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891212
SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZ INTERNAZIONALI
Circolare n. 118
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori dei Centri oprativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati
   provinciali
Art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153 - Modalita'
applicative nei confronti dei titolari di pensione in
regime internazionale.
SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZ INTERNAZIONALI
                                           Ai Dirigenti centrali e peri
 Roma, 5 giugno 1989                       Ai Direttori dei Centri opra
 Circolare n. 118                             e, per conoscenza,
                                           Ai Consiglieri di Amministra
                                           Ai Presidenti dei Comitati r
                                           Ai Presidenti dei Comitati
                                              provinciali
 OGGETTO: Art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153 - Modalita'
          applicative nei confronti dei titolari di pensione in
          regime internazionale.
 Come e' noto, l' art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153 (legge
di conversione del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, in "Atti ufficiali",
pag. 1113) ha introdotto nell' ordinamento nazionale una nuova
prestazione " l' assegno per il nucleo familiare ", che sostituisce -
nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazioni
previdenziali derivanti da lavoro dipendente - gli assegni familiari
precedentemente in vigore nonche' la maggiorazione di cui all' art. 5
della legge 25 marzo 1983, n. 79 (1).
 La particolare configurazione giuridica della nuova prestazione
ha posto dei complessi problemi interpretativi per la determinazione
dei criteri di liquidazione dell' assegno in parola ai titolari di
pensione in regime internazionale, data l'esigenza di applicare
contemporaneamente la normativa nazionale e le particolari disposi-
zioni dei Regolamenti C.E.E. e delle convenzioni bilaterali.
 Va considerato infatti che, in virtu' di queste ultime disposi-
zioni, a volte sussiste un diritto a prestazioni familiari a carico
di regimi previdenziali esteri, di cui occorre valutare le ripercus-
sioni giuridiche in relazione alla disciplina legale dell' assegno
per il nucleo familiare.
 A seguito di un approfondito esame della tematica, si espongono
i criteri cui attenersi per l' applicazione della norma di cui
trattasi nelle diverse fattispecie di seguito illustrate.
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(1) V. G.U. n. 87 del 30 marzo 1983 ( Testo coordinato, in G.U. n. 91
del 2 aprile 1983).
1 - EROGAZIONE DELL' A.N.F. IN CASO DI SUSSISTENZA DI UN DIRITTO A
PRESTAZIONI FAMILIARI ESTERE IN FORZA DI ESPLICITE DISPOSIZIONI DELLA
NORMATIVA INTERNAZIONALE.
 Mentre nessuna difficolta' sorge, ovviamente, allorche' non siano
dovute ad alcun titolo prestazioni familiari estere - nel qual caso
l' assegno per il nucleo familiare e' determinato in tutto e per tutto
con i criteri usuali alla stessa stregua di quanto avviene per i
pensionati ordinari - molto diversa si presenta la situazione di quei
soggetti, per i quali la titolarita' di una pensione estera oppure l'
esercizio di una attivita' lavorativa ( subordinata o autonoma ) da
parte loro o del coniuge fa insorgere il diritto ad un trattamento di
famiglia estero in favore di alcuni componenti del nucleo familiare.
 La maggior parte degli strumenti internazionali attualmente in
vigore ( Regolamenti C.E.E. e numerose convenzioni bilaterali )
contengono norme specifiche in materia di trattamenti di famiglia,
intese ad evitare l' erogazione di prestazioni a carico di piu' Stati
( cosiddette regole di priorita', rientranti nella piu' generale
categoria delle clausole anticumulo) (2).
 A tale scopo le disposizioni in parola - utilizzando differenti
criteri a seconda delle differenti situazioni ( prevalenza dell'
attivita' lavorativa o della residenza dei familiari o di quella del
pensionato ) - sospendono il diritto esistente in astratto in un
determinato Stato e attribuiscono agli interessati il diritto ad
ottenere in via esclusiva le prestazioni familiari in base alla
concorrente legislazione di un altro Stato.
 Peraltro, la configurazione dell' assegno per il nucleo fami-
liare come prestazione unica e complessiva destinata alla famiglia
nel suo insieme impedisce di scorporare dal suo importo globale le
quote dovute ad alcuni familiari - cui spetti un trattamento di
famiglia estero - proprio per l' impossibilita' giuridica e, quindi,
per l' arbitrarieta' di un frazionamento o scomposizione dell' assegno
medesimo.
 Data questa premessa e considerato che nei casi e per i periodi
in cui le prestazioni familiari debbono - in forza degli strumenti
internazionali - essere erogate da un altro Stato, viene meno, in
definitiva, il diritto ad un trattamento di famiglia italiano, i
familiari che beneficiano di prestazioni estere non hanno titolo ad
essere annoverati fra i componenti della famiglia ai sensi dell' art.
2 della legge 153/1988.
 Di conseguenza, saranno presi in considerazione agli effetti di
legge soltanto gli altri membri della famiglia.
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(2) V., a titolo esemplificativo, per i Regolamenti C.E.E., la
circolare n. 2057 Prs. - n. 539 G.S. del 26 giugno 1975, Parte V ( in
" Atti ufficiali " 1975, pag. 1319 ) nonche' la circolare n. 2081 C.I.
del 29 marzo 1982, punto IV ( in " Atti ufficiali " 1982, pag. 1222),
per la convenzione con l' Austria la circolare n. 4002 C.I. - n. 746
Rg. del 29 febbraio 1984, punto 22 ( in " Atti ufficiali " 1984, pag.
712 ) e per la convenzione con la Tunisia, la circolare n. 3200 C.I.
del 1^ settembre 1987, cap. IV, punti 2 e 5 ( in " Atti ufficiali "
1987, pag. 2288 ).
 Se, ad esempio, nella ipotesi di un  nucleo familiare composto
di cinque persone ( coniugi e tre figli ), tre di esse abbiano
diritto alle prestazioni familiari da parte dello Stato estero, il
nucleo familiare dovra' essere considerato, ai fini della legislazione
italiana, come costituito dalle due persone rimanenti; pertanto,
sempreche' non venga superato il corrispondente limite di reddito (3),
sara' attribuito l'assegno nella misura prevista per un nucleo di due
persone.
 Va da se' che, qualora - a seguito dell' esclusione dal nucleo
dei beneficiari di prestazioni familiari estere - il nucleo stesso si
riduca ad una sola persona, non potra' essere concesso alcun assegno
salvo che ricorra l' ipotesi menzionata al comma 8 del piu' volte
citato art. 2 ( titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipen-
dente, minorenne o inabile ).
2. EROGAZIONE DELL' A.N.F. IN CASO DI ASSENZA DI SPECIFICHE DISPOSI-
ZIONI IN ACCORDI INTERNAZIONALI, IL CUI CAMPO DI APPLICAZIONE SI
ESTENDE ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI.
 I regolamenti C.E.E. e la maggior parte delle convenzioni
bilaterali, il cui campo di applicazione si estende ai trattamenti di
famiglia, contemplano espressamente il principio dell' erogazione
delle prestazioni familiari a carico di un solo Stato e in misura
integrale: per essi valgono, quindi, le istruzioni dettate al prece-
dente punto 1 (4).
 Alcune convenzioni, viceversa, pur estendendosi ai trattamenti
di famiglia, non contengono alcuna disposizione circa le modalita' di
attribuzione delle prestazioni familiari previste dalle legislazioni
degli Stati contraenti.
 Trattasi delle convenzioni stipulate a suo tempo con la Svizze-
ra, la Iugoslavia e il Liechtenstein, essendo state tutte le altre
stipulate o rinnovate negli ultimi anni, con l'introduzione, fra
l'altro, del principio soprarichiamato.
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(3) Si rammenta che dovranno essere computati anche i redditi conse-
guiti all'estero a qualsiasi titolo, e, segnatamente, quelli deri-
vanti da pensione accordata da altri Stati o Organizzazioni interna-
zionali nonche' da attivita' lavorativa autonoma o subordinata, eser-
citata fuori dal territorio nazionale o alle dipendenze di Organismi
internazionali ( C.E.E., O.N.U., B.I.T., ecc. ): v., tra l'altro, i
punti 1 e 2 della circolare n. 1107 C.I. - n. 1327 G.S. del 19 maggio
1986, in " Atti ufficiali " 1986, pag. 1431.
(4) Per completezza di informazione, si osserva che la convenzione
con la Norvegia, pur comportando la liquidazione delle prestazioni
familiari ai pensionati in misura integrale, in quanto la concezione
stessa su cui la convenzione e' fondata esclude qualsiasi proratizza-
zione, non fissa alcuna norma di priorita'. Qualora se ne presentasse
la necessita', le Sedi faranno comunque ricorso ai criteri stabiliti
dai Regolamenti C.E.E. in analoghe situazioni ( cfr. circolari citate
alla precedente nota 2 ).
Per le pensioni accordate in base alle tre citate convenzioni
l'Istituto ha finora proceduto alla liquidazione delle prestazioni
familiari in misura intera, nel caso di pensioni autonome, e in
prorata, con lo stesso coefficiente di riduzione utilizzato per il
calcolo del trattamento pensionistico, nel caso di pensioni prorat-
izzate.
 Tuttavia, attesa, da un lato, l'indivisibilita' dell'assegno per
il nucleo familiare e, dall'altro, la mancanza di qualsiasi disposi-
zione ad hoc nel testo delle tre convenzioni, si ritiene che una
proratizzazione dell'assegno in parola non possa assolutamente essere
ammessa: esso andra', percio', sempre attribuito nella misura globale
fissata dalla legge in funzione della consistenza del nucleo e del
livello dei redditi di tutti i suoi componenti.
 In proposito si sottolinea che non assume alcuna rilevanza la
circostanza che i tre Stati in questione eroghino a loro volta
prestazioni ( in misura intera o ridotta ) per i familiari del
pensionato, in quanto non e' applicabile nella fattispecie il disposto
del comma 8 bis dell'articolo 2 della legge 153/1988, secondo il
quale l'assegno per il nucleo familiare " non e' compatibile con altro
assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante ".
 Infatti, conformemente al principio sancito dalla Corte Costi-
tuzionale con riferimento alle clausole di incumulabilita' o di
incompatibilita' fra le varie prestazioni previdenziali contemplate
dall'ordinamento italiano, non puo' farsi rientrare fra le prestazioni
incumulabili o incompatibili una forma previdenziale a carico di un
sistema estero.
 Scopo di norme del genere e' invero " di limitare l'onere del
sistema previdenziale italiano... non gia' di impedire all'assicura-
to... di godere di altra forma di previdenza a carico di un sistema
previdenziale straniero" (5).
 In definitiva, nel caso delle suddette tre convenzioni, in
assenza di disposizioni esplicite tanto sul piano nazionale che
internazionale, l'assegno per il nucleo familiare spetta senza
riduzioni di sorta sia ai titolari di pensione autonoma che di
pensione in prorata e quali che siano le prestazioni per i propri
congiunti da essi fruite a carico degli altri Stati.
 Resta inteso che per l'attribuzione dell'assegno saranno valu-
tati i redditi di tutti i componenti del nucleo, ivi compresi quelli,
per i quali lo Stato estero eroghi eventualmente prestazioni fami-
liari.
 Anzi tali prestazioni, dovendo ritenersi per quanto dianzi
esposto irrilevanti come trattamenti di famiglia ai sensi del sum-
menzionato comma 8 bis dell'articolo 2, vanno anch'esse ricomprese
fra i redditi del nucleo familiare e vanno, percio', computate fra le
risorse della famiglia ai fini della valutazione dei limiti di
reddito.
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(5) V. sentenza n. 34 del 12 febbraio 1981, in allegato alla circo-
lare n. 60065 A.G.O. del 23 aprile 1981, in " Atti ufficiali " 1981,
pag. 1006.
3. PAESI NON CONVENZIONATI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
 Premesso che fra i Paesi in epigrafe vanno considerati non solo
quelli con i quali non e' stata stipulata alcuna convenzione ma anche
i Paesi, per i quali gli accordi stipulati non si estendono ai
trattamenti di famiglia, si precisa innanzitutto che - data l'asso-
luta mancanza di disposizioni - la situazione degli interessati e',
per certi versi, analoga a quella illustrata al precedente punto 2.
Si forniscono, comunque, qui appresso alcune delucidazioni con
riferimento ai vari Stati.
3.1. - Paesi con i quali non esiste alcun accordo di sicurezza
sociale.
 I sistemi previdenziali di tali Paesi sono giuridicamente
irrilevanti per l'ordinamento nazionale.
 Parimenti irrilevanti sono, quindi, le prestazioni familiari da
essi eventualmente accordate.
 Ne consegue che l'assegno per il nucleo familiare sara' sempre
liquidato nella misura di legge a tutti i cittadini italiani per
tutti i membri della famiglia ( quale che sia lo Stato di loro
residenza ), ivi compresi gli eventuali beneficiari di prestazioni
familiari estere, le quali saranno peraltro conteggiate fra i redditi
del nucleo medesimo.
 Viceversa, i membri della famiglia, residenti fuori del terri-
torio nazionale, di uno straniero, avente la cittadinanza di un Paese
non convenzionato, non vanno annoverati a nessun effetto fra i
componenti del nucleo, in osservanza del disposto del comma 6 bis
dell'art. 2 della legge n. 153/1988 (6): e cio' anche se, per ipotesi,
non beneficiassero di prestazioni familiari estere.
3.2. - Canada ( e Quebec ).
 Il campo di applicazione dell'accordo con il Canada e dell'in-
tesa con il Quebec non si estende ai trattamenti di famiglia.
 Peraltro, entrambi gli accordi comportano, rispetto alla disci-
plina valida per i Paesi non convenzionati, due caratteristiche
differenziali:
 a ) le prestazioni familiari su pensione e, percio', anche
l'assegno per il nucleo familiare debbono, per esplicita disposizione
convenzionale, essere rifiutate da parte italiana ogni qualvolta dai
formulari di collegamento risulti che per i medesimi congiunti sia
dovuto un trattamento di famiglia nel quadro del " Family Allowances
Act " ( Legge sugli assegni familiari ) (7): si applicano in tali
ipotesi le istruzioni di cui al precedente punto 1;
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(6) V. punto 1.1. della circolare n. 203 dell'8 ottobre 1988, in "
Atti ufficiali " 1988, pag. 2286 ( cfr. anche punto 3.3. della
circolare n. 39 del 23 febbraio 1989, in " Atti ufficiali " pag.
379).
(7) V. punto 10 della circolare n. 800 C.I. del 1^ febbraio 1980 in "
Atti ufficiali " 1980, pag. 332.
 b ) destinatari degli accordi sono tutte le persone che siano
state soggette alle legislazioni dei Paesi contraenti ( nonche' i loro
familiari e superstiti ) indipendentemente dalla cittadinanza: cio'
significa che, contrariamente alla regola generale enunciata al punto
3.1., gli stranieri di qualsiasi nazionalita', titolari di pensione in
regime italo-canadese ( o quebecchese ), possono ottenere l'assegno
per il nucleo familiare, conteggiando fra i componenti della famiglia
anche quelli residenti in Canada, sempreche', beninteso, non benefi-
cino di un trattamento di famiglia ai sensi del citato "Family
Allowances Act".
3.3. - Stati Uniti.
 Anche l'accordo con gli Stati Uniti, pur non estendendosi ai
trattamenti di famiglia, comporta un disciplina particolare per
quanto attiene a questo tipo di prestazione.
 Come gli accordi con il Canada e il Quebec l'accordo italo-sta-
tunitense si applica alle persone di qualsiasi nazionalita' che siano
state assoggettate alle legislazioni degli Stati contraenti. Valgono,
percio', per questo aspetto le medesime precisazioni fatte al prece-
dente punto 3.2. sub b).
 Diversamente da quanto previsto nei suddetti accordi, le pre-
stazioni familiari italiane sono pero' del tutto compatibili con le
prestazioni erogate dalle istituzioni statunitensi per gli stessi
familiari.
 Cio' in quanto le prestazioni erogate in base alla legislazione
U.S.A. non sono, in effetti, equiparabili a vere e proprie presta-
zioni familiari, avendo piuttosto la natura di trattamenti pensioni-
stici (8).
 Di conseguenza, ai fini della concessione dell'assegno per il
nucleo familiare, dovranno essere, in ogni caso, computati tutti i
componenti della famiglia, residenti negli Stati Uniti, anche se
beneficiari di specifiche prestazioni statunitensi ( che, ovviamente,
saranno ricomprese fra i redditi della famiglia ).
3.4. - Australia.
 L'accordo italo - australiano si estende formalmente alle
prestazioni familiari ( su pensione ) ma, con una disposizione
anomala rispetto ai principi generalmente stabiliti per i Paesi
convenzionati, sancisce la piu' completa compatibilita' delle presta-
zioni italiane con quelle australiane, cosi' come avviene per gli
Stati Uniti e, in genere, per i Paesi non convenzionati (9).
 Peraltro, anche le prestazioni australiane, come quelle statu-
nitensi, non costituiscono veri e propri trattamenti di famiglia,
essendo invece assimilabili a prestazioni pensionistiche  o a quote
integrative delle medesime.
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(8) V. Parte II, punto 8 della circolare n. 700 C.I. del 13 marzo
1979 in " Atti ufficiali "  1979, pag. 727.
(9) V. punto 7 della circolare n. 163 del 21 luglio 1988, in " Atti
ufficiali " 1988, pag. 1911.
 Anch'esse saranno, pertanto, conteggiate fra le risorse della
famiglia e i relativi beneficiari, pur se residenti in Australia,
saranno considerati come facenti parte del nucleo familiare.
4. CONCLUSIONI E RIEPILOGO DELLA NORMATIVA APPLICABILE DAL 1^ GENNAIO
1988.
 In estrema sintesi, si puo' affermare che l'assegno per il nucleo
familiare deve essere sempre liquidato nella misura fissata dalla
legge, senza alcuna proratizzazione, anche se il trattamento pensio-
nistico sia stato determinato in prorata.
 Peraltro, dovranno essere esclusi dal nucleo a tutti gli effetti
( computo dei redditi, misura dell'assegno ecc. ) quei componenti
della famiglia, per i quali espresse disposizioni internazionali
contemplino l'attribuzione in via esclusiva, a carico di uno Stato
estero, del diritto a prestazioni familiari.
 Saranno, invece, computati a tutti gli effetti nel nucleo anche
i familiari che beneficino di prestazioni familiari estere, allorche'
manchino specifiche disposizioni convenzionali in merito ( e' il caso,
attualmente, degli accordi con Svizzera, Iugoslavia e Liechtenstein
).
 Quest'ultimo criterio e' applicabile nei confronti del cittadino
italiano, anche per quanto concerne i Paesi non convenzionati in
materia di trattamenti familiari.
 Resta, viceversa, fermo che per i congiunti residenti in tali
Paesi l'assegno per il nucleo familiare deve essere sempre negato al
cittadino straniero - fatte salve le peculiarita' sopra illustrate
dagli accordi con il Canada ( e il Quebec ), gli Stati Uniti e
l'Australia - sempreche' dagli accertamenti demandati al Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro degli Affari Esteri
non emerga (10) che lo Stato di cui lo straniero e' cittadino riservi
un trattamento di reciprocita' ai cittadini italiani.
 Con le presenti istruzioni si intende sciolta la riserva di cui
al punto 2.3. della circolare n. 39 del 23 febbraio 1989.
 Relativamente ai trattamenti di famiglia diversi dall'assegno
per il nucleo familiare ( quote di maggiorazione ed assegni familiari
) non sono ovviamente applicabili le istruzioni fornite al precedente
-----------------------
(10) Tali accertamenti sono tuttora in corso.
punto 1., le quali costituiscono uno specifico corollario della
natura giuridica della nuova prestazione (11).
 Alla luce delle conclusioni appena esposte, debbono, pertanto,
considerarsi superate per le pensioni derivanti da lavoro dipendente
le istruzioni dettate con la circolare n. 1020 Prs. del 29 aprile
1971 (12) e con la circolare n. 1066 C.I. del 28 luglio 1981, parte
III (13) nonche', per quanto riguarda la Svizzera, le particolari
disposizioni impartite al punto 64 della circolare n. 324 Ce.N.P.I.
del 4 ottobre 1978 (14) circa la " rendita completiva " e la "
rendita semplice per figli di un beneficiario di rendita ". Debbono,
altresi', considerarsi superate le istruzioni di cui alla circolare n.
16 del 21 gennaio 1988 (15), concernente gli assegni familiari per il
coniuge ai titolari di pensione in regime C.E.E. .
 Saranno, pertanto, modificate in conseguenza le procedure di
liquidazione e di acquisizione automatizzate delle pensioni; non
appena possibile verranno rilasciati i relativi programmi.
 Saranno, altresi', apportate le necessarie modifiche alla modu-
listica in uso. Nel frattempo, per i pensionati ( e per i richiedenti
la pensione ) residenti all'estero sono stati approntati gli speci-
fici moduli ANF 88/89 Est. e ANF-pens. 88/89 Est., la cui stampa e'
stata accentrata presso questa Direzione Generale.
 I moduli ANF 88/89 Est. - utili per la richiesta dell'assegno
per il nucleo familiare contestualmente alla domanda di pensione
nonche' per la domanda di ricostituzione a tale titolo della pensione
medesima - saranno distribuiti, oltre che alle Sedi regionali, ai
Consolati e agli Enti di Patronato al fine di consentire una piu'
tempestiva compilazione da parte degli interessati.
5. MODALITA' DI CALCOLO DEL COMPLEMENTO EX DECISIONE N. 129 DELLA
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA C.E.E. .
 E' chiaro che le caratteristiche della nuova prestazione com-
portano particolari modalita' applicative nel calcolo del complemento
disciplinato dalla decisione n. 129 ( gia' n. 122 ) della Commissione
--------------------
(11) Si rammenta, tuttavia, che - diversamente dagli assegni fami-
liari e dall'assegno per il nucleo familiare - le quote di maggiora-
zioni spettanti sulle pensioni dei lavoratori autonomi possono essere
erogate allo straniero di qualsiasi nazionalita' indipendentemente
dall'esistenza di una convenzione e quale che sia lo Stato di resi-
denza dei congiunti.
Le quote di maggiorazione non hanno, in effetti, una configurazione
giuridica distinta da quella della pensione, di cui si considerano
una prestazione meramente aggiuntiva: la loro sorte e', quindi,
strettamente legata a quella della prestazione principale che, come e'
noto, e' esportabile senza restrizioni in qualsiasi Paese estero.
(12) V. " Atti ufficiali " 1971, pag. 724.
(13) V. " Atti ufficiali " 1981, pag. 1951.
(14) V. " Atti ufficiali " 1978, pag. 1845.
(15) V. " Atti ufficiali " 1988, pag. 142.
amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (16).
 L'indivisibilita' concettuale dell'assegno per il nucleo fami-
liare, mentre non esime l'Istituto dal dare comunque applicazione a
disposizioni emanate sul piano comunitario, impone una soluzione di
ordine pratico per consentire - in vista della determinazione del
complemento - il raffronto tra gli importi dovuti a titolo di pre-
stazioni familiari dai vari Stati membri per i singoli componenti
della famiglia: e cio' malgrado l'ammontare dell'assegno in questione
sia fissato per legge in misura globale per l'intero nucleo.
 Tenuto conto di quanto sopra, si dispone che al solo fine di far
fronte a tale esigenza l'importo dell'assegno per il nucleo familiare
sia suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, ivi compreso il
richiedente.
 Ad esempio, se l'assegno da corrispondere e' di L. 200.000 per un
nucleo di quattro persone ( genitori e due figli ), l'importo da
confrontare con prestazioni estere erogate ( o erogabili ) per i due
figli sara' pari a L. 50.000 per ciascun figlio e a L. 100.000 in
totale per entrambi.
 Qualora il complemento debba essere corrisposto da un altro
Stato membro, sara' quindi notificato alla competente istituzione
estera l'importo risultante dalla suddetta divisione, fermo restando
che agli interessati continuera' ad essere accordato l'intero ammon-
tare dell'assegno.
 Nei rari casi in cui il complemento debba invece essere accor-
dato da parte italiana, in relazione a prestazioni spettanti prior-
itariamente a carico di uno Stato estero, si procedera' ad una analoga
suddivisione sulla base dell'importo dell'assegno che veniva prece-
dentemente erogato dall'Istituto (17) e si operera' il confronto con
gli importi delle prestazioni estere versate per i familiari inte-
ressati ( quali si desumono dalla notifica pervenuta dalle istitu-
zioni straniere ). Ove l'ammontare dell'assegno teoricamente attri-
buibile ai familiari sia superiore a quello concesso dall'altro Stato
membro, sara' liquidata e messa a pagamento la relativa differenza.
 E' appena il caso di rammentare che tutti gli adempimenti
inerenti all'applicazione della decisione n. 129 rientrano
nell'esclusiva competenza dei Reparti per le convenzioni internazio-
nali delle Sedi Regionali.
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(16) V. circolare n. 2095 C.I. del 26 gennaio 1987 ( in " Atti
ufficiali " 1987, pag. 159 ) nonche' circolare n. 2088 C.I. del 16
gennaio 1985 ( in " Atti ufficiali " 1985, pag. 278) e circolare n.
2090 C.I. dell'8 gennaio 1986, punto 1, ( in " Atti ufficiali " 1986,
pag. 103).
(17) Qualora l'assegno non sia stato mai erogato, come potrebbe
verificarsi per la fattispecie di cui al punto 1. d) della circolare
n. 2095 C.I., gia' citata ( diritto a pensione orfanile in regime
autonomo concomitante a quello insorto con carattere di priorita' in
altro Stato, in cui gli orfani risiedono ), sara' determinato l'im-
porto che sarebbe in astratto spettato se il diritto fosse insorto
prioritariamente in Italia, e si procedera', quindi, al confronto con
le analoghe prestazioni estere.
                                * * *
 Mentre si raccomanda di dare la piu' ampia diffusione alle
disposizioni della presente circolare, portandole, in particolare, a
conoscenza dei Consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle
Organizzazioni sindacali, si sottolinea l'esigenza che qualsiasi
dubbio o problema che dovesse insorgere nella pratica applicativa sia
tempestivamente sottoposto a questa Sede Centrale - Servizio Rapporti
e Convenzioni internazionali, per le determinazioni di competenza.
                                IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                          BILLIA