Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 56 del 22-3-2002.htm
Importo dei contributi domestici dovuti per l'anno 2002.Denuncia dei lavoratori domestici all'INAILPermessi di soggiorno.
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
22 marzo 2002
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 56
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO
:
Nuovi importi dei contributi dovuti per l'anno 2002 per i lavoratori domestici.
SOMMARIO:
Importo dei contributi domestici dovuti per l'anno 2002.
Denuncia dei lavoratori domestici all'INAIL
Permessi di soggiorno.
1. NUOVI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2002 PER I LAVORATORI DOMESTICI.
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2000 - dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 è risultata pari al 2,7%.
Di conseguenza sono state rideterminate le fasce di reddito utili ai fini del calcolo dei contributi orari per i lavoratori domestici. Nella tabella di seguito riportata sono indicate le nuove fasce di reddito nonché gli importi dei contributi orari dovuti per l’anno 2002.
Contributi Lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002
Retribuzione
Retribuzione
Contributo
Contributo
Effettiva
Oraria
Orario
Orario
convenzionale
con Cuaf
senza Cuaf
Fino a 24 ore settimanali
Euro
Euro
Euro
Fino a Euro 6,15
5,46
1,18
1,01
(0,25)
(0,25)
Oltre Euro 6,15 fino a 7,51
6,15
1,33
1,14
(0,29)
(0,29)
Oltre Euro 7,51
7,51
1,63
1,39
(0,35)
(0,35)
Più 24 ore settimanali
3,97
0,86
0,74
(0,19)
(0,19)
Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore
Si fa presente, inoltre, che le aliquote contributive non sono cambiate, per cui i coefficienti di ripartizione sono gli stessi dell'anno 2001 (vedi circolare n. 71 del 22 marzo 2001). In allegato vengono riportate, come di consueto, le tabelle analitiche dei contributi orari.
2. DENUNCIA DEI LAVORATORI DOMESTICI ALL'INAIL.
Il decreto legislativo n. 38/2000, all’art. 14, c. 2, ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro della denuncia dell’assunzione all’INAL (DNA) entro le 24 ore successive. Tale disposizione trova applicazione anche per l’assunzione di collaboratori domestici, fermo restando che il contributo dovuto all'INAIL continua ad essere riscosso dall'INPS.
In considerazione che la predetta norma obbliga i datori di lavoro a comunicare all’INAIL l'assunzione entro le 24 ore, si ritiene opportuno, per un maggior controllo della veridicità della sussistenza del rapporto di lavoro, che le Sedi richiedano agli interessati copia della ricevuta di detta denuncia o la data ed il numero dell'operatore per le denunce fatte per telefono al numero verde ed in caso negativo dovranno segnalare al predetto Istituto i nominativi, con i relativi codici fiscali, per i provvedimenti di competenza (applicazione della sanzione amministrativa di 51,65 euro).
3. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORATORI EXTRA COMUNITARI.
Fermo restando il termine di presentazione della denuncia del rapporto di lavoro, entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione, si precisa che per i lavoratori extra comunitari la denuncia deve essere presentata unitamente al permesso di soggiorno in corso di validità.
In attesa della ridefinizione del nuovo quadro normativo di cui al disegno di legge n. 2454/C, avente per oggetto "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo", approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati, con particolare riguardo alla prevista possibilità di regolarizzazione di rapporti di lavoro domestici con persone di origine extracomunitaria, si ritiene utile richiamare l’attuale normativa in materia di permessi di soggiorno.
L'art. 22, comma 10, del DLGS del 25 luglio 98 n° 286 prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1032,91 a euro 3098,74.
La violazione di tale articolo non fa venire meno, in virtù dell'art. 2126 del c.c., l'obbligo dello stesso datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, correlativamente, quello di versare i contributi riguardanti le assicurazioni sociali per il periodo in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente prestata.
Pertanto nel caso di presentazione della domanda di iscrizione con permesso di soggiorno scaduto o non valido, la domanda dovrà essere accettata e, prima della definizione della stessa, dovrà essere fatta immediata segnalazione alla Questura per i provvedimenti di competenza.
Nel frattempo sulle ricevute della presentazione della domanda dovrà essere apposta la dicitura "LA PRESENTE RICEVUTA NON COMPROVA LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO".
Per IL DIRETTORE GENERALE F.to PRAUSCELLO
Tabelle allegate con file XLS in formato compresso