Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 58 del 21-3-2003.htm
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 285 del 5.12.2002.Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2003”, con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 21
Marzo 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 58
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 4
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento
ordinario alla G.U. n. 285 del 5.12.2002.Approvazione dello schema di
certificazione unica “CUD 2003”, con le relative istruzioni nonché
definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura
finanziaria.
SOMMARIO
:
Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di
lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2003. Chiarimenti
in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.Chiarimenti per la
certificazione dei redditi 2003 per i Dirigenti ex INPDAI.
1. Premessa.
L’Agenzia delle
Entrate con il provvedimento del 15 novembre 2002, G.U. n. 285 del 5.12.2002,
(All. 1) ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2003,
unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini
dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti nell’anno 2002, delle
anticipazioni sulle indennità di fine rapporto, delle indennità di fine
rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente,
avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di
acconto operate, delle detrazioni effettuate,
dei dati previdenziali e
assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS,
all’INPDAI e all’INPDAP
nonché per l’attestazione dell’ammontare dei
trattamenti pensionistici corrisposti nel 2002, delle ritenute di acconto
operate e delle detrazioni effettuate.
La certificazione
CUD 2003, relativa ai dati previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’
I.N.P.S., come previsto dal provvedimento in oggetto, deve essere rilasciata
da tutti i datori di lavoro, anche non sostituti d’imposta, già tenuti alla
presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n.352, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.467 ( modello 01/M). (1)
Per i periodi per
i quali non risultano acquisiti negli
archivi dell’I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di
cui all’art. 4 del D.P.R. n.322/98 e successive modificazioni, la
certificazione CUD 2003, rilasciata dal datore di lavoro, può essere
presentata dall’interessato all’I.N.P.S. ai fini della determinazione del
diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali. Per i
medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli
archivi I.N.P.S. i flussi informativi delle predette dichiarazioni unificate,
i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto
magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall’Istituto.
Qualora il
sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del
rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2002, abbia rilasciato al sostituito la
certificazione unica prima dell’approvazione dello schema , i dati previsti
nello schema CUD 2003 e non presenti nel CUD 2002 già consegnato, devono
essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei
dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall’art.
7-bis, comma 2, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre
1973, n.600.
E’ da tenere
presente, tuttavia, che ai fini della compilazione dei dati previdenziali la
certificazione deve essere sempre sostitutiva per il periodo interessato e
non integrativa.
Lo schema di certificazione
CUD 2003, può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli
anni successivi al 2002 fino alla approvazione di un nuovo schema di
certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2002 e 2003 contenuti
nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi
riferiti ad anni successivi.
In tale
ipotesi, ove trattasi di certificazione da rilasciare ai Dirigenti di Azienda
Industriale si precisa che per certificare i dati previdenziali riferiti
all’anno 2003 dovrà essere utilizzato l’unico riquadro INPS anche per i
contributi pensionistici (vedi istruzioni al punto 4).
Il soggetto che
rilascia la certificazione dovrà compilare la stessa con i dati previdenziali
esposti in Euro.
Pertanto, nella
compilazione dei dati previdenziali e assistenziali, gli importi delle
retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in
particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere
arrotondati all’unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all’unità
superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle
contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.
La certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve
essere consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e
dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici,
entro
il 31 marzo
del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono
i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente
in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
2. CUD 2003 “
Certificazione di cui all’art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
relativa all’anno 2002”
Lo schema di
certificazione CUD 2003 (All. 2), non presenta, nella Parte “C”, relativa ai
dati previdenziali e assistenziali INPS,
novità nel tracciato rispetto a quello dello scorso anno.
3. Modalità di compilazione
In merito alle
modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per comodità di consultazione
vengono allegate le istruzioni inerenti la compilazione del riquadro dei dati
previdenziali e assistenziali INPS
(All. 3). Relativamente ai Dirigenti d’Azienda Industriale, ai fini della
certificazione dei redditi 2002, dovranno essere osservate le istruzioni
INPDAI (All. 4).
Si evidenziano di
seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con
riferimento alle predette istruzioni.
3.1 Sezione 1
Qualifica Assicurativa
I punti 1,2,3 del
campo “Qualifica Assicurativa” devono essere sempre compilati quando sono
presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.
I suddetti campi
non devono essere indicati :
-
quando è compilata la sola Sezione 4 (Collaborazioni coordinate
e continuative).
-
quando ricorrere la qualifica assicurativa “B” i punti 2 e 3
non devono essere evidenziati.
Per quanto riguarda il punto
2 – Tempo pieno/tempo parziale – si precisa che i codici “L, N, R”, per le
assunzioni intercorse nell’anno 2000, continueranno ad essere utilizzati
atteso che i benefici sono stati concessi per un triennio dalla data di
assunzione.(2)
Inoltre, sempre a chiarimento del punto 2
per i lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale,
la qualifica assicurativa da utilizzare dovrà essere sempre quella relativa
al tempo parziale (il valore “P” ) a
prescindere dalle caratteristiche del contratto orizzontale o verticale
ovvero dall’orario di lavoro.
Assicurazioni coperte : copertura
assicurativa IVS
Si ricorda che la
casella “IVS” - punti da 7 a 10 -
deve essere sempre barrata quando i contributi pensionistici sono versati
all’INPS:
-
ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e
delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo
speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle
Ferrovie dello Stato
mentre non deve
essere indicata nel riquadro INPS
-
Per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti
diversi dall’INPS ( INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).
-
Per i lavoratori marittimi soggetti al regime della legge
n.413/84, per i periodi d’imbarco
-
Per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere,
cave e torbiere per i periodi di lavoro in sotterraneo
Tipo rapporto
Il
punto 21
“Tipo rapporto” va indicato
solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste
agevolazioni contributive o altri casi particolari.
Ai fini della
compilazione della certificazione relativa all’anno 2002, è stato istituito
il nuovo codice “Tipo rapporto”:
-
codice “79”
:
Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n.193/2000 ( circ. INPS n.134 del
2002).
Settimane utili
Nel
punto 23
“Settimane
utili” deve essere indicato per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a
tempo parziale il numero delle settimane utili per la determinazione della
misura delle prestazioni pensionistiche (art. 9, co.4, Dlgs. n.61/2000).
In relazione ai chiarimenti richiesti si
precisa che nel caso di part-time orizzontale, con riduzione giornaliera
dell’orario di lavoro, ovvero verticale in cui le settimane risultino tutte
lavorate ma solo per alcuni giorni, il numero delle settimane utili
corrisponde al quoziente, arrotondato per eccesso, tra il numero di ore
complessivamente retribuite a tempo parziale e l’orario settimanale previsto
per i lavoratori a tempo pieno; nel caso di part-time verticale in cui
risultino lavorate solo alcune settimane del mese ovvero alcuni mesi
dell’anno tale numero di settimane utili coincide con il numero delle
settimane retribuite (punto13 “Sett. Retrib.”).
3.2
Sezione 2 (Retribuzioni
Particolari)
Nel primo rigo relativo
ai
punti
da
28
a
36
e nei successivi righi, devono essere
indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a
particolari tipi di retribuzione.
Il rigo “retribuzioni
particolari” è ripetuto 4 volte. Se non sono sufficienti 4 righi per esporre
tutti i
dati di un dipendente,
occorre compilare ulteriori righi relativi ai medesimi punti numerati
progressivamente, ricompilando i punti da 1 a 5 della Sezione 1
.
Nel
punto 28
“Tipo”devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari
utilizzando i codici alfabetici o numerici riportati nelle istruzioni
allegate.
E’ stato istituito, ai fini
della certificazione anno 2002, il nuovo codice “
XZ”
con il
significato di :
Lavoratori extracomunitari
interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare (Circolare INPS n. 161
del 25 ottobre 2002).
Si illustrano le
modalità di compilazione della
Sezione 2
per le seguenti
particolari fattispecie di lavoratori oggetto di recente disciplina.
Lavoratori
domestici interinali (art. 117, legge 23 novembre 2000, n.388)
L’articolo 117
della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha apportato alcune modifiche alla legge
n.196/97 in materia di lavoro temporaneo. In particolare, all’art. 9,
lett.b), comma 3, è stato aggiunto il seguente comma 3-bis : “ Nel caso in
cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a
nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi
previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste
dall’articolo 5 del D.P.R. 31
dicembre 1971, n.1403, e successive modificazioni. L’istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) determina le modalità e i termini di versamento (
Circolare n.89 del 9 maggio 2002 ).
Pertanto, nei
casi di ricorso all’interinale per i lavoratori domestici, le imprese
fornitrici, ai fini della compilazione del modello CUD 2003 dovranno indicare
i seguenti dati.
Nel
punto 1
“Qualifica” deve essere indicata la Qualifica
B
.
Nei
punti 2, 3
“Tempo pieno /Tempo parziale” non deve essere riportato alcun dato.
Nel
punto 4
“Ente”
indicare il codice
“01”
per l’attribuzione dei dati all’INPS.
Nel
punto 5
“Matricola”
deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPS all’impresa
fornitrice di lavoro.
Nel
punto 6
“Prov.
Lav.” deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore
svolge la
propria
attività lavorativa.
Per quanto riguarda la
compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate
soltanto le caselle “IVS” e
“DS” corrispondenti ai
punti 7
e
8
.
Nei
punti 11
“Competenze
correnti”
, 12
“Altre competenze”
, 13
“Sett. retrib.”
, 14
“Giorni
retrib.”
,
e nei punti
15 e
16
del campo “Mesi retribuiti nell’anno”non deve essere indicato
alcun dato.
Nel
punto 17
“Contratto”
indicare il codice 267.
Nessun dato è richiesto nel
punto
18
“Tipo” del campo Contrattoe nel
punto 19
“Livello
inquadramento”.
Nel
punto 20
“Data
cessazione” vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto di
lavoro.
Nei
punti 21
“Tipo
rapporto”,
22
“Trasf. rapporto”,
23
“Sett. utili”,
24
“Accantonamento T.F.R. spettante” e nei punti da
25
a
27
del
campo “Coord. Assegni Familiari”non deve essere riportato alcun dato.
Nel
punto 28
“Tipo”indicare il codice della fascia di retribuzione che determina il
contributo da versare (B1, B2, B3, B4).
Nei
punti 29
“Data
inizio”e
30
“Data fine”indicare il periodo
corrispondente alla fascia indicata al punto 28.
Nel
punto 31
“Retribuzione”indicare l’importo risultante dal prodotto fra la retribuzione convenzionale
oraria ed il numero delle ore
lavorate riferite a ciascuna fascia. Nel caso in cui per un dipendente siano
stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si
dovranno compilare tanti righi quante sono le fasce su cui sono stati versati
i contributi.
Nel
punto 32
“Sett.
retrib.”, per le fasce contrassegnate dai codici B1,B2,B3, deve essere
indicato il numero delle settimane corrispondente alla somma dei quozienti
arrotondati, per eccesso, che si ottengono dividendo per 24 il numero delle
ore lavorate nel trimestre solare in ciascuna fascia. Si precisa che, nella
fascia B4, che si riferisce a prestazioni lavorative superiori a 24 ore
settimanali, deve essere indicato il numero delle settimane in cui è stata
prestata attività lavorativa.
Nessun dato va indicato nella
Sezione 3
relativa alla contribuzione figurativa.
Lavoratori interessati dalla dichiarazione di
emersione
La legge 18
ottobre 2001, n. 383, “ Primi interventi per il rilancio dell’economia “ (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.248
del 24 ottobre 2001) ed in vigore dal 25 ottobre 2001 reca disposizioni per
incentivare l’emersione dell’economia sommersa, prevedendo, per il triennio
di emersione una contribuzione sostitutiva in luogo di quella ordinaria
(Circolare n. 148 del 6.09.2002) .
Pertanto, ai fini della
redazione del modello in questione occorre compilare i
punti
da
1
a
10 -
Parte C
della
Sezione 1, secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.
In particolare, nei
punti
7
“IVS”
, 8
“DS”
, 9
“Altre”
e 10
“FG”,vanno
indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto in relazione al
settore di inquadramento.
Nei
punti 11
“Competenze correnti”,
12
“Altre
competenze”
13
“Sett. retrib.”
, 14
“Giorni retrib.”
,
e
nei punti
15 e 16
del campo
“Mesi retribuiti nell’anno”
non va indicato alcun
dato.
I
punti
da
17
a
27
devono
essere compilati
secondo
le modalità previste per gli altri lavoratori.
Nel caso di
emersione
parziale
, la certificazione va compilata come segue:
Nel
punto 28
“Tipo”indicare il codice
“EG”
.
Nei
punti 29
“Data
inizio”e
30
“Data fine”indicare il periodo cui si
riferiscono le differenze retributive da emersione.
Nel
punto 31
“Retribuzione”indicare le differenze retributive derivanti dall’emersione del lavoro
sommerso, sulle quali è stata applicata la contribuzione sostitutiva dovuta
in ragione di un’aliquota pari al 7% per il primo periodo, al 9% per il
secondo e all’11% per il terzo periodo.
Nei
punti 32
a
36
non
va indicato alcun dato.
Nel caso di
emersione
totale
la certificazione va compilata come segue:
Nel
punto 28
“Tipo”indicare il codice
“EN”
.
Nei
punti 29
“Data
inizio”e
30
“Data fine”indicare il periodo cui si
riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione.
Nel
punto 31
“Retribuzione”indicare la retribuzione derivante dall’emersione del lavoro sommerso,
sulle quali è stata applicata la contribuzione sostitutiva (7%, 9%, 11%).
Nel
punto 32
“Sett.
retrib.”indicare il numero delle settimane cui si riferisce la
retribuzione oggetto di emersione.
Nei
punti
da
33
a
36
non va indicato alcun dato.
Nell’ipotesi di emersione
totale, vanno compilati anche i
punti
da
37
a
52
secondo
le modalità previste per gli altri lavoratori.
Lavoratori
extra-comunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare (D.L.
9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222).
Il
D.L. 9.9.2002, n.195, convertito, con modificazioni, in legge 9.10.2002,
n.222 : “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari”, prevede che chiunque abbia occupato, nel
trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma, lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare, può regolarizzare il rapporto di
lavoro mediante il versamento di un contributo forfettario pari a euro 700,00
per ciascun lavoratore occupato da regolarizzare ( circolare INPS n. 161 del
25.10.2002).
Pertanto, la certificazione
va compilata come segue:
I
punti
da
1
a
10
devono essere compilati secondo
le modalità previste per gli altri lavoratori.
Nei
punti 11
“Competenze
correnti”e
12
“Altre competenze”indicare le
retribuzioni corrisposte a decorrere dal
10 settembre 2002
, data di
entrata in vigore della norma.
Nel
punto 13
“Settimane
retrib.”indicare le settimane retribuite dal
10 settembre 2002
.
I
punti da 14 a 27
devono
essere compilati
secondo le
modalità previste per gli altri lavoratori, tenendo presente che nel punto
16
“Mesi retribuiti nell’anno”vanno indicati i mesi retribuiti a
decorrere dal mese di settembre.
Nel
punto 28
“Tipo”utilizzare, come sopra indicato,
il codice di nuova istituzione
“XZ”
.
Nei
punti 29
“Data
inizio”e
30
“Data fine”indicare la data iniziale e
finale del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del D.L. n.195
del 9 settembre 2002, vale a dire dal
10/06/2002
al
09/09/2002
;
periodo questo che sarà coperto da contribuzione sulla base del predetto
importo forfettario versato dal datore di lavoro.
Nei
punti
da
31
a
36
non va indicato alcun dato.
I
punti da 37
a
52
devono
essere compilatisecondo le modalità previste per gli altri
lavoratori.
3.3
Sezione 3 – Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni
ridotte
Per la compilazione di tale sezione si rinvia alle
istruzioni riportate in allegato alla presente circolare.
Tuttavia,
si ribadisce che la compilazione dei
punti
da
37
a
52
non è richiesta per i lavoratori per i quali non è dovuta all’INPS la
contribuzione pensionistica ( al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una
forma speciale di previdenza gestita dall’INPS).
3.4
Sezione 4 (Collaborazioni
Coordinate e continuative)
Collaborazioni coordinate e continuative
Questa sezione è
riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2002,
ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata
INPS, di cui all'art. 2, comma
26, legge 8/8/1995, n.
335.
Si precisa che ai fini della compilazione del modello in
questione nessun dato deve essere esposto nella Sezione 1 Parte C dati
previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI.
Ai fini della compilazione
della presente sezione è necessario indicare:
Nel
punto 57
“Data
inizio”, la data in cui ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha
dato origine al compenso. Tale data è quella relativa all'inizio del periodo
d'attività cui si riferiscono gli emolumenti erogati nell'anno 2002, a prescindere
dalla data di originaria instaurazione del rapporto di collaborazione.
Qualora le prestazioni, cui si riferiscono i compensi, siano state tutte
svolte nell'anno 2002 va indicata la data del 1° gennaio 2002 o la data,
successiva, dalla quale è effettivamente iniziato il rapporto. Nelle ipotesi
in cui l'attività, per la quale il compenso è stato corrisposto nel 2002, si
sia svolta in periodi precedenti, ad esempio nel gennaio 2001, dovrà essere
indicata la data 1/1/2001. In caso di attività svolte in più periodi od in
annualità diverse, ma tutte remunerate nell’anno 2002, sarà sufficiente
indicare l'inizio del primo dei periodi d'attività.
Nel
punto 58
“Data
fine”, la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione a seguito del
quale è stato erogato il compenso. Per indicare tale data si seguono i
medesimi criteri del punto precedente.
Se alla fine dell'anno 2002
la collaborazione era ancora in corso deve essere indicata la data del 31
dicembre 2002.
Nel
punto 59
“Compensi
corrisposti”, il totale dei compensi corrisposti nell’anno. Tale cifra, nei
limiti del massimale contributivo annuo (pari a euro 78.507,00 per l’anno
2002) di cui all'art. 2, co. 18, L. 335/1995, rappresenta l'imponibile. Si
rammenta che si devono considerare erogate nel 2002 anche le somme
corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2003, ma relative all'anno
2002 (art. 48, co. 1, DPR n. 917/1986).
Nel
punto 60
“Contributi
dovuti”, il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote
vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2002.
Nel
punto 61
“Contributi
trattenuti”, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la
quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).
Nel
punto 62
“Contributi
versati”, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.
4. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE DEI REDDITI
RIFERITI ALL’ANNO 2003 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI
L’articolo 42 della Legge 27
dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge stessa, la soppressione dell’Istituto
nazionale di Previdenza per i dirigenti industriali (INPDAI) e il
trasferimento delle relative strutture e funzioni all’Inps.
I
datori di lavoro, per la certificazione dei dati previdenziali ed
assistenziali riferiti all’anno 2002,
per i dipendenti con la qualifica di dirigente utilizzeranno, come
detto in premessa, due distinti riquadri con la specifica del codice “Ente”
01
,
relativamente ai dati di competenza INPS, per le contribuzioni minori e uno
contraddistinto dal codice
02
per le contribuzioni riguardanti
l’INPDAI, per l’IVS e FG.
Di
seguito si anticipano le istruzioni per la compilazione del CUD relativamente
ai redditi riferiti all’anno 2003, da utilizzare per le cessazioni intervenute
nel corso del 2003.
Al
riguardo dovrà essere utilizzato l’unico riquadro INPS osservando le seguenti
modalità di compilazione.
Sezione 1 - Compilazione dei punti da 1 a 27 –
Nel
punto
1
“Qualifica Assicurativa” deve essere indicato il
codice 3
per i
dirigenti iscritti alla gestione separata ex INPDAI e il
codice 9
per
i dirigenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Nel
punto
2
“Tempo pieno o parziale” devono essere indicati:
F
Tempo pieno
P
Tempo parziale
L
Tempo parziale con orario tra le 20
e le 24 ore settimanali
N
Tempo parziale con orario superiore
a 24 e fino a 28 ore settimanali
R
Tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore
settimanali
Si precisa che i
codici
“L,N,R”
devono essere utilizzati esclusivamente dai datori di lavoro che hanno
stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale
successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000 e beneficiano
delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1 del Decreto interministeriale 12 aprile
2000. Atteso che tali benefici sono stati concessi per un triennio dalla data
di assunzione, i suddetti codici dovranno essere indicati in sostituzione dei
codici Tipo rapporto (punto 21) D1,
D2, D3 contenuti nelle istruzioni INPDAI.
Nel
punto 3
“Tempo
determinato o indeterminato” devono essere indicati i seguenti codici :
I
Tempo indeterminato
D
Tempo determinato
Nel
punto 4
“Ente” deve
essere utilizzato il codice
01
identificativo dei dati dell’INPS. A
partire dall’anno di competenza 2003 il codice 02 è soppresso.
Nel
punto 5
“Matricola
azienda” deve essere indicata la matricola INPS con la quale sono stati
versati i contributi a partire dall’anno 2003
Il
punto 6
“Prov. Lav.” deve
essere compilato secondo le modalità previste per la generalità dei
lavoratori dipendenti.
Nei
punti 7
“IVS”
, 8
“DS”
,
9
“Altre”
e 10
“FG” devono essere indicate le forme assicurative
cui il lavoratore è soggetto barrando le caselle per le quali il datore di
lavoro è tenuto a versare i contributi . Pertanto, dal 1.01.2003 per i
dirigenti d’industria devono essere barrate anche le caselle IVS e FG.
I
punti 11
“Competenze
correnti” e
12
“Atre competenze” devono essere compilati secondo le
modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Pertanto, nel
punto 11 devono essere indicate anche le retribuzioni convenzionali; gli
imponibili devono essere indicati tenendo conto del massimale di cui all’art.
2, co.18, della legge n.335/1995. La compilazione del campo 12 diventa
obbligatoria.
I
punti
da
13
a
20
vanno compilati secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori
dipendenti.
Nel
punto 21
“Tipo rapporto”
deve essere indicato uno dei seguenti codici :
-
codice 70
“Dirigenti esclusi dalla contribuzione IVS
ex art. 75, legge n. 388/2000”. Tale codice dovrà essere utilizzato in luogo
del codice 99 in uso fino al 31.12.2002.
-
codice 92
“Dirigenti assunti ai sensi dell’articolo
20 ella Legge n.266 del 7 agosto 1997, per i quali compete la riduzione del
50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro”. (codice già in
uso per ex INPDAI) .
Non dovranno più essere utilizzati
i seguenti codici:
-
codice 98 non più in uso in quanto la norma ha esaurito i
suoi effetti. Peraltro, tale codice è utilizzato dall’INPS, con altro significato,
nel campo 28 “Tipo” per individuare i lavoratori soggetti al massimale
contributivo di cui alla legge n.335/1995”.
-
i codici “D1”, “D2” e “ D3” sono stati sostituiti dai
codici L,N,R da indicare, come sopra
specificato, nel campo Qualifica.
I
punti
da
22
a
27
devono essere compilati secondo le modalità previste dall’INPS per la
generalità dei lavoratori.
Sezione 2 –Retribuzioni
particolari – punti da 28 a 36 –
Le tipologie per le quali è
richiesta la compilazione di questa Sezione sono quelle previste per i
lavoratori dipendenti che versano i contributi all’INPS.
In particolare, al
punto 28
“Tipo”
dovranno essere indicati, seconde le regole fissate per la generalità dei
lavoratori dipendenti, i seguenti codici:
-
“P”
Indennità sostitutiva del preavviso
-
“AE”
Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche
elettive
-
“AS”
Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali
-
“98”
avente il significato di “Lavoratore soggetto al
massimale contributivo di cui all’art. 2, co. 18, della legge n.8 agosto
1995, n.335”.
Non dovranno essere più
utilizzati i codici:
-
“EN” per le retribuzioni convenzionali dei dirigenti
operanti in paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi reciproci di
sicurezza sociale, in quanto dette retribuzioni vanno indicati, come sopra
detto, nel rigo 11.
-
“RG”, “RI” non sono più in uso in quanto riferiti a
regolarizzazioni per le quali trovano applicazione le procedure previste per
le regolarizzazioni contributive (modelli 01/M-vig, SA/vig ).
-
“AP” non più in uso in quanto, per gli emolumenti
corrisposti nell’anno ai Dirigenti cessati nell’anno precedente devono essere
osservati i criteri utilizzati per la generalità dei lavoratori dipendenti
(vedi punto 12 delle istruzioni).
-
“OR” non più in uso in quanto, tali lavoratori vengono individuati
dal codice Tipo rapporto “92”.
I
punti
da
29
a
36
devono essere compilati secondo le modalità previste per la generalità dei
lavoratori.
SEZIONE 3 - Accredito di contribuzioni figurative e
retribuzioni ridotte -
Per la compilazione di questa
Sezione devono essere osservate le modalità previste per la generalità dei
lavoratori dipendenti.
I
punti
da
53
a
56
devono essere compilati secondo i criteri previsti per la generalità dei
lavoratori dipendenti.
IL
DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO
NOTE
(1)
Sono quindi esentati dalla
certificazione i datori di lavoro agricolo per gli operai e i datori di
lavoro domestico - diversi dalle
imprese interinali.
(2)
Datori di lavoro che hanno
stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale
successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000 e beneficiano
delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1 del Decreto
interministeriale 12 aprile 2000 (circolare INPS n.145/2000).
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4