900130
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 3834
Circolare n. 93
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
C.I.G. - Criteri di massima e comunicazioni.
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 3834
Roma, 20 aprile 1984 Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Circolare n. 93 Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: C.I.G. - Criteri di massima e comunicazioni.
I) Aziende soggette a sosta stagionale o contrazione ricorrente della
produzione.
Alcune Sedi hanno evidenziato l'esigenza di acquisire
chiarimenti in merito ai criteri di individuazione della ricorrenza o
della stagionalita' delle soste della produzione con riferimento ad
aziende appartenenti a particolari settori produttivi (es.
calzaturiero) nei quali tale evenienza si verifica.
La tematica in argomento e' stata esaminata dal Comitato
speciale per la Cassa integrazione guadagni che ha confermato
integralmente, anche nel contesto normativo conseguente alla legge
164/75 (1), la validita' dei criteri concernenti l'intervento CIG per
gli addetti a lavorazioni soggette a soste stagionali o contrazioni
ricorrenti stabiliti con delibera del 5 giugno 1962 (vedi circ. n.
52606 G.S. del 12 luglio 1962).
In particolare, in aderenza a detti criteri, i singoli casi
devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi ed aspetti
della situazione aziendale, concorrenti a configurare
l'integrabilita' o meno della causale in rapporto alla eventuale
qualificazione di ricorrenza o stagionalita' da attribuire alla
contrazione produttiva.
A tale scopo occorre tenere conto:
- della tipologia produttiva propria dell'azienda in
rapporto all'andamento del mercato interno e/o internazionale dei
beni prodotti dall'azienda;
- dell'organizzazione aziendale in relazione
all'adeguatezza delle forze lavoro alla produzione, con particolare
riferimento ai criteri di utilizzazione delle maestranze;
- dell'eventuale ricorso alla CIG negli anni pregressi a
prescindere dall'esatta corrispondenza - sotto il profilo cronologico
- dei periodi di sospensione o contrazione dell'attivita' produttiva;
- del raffronto del comportamento dell'azienda con quello
di aziende similari sia nell'anno delle domande di CIG che in quelli
precedenti.
Al fine di acquisire ogni elemento utile di valutazione le
Sedi potranno avvalersi di appositi questionari che saranno redatti a
cura delle aziende interessate per una piu' compiuta istruttoria
delle relative richieste di intervento della Cassa.
2) Effetti della decadenza del diritto del datore di lavoro al
rimborso delle integrazioni salariali anticipate ai lavoratori.
Il Comitato speciale per la CIG ha di recente esaminato il
problema relativo agli effetti che scaturiscono dal verificarsi della
decadenza del diritto al rimborso delle integrazioni salariali
anticipate dal datore di lavoro.
Al riguardo l'Organo centrale della Cassa ha
preliminarmente considerato che dall'emanazione dell'autorizzazione a
corrispondere le integrazioni salariali scaturiscono diversi rapporti
giuridici -ognuno dei quali con propria autonoma rilevanza - e
cioe':
a) il diritto soggettivo del lavoratore a fruire delle
prestazioni in parola che viene soddisfatto tramite il pagamento cui
il datore di lavoro e' tenuto in base all'art. 12 del D.L. 788/45;
b) il diritto del datore di lavoro nei confronti della CIG
al rimborso dell'importo delle prestazioni anticipate per conto della
Cassa ai lavoratori beneficiari;
c) l'obbligo del datore di lavoro nei confronti della Cassa
a versare il contributo addizionale posto a carico delle imprese
dall'art. 12 della legge 164/75 per il finanziamento.
Il citato Comitato ha, quindi, espresso il parere che il
verificarsi della decadenza del diritto del datore di lavoro al
rimborso delle prestazioni anticipate non fa mutare la natura di
integrazione salariale agli emolumenti percepiti dai lavoratori
conformemente all'autorizzazione concessa dagli Organi della Cassa.
Peraltro il verificarsi della decadenza suddetta non
solleva il datore di lavoro dall'obbligo del versamento del
contributo addizionale, di cui all'art. 12 della legge 164/75, sulle
prestazioni erogate.
L'Organo centrale della CIG, inoltre, in merito alla
applicabilita' del termine di decadenza di cui all'art. 16 della
legge 164/75 alle richieste di rimborso di ratei di competenze
ultramensili inerenti periodi di Cassa integrazione, ha ritenuto che,
in linea di principio, il citato termine di decadenza sia applicabile
unicamente nel caso in cui la scadenza del rateo di competenza
ultramensile risulti compresa nel periodo di intervento CIG cui lo
stesso rateo si riferisce.
In tal senso si deve ritenere modificato quanto precisato
nella circolare n. 60724 G.S. del 7 novembre 1967 circa la natura
ordinatoria del termine per la richiesta di rimborso degli emolumenti
ultramensili.
3) Effetti, ai fini della presentazione delle domande di CIG,
prodotti dalla chiusura al pubblico dell' ufficio della Sede.
Il Comitato speciale per la CIG ha approfondito, nella
ricerca di idonea soluzione, la situazione che si determina ai fini
della presentazione delle richieste di CIG nell'ipotesi di chiusura
al pubblico degli sportelli dell'Istituto nell'ultimo giorno utile
per la presentazione delle richieste stesse.
In proposito l'Organo centrale della CIG, tenuto conto che
nei confronti del privato sia da assimilare la situazione di chiusura
dell'ufficio pubblico in giorni feriali a quella di chiusura per
festivita', nonche' del criterio gia' assunto dal Consiglio di
Amministrazione per le domande di integrazione salariali agricole e
per quelle di indennita' di disoccupazione, ha espresso il parere che
nell'ipotesi sopra rappresentata il termine di decadenza per la
presentazione delle domande di integrazione salariale venga prorogato
al primo giorno successivo nel quale l'ufficio e' aperto al pubblico.
4) Riflessi delle azioni di sciopero sulle integrazioni salariali
ordinarie.
Con il messaggio T.P. n. 11874 dell'8 febbraio 1983, - che
ha fatto seguito al messaggio T.P. n. 08402 del 22 gennaio 1983 con
il quale e' stata comunicata la delibera assunta dal Consiglio di
Amministrazione in merito alla questione dei riflessi delle azioni di
sciopero sulle integrazioni salariali ordinarie - sono state fornite
alcune precisazioni per l'attuazione della delibera sopra citata.
Per una organica rappresentazione dell'argomento si ritiene
opportuno riassumere l'attuale assetto della materia.
Si ricorda, quindi, che il Consiglio di Amministrazione ha
riconosciuto il diritto alla integrazione salariale dei lavoratori
che siano gia' sospesi o lavoranti ad orario ridotto, all'atto
dell'effettuazione dello sciopero, per una causa legittimante
l'intervento ordinario della CIG, salvo che gli stessi lavoratori
rinuncino alla integrazione salariale per espressa adesione allo
sciopero.
Pertanto nei confronti dei predetti lavoratori non sono
piu' applicabili i criteri di cui alla circolare n. 1968 G.S. del 30
marzo 1982 (2).
Come gia' illustrato nel citato messaggio T.P. n. 11874
dell'8 febbraio 1983 si precisa che:
- il diritto alle integrazioni salariali deve essere
riconosciuto per le giornate o le ore di sciopero effettuate nel
corso di un periodo di sospensione o di riduzione d'orario gia'
autorizzato o che comunque sia determinato da causale per la quale e'
ammesso l'intervento ordinario della Cassa integrazione;
- ai lavoratori gia' sospesi o ad orario ridotto, ai quali
e' riconosciuto il diritto alle integrazioni salariali, per le
giornate o le ore di sciopero non vanno corrisposte le integrazioni
stesse in caso di rinuncia per adesione espressa allo sciopero; la
rinuncia deve essere manifestata mediante apposita dichiarazione da
presentare al datore di lavoro.
Nel messaggio T.P. teste' richiamato e' stato altresi'
chiarito che i nuovi criteri assunti dal Consiglio di amministrazione
in merito all'argomento in esame avrebbero potuto trovare
applicazione anche con riguardo ad eventuali situazioni pregresse
determinate a seguito dell'emanazione della circolare n. 1968 G.S.
del 30 marzo 1982.
Essendo a tale proposito sorte incertezze interpretative
presso alcune Sedi, si precisa che possono essere prese in
considerazione soltanto richieste integrative inerenti ore di
sciopero, gia' incluse dal datore di lavoro nella originaria domanda
d'integrazione salariale, per le quali, sulla base dei precedenti
criteri contenuti nella circolare piu' volte menzionata, n. 1968 G.S.
del 30 marzo 1982, ne era stata esclusa l'autorizzazione.
Si ribadisce quanto gia' espresso al punto 3 del messaggio
T.P. dell'8 febbraio 1983, secondo cui i ricorsi avverso il mancato
pagamento delle integrazioni salariali relative alle giornate di
sciopero, superati dall'applicazione dei nuovi criteri, potevano
essere archiviati.
Relativamente al trattamento straordinario di integrazione
salariale rimangono invece fermi i criteri riportati nella circolare
n. 52020 G.S. - n. 595 E.A.D. - n. 10051 O. - n. 161613 St. - n. 171
I.B. - n. 527 Rg. del 15 settembre 1979, punto IV (3).
5) Interventi straordinari. Legge 10 marzo 1983, n. 60. Ulteriori
interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti
nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.
La legge 10 marzo 1983, n. 60 (4), ha stabilito l'ulteriore
proroga fino ad un massimo di dodici mesi del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui alla legge 9 febbraio
1979, n. 36 (5) e successive modificazioni ed integrazioni.
In base a detta legge la durata complessiva del trattamento
in questione risulta pari ad un massimo di 69 mesi.
6) Integrazioni salariali a lavoratori praticanti orari di lavoro di
durata ridotta rispetto a quella normale (part-time).
In considerazione del ricorso, sempre piu' diffuso a
prestazioni lavorative a tempo parziale o comunque con orari ridotti
rispetto all'orario praticato dalla generalita' dei dipendenti, si
richiama la norma dell'art. 1 del D.L. Lgt. 9 novembre 1945 n. 788,
comma 2, il quale testualmente recita: "agli operai per i quali siano
stabiliti, per disposizione contrattuale e in relazione alle
caratteristiche della loro prestazione, particolari orari
l'integrazione e' dovuta per le ore effettuate in meno di tali
particolari orari ed in ogni caso nei limiti delle 40 ore
settimanali".
Inoltre l'art. 2 della legge n. 164/75 dispone che ai
lavoratori che per contratto o in relazione alle particolari mansioni
sono tenuti ad osservare orari lavorativi inferiori rispetto a quelli
osservati dalla generalita' dei dipendenti, l'integrazione salariale
deve essere commisurata alla perdita effettiva di guadagno e quindi
in misura corrispondente alla differenza tra l'orario che il singolo
lavoratore avrebbe dovuto osservare nel periodo oggetto della
richiesta d'intervento e quello ridotto o le zero ore dipendenti
dalla causale integrabile.
Il criterio, quindi, trova applicazione non solo nei
confronti dei lavoratori assunti originariamente a tempo parziale ma
anche ai lavoratori che all'atto del verificarsi della sospensione o
della contrazione produttiva siano tenuti a prestare un'attivita'
lavorativa di durata inferiore rispetto a quella osservata dalla
generalita' dei dipendenti.
E' appena il caso di aggiungere che darebbe luogo ad
indebita erogazione d'integrazione salariale l'eventuale inclusione,
fra i lavoratori ad orario intero, di lavoratori a tempo parziale o
comunque tenuti a prestare lavoro per orari inferiori.
Cio' premesso, allo scopo di fornire un'adeguata
rappresentazione della situazione aziendale, occorre che, nella
ipotesi in cui la richiesta d'integrazione salariale si riferisca a
maestranze praticanti orari differenziati, al punto n. 8 del mod.
IG.i. 15, vengano indicati i diversi orari settimanali nonche' il
numero di operai interessati a ciascun orario.
Considerato, peraltro, che gli operai lavoranti ad orario
ridotto vengono raggruppati nel quadro del modulo in questione in
base al numero delle ore da lavorare, e' necessaria, per la esatta
determinazione delle ore da autorizzare che, in corrispondenza di
ciascun orario, sia compilato un apposito quadro.
7) Legge 11 novembre 1983, n. 638 di conversione del D.L. 12
settembre 1983, n. 463.
L'art. 4, comma 17, del D.L. 12 settembre 1983, n, 463
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638
(6), ha recato una norma interpretativa dell'art. 23 della legge 23
aprile 1981, n. 155(7).
Viene infatti precisato che il requisito occupazionale
(aziende commerciali con piu' di 1.000 dipendenti, v. circ. n. 5049
G.S. del 12 ottobre 1981 in A.U. 1981, pag. 2450), previsto per la
concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai
lavoratori dipendenti da aziende esercenti attivita' commerciali,
deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della
situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'art. 2,
quinto comma, lettera c), della legge 675/77 (8).
Alla luce pertanto della norma anzidetta le diminuzioni del
numero di personale in forza (piu' di 1.000), intervenute
successivamente all'accertamento da parte del CIPI della causale
legittimante l'intervento straordinario, risultano irrilevanti.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
--------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127.
(2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1249.
(3) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 1919.
(4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 703.
(5) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 345.
(6) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(7) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 791.
(8) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902.