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DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 143.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
1 .1.1992 - Questioni varie.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 27 maggio 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 143. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
1 .1.1992 - Questioni varie.
All. n. 10
PARTE I
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
1) Lavoratori dipendenti non agricoli
L'art. 2 comma 5 della legge 26.9.1981, n. 537 (1),
stabilisce che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno
le retribuzioni medie settimanali, di cui alla tabella F)
allegata alla legge stessa, devono essere aumentate nella
stessa misura percentuale prevista per le pensioni.
Secondo quanto risulta dagli accertamenti espletati
dall'ISTAT, come da comunicazione del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita e' risultata pari al 7,9%.
Si e', pertanto, provveduto a predisporre una nuova tabella
(v. all. 1) di retribuzioni medie valide dal 1 .1.1992.
L'art. 7, comma 7, della legge 11.11.1983, n. 638 (2)
prevede che l'importo minimo della retribuzione settimanale
sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo'
essere inferiore a quella della retribuzione media della
classe di retribuzione di cui alla citata tabella F), pari o
immediatamente inferiore, alla retribuzione settimanale,
determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo stesso.
Dal combinato disposto di tale norma e dell'art. 1,
comma 2, del D.L. n. 338/1989, n. 196 convertito in legge
7.12.1989, n. 389 la classe minima di retribuzione e'
risultata, per l'anno 1992 corrispondente alla classe 19
della tabella sopra citata.
Sulla base delle variazioni sopra riportate si e'
provveduto a predisporre nuove tabelle di contribuzione
volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari
(v. all. n. 2, 3 e 4) valide dal 1 .1.1992.
Per quanto riguarda i prosecutori volontari, autoriz-
zati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e
familiari la retribuzione minima di riferimento porta, per
l'anno 1992 ad un importo di contribuzione minima settima-
nale di L. 25.385 di cui L. 309 a titolo di quota base.
2) Lavoratori agricoli dipendenti
Per l'anno 1992 gli importi dei contributi volontari
settimanali per l'assicurazione IVS dei lavoratori agricoli
dipendenti sono quelli riportati nella tabella di cui
all'allegato n. 5.
Il calcolo dei nuovi contributi volontari e' stato
effettuato tenendo conto sia di quanto disposto dall'art. 1,
comma 3, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge
7.12.1989, n. 389, sia dell'adeguamento annuale delle
retribuzioni settimanali di cui alla tabella F) della legge
n. 537/81 previsto dall'art. 2 della legge stessa.
Si rammenta, inoltre, che - ai sensi di quanto disposto
dall'art. 7, comma 8, della legge n. 638/1983 - gli importi
dei contributi volontari minimi dovuti, per l'anno 1992,
dalla categoria di prosecutori volontari in parola sono
quelli che si ottengono applicando all'importo minimo della
retribuzione media settimanale (classe 19), determinata in
base a quanto disposto dal comma 7 del citato art. 7, le
aliquote contributive in vigore per la predetta categoria di
lavoratori.
Pertanto, l'importo del contributo volontario minimo
dovuto per l'anno 1992 dai lavoratori agricoli dipendenti e'
di L. 33.638.
3) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella
Gestione Speciale
Nell'allegato n. 6 e' riportata la tabella dei contri-
buti volontari dei CD/CM in vigore per l'anno 1992.
Al riguardo, si fa rilevare che il calcolo dei nuovi
contributi e' stato effettuato tenendo conto dell'adegua-
mento annuale delle classi di reddito settimanali di cui
alla tabella E della legge 2 agosto 1990, n. 233 (3),
previsto dall'art. 10, comma 4, della stessa legge.
Si rammenta peraltro che, ai sensi di quanto disposto
nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 10 sopra citato,
l'importo del contributo volontario minimo dei CD/CM non
puo' essere in nessun caso inferiore a quello stabilito per
i lavoratori dipendenti comuni che, per l'anno 1992, e' pari
a L. 59.478.
Con messaggio n. 19742 del 13 maggio 1991 e' stato
comunicato che l'archivio contributivo CD/CM e' stato
aggiornato con le indicazioni relative alle fasce di reddito
in cui i lavoratori predetti sono stati inquadrati dallo
SCAU, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 233/1990, per i
periodi di attivita' soggetta all'obbligo assicurativo.
Pertanto, d'ora in avanti, le Sedi saranno in grado,
avvalendosi di tali indicazioni, di determinare in via
definitiva la classe di contribuzione da assegnare ai nuovi
prosecutori volontari. Ai fini della determinazione di detta
classe si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare
n. 83 del 26 marzo 1991 (4).
Per quanto riguarda, invece, la rideterminazione della
classe nei riguardi dei prosecutori volontari, gia' auto-
rizzati con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 ed
inseriti provvisoriamente nella prima classe, si fa riserva
di istruzioni.
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.
Per quanto concerne la categoria di lavoratori in
epigrafe, si fa riserva di comunicare gli importi dei
contributi volontari relativi all'anno 1992, non essendo
ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
I predetti assicurati continueranno, pertanto, a
versare provvisoriamente, per l'anno 1992, gli importi
contributivi vigenti alla data del 31 dicembre 1991, ripor-
tati nell'allegato n. 4 della circolare n. 47 del 19 feb-
braio 1992.
5) Artigiani e Commercianti
Come e' noto, dal 1 luglio 1990, il contributo volon-
tario mensile e' commisurato, in ragione delle stesse
aliquote percentuali stabilite per il versamento dei con-
tributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, ai
redditi medi indicati in 8 classi di contribuzione.
Per l'anno 1992, le classi di reddito, il reddito medio
imponibile e gli importi mensili dei contributi sono riepi-
logati nella tabella di cui all'allegato 7.
L'aliquota del 10% si riferisce ai collaboratori di
eta' inferiore ai 21 anni. Questi ultimi, con decorrenza dal
mese successivo al compimento di tale eta', dovranno versare
i contributi volontari sulla base dell'aliquota del 13%.
Si precisa che, ai fini del calcolo della pensione in
forma contributiva, si dovra' considerare come versato, per
ogni mese coperto di contribuzione volontaria, un contributo
base di L. 390, qualunque sia la classe di reddito attri-
buita al soggetto interessato.
A scioglimento della riserva contenuta al punto 4 della
circolare n. 99 dell'11 aprile 1991, si precisa quanto
segue.
A) Soggetti autorizzati anteriormente al 1 luglio 1990
Come e' gia' stato precisato con la circolare n. 274
del 21 dicembre 1990, ai fini dell'attribuzione della classe
debbono essere presi in considerazione i redditi desumibili
dai 36 mesi di contribuzione obbligatoria e volontaria
versata anteriormente al 1 luglio 1990.
Nella prima fase di applicazione della legge e' stata
consentita l'attribuzione generalizzata della prima classe
di contribuzione.
A seguito del completamento dell'acquisizione dei
bollettini relativi ai primi due trimestri del 1990, e'
stata predisposta una lista - stampabile dalle S.A.P. -
elaborata tenendo conto, per ciascun soggetto, dei dati
reddituali desumibili dai versamenti effettuati nel periodo
sopra indicato. In tale lista sono riepilogati i nominativi
dei soggetti ai quali compete una classe superiore alla
prima. Sono stati esclusi dalla lista coloro che, alla data
del 1 gennaio 1992, risultavano titolari di pensione.
Le classi sono state determinate sulla base delle
risultanze dell'archivio centralizzato, senza tener conto
dell'eventuale attribuzione da parte del titolare, di una
quota di reddito ai collaboratori, per il periodo anteriore
al luglio 1990. Nell'ipotesi in cui cio' si sia verificato,
le Sedi dovranno controllare l'attribuzione della classe e,
qualora i nuovi dati reddituali lo rendano necessario,
effettuare una diversa assegnazione.
L'emissione 1992 sara' predisposta tenendo conto degli
importi dovuti sulla base della classe assegnata.
Il conguaglio, per i periodi compresi tra il 1 luglio
1990 e il 31 dicembre 1991, sara' calcolato da questa
Direzione Generale, in un momento successivo all'acquisi-
zione dei bollettini relativi all'anno 1991.
In tale occasione saranno calcolati i conguagli dovuti
dai soggetti che hanno interrotto, nello stesso periodo, il
rapporto contributivo volontario con l'Istituto per decesso,
pensionamento, ecc..
Ovviamente, se i contributi relativi al periodo luglio
1990/dicembre 1991 debbono essere conteggiati per la liqui-
dazione di una pensione, l'operazione dovra' essere effet-
tuata dalle Sedi.
B) Autorizzazioni aventi decorrenza successiva al 30 giugno
1990
La classe di contribuzione per i soggetti che hanno
presentato domanda di autorizzazione nel periodo successivo
al 30.6.1990 dovra' essere determinata dalle Sedi con le
consuete modalita' tenendo conto dei criteri illustrati con
la circolare n. 274 del 21 dicembre 1990.
Al riguardo, si conferma che debbono esser presi in
considerazione i redditi desumibili dagli ultimi 36 mesi di
contribuzione obbligatoria anteriori alla data di decorrenza
dell'autorizzazione.
I redditi debbono essere determinati con i criteri
indicati nella parte seconda della citata circolare n. 274,
punti 2.1, 2.2 e 2.3. Per quanto concerne il periodo 1
luglio/31 dicembre 1990, dovranno essere presi in conside-
razione i redditi desumibili dai contributi attribuiti a
seguito delle operazioni di conguaglio previste dall'art. 1,
comma 8, della legge n. 233/1990.
Si precisa infine che nell'ipotesi di cessazione
dell'attivita' nel corso dell'anno, l'importo del contributo
a percentuale versato sul reddito dell'anno precedente deve
essere aggiunto per intero ai contributi fissi versati per i
mesi di lavoro svolto nell'anno di cessazione.
Per quanto riguarda le cessazioni avvenute nell'anno
1990, si precisa che:
- se la cessazione si e' verificata entro il 30 giugno,
vale la regola sopra riportata
- se la cessazione e' intervenuta nel corso del secondo
semestre dell'anno, l'importo che deve essere aggiunto alla
contribuzione fissa versata per i primi sei mesi e' quello
relativo alla prima rata dei contributi a percentuale sul
reddito 1989. L'importo versato come seconda rata -
eventualmente rettificato a seguito delle operazioni di
conguaglio per il 2 semestre 1990, di cui all'art. 1, 8
comma della legge n. 233 citata - deve essere utilizzato,
unitamente agli altri contributi versati per il semestre
stesso come base diretta per il calcolo del reddito.
6) Coefficiente di determinazione della retribuzione
pensionabile per i prosecutori volontari autorizzati con
la qualifica di "addetti ai servizi domestici e
familiari"
Nessuna variazione dell'aliquota contributiva dovuta al
servizi domestici e familiari e' intervenuta per l'anno
1992.
Si conferma, pertanto, che il coefficiente di determi-
nazione della retribuzione pensionabile per l'anno soprain-
dicato e' 0,112975.
Per i contributi volontari dovuti dai prosecutori
volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi e dei
coloni e mezzadri reinseriti, di cui alla presente circola-
re, sono state determinati i nuovi coefficienti di riparti-
zione fra le varie gestioni assicurative (v. all. n. 8); in
relazione a tali coefficienti sono state predisposte le
tabelle di cui agli allegati n. 9 e 10 per l'imputazione
contabile rispettivamente dei versamenti e dei rimborsi dei
contributi di cui trattasi.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
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(1) V. Atti Ufficiali 1981, pag. 2133
(2) V. Atti Ufficiali 1983, pag. 2961
(3) V. Atti Ufficiali 1990, pag. 1829
(4) V. Atti Ufficiali 1991, pag. 791
La presente circolare, viene trasmessa, esclusi gli allega-
ti, con messaggio T.P. per consentire l'immediata conoscenza
ed applicazione.