.000
15,49
Indennità di trasferta intera estero
150.000
77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero
100.000
51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero
50.000
25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)
3.000.000
1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)
9.000.000
4648,11
azioni offerte ai dipendenti (tetto)
4.000.000
2065,83
8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).
E’ confermato dalla legge finanziaria per il 2002 nella misura del 3% della retribuzione annua l’importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, co. 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (23).
9. Contributo apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2002:
Apprendisti
FPLD
a) contributo settimanale base
Euro
0,0764
b) contributo settimanale adeguamento
Euro
2,53
CUAF
contributo settimanale
Euro
0,0318
Maternità
contributo settimanale
Euro
0,0165
INAIL
contributo settimanale
Euro
0,0930
 
TOTALE
contributo settimanale
esclusa INAIL
Euro
2,65
Compresa INAIL
Euro
2,75
Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54%.
10. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2002.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2002 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (24).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
10.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2002 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "
B/C
" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "
Diff.
IVS
" e dal codice "
M188
"; nella casella "
retribuzioni
" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "
numero dipendenti
" e "
numero giornate
".
Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "
B/C
" del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura
"Diff. ex art. 2 D.Lgs. n. 423/2001 "
e dal codice
"M301";
nella casella "
retribuzioni
" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "
numero dipendenti
" e "
numero giornate
".
10.2. regolarizzazione di cui al punto 4).
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "
D
" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 224 del 20.12.2001, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
10.3. regolarizzazione di cui al punto 9).
Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "
B/C
" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "
M189
" e dalla dicitura "
Diff. Appr
.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "
numero dipendenti
", "
numero giornate
" e "
retribuzioni
".
 
 
 
 
 
 
 
 
PER IL DIRETTORE GENERALE
F.TO PRAUSCELLO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti normativi:
(1)
Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
(2)
Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.
(3)
Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(4)
La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(5)
Si vedano le circolari n. 100 del 22 maggio 2000 e n. 33 dell’ 8 febbraio 2001.
(6)
Come noto, fino al 31.12.1999 il parametro retributivo convenzionale in base all’art. 4 D.P.R. n. 602 del 1970 da adottare ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci lavoratori delle cooperative in oggetto era unico per tutte le contribuzioni.
Il D.M. 3.12.1999, all’art. 2 ha poi introdotto, ai soli fini dell’individuazione dell’imponibile medio giornaliero ai sensi del predetto articolo 4 per l’assicurazione IVS, il criterio che lo stesso non può essere inferiore all’importo che garantisca, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall’art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, co. 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, e successive modificazioni (minimale di retribuzione imponibile ai fini dell’accreditamento del contributo settimanale). Pertanto l’imponibile medio giornaliero per i soci lavoratori in questione per effetto di quanto disposto dal decreto ministeriale non poteva essere inferiore al limite di retribuzione necessario per la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, pari, come noto, al 40% del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
(
fatte le salve le condizioni di miglior favore definite con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970). Per l’anno 2000 e per l’anno 2001 è stato fissato rispettivamente in £ 48.110 (€ 24,85) e £ 49.360 (€ 25,49). L’imponibile giornaliero ai fini delle contribuzioni minori veniva invece fissato per l’anno 2000 in £ 38.200 (€ 19,73) dall’art. 3 dello stesso decreto ministeriale secondo i criteri ordinari, in base ai quali tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all’adeguamento periodico mediante l’applicazione dell’aliquota data dall’indice ISTAT, fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell’anno precedente, o perché stabilite per la prima volta o perché modificate(art. 22 della legge n. 160 del 1975). Di conseguenza per l’anno 2001 il predetto imponibile giornaliero è rimasto invariato. Tuttavia, tenendo conto del fatto che tutte le retribuzioni convenzionali non possono essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, conv. in legge 26.9.1981, n. 537, valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla stessa legge, il suddetto valore escluso dall’adeguamento è stato ragguagliato ai predetti limiti ( per il 2001 £ 39.060, pari € 20,17).
(7)
Già fissato dall’art. 4 del D.M. 3.12.1999.
(8)
Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Si veda anche la circolare n. 200 del 4.12.2000.
(9)
Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge 7.12.1989, n. 389.
(10)
Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(11)
Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.
(12)
In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(13)
Pertanto in tale settore l’esistenza di appositi minimali non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.
(14)
Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(15)
Ha infatti abrogato l’art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si veda la circolare n. 123 del 27.6.2000.
(16)
Determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, co. 6, della legge 11.3.1988, n. 67 , circ. 298 del 30.12.1992 e circolare n. 151 del 7.7.1993.
(17)
Si veda la circolare n. 13 del 24.1.2000.
(18)
Si veda la circolare n. 224 del 20.12.2001.
(19)
Vedere nota (18).
(20)
Vedi l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(21)
Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(22)
Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997. Per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle circolari n. 104 del 14.5.1998, n. 84 del 26.4.2000 e per l'azionariato ai dipendenti alla circolare n. 11 del 22.1.2001.
(23)
Cfr. anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 224 del 20.12.2001.
(24)
Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
Allegato 1
Tabella A (valori espressi in euro)
Settore
Qualifiche
Industria
Dirigente
Impiegato
Operaio
103,21
31,18
29,11
(1)
(1)
Amministrazioni dello Stato ed
altre Pubbliche Amministrazioni
78,47
37,36
33,22
(1)
Artigianato
33,22
29,11
(1)
(1)
Agricoltura
82,60
43,55
33,19
(2)
Credito assicurazioni e servizi
103,21
35,30
33,22
(1)
(1)
Commercio
103,21
29,11
29,11
(1)
(1)
Da adeguare a euro 37,31 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.
 
 
 
Tabella B (valori espressi in euro)
Qualifiche
Settore
Impiegati
Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle
Docenti e non
Docenti e non
Scuole materne autonome o da
docenti con
docenti
altre istituzioni ivi comprese
funzioni direttive
le IPAB
39,45
18,24
14,59
(1)
(1)
Istruzione ed educazione
40,46
18,24
18,24
 scolare non statale
  
 
(1)
 
(1)
Assist.za sociale svolta da
istituzioni sociali assistenziali
39,45
16,38
12,77
ivi comprese le IPAB
 
 
 
(1)
 
(1)
Attività di culto, formazione
39,45
16,38
12,77
religiosa ed attività similari
 
 
 
(1)
 
(1)
Dirigente
Impiegato
Operaio
Spettacolo
84,68
25,47
20,03
 
 
 
(1)
 
(1)
Attività circensi e dello
71,27
21,85
16,38
spettacolo viaggiante
 
 
 
(1)
 
(1)
Capo Ufficio
Impiegati
 
 
Agenti di assicurazione in
Imp. 1^ cat.
2^ e 3^ cat.
gestione libera
25,47
18,24
 
(1)
(1)
Agricoltura
Impiegati
(per il solo personale impiegatizio
di concetto
d’ordine
a prestazione ridotta a servizio
29,11
23,67
di più aziende)
 
(1)
 
(1)
Personale docente
Amministrazione statale
e non docente
18,24
 
(1)
 
 
Assicurazioni
Ispettori
(per il solo personale addetto alla
organizzazione produttiva e alla
di organizzazione
Produttiva
Produzione
Cat. A
Produzione
Cat. B/C
Produzione)
66,10
33,22
21,85
 
(1)
 
(1)
 
 
 
 
 
 
Segue tabella B
Assistenza domiciliare svolta
10,96
In forma cooperativa
(1)
Personale fatica,
Credito
custodia, pulizia
(per il solo personale ausiliario)
14,59
(1)
 
Operai
Servizio di pulizia disinfezione e
3 livello
4 livello
5 livello
disinfestazione
18,24
16,38
14,59
 
 
(1)
 
(1)
 
(1)
Proprietari di fabbricati (per il
Pulitori
solo personale addetto alla pulizia
negli stabili adibiti ad uso di
14,59
abitazione od altro uso)
(1)
Capo barca
Capo pesca
Marinaio
Pesca costiera e mediterranea
Motorista
23,67
21,85
18,24
(2)
Comandante,
1° ufficiale coperta,
2° ufficiale coperta,
Direttore macchina
macchinista
macchinista
45,69
33,41
28,14
Pesca oltre gli stretti
Nostromo, capo
Marinaio,
Mozzo
mac.na, capo pes.
cuoco, ecc.
24,65
19,36
18,24
(2)
 
(2)
Redattore
Praticante
Collab./Corrisp.
Giornalisti
61,38
43,55
10,96
(1)
Da adeguare a euro 37,31 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
Da adeguare a euro 20,72 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.