970123 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970122 Circolare n. 11 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 31.1.1994, n. 97 (art. 18). Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale di coltivatori diretti nelle zone montane. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 22 gennaio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 11 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 31.1.1994, n. 97 (art. 18). Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale di coltivatori diretti nelle zone montane. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche. SOMMARIO: L'art. 18 del D.L. 31.12.1996, n. 669 (G.U. 31.12.1996, n. 305) - parificando le aziende turistiche la cui attivita' e' svolta con carattere di stagionalita' agli altri datori di lavoro gia' ammessi alle assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale nelle zone montane - ha esonerato le stesse dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 31.1.1994, n. 97 e il D.P.R. 11.7.1995, n. 378. Come e' noto, l'art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97 ha previsto la possibilita' di assumere in forma stagionale o a tempo parziale senza oneri previdenziali coltivatori diretti residenti in comuni montani ed iscritti alla relativa gestione (1). La possibilita' di effettuare assunzioni in occupazioni stagionali e' peraltro circoscritta alle attivita' nelle quali e' ammessa la stipulazione di contratti a termine ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 18.4.1962, n. 230, attivita' elencate dal D.P.R. 7.10.1963, n. 1525. Tale elenco e' stato implementato con D.P.R. 11.7.1995, n. 378, con l'inclusione di attivita' turistiche stagionali (2) con effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento. L'art. 18 del D.L. in epigrafe parifica le aziende turistiche di cui trattasi aventi sedi ed operanti nei comuni montani, che abbiano occupato in forma stagionale od a tempo parziale coltivatori diretti dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 31.1.1994, n. 97, agli altri datori di lavoro gia' ammessi alle predette assunzioni, disponendo la sanatoria degli addebiti contributivi elevati dall'INPS relativamente al periodo intercorrente tra l'en- trata in vigore della legge 31.1.1994, n. 97 e l'entrata in vigore del D.P.R. 11.7.1995, n. 378. In ottemperanza alla predetta norma, le Sedi si aster- ranno dallo svolgere azioni di recupero al titolo di cui trattasi, tenendo in evidenza le relative partite in attesa della conversione in legge del D.L. n. 669/1996. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (1) Circolari n. 154 del 16.5.1994, n. 171 del 16.6.1995, n. 319 del 30.12.1995. (2) Ved. elenco delle attivita' di cui al D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378, illustrato nella circolare n. 148/95 del 4.12.1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, allegata alla circolare n. 319 del 30.12.1995.