970418
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
970328
Circolare n. 83
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSI-
GLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Gestione lavoratori autonomi art. 2, comma 26 legge
8 agosto 1995, n. 335. Precisazioni
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
Roma, 28 marzo 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 83 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSI-
GLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto Gestione lavoratori autonomi art. 2, comma 26 legge
8 agosto 1995, n. 335. Precisazioni
1 - MASSIMALE DI REDDITO AI FINI CONTRIBUTIVI
Gli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2 del decreto
interministeriale n. 281 del 2 maggio 1996 e l'articolo 1,
comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -
rispettivamente per i soggetti con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, per gli
incaricati alle vendite a domicilio e per i liberi
professionisti - stabiliscono che il contributo del 10 per
cento e' dovuto nel limite del massimale contributivo annuo
previsto dall'articolo 2, comma 18 della legge n. 335 del
1995 (per l'anno 1996, L. 132.000.000). A sua volta, tale
ultimo articolo dispone che il massimale in parola debba
essere annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
cosi' come calcolato dall'ISTAT.
Poiche' tale indice e' risultato pari al 3,9 per
cento, il massimale suddetto, per l'anno 1997, e' di L.
137.148.000 annue.
si ricorda che i massimali sopra riportati, ai sensi
dell'articolo 50 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre
1996, n. 917 e successive modificazioni, sono al netto
delle spese deducibili indicate nell'articolo stesso.
Si conferma inoltre che il massimale stesso non e'
suddivisibile a mese. Ad esso occorre pertanto fare
riferimento anche se le prestazioni lavorative si
riferiscono ad un periodo inferiore all'anno solare. I
committenti dovranno sottoporre a contribuzione alle
scadenze di legge i compensi erogati, fino al
raggiungimento del massimale annuo.
Nel caso di diversi rapporti che si susseguono nel
corso dell'anno, i compensi percepiti in relazione ai
precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione
del massimale. Pertanto, il lavoratore e' tenuto ad esibire
ai committenti successivi al primo la documentazione
relativa ai compensi riscossi in precedenza.
In caso di rapporti simultanei, i compensi derivanti
dai due distinti rapporti si cumulano agli effetti del
massimale. I diversi committenti provvederanno a sottoporre
a contribuzione gli emolumenti corrisposti fino a quando,
tenendo conto dei compensi derivanti dai simultanei
rapporti, non venga raggiunto il massimale.
Nel il mese in cui si verifica il superamento del
massimale, il contributo e' dovuto fino a concorrenza del
massimale predetto. Qualora in tale mese vengano erogati
compensi da due o piu' committenti, il reddito imponibile
verra' determinato, per i vari rapporti, in misura
proporzionalmente ridotta.
Il lavoratore e' tenuto a fornire ai committenti gli
elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni.
Al raggiungimento del massimale contributivo
concorrono anche i redditi prodotti nell'esercizio di
un'attivita' professionale, visto che la gestione
assicurativa e' unica ed accoglie sia i soggetti con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sia i
protezionisti che non assoggettano a contribuzione
obbligatoria i redditi di natura professionale.
Per i professionisti non sorgono problemi, visto che
i versamenti contributivi vengono effettuati direttamente
dai medesimi, che quindi sono in grado di individuare il
momento in cui viene superato il massimale.
2 - OCCASIONALITA' DELLE LAVORAZIONI
Pervengono con frequenza quesiti in merito alla
possibilita' di assoggettare al contributo del 10 per cento
i redditi conseguiti nell'esercizio di attivita'
occasionali e sul significato da attribuire all'espressione
"collaborazione coordinata e continuativa" contenuta
nell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Anche se ovvio, si precisa che le istruzioni che
seguono si riferiscono esclusivamente ad una migliore
definizione dei concetti di abitualita', continuita' ed
occasionalita' e non all'individuazione dei soggetti da
assicurare. Per quest'ultimo aspetto, oltre ai punti
seguenti della presente circolare, si richiamano le
disposizioni fornite in precedenza. Si vedano al riguardo,
fra le altre, le circolari n. 112 del 25 maggio 1996, n.
124 del 12 giugno 1996 e n. 201 del 17 ottobre 1996.
2.1 - Professionisti
Per quanto riguarda i professionisti, si osserva che
l'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con DPR n. 917 del 1986, stabilisce che:
"Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio
per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di
attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate
nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5".
Premesso che i concetti di professionalita' e di
abitualita' - almeno nel contesto dell'art. 49 comma 1 del
citato testo unico, cioe' per i professionisti - assumono
sostanzialmente lo stesso significato, nessun dubbio puo'
sussistere nell'ipotesi di iscrizione ad un albo di
categoria o di possesso di un titolo abilitante allo
svolgimento di una determinata attivita': in tale ipotesi
deve ritenersi provato l'esercizio di un'attivita'
professionale abituale.
Nel caso in cui manchi tale iscrizione o il soggetto
non sia in possesso del titolo suddetto, la valutazione
dovra' essere effettuata caso per caso. Si deve comunque
ritenere abituale l'attivita' quando la stessa consiste in
una pluralita' di atti coordinati e finalizzati ad uno
scopo e viene esercitata con regolarita', stabilita' e
sistematicita', soprattutto se viene svolta nei confronti
di una pluralita' di soggetti.
Ovviamente dovra' essere accertato che non siano state
costituite o non siano in corso di costituzione Casse
previdenziali, ovvero non sia stata effettuata
l'inclusione della categoria in una delle forme di
previdenza obbligatorie, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. In tali
ipotesi, qualora il reddito sia soggetto a contribuzione
presso le Casse stesse, nulla e' dovuto alla gestione
separata del 10 per cento. Si veda in proposito la
circolare n. 201 del 17 ottobre 1996.
2.2 - Collaborazioni coordinate e continuative
Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, si osserva in primo luogo che
devono esser considerati tali quelli espressamente indicati
dall'articolo 49, comma 2, lettera a) del citato Testo
Unico (amministratori, sindaci o revisori di societa'
associazioni ed altri enti, con o senza personalita'
giuridica, collaboratori di giornali, riviste enciclopedie
e simili, membri di collegi e commissioni). Per quanto
riguarda gli altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, si osserva che gli stessi devono essere
caratterizzati da una prestazione d'opera prevalentemente
personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della
professione esercitata dal contribuente, anche se di natura
intrinsecamente artistica o professionale. Tale opera deve
essere svolta: - senza vincolo di subordinazione - nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo; - senza
impiego di mezzi organizzati; - con retribuzione periodica e
prestabilita.
Anche per i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e' necessario accertare, ai fini della
sussistenza dell'obbligo contributivo, che non sussistano
diverse indicazioni o preclusioni. Si cita, ad esempio, il
caso dei compensi ricevuti dal collaboratore a giornali e
riviste che, se sono disciplinati tramite cessione del
diritto d'autore (art. 49, comma 2, lett. b del citato
TUIR), non sono assoggettabili al contributo del 10 per
cento; ovvero l'ipotesi dei pubblicisti o collaboratori a
giornali, che sono tenuti al versamento del contributo alla
gestione separata in corso di costituzione, ai sensi del
decreto legislativo n. 103 del 1996.
Da ultimo, si ritiene opportuno precisare che la
continuita' richiesta dalla norma in esame deve essere
valutata non tanto e non solo in relazione alla materiale
reiterazione di determinati adempimenti - che potrebbe
anche mancare - ma soprattutto alla permanenza nel tempo
del vincolo che lega il prestatore d'opera al committente o
ai committenti.
2.3 - incaricati alla vendita a domicilio
Il problema non si pone per gli incaricati alla
vendita a domicilio, per i quali l'obbligo contributivo
discende dall'esercizio dell'attivita', anche se la
medesima, di fatto, non ha i requisiti dell'abitualita' e
dalla continuita'.
3 - ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
Il comma 29 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995,
n. 335 stabilisce che i soggetti tenuti al versamento del
contributo del 10 per cento hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, a
condizione che abbiano corrisposto un contributo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni. In
caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata.
Per l'anno 1997, il minimale di reddito stabilito dal
citato articolo 1, comma 3, della legge n.233/1990 e'
fissato in misura pari a L. 21.634.600. Di conseguenza,
l'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi
all'anno in corso si realizza in presenza di un versamento
non inferiore a L. 2.163.460.
4) PROFESSIONISTI NON TENUTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 -
recante "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la
ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per
ridurre gli adempimenti a carico del contribuente" -
prevede, all'art. 1 comma 1, un regime fiscale sostitutivo
per nuove iniziative produttive.
L'imposta sostitutiva prevista dalle disposizioni
richiamate e' pari a due milioni di lire per l'anno di
inizio dell'attivita', a tre milioni per il secondo e a
quattro milioni per il terzo. Tale imposta, se regolarmente
versata, sostituisce, fra le altre, l'imposta sul reddito
delle persone fisiche. Pertanto, i soggetti che si
avvalgono della facolta' in parola non dichiarano al Fisco
i redditi prodotti nell'esercizio della loro attivita'.
La disposizione ha riflessi sull'obbligo del pagamento
del contributo del 10 per cento da parte dei liberi
professionisti.
Considerato che il contributo deve essere pagato sui
redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, i
soggetti in parola sono esonerati dal pagamento del
contributo stesso , visto che, nel caso ipotizzato, manca
la base imponibile che, ai sensi dell'art. 2 comma 29, e'
quella utile ai fini fiscali.
Si fa presente che possono avvalersi per una sola
volta del regime fiscale sostitutivo i soggetti indicati
nell'art. 1 del citato DL n. 337 del 1994 che negli anni
1994, 1995 e 1996 ne fanno richiesta in sede di inizio
dell'attivita' Pertanto, l'agevolazione, per i soggetti che
hanno iniziato l'attivita' nell'anno 1994 e' limitata
all'anno 1996. Per coloro che hanno iniziato l'attivita'
negli anni 1995 e 1996, puo' estendersi rispettivamente
all'anno 1997 e 1998.
5 - SOGGETTI OCCUPATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Le somme erogate ai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili sono da qualificare, ai fini fiscali,
come compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente. Si
vedano al riguardo l'art. 9 comma 20 del decreto-legge 2
agosto 1996, n. 404, decaduto per mancata conversione nei
termini di legge, e l'articolo 9 comma 20 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 nonche' il messaggio n 06711 del 1 ottobre
1996.
I redditi in parola non debbono pertanto essere
assoggettati al contributo del 10 per cento.
6 - COMPENSI CHE DEVONO ESSERE RIVERSATI AL DATORE DI
LAVORO O ALLO STATO
E' stato chiesto se, nell'ipotesi in cui, per clausola
contrattuale o per legge, un soggetto debba riversare al
proprio datore di lavoro o allo Stato i compensi ricevuti
dal proprio committente nell'ambito di un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, sorga l'obbligo
di pagare il contributo del 10 per cento sui compensi
stessi.
Considerato che la base imponibile ai fini del
versamento del contributo di cui trattasi e' il reddito di
lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, i compensi in
parola sono esenti da contribuzione se non devono essere
dichiarati al Fisco.
7 - COMPENSI EROGATI A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI
COLLABORATORI
L'articolo 3, comma 21, della legge 23 dicembre 1996,
n.662 ha apportato alcune modificazioni all'articolo 50 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22
dicembre 1986, n. 917. In particolare, il suddetto comma
21, alla lettera c), stabilisce che, dopo il comma 6
dell'articolo 50 del citato testo unico, e' inserito il
seguente comma "6 bis. Non sono ammesse deduzioni per i
compensi al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori
di eta' o permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli
ascendenti dell'artista o professionista ovvero della
societa' o associazione. I compensi non ammessi in
deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti".
In applicazione del principio gia' ricordato nei
paragrafi precedenti sulla determinazione della base
imponibile ai fini della particolare forma previdenziale,
il collaboratore - nel cui patrimonio non entra piu' il
compenso in parola - non e' tenuto al pagamento del
contributo del 10 per cento.
Ai sensi del successivo comma 23, "Le disposizioni del
comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1996", cioe' dall'anno in
cui ha avuto inizio l'obbligo assicurativo. Pertanto, i
contributi eventualmente versati dai professionisti a
favore dei familiari sopra indicati devono essere
restituiti. Ovviamente, la restituzione riguarda le somme
versate sui compensi erogati nell'ambito di un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa instaurato con il
professionista.
8 - GIUDICI DI PACE
Il Ministero di Grazia e Giustizia, con circolare n.
19 del 12 settembre 1996, ha effettuato un esame
approfondito della situazione giuridica dei giudici di
pace. In particolare, il suddetto Dicastero ha esaminato il
trattamento fiscale dei compensi erogati a tali magistrati
ed ha concluso che i compensi stessi non rientrano fra gli
emolumenti collegati a prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49 del testo
unico n. 917 gia' citato, ma debbono essere assimilati ai
redditi di lavoro dipendente previsti dall'articolo 47
dello stesso testo unico.
Il Ministero delle Finanze ha recentemente comunicato
di condividere il parere espresso dal Ministero di Grazia e
Giustizia.
Si deve pertanto concludere che i compensi in parola
sono esclusi dal contributo del 10 per cento.
9 - AMMINISTRATORI LOCALI
L'articolo 19 della legge 27 dicembre 1986, n. 816 -
recante disposizioni in materia di aspettative, permessi e
indennita' degli amministratori locali - dispone che: "Le
indennita'' di carica e di presenza sono assoggettate al
trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla
lettera d) dell'articolo 47 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni".
Considerato che, per legge, sono assimilati a quello di
lavoro dipendente, tali redditi non rientrano nella base
imponibile ai fini del calcolo del contributo del 10 per
cento.
10 - AGENTI MANDATARI DELLA SIAE
E' stato accertato che i soggetti che svolgono
attivita' lavorativa a favore della SIAE con la qualifica
di agenti mandatari non sono vincolati da un contratto di
lavoro subordinato, ma da un contratto di mandato e che
l'attivita' svolta dai medesimi non e' quella tipica degli
ausiliari del commercio, ma e' quella propria dell'Ente al
quale sono legati, e consiste, in via principale, nella
concessione a chi lo richiede della possibilita' di
utilizzare le opere dell'ingegno affidate alla tutela
dell'Ente stesso e nella riscossione dei relativi diritti.
In via complementare, gli agenti mandatari svolgono anche
attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione dei
diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici
nonche' dell'IVA derivante da detti pubblici spettacoli.
Pertanto, i suddetti lavoratori non devono essere
considerati agenti o rappresentanti di commercio,
iscrivibili come tali all'assicurazione obbligatoria degli
esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n.613, ma devono essere qualificati come lavoratori
autonomi, assicurabili ai sensi dell'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.335. In particolare, i
compensi ricevuti dai suddetti lavoratori devono esser
fatti rientrare nella previsione di cui all'articolo 49,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni ed integrazioni (redditi professionali).
11 - CONTRATTI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO
I rapporti di lavoro instaurati dalle universita' con
i professori a contratto, ove non debbano essere
qualificati di lavoro subordinato, vanno ricondotti nella
figura della collaborazione coordinata e continuativa
prevista dall'articolo 49, comma 2 lettera a), del TUIR.
Ovviamente, deve trattarsi di prestazioni non occasionali.
Si veda al riguardo quanto precisato nel precedente punto
2.
12 - RACCOMANDATARI MARITTIMI
L'articolo 1, comma 62, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, che ha modificato l'articolo 16 della legge n.
135/1977 sulla professione di raccomandatario marittimo,
prevede il versamento al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei di
una percentuale sui compensi dovuti ai raccomandatari
marittimi per le loro prestazioni.
Nel caso di specie, pertanto, gli imprenditori
individuali di cui trattasi, per i redditi professionali
prodotti, non sono tenuti al versamento del contributo del
10 per cento, in quanto i predetti redditi sono gia'
assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi per i redditi
prodotti dai rappresentanti legali delle societa' che
esplicano attivita' di raccomandazione marittima ed agenzia
aerea e per quelli prodotti dagli amministratori delle
stesse societa' che, al pari di quelli degli imprenditori
individuali, sono soggetti a contribuzione obbligatoria
presso il Fondo Agenti Marittimi ed aerei.
13 - MOMENTO IN CUI SORGE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Vengono frequentemente posti quesiti sul momento in
cui sorge l'obbligo contributivo, in relazione alla
materiale riscossione del compenso relativo a prestazioni
d'opera professionale o a collaborazioni coordinate e
continuative.
Al riguardo, si conferma che l'argomento, in
applicazione dei criteri vigenti ai fini fiscali,
richiamati dal comma 29 dell'articolo 2 della legge 335 del
1995, e' regolato dal cosiddetto principio di cassa: i
compensi in parola debbono essere dichiarati ai fini
fiscali come redditi dell'anno nel quale vengono riscossi.
In conseguenza, debbono essere assoggettati a
contribuzione, sulla base imponibile determinata ai fini
IRPEF, alle scadenze seguenti:
A - Professionisti: due acconti determinati sul reddito
dell'anno precedente, commisurati ognuno al 40 per cento
del reddito stesso e saldo entro il 31 maggio dell'anno
successivo, da calcolare sul reddito dell'anno al quale il
contributo si riferisce;
B - soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa: il compenso deve essere assoggettato a
contribuzione entro il giorno 20 del mese successivo a
quello nel corso del quale viene erogato.
L'attribuzione del compenso ai fini della copertura
assicurativa e del rispetto del massimale deve essere
effettuata con riferimento all'anno nel quale il compenso
stesso viene corrisposto, indipendentemente dal periodo al
quale si riferisce.
A titolo di esempio, si precisa che se un
collaboratore riceve nel mese di gennaio del 1997 un
compenso relativo al secondo semestre del 1996 e alla fine
dell'anno 1997 un compenso relativo all'intero anno 1997, i
due emolumenti vanno sommati ai fini del massimale - che,
come si e' detto, per l'anno in corso e' di L. 137.148.000
- e la somma riscossa deve essere attribuita a copertura
dell'anno 1997, a decorrere dal mese di gennaio. Ad
analoghe conclusioni deve pervenirsi per i professionisti.
Il principio sopra esposto trova un temperamento nelle
disposizioni dell'articolo 1, comma 5, del decreto n. 281
del 2 maggio 1996 e dell'articolo 1, comma 214 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 i quali hanno disposto -
rispettivamente per i collaboratori e per i professionisti
- l'esclusione dalla contribuzione dei redditi relativi a
prestazioni effettuate o a fatture emesse prima
dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo ( 1.4.96
per i soggetti non assicurati e 30.6.96 per i soggetti gia'
assicurati e per i pensionati).
14 - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA
14.1 - Soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e incaricati alle vendite a domicilio
L'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale
n. 281 del 2 maggio 1996 stabilisce che qualora i
versamenti effettuati per i soggetti indicati in epigrafe
superino il limite del massimale, l'eccedenza viene
contabilizzata dall'Istituto come acconto degli eventuali
importi dovuti nell'anno successivo oppure - a richiesta -
viene rimborsata agli aventi diritto, maggiorata
dell'interesse di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 5
marzo 1990, n. 45 (interessi composti al tasso annuo del
4,5 per cento, decorrenti dalla data della domanda e fino
alla data dell'effettivo rimborso).
Per effetto del richiamo operato dall'articolo 2,
comma 2, dello stesso decreto, le disposizioni di cui
sopra si applicano anche agli incaricati alle vendite
domicilio.
14.2 - Professionisti
L'articolo 1, comma 213, della legge n. 662 del 1996
piu' volte citata - che recepisce analoghe disposizioni
contenute nei decreti-legge gia' emanati nel corso
dell'anno 1996 e decaduti per mancata conversione in legge
- stabilisce che: "Qualora all'atto della determinazione
del saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano gia'
versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei
redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene
dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti
assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza
e' restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione
degli interessi nella misura e secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602".
L'argomento e' stato trattato nella circolare n.112
del 25 maggio 1996 (punto 6). Al riguardo, si precisa,
prima di tutto, che il DPR n. 602 citato nella circolare
stessa e' del 1973 e non del 1993. In secondo luogo si
comunica che l'interesse da corrispondere nell'ipotesi
prevista e' del 3 per cento semestrale decorrente dal
secondo semestre successivo alla data della domanda di
rimborso e fino a tutto il semestre precedente la data
dell'effettivo rimborso. Si veda in proposito, oltre
all'articolo 44 del DPR n. 602, anche l'art 13 del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. Con le presenti istruzioni,
si intende sciolta la riserva contenuta nel punto 6, lett.
b), della circolare n. 112 del 25 maggio 1996.
14.3 - Ultrasessantenni che non conseguono il diritto a
trattamenti pensionistici
L'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale
n.282 del 2 maggio 1996 stabilisce che, per il primo
quinquennio di applicazione della legge n.335, i soggetti
(professionisti, collaboratori, incaricati alle vendite a
domicilio) in possesso del requisito di sessanta anni di
eta' alla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo -
che , come e' noto, e' stata fissata al 30 giugno 1996 per
coloro che risultano gia' pensionati o iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie e al primo aprile 1996 per
coloro che non risultano iscritti alle predette forme - che
alla cessazione dell'attivita' lavorativa non conseguono il
diritto a trattamenti pensionistici possono richiedere la
restituzione dei contributi versati alla gestione,
maggiorati dell'interesse di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 5 marzo 1990, n 45. La misura di tale interesse
e' quella indicata nel precedente punto 14.1.
14.4 - Modalita' per il rimborso
La domanda di rimborso puo' essere redatta in forma
libera purche' contenga i dati di cui agli allegati n. 1 e
2.
La sede competente alla trattazione del rimborso e'
quella presso la quale sono stati versati i contributi.
Si precisa che la richiesta di rimborso puo' essere
presentata anche da uno solo dei soggetti interessati
(committente o lavoratore).
La somma indebita deve essere rimborsata attribuendo
a ciascuno degli interessati la parte di sua competenza,
secondo quanto disposto dalle norme che disciplinano
l'obbligo contributivo. In particolare, deve essere
rimborsato al professionista l'intero contributo
indebitamente versato dal medesimo; i contributi indebiti
versati dal committente dovranno invece essere rimborsati
in parte al committente stesso ed in parte al lavoratore,
nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Le disposizioni sopra illustrate sono valide anche per
la trattazione della restituzione delle somme erroneamente
versate, anche se non eccedenti il massimale.
Per l'effettuazione del rimborso, e' in corso di
approntamento, da parte della Direzione Centrale Tecnologia
Informatica, un'apposita procedura, che sara' rilasciata
entro la fine del prossimo mese di giugno;
conseguentemente, si fa riserva di fornire le necessarie
istruzioni.
In attesa del rilascio della procedura automatizzata,
le SAP potranno procedere al rimborso per i casi
particolarmente urgenti, mantenendo in evidenza la
documentazione relativa alle posizioni trattate per il
successivo aggiornamento degli archivi automatizzati.
Con successivo messaggio, verranno fornite le
istruzioni per l'imputazione contabile delle somme
rimborsate.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
All. 1
ALLA SEDE INPS
DI
.........
DOMANDA DI RIMBORSO DI CONTRIBUZIONE INDEBITA
Il sottoscritto.......................nato il..............
residente a..........................CAP .........Prov.....
Via/Piazza...........................................N.....
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA
. . . . . . . . . . . . . . iscritto alla gestione sepa-
rata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335,
CHIEDE
la restituzione dei contributi indebitamente versati alla
gestione stessa per l'anno.......
Dichiara che il versamento - e' stato effettuato
dall'assicurato in qualita' di libero professionista - dalla
ditta.............................................. codice
fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . sede amministrativa
o filiale via/piazza
.........................................N...... Comu-
ne...........................CAP..........Prov.........
operante con la Sede INPS di...............................
data...................... firma......................
All. 2
ALLA SEDE INPS
DI
.........
DOMANDA DI RIMBORSO DI CONTRIBUZIONE INDEBITA
Il sottoscritto.......................nato il..............
titolare/legale rappresentante della ditta.................
...........................................................
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . sede ammini-
strativa o filiale via/piazza
.........................................N...... Comu-
ne...........................CAP..........Prov.........
operante con la Sede INPS di...............................
CHIEDE
la restituzione dei contributi indebitamente versati alla
gestione stessa per l'anno.......a favore del sig .........
..........................................nato il .........
residente a..........................CAP .........Prov.....
Via/Piazza...........................................N.....
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA
. . . . . . . . . . . . . .
Dichiara che il versamento e' stato effettuato alla
Sede INPS di..................
data................... firma.............................