900321
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MALATTIA
E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
Circolare n. 38
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Rapporto di
lavoro part-time.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MALATTIA
E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
Roma, 20 febbraio 1988
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Circolare n. 38 Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Rapporto di
lavoro part-time.
Come e' noto, l'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n.
1088 (1), stabilisce l'incompatibilita' dell'assegno di cura o di
sostentamento, eventualmente spettante agli assistiti per
tubercolosi, con la retribuzione "normale continuativa ed a tempo
pieno".
In considerazione della sempre maggiore frequenza della
costituzione di rapporti di lavoro part-time, disciplinati dall'art.
5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (2), e' stata avvertita
l'esigenza di valutare se l'incompatibilita' stabilita dalla norma
richiamata operi anche nel caso di concorso della prestazione in
argomento con la retribuzione derivante dal rapporto di lavoro
sopraindicato.
Al riguardo, per come noto, la finalita' dell'assegno di
che trattasi e' quella di fornire un sostegno economico all'ex
tubercolotico la cui capacita' di guadagno risulti ridotta nel limite
legislativamente previsto, in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. Per
tale motivo l'eventuale occupazione del soggetto in un rapporto di
lavoro a tempo pieno si dimostrerebbe poco conciliabile con la
finalita' della prestazione economica in argomento: da qui
l'incompatibilita' stabilita dalla norma citata in premessa.
Diversa, ovviamente, e' l'ipotesi in cui l'ex tubercolotico
sia occupato ad orario ridotto secondo gli schemi contrattuali del
part-time, non potendo la retribuzione ridotta essere considerata, in
alcun modo, "normale".
Invero, la normalita' della retribuzione ipotizzata dal
legislatore come ostativa al diritto all'assegno di cura e
sostentamento non deve essere intesa come mera corrispondenza
proporzionale della retribuzione stessa alla contrazione temporale
della prestazione lavorativa, bensi' come adeguatezza a far fronte
alle esigenze della vita, con implicita dimostrazione, in questo
caso, anche di un sintomatico recupero di integrale capacita' di
guadagno. Poiche' la retribuzione conseguita dagli interessati e'
ridotta, deve, per cio' stesso, escludersi nella specie, quel
carattere di adeguatezza e, quindi, ritenersi eliminati "ab initio",
qualsiasi ostacolo al diritto alla pretesa prestazione; cio', tenuto
conto anche della inesistenza di altri requisiti caratterizzanti un
rapporto di lavoro "a tempo pieno"m, pure considerati, con rilievo di
essenzialita', dalla disposizione normativa.
Le conclusioni di cui sopra sono state rappresentate al
competente Comitato Gestionale, che le ha condivise:
conseguentemente, la retribuzione relativa al rapporto di lavoro
part-time svolto da assistiti per tubercolosi non deve ritenersi
elemento ostativo al diritto all'assegno di cura o di sostentamento.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1971, pag. 162.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603.